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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Nella persona del giudice unico, Got Dott. Luca Benedetti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile R.G. n. 4399/2020 (Giudice On. dott. Luca Benedetti) promossa da:
attrice, con l'Avv. Annamaria Vizzolesi Parte_1
contro convenuto, con l'Avv. Lorenza Colli Controparte_1
OGGETTO
RISARCIMENTO DANNI EX ARTT. 2043 - 2059 C.C. VIOLAZIONE DOVERE
RESPONSABILITA' GENITORIALE (PADRE - FIGLI)
Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata anche in forza dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118. disp. att. c.p.c. in ossequio alle sentenze della Suprema
Corte in base alle quali per assolvere l'obbligo motivazionale il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che Egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 12123/2013; Cass. n. 11645/2012); è peraltro, sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata (Cass. n. 8451/2012), anche in forza del principio della cd. “ragione più liquida” pagina 1 di 30 che rappresenta il punto di sintesi tra completezza e sufficienza della sentenza ed in base al quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione (quella, appunto, “più liquida”), a carattere assorbente, che, da sola, è idonea a regolare la lite, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (Cass. n. 11356/2006; Cass. n.
16630/2013).
ITER PROCESSUALE
Con atto di citazione in data 17.11.2020, la SI.ra conveniva in giudizio, avanti Parte_1
il Tribunale di Parma, il SI. per ivi sentire e accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: Accertare e dichiarare la responsabilità del SI. P_
(C.F. ) per tutti i fatti di cui all'atto di citazione, ai sensi
[...] C.F._1
degli artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti dei minori e Persona_1 Persona_2
per il mancato adempimento da parte del suddetto genitore degli obblighi di istruzione, educazione, mantenimento, inteso nel senso più lato del termine e per aver deprivato i figli minori della figura genitoriale paterna;
per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei figli minori e R_ _2 quantificato in complessivi € 57.400,00, ossia € 28.700,00 pro quota, oltre ad ogni spesa successiva ed occorrenda, ovvero (in via subordinata) quella maggiore o minor somma accertata da codesto onorevole Tribunale a seguito dell'espletando istruttoria e che fossa ritenuta equa e di giustizia;
Accertare e dichiarare la responsabilità del SI. P_
(C.F. ) per tutti i fatti di cui all'atto di citazione, ai sensi
[...] C.F._1
degli artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti della SI.ra , per la mancata Parte_1
partecipazione alla crescita dei figli e per aver deprivato l'attrice R_ _2
della collaborazione dovuta all'accudimento della prole e per la mancata condivisione del ruolo genitoriale, con conseguente stato di patimento e frustrazione derivato all'attrice e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della SI.ra quantificato in complessivi € 14.350,00, oltre ad ogni Parte_1
spesa successiva ed occorrenda, ovvero (in via subordinata) quella maggiore o minor somma accertata da codesto onorevole Tribunale a seguito dell'espletando istruttoria e che fossa ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese del giudizio”.
pagina 2 di 30 In data 22.02.2021 si costituiva in giudizio il SI. depositando comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:-
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla SI.ra e per l'effetto rigettare la richiesta risarcitoria Parte_1
formulata in favore della prole minore, conseguentemente condannare la SI.ra Pt_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto
[...] dell'eccezione preliminare formulata, - NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: • respingere le richieste risarcitorie e le domande tutte formulate da parte della SI.ra
, in proprio e nell'interesse dei figli minori, in quanto totalmente infondate in Parte_1
fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che il SI. nulla deve. Con Controparte_1
riserva di precisare e/o modificare le conclusioni assunte, di replicare, produrre documenti ed articolare mezzi di prova. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari“.
A scioglimento della riserva del 6.04.2021, con provvedimento in data 16.04.2021 veniva trasmesso il fascicolo al Presidente del Tribunale ex art. 320 c.p.c., per la nomina di un curatore speciale ai minori;
in data 1.7.21 il Presidente del Tribunale dott. Massa reputava non necessaria la nomina di curatore speciale;
in data 19.07.21 veniva ordinato a parte attrice - ritenendo ugualmente possibile nel caso concreto un conflitto di interessi tra coniugi - di procedere alla richiesta di nomina di un curatore speciale per i figli minori, rinviando all'udienza del 18.02.2022 per consentire la costituzione del curatore;
all'udienza del 18.02.2022, l'attrice depositava copia del Decreto del Tribunale di Parma
R.G. n. 3390/2021 emesso dal G.T. in data 26.10.21 di rigetto dell'istanza di nomina del curatore speciale e, quindi, preso atto di tale provvedimento, venivano concessi i termini per deposito di memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c.; la causa veniva rinviata ex art. 184 c.p.c. al 30.06.2022 con trattazione scritta. Venivano depositate le memorie istruttorie e con provvedimento del 28.08.2022 venivano ammessi i mezzi di prova, diretta e contraria, richieste dalle parti, con riserva di nomina della CTU. La causa veniva rinviata per l'escussione al 28.11.2022. In tale udienza venivano sentiti 7 testi (Dott.
[...]
