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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 1554 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto: solo danni a cose
vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rapp.ti e difesi dagli
[...] C.F._2
Avv.ti Nicola Arena, C.F.: e C.F._3 Parte_3
C.F.: presso il cui studio, al Corso Campano, 315 C.F._4
in Giugliano in Campania, elett.te domiciliano, come da procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
P.IVA C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù P.IVA_2
di procura alle liti (cfr. doc. n. 1) dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Pagina 1 di 10 Napoli, al Viale Augusto 162, giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori Parte_1
e esponevano: - di essere proprietari Parte_2
dell'appartamento sito in Giugliano (NA) alla Via Spazzilli n. 85°; - che nell'appartamento suddetto, in data 10.02.2019, si verificava un allagamento causato dalla rottura di un flessibile posto sotto il lavandino, “che causava danni all'immobile e al suo contenuto”; - che in ragione di tanto, è stato richiesto il risarcimento alla compagnia assicurativa - che l'immobile era coperto da Controparte_1
polizza assicurativa (n. 380112296); - che, tuttavia, la compagnia non ha effettuato alcuna offerta risarcitoria nonostante fosse stata informata del sinistro.
L'attore ha quindi concluso come qui di seguito riportato: “Voglia
l'On.le Giudice adito, accertare e dichiarare l'esistenza della polizza N.
380112296 e condannare in persona del Controparte_2
L.R.p.t. al risarcimento in favore dell'istante della somma di €
14.784,39 oltre alle spese, diritti, interessi dal dì della domanda, onorari, I.V.A. e C.P.A. dell' Avv.to. anticipatario. Il tutto comunque nei limiti di € 15.000,00. Ai fini del contributo unificato si precisa che il
Pagina 2 di 10 valore della presente controversia è pari ad € 14.784,39”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità, in quanto i fatti non sono stati descritti con sufficiente dettaglio e mancherebbe la qualificazione giuridica della domanda. Inoltre, contesta la legittimazione passiva, sostenendo che l'assicurato non ha fornito prova del pagamento delle rate del premio, né ha depositato il contratto di polizza firmato. Si impugna anche la documentazione prodotta dagli istanti, sostenendo che non abbia valore probatorio, in particolare per quanto riguarda la "denuncia di sinistro", che non risulta essere stata ricevuta dalla compagnia.
Nel merito, la compagnia contestava la sussistenza del sinistro e il nesso di causalità tra la rottura del flessibile e i danni subiti, ritenendo che non siano stati forniti sufficienti elementi probatori (come foto dei danni).
Inoltre, la difesa ribadiva l'assenza di prova dell'effettiva operatività
della polizza, contestando la mancanza di denuncia tempestiva dell'evento e la non corretta descrizione dei danni.
La compagnia, inoltre, tacciava l'assicurato di non aver rispettato gli obblighi di cooperazione previsti dalla polizza, tra cui la tempestiva denuncia del sinistro e l'obbligo di salvare i beni danneggiati per evitare il peggioramento dei danni.
Per tutti questi motivi, la compagnia chiedeva il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Attesa la natura documentale della controversia, essa è stata sin da subito ritenuta matura per la decisione e, conseguentemente, rinviata per la
Pagina 3 di 10 precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione il 11/02/2025,
con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è infondata nel merito e deve essere rigettata.
Preliminarmente, si osserva come la convenuta abbia eccepito la nullità
dell'atto di citazione per genericità del suo contenuto, atteso che: - Non
viene indicata la stanza dove si trovava il flessibile danneggiato;
- Viene specificato genericamente “rottura flessibile sotto il lavandino”, senza precisare se si tratti del lavandino della cucina o del bagno;
- Viene precisato che l'appartamento riportava danni all'immobile ed al suo contenuto, senza indicare il tipo di danni, le stanze interessate e la loro specifica ubicazione;
- Non viene precisata la causa di rottura del flessibile.
Inoltre, viene eccepito che “la domanda promossa è sprovvista di
qualsivoglia qualificazione giuridica né, tantomeno, del titolo su cui si fonderebbe l'azione giudiziaria intentata”.
I rilievi che precedono sono fondati, non essendo ravvisabile, nella lettura dell'atto di citazione, alcun vizio dell'editio actionis importante la nullità della citazione, essendo nel medesimo indicati tanto i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della domanda (art. 163, n. 4) quanto la cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3).
Ed invero, come è noto, la nullità dell'atto di citazione comminata dall'art. 163 c.p.c. in riferimento alle modalità di indicazione del
“petitum”, sussiste solo in caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum stesso, inteso, sotto il profilo formale, come il
Pagina 4 di 10 provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale,
come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (Cass., n.
28986/2008; Cass., n. 17023/2003), mentre relativamente alla “causa petendi”, va ribadito che il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dovere essere puntualmente indicati (Cass.,
n. 15925/2007; Cass., n. 6712/2001).
La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda,
spettando al giudice il potere di qualificare giuridicamente la domanda dedotta in giudizio.
La genericità della narrazione dei fatti posti a base della domanda risarcitoria in questa sede proposta si riflette, tuttavia, in un grave e insanabile (nemmeno con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.,
peraltro nemmeno depositata) difetto di allegazione che induce il
Tribunale a ritenerla infondata, tenuto anche conto dello scarno materiale probatorio offerto nel corso del processo.
