Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
16/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9265/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14
, Parte_15 Parte_16
(Avv.ti e Parte_17 Parte_18 Parte_19
) Parte_20
ricorrenti
CONTRO
Avv.ti CANZONERI VIVIANA e ZUMMO MARCO) CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
◊ pone a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 19/07/2023 i ricorrenti - premesso di essere transitati, in esito alla procedura ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della CP_2
subentrata nella titolarità e nella gestione della omonima Comunità Terapeutica
Assistita (C.T.A.) con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° agosto
2016 – esponevano di aver subìto un peggioramento del trattamento retributivo in godimento per effetto dell'applicazione del C.C.N.L. NE, anziché del
C.C.N.L. AIOP Case di Cura (applicato dalla cedente;
Controparte_3
esponevano, inoltre, che a causa della modifica della contrattazione collettiva di riferimento avevano osservato un orario di lavoro superiore a quello precedente senza per questo percepire alcuna differenza retributiva e che avevano fruito,
altresì, di un periodo di ferie annuali (26 giorni) inferiore a quello che era stato loro garantito dalla precedente contrattazione collettiva (30 giorni); precisavano di avere ripetutamente richiesto alla società convenuta di poter fruire del trattamento economico/normativo previsto nei contratti ceduti e che, stante il rifiuto manifestato, avevano adito Codesto Tribunale per chiedere la piena ed integrale applicazione del C.C.N.L. NE e, in particolare, dell'Allegato 2
(denominato “Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”), secondo il quale -
nell'ipotesi in cui il trattamento complessivo annuo previsto dal CCNL NE
risulti inferiore rispetto a quello che i lavoratori transitati percepivano presso la società cedente - il cessionario ha l'obbligo di corrispondere a questi ultimi una differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di super minimo “ad personam”; chiarito di non avere formulato nel procedimento introitato innanzi a questo Tribunale nessuna richiesta relativa all'orario di lavoro o alle ferie,
rappresentavano e documentavano, producendo le relative sentenze, che le domande da loro formulate nel giudizio testé detto erano state accolte, con conseguente condanna della società resistente alla corresponsione, in favore di ciascuno di essi, degli importi quantificati in quel giudizio dall'Ausiliario del
Giudice a titolo di differenze retributive. Tanto esposto, chiedevano al Tribunale
di volere “… ritenere e dichiarare che ai rapporti di lavoro oggetto di causa deve essere applicato l'all. 2 “Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione presente CCNL nelle Istituzioni in cu sono vigenti altri CCNL”
allegato al CCNL NE;
-ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad avere corrisposte le differenze retributive maturate in ragione del maggiore orario lavorativo settimanale (38 ore) prestato dal mese di agosto 2016 e sino alla data di deposito del presente ricorso o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del giudizio, rispetto a quello che gli stesso avevano osservato (36 ore settimanali) nei precedenti rapporti di lavoro, nella misura che sarà
quantificata anche per il tramite di c.t.u. contabile che espressamente si richiede,
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-
ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla fruizione annuale di trenta giorni di ferie in luogo dei ventisei giorni di ferie che sono stati loro riconosciuti
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla società convenuta sin da momento (agosto 2016) in cui sono transitati alle dipendenze di quest'ultima; -ritenere e dichiarare il diritto di ciascuno degli odierni ricorrenti a essere risarciti dalla società convenuta, relativamente al periodo temporale andante dal mese di agosto 2016 e sino all'emittenda sentenza o per il diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, dei danni subiti per avere fruito di un periodo di ferie annuali inferiore rispetto a quello cui avevano diritto nella misura che sarà stabilita, anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., dall'adito Tribunale;
conseguentemente e per l'effetto: -condannare la –in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore-ad applicare ai rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti l'all.2
“Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione presente CCNL nelle
Istituzioni in cu sono vigenti altri CCNL” allegato al CCNL NE;
-condannare la –in persona del legale rappresentante pro tempore-a CP_1
corrispondere a ciascuno dei ricorrenti-le differenze retributive maturate in ragione del maggiore orario lavorativo settimanale (38 ore) prestato dal mese di agosto 2016 e sino alla data di deposito del presente ricorso o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del giudizio, rispetto a quello che gli stesso avevano osservato (36 ore settimanali) nei precedenti rapporti di lavoro, nella misura che sarà quantificata anche per il tramite di c.t.u. contabile che espressamente si richiede, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-condannare la –in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore- all'integrale risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei ricorrenti, per avere fruito, relativamente al periodo temporale andante dal mese di agosto 2016 e sino all'emittenda sentenza o per il diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, di un periodo di ferie
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro annuali inferiore rispetto a quello cui avevano diritto nella misura che sarà
stabilita, anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., dall'adito Tribunale”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 7/10/2023, la società resistente chiedeva rigettarsi il ricorso e, in subordine, dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse pretese creditorie.
