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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.11051/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.R.G 11051/2017 promossa da:
) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati a Giarre, via Luigi Orlando n. 86, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Gaetano Giannetto, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore (C.F.: ), elettivamente domiciliato a , Viale XX Settembre n. 43, presso lo P.IVA_1 CP_1
“Studio Legale e assistito dall'avv. Giuseppe Maresca, che lo rappresenta Controparte_2
e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 12.06.2017, e quali condomini, hanno Pt_1 Parte_2 convenuto in giudizio il chiedendo di dichiarare nulle Controparte_3
e/o prive di efficacia le delibere assembleari del 10.06.2017 e del 05.05.2017, relativamente:
- 1. alla nomina e alla ratifica della nomina dell'amministratore approvati al punto 3 del verbale di assemblea del 10.03.2017 ed al punto 1 del verbale di assemblea del 05.05.2017;
- 2. all'approvazione del consuntivo ordinario 2016 e relativo piano di ripartizione approvati al punto
1 2 del verbale di assemblea del 10.03.2017.
In particolare, gli attori hanno dedotto della nullità della nomina di amministratore, per la sussistenza di un conflitto d'interesse, essendo una condomina, socia dello studio associato Parte_3
Rubulotta, nominato quale nuovo amministratore.
Hanno altresì dedotto l'errata applicazione delle norme sulla ripartizione delle spese e più nello specifico, dell'addebito nei loro confronti di una spesa di €19,00 per oneri postali, nonché della spesa di €1.210,02 per la riparazione di una piccola porzione del soffitto dell'appartamento di proprietà attorea la cui spesa si sarebbe dovuta ripartire secondo gli attori in base all'art. 1123 c.c. e non 1126
c.c.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 29.09.2017, si è costituito il CP_1 convenuto, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per decorrenza del termine di giorni trenta ex art. 1137 c.c.; nel merito, ha dedotto la cessazione della materia del contendere avendo l'assemblea condominiale pronunciato con successiva delibera del 28.08.2017, non impugnata ripartendo le spese secondo quanto richiesto dagli attori e nominando un nuovo amministratore sin dal 5.5.2017.
All'udienza del 16.6.2025, la causa è stata posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
Parte attrice non ha depositato comparsa conclusionale mentre ha depositato repliche alla comparsa avversaria con conseguente inammissibilità delle repliche della parte convenuta.
Nel merito, va dichiarata la cessata materia del contendere, come già statuito con provvedimento del 10 ottobre 2018, depositato il 16.10.2018, rinviando la causa per la sola statuizione sulle spese di lite, sulla scorta del principio di soccombenza virtuale. Ciò in quanto già con la seconda delibera ivi impugnata è stato nominato un diverso amministratore rispetto a quello nominato con la prima delibera. Inoltre, con successiva delibera del 28.08.2017, non impugnata, ha provveduto all'approvazione di un nuovo consuntivo e relativo piano di riparto per l'anno 2016, sostitutivo di quello impugnato così modificando il riparto delle medesime spese tra i condomini oggetto della prima delibera ivi impugnata.
Preliminarmente, si rileva che i motivi di impugnazione delle delibere ivi addotti rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità con impugnazione da proporre nel termine decadenziale di trenta giorni ex art. 1137, co. II c.c.
Ai soli fini del vaglio della soccombenza virtuale si rileva che l'impugnazione avverso la prima delibera risulta tardivamente proposta.
Nella specie, gli attori hanno dedotto di avere ricevuto in data 17.03.2017 la notifica del verbale assembleare del 10.03.2017 e di avere tempestivamente promosso procedimento di mediazione
2 rubricato al n.81/2017 presso l'Organismo di mediazione ADR Sicilia sede di , conclusosi con CP_1 esito negativo, giusto verbale del 05.06.2017, per la mancata adesione del . CP_1
Ai sensi dell'art. 5 co.6 D. Lgs. 28/10 vigente al tempo della domanda “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. La decadenza risulta impedita semplicemente dalla comunicazione alla controparte della domanda depositata e l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione è posto a carico della parte che l'ha presentata.
Il termine decadenziale risulta interrotto a seguito della comunicazione e riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione.
In relazione alla delibera assembleare del 10.03.2017, notificata il 17.03.2017, la trasmissione a controparte dell'istanza di mediazione è avvenuta via pec in data 19.04.2017 ovvero oltre il termine di cui all'art. 1137 co. 2 c.c. (il 16.04.2017 – domenica di Pasqua – prorogato fino al 18.04.2017 – primo giorno non festivo).
Per quanto attiene la delibera assembleare del 5.5.2017 notificata il 15.05.2017, l'impugnazione risulta tempestivamente proposta il 12.06.2017. Come già rilevato, tuttavia con tale seconda delibera non risulta ratificata la prima delibera di nomina dell'amministratore, come sostenuto dalla parte attrice, ma risulta validamente nominato un diverso soggetto quale amministratore con previsione del compenso ricavabile per relationem ad un preventivo richiamato nel verbale di nomina. L'impugnazione avverso la seconda delibera, pertanto, sulla scorta di un vaglio ai fini della determinazione di soccombenza virtuale, risulta del pari infondata.
Ne consegue che, sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, la parte attrice va condannata alle spese di lite liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. modif. in base al valore della causa, per tutte le fasi (ai minimi per le fasi introduttiva istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta e delle ragioni della decisione determinate dalla cessata materia per l'intervento di una successiva delibera, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Va infine disposta la condanna del Parte_4
al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione senza giustificato
[...] motivo alla mediazione obbligatoria ex art. 8 co.4 bis d.lgs.28/10 ratione temporis applicabile.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna e in solido al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1 Parte_2
, da distrarre in favore dell'Avv. Giuseppe Maresca della Parte_4 somma di €2.999,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
condanna il al pagamento del contributo unificato per mancata Parte_4 partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.R.G 11051/2017 promossa da:
) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati a Giarre, via Luigi Orlando n. 86, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Gaetano Giannetto, che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORI
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore (C.F.: ), elettivamente domiciliato a , Viale XX Settembre n. 43, presso lo P.IVA_1 CP_1
“Studio Legale e assistito dall'avv. Giuseppe Maresca, che lo rappresenta Controparte_2
e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 12.06.2017, e quali condomini, hanno Pt_1 Parte_2 convenuto in giudizio il chiedendo di dichiarare nulle Controparte_3
e/o prive di efficacia le delibere assembleari del 10.06.2017 e del 05.05.2017, relativamente:
- 1. alla nomina e alla ratifica della nomina dell'amministratore approvati al punto 3 del verbale di assemblea del 10.03.2017 ed al punto 1 del verbale di assemblea del 05.05.2017;
- 2. all'approvazione del consuntivo ordinario 2016 e relativo piano di ripartizione approvati al punto
1 2 del verbale di assemblea del 10.03.2017.
In particolare, gli attori hanno dedotto della nullità della nomina di amministratore, per la sussistenza di un conflitto d'interesse, essendo una condomina, socia dello studio associato Parte_3
Rubulotta, nominato quale nuovo amministratore.
Hanno altresì dedotto l'errata applicazione delle norme sulla ripartizione delle spese e più nello specifico, dell'addebito nei loro confronti di una spesa di €19,00 per oneri postali, nonché della spesa di €1.210,02 per la riparazione di una piccola porzione del soffitto dell'appartamento di proprietà attorea la cui spesa si sarebbe dovuta ripartire secondo gli attori in base all'art. 1123 c.c. e non 1126
c.c.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 29.09.2017, si è costituito il CP_1 convenuto, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per decorrenza del termine di giorni trenta ex art. 1137 c.c.; nel merito, ha dedotto la cessazione della materia del contendere avendo l'assemblea condominiale pronunciato con successiva delibera del 28.08.2017, non impugnata ripartendo le spese secondo quanto richiesto dagli attori e nominando un nuovo amministratore sin dal 5.5.2017.
