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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1002 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura C.F._1
in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/04/2024 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione n. 07153251 cat. INVCIV.
Lamentava che l' , con provvedimento 08.06.2023 e del 05.02.24 gli aveva comunicato CP_2
che per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione n. 07153251 per un importo complessivo di €. 1.966,86 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di pensione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso dei redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. (pratica indebito n. 17757770).”, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio premettendo di essere in procinto di rideterminare l'indebito CP_2
nella minor misura pari ad € 6.080,81 meno € 2.237,00 contestando, per il resto, nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la Controparte_1 maggiorazione sociale per l'anno 2023 sulla prestazione di cui è titolare, che l' chiede restituirsi CP_2
con il provvedimento di indebito impugnato.
L' , nel costituirsi in giudizio, asserisce che la maggiorazione sociale non spetta più al CP_2
ricorrente, per l'anno 2023, a causa dell'incremento reddituale percepito in tale anno con la liquidazione dell'assegno ordinario con decorrenza aprile 2023.
La pretesa restitutoria dell ha per oggetto la maggiorazione sociale, prevista dalla L. n. CP_2
448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n.
544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla
L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai CP_2
sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
La norma su richiamata non pare lasciare margine di dubbio circa il fatto che debbano computarsi tutti i redditi netti, di qualsiasi natura essi siano, financo quelli esclusi da tassazione e gli assegni alimentari.
Il superamento della soglia reddituale per il 2023, da parte del ricorrente unitamente al proprio coniuge, è circostanza eccepita dall' e non espressamente contestata nella prima difesa utile dal CP_2 ricorrente, il quale ha insistito per l'irripetibilità dell'indebito laddove il superamento di soglie reddituali sia dipeso dalla percezione di prestazioni erogate dallo stesso . CP_2
Ad ogni modo, le somme che l' avrebbe indebitamente erogato, attengono all'assegno CP_2
sociale, avente natura assistenziale.
La soluzione della controversia richiede l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite assistenziali.
La materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta:
- della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, di conversione del D.L. n. 859 del 1976;
- del D.L. n. 173 del 1998, art. 3 co. 9, convertito nella L. 291/1988;
- della L. n. 537 del 1993, art. 11 co. 4;
- del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 co. 5;
- del D.L. n. 323 del 1996 art. 4, convertito con modifiche nella L. 425 del 1996 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 449 del 1997 art. 52 co. 3 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 448 del 1998 art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- ed infine del D.L. n. 269 del 2003 art. 42 co. 5, convertito nella L. 326/2003, il quale, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:
- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui 'gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento') ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui 'con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
- ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.);
- specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data
CP_ di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell'
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass.
n. 26036 del 2019 secondo cui 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato' e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito 'In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere'.
Cfr. anche Cass. 12608/2020 e Cass. n. 13917 del 2021 che ha confermato che 'ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento').
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere 'ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme'.
Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha anche chiarito che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' e ancora 'in nessun caso si possono ipotizzare i CP_2
presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_2
che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_2
erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_2
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_2
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere'. CP_2
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di leggi con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario. Ciò 'In ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia' (Cass. n. 28771/2018).
Nel caso di specie, l' argomenta nel senso per cui l'indebito pagamento sorgerebbe dalla CP_2
circostanza per cui era già titolare di pensione di inabilità civile con Controparte_1
maggiorazione sociale, ma che una volta liquidato l'assegno ordinario con decorrenza aprile 2023, sarebbe stata superata la soglia reddituale massima al di sotto della quale si avrebbe diritto al c.d. incremento al milione, dal ché l'indebito per la maggiorazione sociale percepita nell'anno 2023 (v. in tal senso produzione documentale ). CP_2
In effetti, i redditi personali del ricorrente appaiono essere stati incrementati nella misura di euro 560,92 mensili a titolo di assegno ordinario, a decorrere dal rateo di aprile 2023, dal ché il superamento del summenzionato limite reddituale che avrebbe reso indebita la percezione della maggiorazione sociale per l'anno 2023.
Nulla sposta il richiamo fatto dal ricorrente ai principi giurisprudenziali in tema di affidamento del percipiente di un indebito assistenziale.
È invero noto a questo Tribunale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui si uniforma anche la Corte d'Appello in sede), secondo cui “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_2
che quindi l' già conosce. CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo CP_2
scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere CP_2 di conoscere” (C. App. Messina, Sez. Lavoro, n. 259/2022; Cass. Civ. sez. L., n. 13223/2020).
Tuttavia, la peculiarità del caso di specie si sottrae all'ambito di operatività del summenzionato principio, giacché la creazione del maggior reddito, scaturente dalla liquidazione dell'AOI, e la creazione dell'indebito oggetto della richiesta restitutoria dell' hanno la medesima CP_2 genesi, essendo riferibili ad operazioni di ricalcolo pensione aventi la medesima data, vale a dire il giorno 8.6.2023.
I superiori elementi fattuali, riletti alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, impediscono di ritenere formato, anche soltanto a livello embrionale, un legittimo l'affidamento riposto dal pensionato nella effettiva spettanza delle somme percepite, dal ché deriva l'infondatezza della domanda che va, pertanto, rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Controparte_1 CP_2
depositato il 05/04/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di ATP.
Così deciso in Patti, 14/01/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena