Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 966/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 12.3.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. R.G., e vertente
TRA
(C.F.: - P.IVA: , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del Vice Sindaco e legale rapp.nte p.t. avv. Lino Sciambra, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale ed elettivamente, ai fini del presente giudizio, in Pescara, al viale G.
Marconi, 131, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Amicarelli, che rappresenta e difende il
Comune medesimo giusta delibera di G.C. n. 94 del 30.10.2024 e giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , in persona del Sig. Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, pec: P.IVA_4
, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Email_1
Domenico in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge pagina 1 di 6
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Pescara n° 516, resa nel verbale d'udienza del 03 aprile 2024 e definitiva della controversia inter partes iscritta al n° 2726-23 R.G.a.c.: in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma della sentenza n. 449/2023, resa da Tribunale di
Pescara n° 516, nel verbale d'udienza del 03 aprile 2024, per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione ex art. 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. e avverso il verbale di accertamento e contestazione n. 62PE in data 21.10.2021 elevato dall' a Controparte_2
carico del trasgressore: sig. , in qualità di Sindaco pro tempore del Persona_1
, (domiciliato per la carica presso Parte_1
il Comune di in - via Fiume n. 4), con esso obbligato in solido, Parte_1 Parte_1
quale Gestore del S.I.I. per il Comune di in e Gestore Parte_1 Parte_1
dell'impianto di depurazione sito nel medesimo Comune in località "Praziano - Capoluogo", per violazione dell'art. 101, co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sanzionata ai sensi dell'art. 133, co. 1 dello stesso Decreto.»
1.2-Lamenta in questa sede l'appellante, rispetto alle iniziali doglianze trasfuse nell'atto di opposizione, esclusivamente i seguenti profili:
1) Insufficiente motivazione rispetto alla richiesta di disapplicazione della DPC/263, in quanto la stessa non prevede alcuna considerazione dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: in spregio dell'art. 11 della
L. 689/81;
2) violazione della stessa DPC/263 del 23.12.2019, nella parte in cui essa prevede il dimezzamento della sanzione, laddove irrogata a carico di una Pubblica Amministrazione.
2-Si costituisce , concludendo per il rigetto della opposizione. Controparte_1
3- I motivi di appello, pur così ridotti rispetto all'iniziale iniziativa oppositoria, sono infondati.
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3.1-Come già ripetutamente statuito in sede di A.G.A., la stessa Legge 689/81 (Modifiche al sistema penale), lex specialis sulle sanzioni amministrative, prevede all'art. 11 che la sanzione vada determinata sulla base dei seguenti criteri: gravità, personalità, condizione economica e opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito. Il provvedimento n. DPC/263 del 23.12.2019, di cui l'appellante invoca la disapplicazione, ha di fatto solo individuato i presupposti per la graduazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, nel pieno rispetto appunto delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 24.11.1981 n. 689, così come pure esplicitato nel preambolo della stessa disposizione amministrativa.
Con l'Ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero con l'irrogazione della sanzione, l'Autorità competente determina quindi proprio sulla base dei citati criteri, a loro volta attuativi del disposto di cui all'art. 11, nel minimo e massimo edittale previsti dall'art. 133 commi 1,2 e 3
DLGS 152/06, la sanzione, se ritiene fondata la violazione, tutto ciò ai sensi dell'art. 18 co. 2
Legge 689/81 che dispone “L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”
Lo stesso Consiglio di Stato, in relazione al dpcm in oggetto, ha inequivocabilmente affermato che “…le determinazioni impugnate si limitano ad adottare indirizzi interpretativi in ordine all'applicazione dei criteri di graduazione disciplinati dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, ai fini dell'applicazione di sanzioni pecuniarie la cui irrogazione rientra nella competenza della ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006” (Cons. St., ord. n. 150/2022). CP_1
La Dirigenza regionale dunque non ha né modificato né integrato il regime sanzionatorio ma ha agito in virtù della normativa nazionale ex DLGS 152/06 e Legge 689/81, e quindi anche ex articolo 11, regolamentando la procedura interna di irrogazione delle sanzioni.
La determinazione della sanzione non è quindi automatica ma è calibrata in base alle caratteristiche dell'accertamento svolto ed è sempre quella prevista tra il limite minimo e massimo previsto dall'art. 133 DLGS 152/06.
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I dirigenti regionali pertanto hanno meramente esplicitato una modalità di calcolo della sanzione trasparente e non discrezionale sia in ossequio ai criteri previsti dall'art. 11 Legge 689/81 che degli importi imposti nell'art. 133 dlgs 152/06. (TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 371 del 13 ottobre
2022).