Dott. Dott. Dott. Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
e e la causa veniva rinviata al 16.01.2023 per Tes_5 Tes_6 Testimone_7
pagina 3 di 30 l'escussione finale dei testi rimasti e contestuale giuramento della CTU. A tale udienza venivano escussi gli ulteriori 5 testi (Dott. , Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
e ) ed all'esito il Giudice nominava CTU la Dott. Tes_11 Testimone_12 [...]
e fissava per il giuramento della CTU l'udienza del 16.02.2023. Persona_3
All'udienza del 16.02.2023 veniva posto il seguente quesito alla CTU:
“Voglia in CTU, visitata e/o esaminata l'attrice ed i di lei figli, e nati il _2 R_
9.12.2006, assunte informazioni, resi eventuali esami specialistici, e consultandosi con eventuali specialisti della materia (nominando ausiliari ove serva quale psicologo infantile o altro), esaminati gli atti e i documenti di causa, valuti e determini in capo agli attori ( e l'eventuale sussistenza ed entità di Parte_1 _2 Persona_1
conseguenze lesive di ordine psicopatologico causate dalla condotta omissiva e commissiva del sig. così come descritta in atti di causa e come risultante Controparte_1
all'esito delle prove testimoniali e ciò sin dall'inizio della gravidanza della signora Pt_1
fino alla domanda giudiziale;
valuti, altresì, l'eventuale incidenza psicologica in capo ai due gemelli del rapporto tra i genitori determinatosi dopo la separazione;
spieghi, altresì, il Consulente se vi sia stato “condizionamento” (consapevole o inconsapevole) in capo ai minori da parte della madre o dei di lei genitori sui figli nel loro comportamento verso il padre, tentando di individuare le ragioni del comportamento dei figli verso il padre (e viceversa) nell'ottica di individuare nesso causale ove si riscontrino danni;
determini il
CTU il grado percentuale con riferimento all'eventuale danno biologico riscontrato, nonché al periodo di invalidità temporanea totale e parziale in capo agli attori, specificandone durata e intensità. Descriva ogni altro profilo di danno eventualmente individuato nei limiti delle richieste in atti di parte attrice, ovvero riferisca quanto ritenga utile ai fini di giustizia. Tenti la conciliazione tra le parti”. Veniva concesso termine per il deposito della CTU sino al 29.06.2023 e fissava udienza per trattazione scritta al
12.07.2023. Veniva successivamente disposta un'integrazione della CTU per lo svolgimento di ulteriori test psicologici o reattivi psicodiagnostici, sia sulla madre, sia sui figli e con fissazione di udienza per il proseguo al 12.01.2024 per R_ _2
trattazione scritta. Veniva concessa proroga al deposito di CTU fino al 15.06.2024 e veniva, quindi, fissata l'udienza del 28.06.2024 per trattazione scritta. In data 22.04.2024
pagina 4 di 30 la CTU Dott. depositava la sua relazione finale nel corso della quale si era avvalsa Per_3
anche della Dott.ssa specialista in psichiatria. A scioglimento della riserva Persona_4 assunta all'udienza del 28.06.24 si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al
18.10.2024, nella modalità della trattazione scritta.
Parte attrice cosi precisava le conclusioni entro l'udienza a T.S. del 18.10.24:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge: - accertare e dichiarare la responsabilità del sig. Controparte_1
(C.F. ), per tutti i fatti di cui all'atto di citazione, ai sensi degli artt. C.F._1
2043 e 2059 c.c., nei confronti dei minori e per il Persona_1 Persona_2
mancato adempimento da parte del suddetto genitore degli obblighi di istruzione, educazione, mantenimento inteso nel senso più lato del termine e per l'avere deprivato i figli minori della figura genitoriale paterna;
per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei figli minori e R_ _2 quantificato in complessivi € 57.400,00, ossia € 28.700,00 pro quota, oltre ad ogni spesa successiva occorrenda, ovvero (in via subordinata) quella maggiore o minor somma accertata da codesto Onorevole Tribunale a seguito della espletanda istruttoria e che fosse ritenuta equa e di giustizia;
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
(C.F. ), per tutti i fatti di cui all'atto di Controparte_1 C.F._1
citazione, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti della sig.ra , per la Parte_1
mancata partecipazione alla crescita dei figli e per l'avere deprivato R_ _2
l'attrice della collaborazione dovuta all'accudimento della prole e per la mancata condivisione del ruolo genitoriale, con conseguente stato di patimento e frustrazione derivato all'attrice; per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della sig.ra quantificato in complessivi € 14.350,00, Parte_1
oltre ad ogni spesa successiva occorrenda, ovvero (in via subordinata) quella maggiore o minor somma accertata da codesto Onorevole Tribunale a seguito della espletanda istruttoria e che fosse ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte convenuta precisava cosi le conclusioni entro l'udienza a T.S. del 18.10.24:
pagina 5 di 30 < attiva per sussistenza – all'epoca della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio- di un conflitto d'interessi in capo alla SI.ra e per l'effetto rigettare la Parte_1
richiesta risarcitoria formulata in favore della prole minore, conseguentemente condannare la SI.ra per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Nella denegata ipotesi Parte_1
di rigetto dell'eccezione preliminare formulata,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in considerazione dell'esito della disposta CTU, respingere le richieste risarcitorie e le domande tutte formulate da parte della SI.ra
, in proprio e nell'interesse dei figli minori, in quanto totalmente infondate in Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che il SI. nulla deve. Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese (anche della CTU), competenze ed onorari>>.
Dopo il deposito di note contenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termine per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
La comparsa conclusionale veniva depositata da entrambe le parti il 7.2 parte attrice;
ed il
4.2 parte convenuta;
parimenti, entrambe depositavano memorie di replica (parte attrice il
28.2.25 e parte convenuta il 26.2.25); in data 27.2.25 si costituivano in giudizio i due figli divenuti medio tempo e maggiorenne e _2 Persona_1
IN FATTO
Le parti (i genitori) sono state unite da un legame sentimentale per circa 6 anni consolidatosi in una convivenza more uxorio durata circa 2 anni con dalla quale sono nati il 09.12.2006 due gemelli, e R_ _2
Nel Gennaio 2007 vi è stato l'allontanamento della madre dalla casa familiare verso la casa della di lei sorella (vi è missiva prodotta dall'attrice doc. n. 25 datata 30.1.2007 inviata dal difensore nella quale si dava atto dell'allontanamento e successive missive del
7 e del 15 febbraio 2017).
