Versione
14 giugno 1961
14 giugno 1961
Art. 10.
L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.
Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.
L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.
Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.