All'udienza del 16.6.2025, la causa è stata posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
Parte attrice non ha depositato comparsa conclusionale mentre ha depositato repliche alla comparsa avversaria con conseguente inammissibilità delle repliche della parte convenuta.
Nel merito, va dichiarata la cessata materia del contendere, come già statuito con provvedimento del 10 ottobre 2018, depositato il 16.10.2018, rinviando la causa per la sola statuizione sulle spese di lite, sulla scorta del principio di soccombenza virtuale. Ciò in quanto già con la seconda delibera ivi impugnata è stato nominato un diverso amministratore rispetto a quello nominato con la prima delibera. Inoltre, con successiva delibera del 28.08.2017, non impugnata, ha provveduto all'approvazione di un nuovo consuntivo e relativo piano di riparto per l'anno 2016, sostitutivo di quello impugnato così modificando il riparto delle medesime spese tra i condomini oggetto della prima delibera ivi impugnata.
Preliminarmente, si rileva che i motivi di impugnazione delle delibere ivi addotti rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità con impugnazione da proporre nel termine decadenziale di trenta giorni ex art. 1137, co. II c.c.
Ai soli fini del vaglio della soccombenza virtuale si rileva che l'impugnazione avverso la prima delibera risulta tardivamente proposta.
Nella specie, gli attori hanno dedotto di avere ricevuto in data 17.03.2017 la notifica del verbale assembleare del 10.03.2017 e di avere tempestivamente promosso procedimento di mediazione
2 rubricato al n.81/2017 presso l'Organismo di mediazione ADR Sicilia sede di , conclusosi con CP_1 esito negativo, giusto verbale del 05.06.2017, per la mancata adesione del . CP_1
Ai sensi dell'art. 5 co.6 D. Lgs. 28/10 vigente al tempo della domanda “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”. La decadenza risulta impedita semplicemente dalla comunicazione alla controparte della domanda depositata e l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione è posto a carico della parte che l'ha presentata.
Il termine decadenziale risulta interrotto a seguito della comunicazione e riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione.
In relazione alla delibera assembleare del 10.03.2017, notificata il 17.03.2017, la trasmissione a controparte dell'istanza di mediazione è avvenuta via pec in data 19.04.2017 ovvero oltre il termine di cui all'art. 1137 co. 2 c.c. (il 16.04.2017 – domenica di Pasqua – prorogato fino al 18.04.2017 – primo giorno non festivo).
Per quanto attiene la delibera assembleare del 5.5.2017 notificata il 15.05.2017, l'impugnazione risulta tempestivamente proposta il 12.06.2017. Come già rilevato, tuttavia con tale seconda delibera non risulta ratificata la prima delibera di nomina dell'amministratore, come sostenuto dalla parte attrice, ma risulta validamente nominato un diverso soggetto quale amministratore con previsione del compenso ricavabile per relationem ad un preventivo richiamato nel verbale di nomina. L'impugnazione avverso la seconda delibera, pertanto, sulla scorta di un vaglio ai fini della determinazione di soccombenza virtuale, risulta del pari infondata.
Ne consegue che, sulla scorta del principio di soccombenza virtuale, la parte attrice va condannata alle spese di lite liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. modif. in base al valore della causa, per tutte le fasi (ai minimi per le fasi introduttiva istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta e delle ragioni della decisione determinate dalla cessata materia per l'intervento di una successiva delibera, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Va infine disposta la condanna del Parte_4
al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione senza giustificato
[...] motivo alla mediazione obbligatoria ex art. 8 co.4 bis d.lgs.28/10 ratione temporis applicabile.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna e in solido al pagamento delle spese di lite, in favore del Parte_1 Parte_2
, da distrarre in favore dell'Avv. Giuseppe Maresca della Parte_4 somma di €2.999,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge;
condanna il al pagamento del contributo unificato per mancata Parte_4 partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 16.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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