Il 24.04.2007 il convenuto presentava ricorso ex art. 317 bis c.c. al Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna (Rg 504/07) poi riunito a quello già iscritto in precedenza pagina 6 di 30 dall'attuale attrice attrice (rg 235/07); quest'ultima in sede di ricorso introduttivo richiedeva l'affido esclusivo.
La madre attrice sentita in data 12 giugno 2007 presso il Tribunale dei Minorenni dichiarava di aver lasciato l'abitazione familiare nel Gennaio 2007 assieme ai figli.
Sempre in tale sede, il padre dichiarava che da Gennaio ad Aprile 2007 non era più riuscito a vedere i figli;
Il padre chiedeva quindi l'affido condiviso e di poter vedere i figli secondo le modalità descritte nel ricorso dal proprio difensore.
Nel 2014 il Tribunale dei Minorenni disponeva affidamento dei figli secondo le modalità concordate nella memoria congiunta dei coniugi dell'Agosto 2010 e, quindi, disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e, in ordine alla frequentazione del padre con i figli, riteneva congruo quanto concordato dai genitori, come di seguito fedelmente riportato: <<...C) posto che i bambini hanno solo tre anni e, allo stato, avendo vissuto solo con la madre a molti chilometri di distanza dal padre, non hanno avuto la possibilità di frequentarlo e di conoscerlo in modo adeguato, i genitori, per un periodo di tempo che verrà da loro stessi determinato avuto riguardo all'interesse dei figli, si impegnano a favorire gli incontri tra il padre ed i bambini per un giorno alla settimana, e per una durata di almeno 4 ore consecutive, a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente documento. D) Detti incontri avverranno alla presenza della madre, alternativamente nel luogo di residenza di quest'ultima (ove il signor si recherà) e, la settimana P_
successiva, nel luogo di residenza del padre (ove la signora si recherà con i Pt_1
bambini), preferibilmente il sabato o la domenica in base ai turni di lavoro della signora
Il luogo di incontro potrà anche essere, volta per volta, prescelto di comune Pt_1
accordo, ma comunque nel rispetto del principio di reciprocità, in modo tale da ripartire pariteticamente tra i genitori l'onere della trasferta. E) Tali modalità di frequentazione, dove la presenza della figura materna si rende indispensabile per i motivi sopra richiamati
(in quanto i minori, attualmente, non hanno consapevolezza della figura paterna), si rendono necessarie per favorire quel percorso di conoscenza e di famigliarità tra i bambini ed il padre, che allo stato lo si ribadisce, non sussiste;
resta peraltro inteso che tali modalità di frequentazione verranno modificate, in modo tale da consentire al padre di trascorrere con i figli un periodo di tempo più lungo, non appena i bambini abbiano pagina 7 di 30 acquisito la necessaria familiarità con il proprio padre, e si sia consolidata tra i medesimi la conoscenza reciproca. ….>> .
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le richieste da parte sono fondate e devono essere accolte per le motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice con riferimento ai due figli divenuti medio tempore, ovvero in data 9.12.24, maggiorenni.
La legittimazione della madre a richiedere somme per i figli è confermata dalla costituzione in giudizio dei figli avvenuta in data 27 febbraio 2025. In tale costituzione in giudizio ex articolo 302, c.p.c. i due figli, divenuti ormai maggiorenni, hanno richiesto entrambi la prosecuzione del processo e l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note di trattazione scritta del 18 ottobre 2024 da parte della madre.
Non vi era, ne è, quindi, alcuna necessità di sospendere il giudizio e/o ristabilire contraddittorio, in quanto i figli hanno semplicemente chiesto la prosecuzione dello stesse aderendo alle domande già svolte dalla madre.
Quanto all'opportunità della nomina di un curatore speciale per i figli richiesta dallo scrivente Giudice è stata disattesa dal Giudice Tutelare sentito che ha ravvisato la non necessità di tale nomina non ravvisando, evidentemente, alcun conflitto di interessi nei rapporti tra le parti in causa (genitori / figli).
Deve, pertanto, prendersi atto di tale decisione anche nella presente sede.
La costituzione in giudizio dei due figli, peraltro, supera anche, di fatto, l'eccezione concernente la necessità di nomina del curatore speciale in quanto in conflitto di interessi viene meno stante la maggiore età e la manifestazione di volontà espressa con la costituzione in giudizio dai due ragazzi.
Nel MERITO si osserva quanto segue.
Parte attrice era onerata dal dover provare la sussistenza di una condotta illecita, dolosa o colposa, ascrivibile al SI. che abbia cagionato ai figli e e alla P_ R_ _2 pagina 8 di 30 stessa attrice un danno ingiusto ex art. 2043 e 2059 e pare abbia assolto pienamente a tale onere.
In particolare l'attrice ha provato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 – 2059 c.c., ovvero del fatto illecito, dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa;
del nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno ingiusto.
La condotta del convenuto per lo più “omissiva” è certamente stata causa di un danno ex art. 2059 c.c. nei termini e nella misura che si dirà in seguito.
Dall'esito dell'istruttoria è, infatti, emerso quanto segue.
Quanto alle prove testimoniali, si osserva.
La teste Dott. sentita all'udienza del 28.11.22 riferisce che i minori pur non Tes_1 avendo “... dimostrato alcuna minima sofferenza, dimostrandosi tranquilli e in equilibrio”
... “dimostravano completo disinteresse nei confronti del padre”.
La teste SI.ra era la maestra di scuola primaria di e Tes_9 R_ _2
La teste conferma che il padre “non era presente nell'elenco dei genitori, era presente solo la madre”; “il padre non si è mai presentato a scuola, né si è fatto vivo con altre modalità”.
Rilevanti anche le dichiarazioni del teste dott. medico pediatra per Testimone_4
lunghi anni di e il quale, visitava i minori all'incirca 2 volte all'anno R_ _2
così precisava (a conferma del cap. 27 della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. parte attrice): “conosco il padre di vista;
non si è mai fatto sentire o vedere negli anni se non qualche mese fa chiedendomi delucidazioni in merito ai ragazzi in considerazione della causa che hanno in essere”.
*****
Sotto il profilo documentale vi è molta documentazione probatoria dell'attrice.
Nella dichiarazione prodotta in atti al documento numero 1 da parte attrice del medesimo dott. medico pediatra di e egli conferma di aver Testimone_4 R_ _2
visto il padre una volta soltanto, a visita già iniziata. pagina 9 di 30 Il documento 12 di parte attrice contiene decreto definitivo emesso dal tribunale di minorenni di Bologna in data 30 aprile 2014 nel quale, da un lato, si precisa che <letti gli esiti dell'indagine e demandata al servizio sociale dei quali non si evincono menti tali da controindicare un affido condiviso del minore ai genitori>>, dall'altro, viene richiamata la regolamentazione prospettata dai genitori che viene ritenuta adeguata nella memoria depositata in data 3 agosto 2010.
In tale ultima memoria congiunta – contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta
– l'affido era stato previsto come esclusivo a beneficio della madre e nelle condizioni concordate tra le parti ed i rispettivi difensori si evince già la totale assenza del padre verso i figli (che, all'epoca, avevano quai 4 anni) i quali non avevano avuto “possibilità di frequentarlo e di conoscerlo in modo adeguato, …. “ restando inteso tra le parti che
<
padre di trascorrere con i figli un periodo di tempo più lungo, non appena i bambini abbiano acquisito la necessaria familiarità con il proprio padre, e si sia consolidata tra i medesimi la conoscenza reciproca. ….>> .
Altra documentazione probatoria a supposto dell'attrice è la seguente.
Con racc del 30.1.2007 prodotta dall'attrice lo studio dell'avv Mora inviava comunicazione al convenuto nella quale gli si contestava la completa sua assenza genitoriale.
Sempre la moglie in data 17 marzo 2008 inviava raccomandata al padre Pt_1
comunicandogli che il giorno 23 marzo 2008 si sarebbe tenuto il battesimo di e di R_
presso la chiesa di Pompiano (doc 4 parte attrice) al quale poi il padre non _2
partecipò.
Vi è una dichiarazione degli insegnanti ( e dei due fratelli minori relativa Pt_2 Per_5
all'anno scolastico 2009 2010 nella quale si dà dato che per tutto il periodo scolastico la scuola si era relazionata esclusivamente con la mamma ed i nonni materni, rilevando l'assoluta assenza del padre, nemmeno mai conosciuto dal personale docente (documento n. 5 di parte attrice).
Nella raccomandata datata 18 febbraio 2010, la attrice scriveva al facendo presente P_
pagina 10 di 30 che nel 2009 il padre era venuto una sola volta a trovare i figli ricordando che i figli avevano compiuto tre anni in data 9 dicembre 2009. La madre continuava comunque a ricordare all'ex marito che la porta di casa era sempre aperta e che trovava profondamente ingiusto nei confronti dei figli, l'assenza del padre (doc. n. 7 di parte attrice); seguivano altre comunicazioni del 23 settembre 2010 via fax, dalla signora l signor in Pt_1 P_
cui nuovamente si dava disponibilità al padre di venire a trovare i figli;
seguiva altra comunicazione del 27 settembre 2010 (doc. n. 9), con pari contenuto e modalità.
La moglie ed i figli hanno scritto una lettera inviata in data 15 marzo 2016 in Pt_1
occasione della comunione, invitando il padre a tale evento del 29 maggio 2016 (doc. n. 13 attrice) ed anche in questa occasione il padre non andò.
Nel 2019 la madre comunicava al padre il proprio (e dei figli) trasferimento di residenza.
A ulteriore supporto della tesi dell'attrice vi sono poi le dichiarazioni contenute nel documento 4 di parte convenuta e nel documento 18 di parte attrice (file audio): nel primo documento il convenuto padre, in un messaggio del 26 novembre 2020, inviato alla signora afferma: “Lo so che hanno bisogno di tempo e che è colpa mia che per Pt_1
anni non mi sono interessato”; nel secondo documento (file audio) il convenuto nel corso della telefonata avuta con i figli il 24.09.2020 dichiarava: “io vi chiedo scusa se non ci sono stato per tanto tempo non sono presente”; ancora (doc. n. 17 e 23 parte attrice) in un messaggio del 18.09.2020 in risposta ad un messaggio ricevuto dal padre in cui quest'ultimo chiedeva a se volessero trascorrere con lui un sabato o una R_
domenica, il figlio risponde: “wow sono emozinato è la prima volta che c è lo chiedi in 14 anni”.
Con messaggio del WhatsApp del 16.09.2020 la sig.ra rammenta al sig. Pt_1 P_ dopo aver addotto per l'ennesima volta la scusa di aver perso il numero dei ragazzi, il fatto che “i tuoi figli ti ho detto che erano dentro in palestra se li aspettvi li chiedevi direttamente a loro i numeri… ” (doc. 15).
In altra chat tra ed il padre del 18 Settembre 2020 il primo scrive: R_
<Sono mia mamma mi ha detto che hai perso il mio numero per l'ennesima R_
volta guarda che se lo perde un'altra volta non te lo do più. Poi mi raccomando, vai a pagina 11 di 30 dire che non te l'ho dato per giustificare la tua mancanza di interesse.gradirei una risposta. Se non sei al lavoro>>. Il padre risponde: “grazie mille di avermelo ridato. Starò più attento ciao”.
In altra chat tra l'altro gemello ed il padre del 18 Settembre 2020 il primo _2
scrive:
<Buongiorno, sono la mamma mi ha detto che hai di nuovo perso il numero. _2
questa è l'ultima volta che te lo invio visto che te lo abbiamo già dato quattro volte. vedi tu. buona giornata>>; in risposta il padre scrive <<grazie mille di avermelo ridato. star pi attento>>>. Sempre in altra comunicazione audio del Settembre 2020 _2 prodotta al doc. n. 18 faceva poi notare al padre che: “poi potevi mandare un messaggio anche a me invece che solo a ”; il padre a tale osservazioni rispondeva “l'ho R_ mandato a uno dei due ma era sottinteso tutti e due era sottinteso comunque” e _2
replicava che “ma noi due abbiamo due teste mica una… abbiamo due teste ragioniamo con teste diverse mica con una”.
Sempre nel corso della telefonata del 24.09.2020 (doc. n, 18) ad un'affermazione di per cui “ti dovevi interessare prima, io ho 14 anni mica 3”, il padre risponde “ho R_ capito che c'hai 14 anni, ho capito benissimo che hai 14 anni, e anche ne ha _2
14”, “dovete compierli il 9 dicembre” ed i figli replicano dicendo “quello te lo ricordi almeno, mi stavo preoccupando” e “hai guardato su internet la data di nascita?”.
Ancora, sempre nella telefonata del Settembre 2020 di cui al doc. n. 18 di parte attrice avvenuta tra i ragazzi ed il sig. quest'ultimo affermava “ah beh io sono venuto P_ anche tante volte in piscina a vedervi nuotare, se vi ricordate”, cui rispondeva R_
“due volte per firmare i documenti di scuola” e “poi potevi fermarti per _2 aspettarci, per salutarci”; il sig. replicava “io ho detto a vostra mamma che ero P_
molto di corsa, ho fatto le corse a venire a a firmare i documenti ma dovevo Pt_3 andare via per lavoro” ed i figli minori replicavano “quindi è più importante il lavoro che noi mi sembra giusto eh, tutte le volte comunque è incredibile, questa incredibile coincidenza che su tutte le milioni di volte che sei venuto dovevi lavorare tutte le milioni di volte, wow incredibile”; il padre rispondeva “si wow perché io i soldi non li ho, non li
pagina 12 di 30 faccio”; e replicavano così: “ascolta per me non me ne frega niente dei R_ _2
soldi, a me mi sarebbe piaciuto che tu ti saresti… interessato ecco”; il padre rispondeva:
“io vi chiedo scusa se non ci sono stato per tanto tempo non sono presente” precisando “va bene ok e io adesso qui ci sono e vi dico ci possiamo vedere?”.
Sempre nella conversazione di cui al file audio doc. n. 18 parte attrice il padre dice riferendosi alla madre: “è andata via di casa lei portandomi via da voi” ed i figli evidenziano rispondendo “saresti venuto scusami tu con tutta l'onestà del mondo saresti venuto se, cioè ci avresti visto qualche volta invece che andare a lavorare, ci avresti cercato, avresti trovato una domenica libera in 14 anni per vederci se la mamma ci ha portato via da te, oddio”.
Prosegue ancora la conversazione in atti di cui al doc. n. 18 dove afferma: “io R_
non mi ricordo, sai anche io da 5 anni comincio sai a ricordare anche io no, e non mi ricordo molti occasioni in cui ti abbiamo veduto”; “avresti potuto chiamarci…venire qua…invece è sempre stata la mamma a coinvolgerti in tutto e cercarti di farti venire qua, quando potevi farlo naturalmente te, ma a questo momento questa parte non l'hai fatto” aggiunge poi “questo hai perfettamente ragione, ma io riconosco di _2
avere sbagliato, non vi sto dicendo di non aver sbagliato, io riconosco di avere sbagliato” riconosce il padre.
Il figlio in un altro messaggio del 15.2.2021, in risposta al padre che chiedeva _2
informazioni su come andasse il figlio a scuola, scrive: “ricoradati solo una cosa e stampatelo bene in testa che tutta questa sceneggiata che stai facendo la puoi evitare tanto a me non me ne frega niente di te. SEI E RIMARRAI PER SEMPRE UNO
SCONOSCIUTO. Quello che ti dovevo dire te l'ho già detto la scorsa volta in chiamata e adesso lasciami in pace.”.
Tali scritti e conversazioni lasciano ben intendere l'assenza (e la freddezza) pressochè totale del rapporto padre-figli e l'indifferenza del padre alle vite ed alle attività dei figli;
il convenuto svolgeva osservazioni alle spese fatte dall'attrice rivendicando il diritto di sapere prima le spese che li riguardavano, così dimostrando, sotto però il solo profilo economico, il proprio interesse agli stessi (vedasi ad es. doc. n. 14).
pagina 13 di 30 Nella conversazione WhatsApp degli anni 2019-2020 prodotta al doc. n. 14 e 15 dall'attrice emerge la continua comunicazione dalla madre al padre delle vicende riguardanti i figli nel tentativo di coinvolgerlo il più possibile:
“oggi siamo il 21 sai che c'è la riunione a scuola… .Cosa pensi di fare… .Nn mi hai fatto sentire più nulla?? ” (messaggio del 21.11.19 sub doc. 14); “Volevo solo avvisarti se non ti ricordi che i ragazzi essendo in terza media avevano l esame… dato che non ti hanno sentito nemmeno un in questa occasione ti volevo avvisare io… ” (messaggio del 16.06.20 sub doc. 14); “non ti sei occupato minimamente di nulla non sai nemmeno come hanno iniziato la scuola non hai seguito tutti i preparativi non ti interessi mai a nulla”
(messaggio del 16.09.2020 sub doc. 15).
Nei colloqui intercorsi tra la Dott.ssa viene riferito che abbia Testimone_1 _2 affermato di “..provare una certa delusione e tristezza per la vicenda” (cfr. doc. 19 attrice), mentre “rispetto alla mancanza del padre vorrebbe chiedergli il perché ha deciso R_ di lasciare la famiglia” (v. ancora doc. 19).
Anche le chat telefoniche degli anni novembre 2018, 2019 fino a giugno 2020 tra l'attrice ed il convenuto di cui al doc. n. 14 attestano una continua rincorsa della prima al secondo il quale quasi sempre non è al corrente delle varie necessità dei figli e non riferisce di essere interessato come, ad esempio, a recarsi a scuola ad un appuntamento con i professori che pure gli era stato indicato dalla madre;
di seguito si riportano:
“Poi magari ti facessi sentire visto che è passata un'eternità da quando gli hai detto ci sentiamo presto…… ” (messaggio del 27.11.18);
“se vuoi ti puoi interessare anche tu chiamando qlche volta” messaggio del 01.12.19;
non c'è problema basterebbe solo tenersi informato chiamando qualche volta magari… siamo sempre qua….” (messaggio del 31.01.20);
“Volevo solo avvisarti se non ti ricordi che i ragazzi essendo in terza media avevano
l'esame… dato che non ti hanno sentito nemmeno un in questa occasione ti volevo avvisare io… . siccome sei tu che devi informarti dai ragazzi magari chiamando se non hai perso nuovamente i numeri… e non lo fai come dovresti ma questo è risaputo da 13 anni… .io ho fatto il mio dovere e sono a posto. Comunque l hanno fatto online…….é da pagina 14 di 30 quando sono a casa che fanno tutto online ma giustamente tu non avendo cura di informarti è giusto non lo puoi sapere” (messaggio del 16.06.20).
Vi è ancora in atti la seguente documentazione a supporto della tesi dell'attrice; una dichiarazione della dott.ssa pediatra (doc. n. 36 parte attrice) la quale in Per_6 uno scritto del 16.11.21 precisa che e dal 19.5.14 fino all'età di _2 Persona_1
14 anni erano stati seguiti dalla medesima dott.ssa e che erano “sempre” accompagnati
“dalla madre”; “Durante tutto il periodo, non ho mai avuto contatti con il padre del ragazzo né di persona né telefonicamente”.
In un documento del 14.2.2021 (doc. n. 24 di parte attrice) il Parroco di COMPIANO, don dichiara che, con sua grandissima sorpresa ed amarezza il Persona_7
convenuto padre non aveva partecipato a nessuna delle tre celebrazioni dei sacramenti battesimo, comunione e cresima dei suoi due figli evidenziando anche che lo stesso aveva anche cercato di convincere il padre, ricordandogli la bellezza e l'importanza di questi sacramenti, ma non era riuscito nell'intento.
Nel documento n. 25 di parte attrice la signora in data 17.3.2021, docente Tes_9
dell'Istituto Comprensivo di Bedonia presso la scuola primaria di isola ha affermato di essere stata insegnante dei ragazzi e per tutto il corso della scuola R_ _2
primaria dal 2012 fino all'anno 2016 2017 compreso;
in tale periodo ha sempre avuto come riferimento la madre e non ha mai conosciuto il padre né ha avuto alcun contatto di nessun genere con lui.
Tutte le dichiarazioni sopra trascritte non sono state contestate dal convenuto ed anzi talune sono contenute in documenti prodotti dal medesimo e, quindi, rappresentano fatti certi ai quali deve certamente darsi massima rilevanza probatoria.
Dalle prove testimoniali, dalla documentazione e dal file audio in atti, emerge la prova non soltanto della condotta illecita ed ingiusta del (per lo più, evidentemente, omissiva) P_
ma anche del disagio, del malessere psicologico e dell'amarezza della madre e dei figli che si sono visti privati di una padre per tutti gli anni di vita dei minori, con raggiunta prova, quindi, del nesso causale tra condotta e danno (basti ricordare le parole di e R_ che così replicavano al padre che evidenziava l'importanza del suo apporto _2
pagina 15 di 30 economico: “ascolta per me non me ne frega niente dei soldi, a me mi sarebbe piaciuto che tu ti saresti… interessato ecco”).
Sotto il profilo probatorio, si osserva che se da un lato corrisponde al vero che parte attrice fosse onerata dalla prova della completa o parziale assenza del padre nella vita dei due figli
(e la prova è certamente stata assolta) altrettanto vero è che il padre, proprio alla luce di tale contestazione svolta sin dal primo atto introduttivo dall'attrice, era certamente onerato della prova (contraria) in merito alla sua presenza costante (o parziale) come figura paterna, secondo le regole più classiche dell'onere della prova civile, così consentendo al
Giudicante di valutare al meglio l'entità del proprio “adempimento”, parziale o totale, al proprio dovere di esercizio della propria potestà o responsabilità genitoriale.
Sotto quest'ultimo profilo il padre non ha saputo dimostrare di aver esercitato il proprio ruolo paterno, non potendo certamente ritenere sufficiente a ciò l'invio di alcuni messaggi telefonici inviati ai figli o la produzione documentale fatta relativa agli accordi di separazione laddove, come nel caso di specie, è emerso come siano stati completamente disattesi dal padre sotto il profilo del loro supporto soprattutto morale (visite, frequentazione, trasporti, interesse verso gli stessi partecipazione alla loro vita ecc.).
