Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3430/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile iscritta al n. 3430 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Antonio Abate alla via Stabia C.F._1
n. 165, presso lo studio dell'Avv. Colomba Santarpia, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Canale n. 10, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Clara Maria Oliva, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 09.02.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta insistendo nelle proprie richieste, riportandosi all'accordo raggiunto.
Con ricorso depositato in data 20.06.2022, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 in Castellammare in data 01.09.1988, dalla cui unione non erano nati figli.
La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 21.03.2016, allorquando i coniugi sottoscrivevano accordo di separazione concluso in seguito a negoziazione assistita, vistato dal P.M. in data 18.03.2016.
Con l'accordo su citato, i coniugi convenivano sull'assegnazione della casa coniugale sita in Gragnano alla via Dante Alighieri n. 70; il si impegnava a CP_1 cedere alla la propria quota di ½ della proprietà della casa coniugale posta in Pt_1
Gragnano alla via Dante Alighieri n. 70 (già Madonna delle Grazie) al terzo piano, composto da tre vani e accessori identificato al foglio 8 particella 261 sub 15 zona 1, cat
A/2 cl. 3 rendita catastale euro 336,99; la si impegnava, invece, a cedere al Pt_1
la propria quota di ½ della proprietà del box sito in Gragnano alla via Dante CP_1
Alighieri n. 70 al piano interrato della consistenza di mq 20 identificato al foglio 8 particella 1556 sub 14 zona 1 cat c/6 cl 3° rendita catastale euro 65,07 senza alcuna corresponsione di denaro;
le parti davano atto, infine, che in data 05.03.2016 per Notar
si provvedeva alla stipula della compravendita ( N.7448 del repertorio e n. Persona_1
29228 della raccolta) della quota ½ di proprietà di Parte_2 Pt_1 regolarmente registrato il 15.03.2016 al n. 5279/IT.
La ricorrente chiedeva, dunque, di dichiarare unicamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendoci ulteriori rapporti da regolare.
All'udienza presidenziale del 22.03.2023, il Presidente delegato preliminarmente rilevava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 4, primo comma, della L. 898/1970, risultando il coniuge resistente residente in [...]Controparte_1
Inferiore alla via Salvatore D'Alessandro, indirizzo presso cui gli era stato notificato a mezzo posta il ricorso, e pertanto competente il Tribunale di Nocera Inferiore. Inoltre, in difetto di domande accessorie alla pronuncia sullo status, il Presidente nulla disponeva in via provvisoria, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 18.09.2023.
, nel costituirsi in giudizio, concordava con parte ricorrente sulla Controparte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni chieste da quest'ultima e, pertanto, conveniva nella trasformazione da contenzioso in congiunto del procedimento.
All'udienza del 18.09.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letta la richiesta delle parti che chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023, mandando gli atti al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni
Il P.M., in data 26.09.2023, esprimeva parere favorevole.
All'udienza dell'11.12.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viste le note depositate in cui le parti chiedevano trasformarsi il divorzio da contenzioso a congiunto e ritenuto che tale trasformazione non era consentita dall'assetto normativo, potendo solo recepirsi l'accordo delle parti in sentenza, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 15.02.2024, letto l'art. 276 c.p.c.
(che nella parte in cui afferma che alla decisione del collegio partecipano soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, stabilisce il principio di immutabilità dello stesso dal momento dell'apertura della discussione e sino alla deliberazione della sentenza, sicché viene colpita da nullità assoluta ai sensi dell'art. 158 c.p.c. la sentenza emessa da un giudice che non ha partecipato alla discussione) e rilevato che successivamente all'udienza del 12.12.2023 era mutato il Collegio, essendo la dott.ssa
Mariacristina Carpinelli subentrata alla dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi a seguito di decreto n. 24/2024 con decorrenza dal 29.01.2024, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio, fissando una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni in data 25.09.2024.
Alla su citata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano all'accordo dalle stesse raggiunto ed il G.I. rimetteva, dunque, la causa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che, esaminate le risultanze processuali e, in specie, il contenuto delle allegazioni di ambo le parti, debba dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata a favore del Tribunale di Nocera Inferiore, nel cui circondario ricade il comune di residenza del resistente . Controparte_1
Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato e ribadito il principio, condiviso da questo Tribunale, secondo cui “la domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va proposta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l.
14maggio 2005, n. 80), quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2008), al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salva l'applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima norma” (v. Cass. ord. n. 15186 del 2014; conforme Cass. sez. I sent. 10.5.2017 n. 11504). Inoltre, è noto che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 aprile 2014, n.
9373, confermando l'orientamento già espresso con sentenza del 5 agosto 2005, n.
16525, ha stabilito che la residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora.
Orbene, nel caso di specie, le risultanze processuali danno conto del fatto che ormai da anni il luogo di abituale e stabile residenza di è in Nocera Controparte_1
Inferiore alla via Salvatore D'Alessandro n. 41. Tanto allega lo stesso nella CP_1 propria comparsa di costituzione e tanto emerge altresì dal ricorso per divorzio in cui la indica la città di Nocera Inferiore e l'indirizzo di via Salvatore D'Alessandro n. Pt_1
41 quale comune di residenza del marito, dal certificato di residenza storico acquisito ed allegato al ricorso, dall'esito positivo della notifica del ricorso medesimo eseguita a mezzo posta in data 08.01.2022, perfezionatasi per compiuta giacenza attesa la mancata consegna al domicilio per temporanea assenza del destinatario in data 21.07.2022.
E', dunque, pacifico in causa, poiché dedotto da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi, che la residenza del è la su menzionata, di qui la competenza CP_1 territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore, a nulla rilevando che le parti non hanno mai eccepito l'eccezione di incompetenza su citata.
Alla stregua delle considerazioni in precedenza esposte, va quindi affermata l'incompetenza del Tribunale di Torre di Annunziata in favore del Tribunale di Nocera
Inferiore, nel cui circondario è compreso il comune di residenza del coniuge resistente,
. Controparte_1
Le parti vanno, pertanto, rimesse dinanzi al predetto Tribunale con assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio.
Vi è da osservare che andrà proposta domanda per lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili di esso, come domandato dalle parti nel presente giudizio, giacché risulta dal certificato prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte prima, riservata dall'art. 125 del r.d. n. 1238/1939 - ordinamento dello stato civile - ai matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.
Le ragioni della decisione, la natura e l'oggetto della presente controversia ed il comportamento processuale delle parti (in specie l'accordo raggiunto dai coniugi per la definizione consensuale del presente procedimento dinanzi al giudice adito) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Visto l'art. 38 c.p.c.:
• dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata a provvedere sul ricorso per lo scioglimento del matrimonio proposto in data
20.06.2022 da confronti di , per essere Parte_1 Controparte_1 competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
• fissa per la riassunzione della causa dinanzi al predetto ufficio giudiziario il termine di tre mesi a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;
• spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano