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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. CIMINO MAURO VIALE Parte_1 C.F._1
DELLA CARRIERA 63900 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
Avv. BI AN in proprio VIA SABOTINO, 125 63074 SAN C.F._2
BENEDETTO DEL NT .
APPELLATO
CONTRO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 L'Avvocato Romani ha dedotto di aver svolto, in favore di attività Parte_1
defensionale in due distinti procedimenti, entrambi dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno fino alla revoca del mandato.
A seguito dell'intervenuta revoca del mandato e della restituzione alla dei fascicoli di parte, Parte_1
in data 18.08.2020, l'Avvocato Romani ha inviato alla cliente, le notule professionali relative all'attività defensionale, chiedendo formalmente il pagamento della complessiva somma di euro
22.382,37 e non ottenendo pagamento ha proposto contro la cliente domanda ex art. 702 bis c.p.c.
La si è costituita resistendo edimettendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
IN VIA ANCORA PRELIMINARE Dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Ascoli Piceno
NEL MERITO rigettare ogni richiesta dell'attore con riserva di richiesta risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi quale conseguenza dalla condotta del professionista.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Il Tribunale in composizione collegiale, previo mutamento del rito, ha così deciso: condanna a pagare all'Avv. Romani Fabio la somma complessiva di euro Parte_1
16.075,01, oltre rimborso spese forfettarie e altri oneri di legge, oltre interessi legali dal 18.08.2020 sino al saldo effettivo;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.618,00, di cui euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase decisoria, oltre euro 56,15 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ha interposto appello;
si è costituito Fabio Romani resistendo ed eccependo Parte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
L'eccezione preliminare è dirimente.
Le controversie previste dall'art. 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794 relative alla liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente sono soggette alla disciplina di cui al D.Lgs 1 settembre 2011, n. 150 il quale all'art 14 prevede che esse siano regolate dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e seguenti, con alcuni elementi di specialità quali l'inapplicabilità dei commi secondo e terzo dell'art. 702 ter cpc nonché l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio, la quale può essere impugnata solo tramite ricorso in Cassazione.
Si è consolidato in giurisprudenza l'orientamento (condiviso da questa Corte) per cui “In materia civile in caso di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato l'ordinanza conclusiva del procedimento ex pagina 2 di 3 art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia nel caso in cui la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia nel caso in cui la stessa sia estesa all'an della pretesa” (cfr Cass. 40989/2021 ex multis).
Da tanto consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Dev pertanto pronunciarsi la condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e l'accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di BI AN , così provvede: Parte_1
dichiara l'appello inammissibile, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3.966,00 oltre
15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza in capo a dell'obbligo a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 10 GIUGNO 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. CIMINO MAURO VIALE Parte_1 C.F._1
DELLA CARRIERA 63900 FERMO
APPELLANTE
CONTRO
Avv. BI AN in proprio VIA SABOTINO, 125 63074 SAN C.F._2
BENEDETTO DEL NT .
APPELLATO
CONTRO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 L'Avvocato Romani ha dedotto di aver svolto, in favore di attività Parte_1
defensionale in due distinti procedimenti, entrambi dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno fino alla revoca del mandato.
A seguito dell'intervenuta revoca del mandato e della restituzione alla dei fascicoli di parte, Parte_1
in data 18.08.2020, l'Avvocato Romani ha inviato alla cliente, le notule professionali relative all'attività defensionale, chiedendo formalmente il pagamento della complessiva somma di euro
22.382,37 e non ottenendo pagamento ha proposto contro la cliente domanda ex art. 702 bis c.p.c.
La si è costituita resistendo edimettendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
IN VIA ANCORA PRELIMINARE Dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Ascoli Piceno
NEL MERITO rigettare ogni richiesta dell'attore con riserva di richiesta risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi quale conseguenza dalla condotta del professionista.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Il Tribunale in composizione collegiale, previo mutamento del rito, ha così deciso: condanna a pagare all'Avv. Romani Fabio la somma complessiva di euro Parte_1
16.075,01, oltre rimborso spese forfettarie e altri oneri di legge, oltre interessi legali dal 18.08.2020 sino al saldo effettivo;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.618,00, di cui euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase decisoria, oltre euro 56,15 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ha interposto appello;
si è costituito Fabio Romani resistendo ed eccependo Parte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello.
L'eccezione preliminare è dirimente.
Le controversie previste dall'art. 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794 relative alla liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente sono soggette alla disciplina di cui al D.Lgs 1 settembre 2011, n. 150 il quale all'art 14 prevede che esse siano regolate dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e seguenti, con alcuni elementi di specialità quali l'inapplicabilità dei commi secondo e terzo dell'art. 702 ter cpc nonché l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio, la quale può essere impugnata solo tramite ricorso in Cassazione.
Si è consolidato in giurisprudenza l'orientamento (condiviso da questa Corte) per cui “In materia civile in caso di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato l'ordinanza conclusiva del procedimento ex pagina 2 di 3 art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia nel caso in cui la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia nel caso in cui la stessa sia estesa all'an della pretesa” (cfr Cass. 40989/2021 ex multis).
Da tanto consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Dev pertanto pronunciarsi la condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e l'accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di BI AN , così provvede: Parte_1
dichiara l'appello inammissibile, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3.966,00 oltre
15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza in capo a dell'obbligo a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 10 GIUGNO 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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