Se è altrettanto vero che la prova della totale presenza o della totale assenza, in via continuativa, negli anni, possa considerarsi per certi versi “diabolica” vero è altrettanto che prove ed indizi di presenza da parte del padre nel corso di svariate occasioni annuali
(compleanni, le principali festività, le vacanze estive …) dovevano essere necessariamente fornite mentre così non è stato praticamente per nessuno dei 14 anni oggetto della richiesta di risarcimento del danno (poche richieste di interesse verso i figli in tanti anni talune per lo più pervenute in concomitanza di procedimenti giudiziari sono evidentemente insufficienti); il trincerarsi del padre dietro una tesi di continua “barricata” della madre e dei figli nell'impedirgli una loro visita e frequentazione e di propri impegni lavorativi non
è, come sopra scritto, seriamente sostenibile per così tanti anni.
La debolezza della difesa del convenuto è ben espressa nelle parole del difensore in sede di comparsa conclusionale laddove, a pagina 12, scrive che <Dall'esito della prova testimoniale non è emersa la prova di alcun comportamento attivo della SI.ra el Pt_1
pagina 16 di 30 coinvolgimento del padre nella vita dei figli e non è emerso il conseguente rifiuto dello stesso ad essere coinvolto a parteciparvi>>; o ancora in quelle contenute nella memoria di replica: <Dalla documentazione in atti, nonché dall'esito della prova testimoniale, non è emerso alcun comportamento attivo da parte della SI.ra diretto a coinvolgere il Pt_1
SI. nella vita dei figli, così come non è emerso alcun rifiuto da parte di P_
quest'ultimo ad esservi coinvolto>>; secondo tale ricostruzione parrebbe che un padre dovrebbe smettere di fare (...o sarebbe legittimato a non fare) il padre se la madre non si attivi in tal senso … rendendolo partecipe della vita dei figli. Tale “principio” non ha, evidentemente, alcun fondamento giuridico, tanto più che il comportamento “omissivo” causa danni (come ha causato) quanto quello “commissivo” ed entrambi le fattispecie rientrano (ovviamente) nella previsione dell'art. 2043 c.c..
La difesa del padre tradisce sé stessa proprio laddove nell'impostare la propria difesa sugli
“ostacoli” posti dalla ex moglie prima e dai figli medio tempore poi e sulla sua mai negata disponibilità a fare il padre, non fa altro che confermare, di fatto, la tesi dell'attrice secondo la quale il padre sia stato effettivamente assente per i primi 14 anni dalla vita dei figli.
Il convenuto, in sostanza, nel tentare di spiegare le proprie ragioni per le quali gli sarebbe stato impedito di fare il padre non fa che confermare, in sostanza, l'assenza della sua figura, dimenticando di dimostrare in alcun modo cosa egli abbia fatto per esercitare (o tentare di esercitare) la propria potestà (o meglio responsabilità) genitoriale (tentativi che di fatto egli riferisce o lascia intendere essere divenuti vani per comportamenti della madre e, in seguito, anche dei figli e per propri impegni lavorativi.
Il vero e proprio muro eretto dai figli raffigurato nelle parole rivolte al padre reputandolo un completo “sconosciuto” (messaggi doc n. 14 e audio n. 18) e, addirittura, dandogli del
“Lei”, salutandolo con un “arrivederci” (i quali rifiutano categoricamente una sua attuale frequentazione riferendo che “adesso è troppo tardi” stante la sua assenza per 14 anni, file audio doc. n. 18), ha radici evidentemente lontane e ben rappresenta il rapporto padre / figli per come è stato, nei fatti, dai figli vissuto.
L'assenza del marito/padre è danno in sé e per sé ed ha determinato nei figli, ma anche nella loro madre, una condotta di vita ed uno sviluppo della personalità certamente diverse pagina 17 di 30 da quanto sarebbe stato con la sua presenza.
*****
QUANTO ALL'ESITO DELLA CTU SVOLTA DALLA DOTT.SSA si Per_3
osserva quanto segue.
La Dott.ssa ha sottoposto i periziandi ad una valutazione psicodiagnostica e Per_3
psichiatrica clinica;
successivamente sono stati svolti test psicologici o reattivi psicodiagnostici. Il perito conclude riferendo di non aver individuato profili di danno in capo all'attrice ed ai due figli allora minorenni.
Scrive la CTU, nella perizia: “visitata l'attrice e i figli, e , ho nominato _2 R_
come ausiliaria la Dott.ssa specialista in psichiatria. Abbiamo sottoposto i Persona_4
periziandi a valutazione psichiatrica non rilevando incidenza psicologica configurante danno biologico né in capo ai due gemelli né relativamente alla SI.ra Pt_1
Ovviamente si è verificato un condizionamento normale familiare della madre nei confronti dei figli conviventi avverso il comportamento del padre. Non sussiste quindi danno biologico.”
In seguito alla trasmissione delle osservazioni dei CTP, la Dott.ssa precisava che Per_3
l'esame peritale “verte sulla presenza/assenza di un eventuale danno psichico attuale e non sulla ipotetica probabilità di un eventuale e non definibile danno futuro, anche perché lo svolgersi di eventuali eventi e fattori di vita sono molteplici e imprevedibili.”.