Come anticipato, l'attore si è limitato ad asserire (senza nemmeno
“precisare” la domanda nel corso del processo) di aver subito un danno a causa di “un allagamento causato dalla rottura di un flessibile posto sotto il lavandino”, allegando di aver stipulato con la convenuta una polizza assicurativa n. 380112296 denominata “ a Casa”, CP_3
Pagina 5 di 10 in forza del quale viene proposta la domanda in esame.
L'attrice, però, pur allegando – del tutto genericamente – l'altrui inadempimento omette di depositare il contratto in questione,
limitandosi a depositare le sole condizioni generali di polizza.
In punto di diritto non pare inutile osservare che in materia di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte, negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (così, per tutte, Cass. civ., Sez. U., 30
ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, 770).
Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è
verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (in questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., n. 17/1987 e
Cass. civ., n. 1081/1978; si v., ancora, Cass. civ., n. 4426/1997). D'altro canto, “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art.
1900 c.c., per cui è compito dell'assicuratore provare la causa
Pagina 6 di 10 impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo” (cfr. Cass. civ., sez. III
27 settembre 2011 n. 19734).
In definitiva, quindi, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro (Cass. civ., sez. III, 21/12/2017, n.
30656 in Resp. Civ., Prev. 2018, 1, 257). La giurisprudenza ha poi successivamente precisato che: l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III,
09/11/2023, n. 31251).
Qualora poi si ponga la questione, come nella fattispecie in esame, del mancato tempestivo pagamento del premio assicurativo e quindi della insussistenza della copertura assicurativa, l'assicurato è ulteriormente gravato dall'onere di dimostrare il tempestivo pagamento del premio,
quale elemento costitutivo della sua pretesa all'indennizzo.
Nello specifico, va detto che al fine della sospensione dell'efficacia dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1901 c.c., il rilievo del mancato
Pagina 7 di 10 tempestivo adempimento del premio assicurativo – che costituisce applicazione del principio dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 - pur rientrando nella disponibilità della compagnia assicuratrice,
non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, con gli effetti di cui all'art. 2697 c.c., comma 2, ma di una mera difesa, onde in capo all'assicuratore, che intenda farlo valere, incombe un mero onere di allegazione e che viceversa all'assicurato è fatto carico di provare, di fronte a tale difesa, anche il tempestivo pagamento del premio, quale elemento costitutivo della sua pretesa all'indennizzo (Cass. civ., sez. III,
10/02/2022, n. 4357: “Il tradizionale orientamento di questa Corte,
secondo cui l'eccezione di mancato pagamento del premio non è
un'eccezione in senso stretto, trova così fondamento nella funzione del
premio, che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla
comunione dei rischi, e nella consequenziale sospensione ex lege
dell'efficacia del contratto. Avendo l'eccezione di mancato pagamento
del prezzo natura di eccezione in senso lato, non è sottoposta al termine
di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c., comma 2, ed è rilevabile anche
d'ufficio”). Con la precisazione che “l'onere dell'assicurato non va limitato alla dimostrazione di aver pagato il premio, ma si estende alla
prova di averlo pagato tempestivamente, perché entrambi questi fatti
sono costitutivi del suo diritto, tal che la contestazione dell'assicuratore
relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio,
concernendo la sussistenza del diritto dell'assicurato e non la sua
modificazione o estinzione, non pone a carico dell'assicuratore stesso
l'onere della relativa prova a norma dell'art. 2697 c.c., comma 2” (Cass.
Pagina 8 di 10 civ., sez. I, 23/01/1987, n. 630).
Fatta questa premessa, si osserva come la domanda sia infondata per l'assorbente rilievo del mancato assolvimento dell'onere della prova,
gravante in capo all'assicurato, di dimostrare da un lato la sussistenza del rapporto contrattuale e, in secondo luogo, l'operatività della copertura assicurativa per l'evento in discorso.
L'attrice non ha anzitutto assolto all'onere probatorio su di lei gravante,
omettendo la produzione del contratto (essendosi limitata all'esibizione delle sole condizioni generali di contratto) e quindi, in definitiva, di provare che l'evento per cui vi è causa rientra tra i “rischi inclusi”, circostanza ex adverso contestata. Non ha poi dimostrato, in secondo luogo, di aver tempestivamente versato il premio assicurativo convenuto, nonostante l'espressa eccezione ex adverso sollevata.
In aggiunta, si osserva che parte attrice non ha nemmeno fornito prove idonee – alla luce della inammissibilità della prova orale articolata – a dimostrare il nesso causale tra il guasto del flessibile e i danni patrimoniali lamentati.
In ragione di tanto, la domanda non può essere accolta.
***
Le spese seguono la soccombenza di e Parte_1 [...]
e sono liquidate in dispositivo facendo Parte_2
applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., in applicazione del principio del disputatum e quindi secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00, per le fasi processuali espletate (esclusa l'istruttoria) nei valori medi.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
e contro
[...] Parte_2 [...]
, così provvede: CP_1
1) Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 [...]
; Parte_2
2) Condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite che qui si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA
se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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