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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4777/2024 del R.G.
Tra
, nella qualità di genitore del minore , nato a [...] il Parte_1 Persona_1
20.02.2007, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Di Gennaro;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
La ricorrente a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_2
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto in favore del
[...] minore il riconoscimento dell'indennità di frequenza disciplinata dalla legge n. 289/90 - presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetto il minore così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_2 supplemento di indagine, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il minore, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Riesaminata la documentazione medica depositata agli atti, analizzate le osservazioni del ricorso in opposizione ed analizzata la nuova documentazione si rappresenta che:
- La valutazione di documentazione sanitaria, così come la valutazione di una condizione clinica, è un atto squisitamente Medico. Trattasi inoltre di certificazioni mediche specialistiche;
pertanto, è fondamentale che la determinazione di un valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio – nel caso specifico – sia lasciata alla figura del Medico e non all' interpretazione di altre figure professionali;
….
1 - Hanno diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Pertanto, trattasi di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico e a chi fa ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici per la minorazione;
è altrettanto vero che è comunque necessario soddisfare il requisito sanitario di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età.
- La diagnosi di difficoltà di apprendimento scolastico con deficit attentivo e profilo emotivo di tipo immaturo non determina “automaticamente” il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
così come il supporto di insegnante di sostegno. La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va infatti realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. Difatti la relazione del docente di sostengo (presente nel procedimento di opposizione) non si evidenzia un deficit “persistente”. Egli stesso nella descrizione cita: “…a volte risulta complessa la gestione delle interazioni con gli altri…talvolta assume comportamenti sociali inadeguati…”. Analizzando maggiormente nel dettaglio, sia la relazione dell'insegnante di sostegno che del neuropsichiatra, si evince infatti chiaramente un quadro sanitario che, seppur presente e per nulla non sottovalutato, non appare poi così marcato.
- Alle operazioni peritali il minore, infatti, ha mostrato un eloquio adeguato all'età nella forma e nei contenuti, non ha presentato disturbi della psiche, non ha evidenziato difficoltà nelle autonomie sociali;
è capace di eseguire ordini quali salire sul lettino, svestirsi, sedersi e rivestirsi.
- Infine, va segnalato inoltre che non vi è evidenza agli atti del ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici per la minorazione.
- Vista l'enorme e riconosciuta potenzialità di modifica delle condizioni cliniche in epoche precoci di sviluppo è evidente che, all'epoca del riconoscimento del beneficio nel 2019, il medesimo complesso menomativo si estrinsecava in entità e gravità più rilevanti rispetto a quanto evidenziato all'epoca della revoca (gennaio 2023) e dell'accertamento peritale del sottoscritto (novembre 2023).
- Pertanto, si ritiene che il complesso menomativo del minore non sia attualmente tale da interferire in maniera persistente con le attività proprie dell'età.
- Per tutti questi elementi ritengo il minore non in possesso dei requisiti utili Persona_1 alla concessione dell'indennità di frequenza”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Pertanto dalle conclusioni del CTU emerge che non sussiste in capo al minore il requisito sanitario per fruire dell'indennità di frequenza.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_2 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
2 -nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_2 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 18.04.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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