Assume l'appellante allora che il DPC/263, provvedimento col quale l'Amministrazione opposta e appellata si è dettata i criteri di determinazione della sanzione, violerebbe palesemente l'art. 11 della L. 689/81, laddove quest'ultimo impone di tenere conto delle circostanze favorevoli all'agente.
L'assunto è manifestamente infondato in quanto, come visto, il dpcm citato al punto nr. 2 richiama espressamente anche il criterio di valutazione, già contenuto nell'art. 11 cit. afferente la pretesa opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
Qualora invece il motivo tendesse a denunciare una omessa valutazione delle circostanze nello specifico dedotte da parte della PA ingiungente, gli elementi addotti sul punto in concreto [il avrebbe progettato interventi sul proprio impianto di depurazione, che prevedono un Pt_1
impegno di spesa di circa 750.000 euro (pag.
4 - solertemente avviato ed eseguito i lavori del lotto finanziato, costituente la maggior parte dell'opera di depurazione (cfr. il verbale di riconsegna parziale dei lavori: doc. 12 bis allegato al ricorso in opposizione dinanzi il Tribunale); - altrettanto diligentemente ricercato il finanziamento per la quota mancante di circa duecentomila euro, destinata al completamento dell'impianto di depurazione e, più precisamente, alla realizzazione delle fosse Imhoff: trovando, però, lo specioso intralcio dell' (pagg. 4 e seguenti Parte_2 dell'opposizione], nulla hanno a che vedere, e non rilevano quindi ai sensi della disposizione invocata (art. 11 cit.), con la specificità, cronologica e logistica, della contestazione mossa nell'occasione all'ente locale e riguardante il concreto superamento , in relazione allo scarico del depuratore sito in Praziano, dei limiti della Tab. 3 dell'All. 5, parte III, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri di Azoto Ammoniacale e Tensioattivi Totali.
3.2 Con riguardo alla disposizione poi invocata, di cui all'art. 4 del dpcm cit., afferente solo le
“condizioni economiche dell'ingiunto”, va ulteriormente evidenziato come dalla stessa lettura della stessa disposizione in commento si evinca che si deve tener conto, nella graduazione della sanzione, in caso dell'Ente locale (come nella fattispecie al vaglio) delle condizioni di effettivo e pagina 4 di 6 5
comprovato disagio economico. Questa parte della disposizione consente allora di agire in diminuzione e dunque di diminuire l'entità della sanzione.
Nei riguardi invece – prosegue la disposizione - di trasgressori diversi dalle persone fisiche, ivi compresi i soggetti muniti di rappresentanza legale o di poteri gestionali comunque denominati, che non versano in condizioni di disagio economico, al fine di garantire una effettiva incidenza della sanzione sul patrimonio del trasgressore e quindi, in definitiva, per una sua concreta afflittività, viene attribuito un peso alle diverse tipologie di trasgressori così individuato: a)
Pubblica Amministrazione/ditta individuale /persona fisica/associazioni: peso attribuito 0,5 cooperative consorzi peso attribuito 1 e fino al peso 2 attribuito alle spa.
Il valore così individuato viene applicato sull'importo determinato applicando i criteri precedentemente citati.»
Diversamente allora da quanto assume la difesa della parte appellante, stante l'inequivoco utilizzo del termine “peso” nonché l'inequivoca progressività dello stesso fino a raggiungere 2 in ipotesi di spa, essendo il fine quello di garantire una effettiva incidenza della sanzione sul patrimonio del trasgressore, che non versa in condizioni di disagio economico, la disposizione introduce un meccanismo valutativo in aumento e non in diminuzione.
Ragionando come pretende di assumere la difesa dell'appellante e volendo ritenere quindi che il meccanismo sia in riduzione, si avrebbe che, in ipotesi di PA la misura andrebbe dimezzata, mentre in ipotesi di spa (peso 2) la stessa dovrebbe essere addirittura creditrice dell'ente sanzionante.
L'indicato coefficiente Pubblica Amministrazione/ditta individuale /persona fisica/associazioni: peso attribuito 0,5 cooperative consorzi peso attribuito 1 e fino al peso 2 attribuito alle spa è pertanto in aumento e non in diminuzione e rappresenta per le ipotesi di trasgressori diversi dalle persone fisiche, ivi compresi i soggetti muniti di rappresentanza legale o di poteri gestionali comunque denominati, che non versano in condizioni di disagio economico, l'equo meccanismo che garantisce una effettiva incidenza della sanzione sul patrimonio del trasgressore e quindi, in definitiva, per una sua concreta afflittività.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
4-Le spese, liquidate tenuto conto del valore delle sanzioni e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza. pagina 5 di 6 6
A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228,
Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza Tribunale di Pescara n°
516, resa nel verbale d'udienza del 03 aprile 2024 e definitiva della controversia inter partes iscritta al n° 2726-23 R.G.a.c; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 12.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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