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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP, Dott.ssa. Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3625 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Lo Franco, giusta Parte_1
mandato in atti
RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Angela Maria Buccoliero, come da mandato in atti
RESISTENTE-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Angelo Diana, come da mandato in atti
RESISTENTE-
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 31 Marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, adiva il Tribunale di Taranto, Parte_1
chiedendo di: “ condannare la P.A., ovvero la e/o il CP_2 [...]
, anche in solido tra loro, a corrispondere alla Controparte_3
le mensilità di cui alla contribuzione dal mese di maggio al mese di ottobre 2023 (pari Parte_1
a complessivi E 7.200,00) oltre interessi e rivalutazione come per legge, rimuovendo così gli effetti della condotta inadempiente e discriminatoria descritta in premessa;
- Condannare, in ogni caso, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dalla , che verranno provati e quantificati in corso di causa e comunque ritenuti Parte_1
di Giustizia;
- Ordinare la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale a spese dei convenuti. – Vittoria di spese di lite anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”. A sostegno delle proprie ragioni la sosteneva di avere presentato in Parte_1
data 10.07.2023, istanza per l'ammissione al c.d. “Patto di cura 2023-2024”, che veniva ammessa e dichiarata finanziabile con determinazione dirigenziale n. R.G. 9086 del 21.11.2023.
Sosteneva essa ricorrente che gli enti pubblici resistenti l'avevano discriminata non riconoscendole le mensilità anteriori al periodo della domanda sul presupposto della mancata tracciabilità dei pagamenti in favore della persona che le prestava assistenza. Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra specificate.
Si costituiva con comparsa di risposta il , che preliminarmente eccepiva la Controparte_1
incompetenza per materia del Giudice adito, stante la competenza a decidere della Sezione lavoro, nonchè la Entrambi i resistenti contestavano le richieste formalizzate CP_2
dalla ricorrente di cui domandavano il rigetto.
In via preliminare si osserva che non meritevole di accoglimento appare l'eccezione di incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro, sollevata dal CP_1
resistente, atteso che la questione controversa non ha ad oggetto alcun rapporto lavorativo, ma attiene al riconoscimento di alcune mensilità relative a periodi antecedenti all'ammissione della ricorrente al c.d. “Patto di cura 2023-2024” ed al consequenziale risarcimento del danno.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che presentava, in data Parte_1
10.07.2023, istanza per l'ammissione al c.d. “Patto di cura 2023-2024”; detta istanza veniva ammessa e dichiarata finanziabile con determinazione dirigenziale n. R.G. 9086 del 21.11.2023, previa valutazione degli Uffici Comunali competenti che avevano accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla sovvenzione. Al momento della erogazione delle somme l'Ente civico provvedeva ad erogare in favore della ricorrente solo la mensilità di novembre 2023 non riconoscendo come dovute quella da maggio ad ottobre 2023 sul presupposto che per dette mensilità non sussisteva la tracciabilità dei pagamenti in favore della persona che prestava assistenza.
La ricorrente, ritenendo perpetrata nei suoi confronti una forma di discriminazione, in violazione delle disposizioni normative poste a tutela dei disabili, azionava il presente giudizio anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti ai comportamenti posti in essere dagli enti pubblici.
La legge del primo marzo 2006, la n. 67, reca misure volte alla tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, che classifica in diretta o indiretta. In particolare, “si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.” “Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.” “Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”
Data la definizione di discriminazione secondo la normativa sopra richiamata, si ritiene che, nel caso di specie, alcuna forma discriminatoria è stata posta in essere dagli Enti pubblici evocati in giudizio nei confronti della ricorrente, in quanto la mancata erogazione delle mensilità da maggio a ottobre 2023 è stata motivata in virtù della interpretazione della norma indicata nel bando ed oggetto di contrasto tra le parti.
L'art.6 del bando distingue, a dire della ricorrente, tra gli out-put da verificare ai fini del riconoscimento del contributo, una prima erogazione, corrispondente al periodo in contestazione, e le erogazioni periodiche, sostenendo che viene indicato solo per queste ultime che il pagamento doveva essere provato tramite tracciabilità, requisito che non sarebbe, a suo dire, richiesto per la prima erogazione.
