Articolo 62 della Legge 3 aprile 1979, n. 112
Articolo 61Articolo 63
Versione
25 aprile 1979
Art. 62.



I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1977 (articolo 58).................. L. 17.573.957.129 Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 60)........ " 985.895.483.132

--------------------- Residui attivi al 31 dicembre 1977... L. 1.003.469.440.261 ====================


Entrata in vigore il 25 aprile 1979