Istruita la causa attraverso consulenza tecnica d'ufficio, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni esposte dalla Corte di
Appello di Palermo con le pronunce versate in atti dalla società convenuta in data
06/06/2025, che si condividono e si richiamano qui di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “… Occorre premettere che, per come correttamente osservato dal primo Giudice, il diritto al riconoscimento, da parte della CP_1
del trattamento retributivo oggetto di domanda non discenderebbe,
[...]
secondo la stessa prospettazione attorea, né da un principio generale di ultrattività del C.C.N.L. applicato dalla cedente (che la cessionaria non è tenuta ad applicare, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass. n.37291/2021) né dal disposto di cui all'art. 2112 c.c. il quale,
non solo esclude in radice tale effetto ma che, per di più, nel caso concreto era stato pacificamente derogato dall'applicazione dell'art. 47 comma 5 L. n.
428/1990, avendo la cessione del ramo di azienda riguardato un'impresa in stato di decozione (tale norma, infatti, nel testo vigente all'epoca del menzionato trasferimento, prevedeva: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività
non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può
altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.”). Piuttosto l'effetto in discorso (riconoscimento di un superminimo ad personam, in funzione perequativa del precedente trattamento retributivo) sarebbe conseguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato 2 del C.C.N.L. NE (contratto pacificamente applicato dalla cessionaria) che, intitolato “Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente c.c.n.l. nelle istituzioni in cui sono vigenti altri c.c.n.l.” testualmente prevede: “con riferimento all'art. 1 del presente CCNL
commi sesto, settimo ed ottavo, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le realtà aderenti all' la funzione di unico CP_4
strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio sanitario ed educativo, le parti convengono che,
nel caso di prima introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di contrattazione verranno realizzati appositi protocolli. L'applicazione di detti protocolli nelle singole istituzioni
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di e le rappresentanze aziendali aventi l'obiettivo di garantire, nei CP_5
confronti del personale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore. In carenza di protocollo di 2° livello che definisca le modalità ed i criteri per la trasformazione contrattuale, l'accordo applicativo aziendale si ispirerà ai seguenti criteri. …
Trattamento economico Sulla base dell'inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà effettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto;
… I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell'accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale….
Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi: il trattamento complessivo annuo è superiore a quello in atto. In questo caso viene data CP_4
immediata applicazione alle tabelle retributive in vigore al momento CP_4
dell'accordo. il trattamento complessivo annuo è inferiore a quello in atto. CP_4
In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive BA in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo ad personam…”. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la disposizione pattizia in argomento non può
giustificare quanto preteso dai lavoratori odierni appellati, non regolando affatto la sorte dei rapporti di lavoro interessati alla vicenda circolatoria sottesa alla presente controversia. A tale considerazione induce già il titolo del citato allegato 2 al C.C.N.L. NE (“Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente c.c.n.l. nelle istituzioni in cui sono vigenti altri c.c.n.l.”),
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro il quale individua la fattispecie regolata dalla disposizione in commento nell'ipotesi in cui, all'interno dalla stessa “istituzione”, siano stati applicati, in epoca anteriore all'entrata in vigore del medesimo C.C.N.L. NE, contratti collettivi diversi, assolvendo alla funzione di disciplinare in dettaglio il trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti nel passaggio dall'applicazione di tale diverso contratto a quello concordemente CP_4
indicato dalle parti sociali, con effetti ex nunc, come l'unico strumento negoziale di riferimento nella “regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio sanitario ed educativo”. La piana lettura dell'intera disposizione, inoltre, non consente in alcun modo di intravedere la possibilità di interpretarla come riferibile ed applicabile anche alle ipotesi di passaggio del personale in caso di cessione di azienda. Essa, infatti, precisa che le condizioni economiche e giuridiche rimesse alla contrattazione di secondo livello avrebbero avuto “l'obiettivo di garantire, nei confronti del personale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore”, riferendosi, con tutta evidenza, ai lavoratori già alle dipendenze della medesima azienda, non già al personale acquisito in occasione di un trasferimento di azienda, avendo, altrimenti, le parti sociali verosimilmente dovuto utilizzare altra terminologia (ad es.: personale acquisito o ceduto o transitato da altra azienda). Appare, ancora, significativo ed univocamente interpretabile nel senso suddetto il dato testuale che indica quale termine di comparazione da raffrontare con “il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto” – ai fini dell'individuazione della soluzione concretamente adottabile – nel “precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto”; si tratta, dunque, di comparare i
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trattamenti retributivi derivanti dall'applicazione, sempre all'interno della medesima impresa, di due diversi contratti collettivi;
diversamente, la norma avrebbe dovuto più chiaramente indicare, quale primo termine di comparazione, il trattamento retributivo applicato dalla cedente. Decisivo
appare, infine, l'inciso secondo cui “I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell'accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale”, non facendo la norma affatto riferimento ad un atto di cessione di azienda, fattispecie, dunque, che rimane ad essa estranea. A
tale interpretazione soccorre anche una considerazione di tipo sistematico:
appare infatti arduo ammettere che, a fronte di una situazione qual è quella del trasferimento di un azienda in stato di decozione alla quale, in vista dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali, l'ordinamento normativo (art. 47
comma 5 L. 428/1990, peraltro di attuazione del diritto eurounitario) consente di derogare ed affievolire le garanzie previste per i lavoratori dall'art. 2112 c.c.,
alle stesse sia nondimeno consentito di approdare attraverso uno strumento negoziale di efficacia generale, potendo al più eventuali condizioni di maggior favore essere negoziate a livello aziendale o individuale” (Corte di Appello di
Palermo, sentenza n. 83 del 9/02/2025).
Tenuto conto delle argomentazioni giuridiche articolate dalla locale Corte di
Appello nelle pronunce surrichiamate che hanno escluso, in particolar modo,
l'applicabilità dell'allegato 2 del CCNL NE alla fattispecie in esame;
tenuto conto, altresì, del fatto che anche le domande formulate dai ricorrenti nel presente giudizio trovano fondamento ineludibile nell'applicabilità dell'allegato 2 del CCNL
NE quale strumento chiamato a regolare la sorte dei rapporti di lavoro interessati alla vicenda circolatoria sottesa alla presente controversia - il ricorso
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro non può che essere rigettato.
Tuttavia, in ragione del contrasto venutosi a determinare tra l'orientamento espresso dal giudice di prime cure e quello del giudice del secondo grado di giudizio circa l'interpretazione e la sfera operativa dell'allegato 2 del C.C.N.L.
NE, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, ad eccezione di quelle di CTU che rimangono in capo ai ricorrenti, in solido fra loro.
◊
Così deciso in Palermo, il 17/06/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE PP
(firmato digitalmente a margine)
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro