Decreto cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 25/02/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00741/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Della Porta, con domicilio eletto presso il suo studio in Nocera Superiore, via Roma n. 12;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Istituto Superiore -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per la parte appellante l’Avv. Mario Della Porta;
Come da verbale di scrutinio in data 30 ottobre 2024 per l’accesso dalla classe quarta alla classe quinta del Liceo delle Scienze Umane in seguito all’espletamento delle prove di recupero sono state accertate cinque insufficienze (col punteggio di quattro nelle materie scienze umane, filosofia, fisica, scienze naturali, religione) che sono state sommate alle già accertate insufficienze col punteggio di cinque in matematica ed educazione civica), risultando inutile l’accertato positivo recupero nella materia storia.
L’allieva non è stata promossa alla classe quinta.
Il collegio ritiene che, come già rilevato con decreto cautelare presidenziale n° -OMISSIS-, in considerazione dell’avanzato stato dell’anno scolastico (in tal senso anche Consiglio di Stato VII ord. n° 303 del 22 gennaio 2025, n° 474 del 4 febbraio 2025), appare preferibile non esporre il minore a un cambiamento di carattere precario.
L’appello cautelare deve pertanto essere respinto.
Il collegio osserva che le censure prospettate saranno comunque valutate nell’esame del merito all’udienza pubblica fissata in primo grado per il 7 maggio 2025 ai fini risarcitori.
Spese dell’appello compensate come in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (Ricorso numero: 1170/2025).
Spese dell’appello compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.