La interpretazione attribuita dalla ricorrente a quanto indicato nel suddetto art. 6 non appare condivisibile.
Nella parte relativa agli out put di verifica riferiti alla prima erogazione si legge Ricevuta
Comunicazione Assunzione INPS Servizi Rapporto di Lavoro domestico (CCNL Lavoro
Domestico); Copia del Contratto di Lavoro della durata minima di mesi 12 sottoscritto dalle parti con livello di inquadramento “CSuper” o “DSuper” (o in alternativa “D”) del CCNL del rapporto di lavoro domestico in cui sia definito esattamente il numero di ore settimanali e gli orari di lavoro previsti per consentire i controlli in loco. In particolare, il contratto dovrà prevedere una durata di almeno 24 ore settimanali nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali nel caso di lavoratore convivente. Nel caso in cui nel contratto non fosse definita esattamente la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, il richiedente dovrà compilare un apposito modulo in cui precisare l'orario.
Mentre per le Erogazioni periodiche viene richiesto il bonifico a quietanza del pagamento del lavoratore;
l'avviso di pagamento PagoPA della mensilità di riferimento (CCNL Lavoro
Domestico) e la quietanza di pagamento Avviso PagoPA (CCNL Lavoro Domestico). Inoltre, si specifica che Il pagamento sarà condizionato alla messa a disposizione dei cedolini mensili in cui è riportato il numero totale di ore lavorate nel mese, per almeno 24 ore settimanali/104 ore mensili nel caso di lavoratore non convivente e di almeno 33 ore settimanali/143 ore mensili nel caso di lavoratore convivente.
Il bando non deve essere letto nella singola disposizione indicata, ma nella sua complessità, rappresentando un unicum, ed analizzandolo interamente, alla fine del predetto art. 6, si legge testualmente “Il Soggetto destinatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del contributo. Tutte le transazioni tra il destinatario ed il lavoratore o la PA dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di tracciamento elettronico dei flussi finanziari (Bonifico, Bollettino, etc.) restando esclusa ogni e qualunque forma di pagamento che non consenta la tracciabilità del flusso finanziario”
Da quanto emerso, pertanto, il bando faceva richiamo alla tracciabilità dei pagamenti richiesta al fine di erogare la sovvenzione e ciò doveva essere già a conoscenza della ricorrente sin dalla pubblicazione del bando medesimo (Bollettino Ufficiale della n.51 del CP_2 CP_2
8.06.2023) avendo presentato la domanda nel luglio del 2023.
Si osserva, inoltre, che anche se la legge n.205 del 27.12.2017 all'art.1 comma 913 prevede la facoltà di pagare gli addetti ai servizi familiari e domestici in contanti, al contrario di quanto stabilito dal comma 911 per gli altri lavoratori, tanto può assumere valore nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, ma nei confronti dei terzi, quali in questo caso gli enti pubblici resistenti, per ottenere il riconoscimento a titolo di rimborso della esatta somma erogata in favore del lavoratore, deve essere fornita la prova dell'esborso, anche in virtù dei normali principi sull'onere della prova, ex art.2697 comma 1 c.c..
Si ritiene, pertanto, che non avendo la fornito la prova degli avvenuti pagamenti in Parte_1
favore di chi le prestava assistenza nei mesi antecedenti all'ammissione alla sovvenzione, nulla può oggi pretendere a titolo di rimborso.
Non accoglibile appare consequenzialmente la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non avanzata dalla ricorrente per non essere, tra l'altro, la stessa provata né nell'an, né nel quantum della richiesta, così come non accoglibile appare la domanda di risarcimento del danno, ex art.96 c.p.c., ammissibile, in presenza dei presupposti di legge, solo nel caso di totale soccombenza.
Da quanto risultato la domanda della ricorrente non appare accoglibile.
Si ritiene, comunque, equo compensare le spese del giudizio tra le parti in causa, stante la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del e della , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) Non accoglie la domanda proposta dalla ricorrente;
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 31-03-2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte