Ordinanza cautelare 4 dicembre 2020
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 22/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2020, proposto da
LA DI, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Doriana Piccirilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
AN Valenza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali della Giunta Regionale approvato con DGR n. 386 del 2 luglio 2019;
- dell’Avviso di selezione per il conferimento, ai sensi degli artt. 20 e 22 L.R. n. 77/1999 ed art. 19, commi 5bis e 6, D. Lgs. n. 165/2001, dell’incarico di dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, in BURA n. 118 Speciale del 12.08.2020;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 537 del 31.8.2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui sopra alla dott.ssa AN Valenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con memoria depositata solo il 6 aprile 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerato che la sopravvenuta carenza di interesse non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale. Ritenuto che, nel caso di specie, anche in considerazione di quanto stabilito con l’ordinanza cautelare n. 235/2020 che ha respinto la domanda di parte ricorrente, le spese debbano essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1500,00, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO