Art. 10.
L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.
Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.
L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.
Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.