<In conclusione – prosegue la CTU in analisi alle osservazioni della CTP di parte convenuta - sia relativamente alla signora che ha attualmente una propria vita, sia Pt_1
per quanto attiene ai gemelli e non sono stati riscontrati elementi tali R_ _2
da configurare un danno biologico causalmente rapportabile alla condotta del signor
e non si ricorre a una testistica che ha un'eventuale valenza psicologica a varia P_
genesi ….. ALLEGO TESTISTICA A CARICO DELLA SIG.RA MUSSI E DEI GEMELLI
SOLIANI, su esplicita richiesta del CTP di parte attrice, non riscontro elementi ai fini della quantizzazione del danno. Confermiamo non presenza di danno biologico, sia alla persona di che dei gemelli.>>. Parte_1
pagina 18 di 30 La Dottoressa precisava che i periziandi “non hanno evidenziato disturbi del Per_3
pensiero e della percezione, della sfera cognitiva, della sfera della volontà e volitiva né nella sfera del funzionamento dell'Io ed ha escluso episodi di discontrollo comportamentale e/o emotivo o anche sfumati tratti di scarso controllo dell'Io”, e che
“non sono stati evidenziati danni di natura psichica, morale e/o esistenziale”.
Quest'ultima valutazione del CTU sull'assenza di “danno esistenziale e del danno psichico e morale” non è stata in alcun modo adeguatamente analizzata e motivata;
certo è che la circostanza che il CTU non abbia ravvisato danni biologici attuali (come più volte sottolineato) sia in capo ai figli, sia in capo alla madre non significa che dei danni ai medesimi non siano stati arrecati;
sulla valutazione della CTU “pesa”, evidentemente, il fatto che sia stata svolta a distanza di tanti anni dai fatti quando il carattere e la personalità dei figli e della madre si era/no già fortificata/i in qualche modo “assorbendo” i danni patiti o non rendendoli più individuabili o distinguibili.
Sotto tale profilo, la perizia, da un lato, manifesta una lacuna nelle risposta (il Giudice aveva richiesto al perito di “individuare eventuali altri profili di danno” e, quindi, non soltanto quello biologico, dall'altro, non vincola il Giudice il quale può valutare il danno non patrimoniale arrecato (nel sua più esteso significato) in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c..
L'assenza di danno biologico attuale e misurabile inteso come “danno alla salute” constatato dalla CTU in capo ai figli ed alla di loro madre deriva non già, infatti, da meriti del padre che è stato certamente (e documentalmente) del tutto assente, ma da altri fattori quali l'aiuto dei nonni materni, la bravura della madre nel crescere i due ragazzi, l'aiuto del nuovo compagno della madre, la fortuna (e la bravura dei figli) nel saper divenire pian piano adulti nonostante l'assenza del padre. L'aver attraversato i 14 anni senza ferite visibili e misurabili da una perizia medico legale non significa che i tormenti, le fatiche, i turbamenti e le sofferenze non vi siano state in capo agli attori (madre e figli) ed, anzi, come scritto sopra, le stesse sono tutte tangibili nelle chat e nelle conversazioni prodotte in atti e rappresentano proprio l'essenza del danno endofamiliare inteso come danno certo alla persona(lità) derivante dalla rottura grave ed intollerabile di un rapporto così rilevante quale quello tra un genitore ed un figlio. pagina 19 di 30 L'inadempimento del padre nell'esercizio della propria potestà genitoriale come pure le conseguenze derivanti da tale assenza non possono trovare alcuna “sanatoria” a posteriori nell'assenza di un danno biologico;
a volte i danni in questione derivanti dall'assenza di una o più figure genitoriali sono marcati, evidenti e “misurabili” anche in un danno biologico;
altre volte, come nel caso in esame, il danno, con il passare degli anni regredisce restando, di fatto, assorbito ed in qualche modo, superato, dalla personalità e dal carattere di figli ed ex coniuge ma ciò non toglie che sia stato arrecato e che abbia su di loro inciso negativamente.
Il non riconoscere l'esistenza di un danno derivante dal mancato esercizio per 14 anni da parte di un padre della sua “funzione” genitoriale equivarrebbe a negare l'esistenza stessa di un “obbligo genitoriale”, il che, evidentemente, non può ritenersi ammissibile.
Il danno è rappresentato dalla condotta (“omissiva”) stessa tenuta dal padre nei 14 anni di vita dei figli ed ha radici nella stessa previsione Costituzionale del diritto alla bigenitorialità dei figli e nei doveri di mantenimento e crescita morale e materiale dei figli in capo ai genitori;
nel caso di specie, la gravità continuità e durata dell'assenza del padre determinano il danno che non abbisogna di prova ulteriore se non nella misura della sua quantificazione.
Devesi ricordare, infatti, come i fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana
(così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).
L'analisi della Consulente del Giudice dott.ssa si reputa non abbia adeguatamente Per_3
analizzato tutti gli aspetti del danno nel senso della sentenza appena citata, come invece richiesto dallo scrivente (“individuare eventuali altri profili di danno” e, quindi, non soltanto quello biologico in senso stretto e diretto inteso come danno alla salute).
OSSERVAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO
pagina 20 di 30 Sotto il profilo giuridico si evidenzia come il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano la loro piena tutela sia a livello Costituzionale, negli artt. 2 e 30
Cost., sia a livello internazionale.
Tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole;
sull'autonomia di tale azione è la stessa Corte di
Cassazione a ricordare che “ la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali" ex art. 2059 c.c., di cui si effettua (vedasi
Cass. Sez. Unite 11 novembre 2008 n. 26972) "un'interpretazione costituzionalmente orientata" che consente «la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. “
Il totale disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina, quindi, certamente un vulnus a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e
30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Sussiste, infatti, in capo ai figli, il “diritto alla bigenitorialità”, sancito dalla Carta
Costituzionale all'art. 29, ai sensi del quale ogni figlio ha il diritto di avere due genitori e di crescere con loro in modo sano, sereno ed affettivamente partecipe (Cass. Civ., 16 febbraio 2015, n. 3079); conseguentemente, la totale o comunque prolungata assenza di uno dei genitori comporta la violazione di tale diritto (cfr. Cass. ord. 12/05/2022 n. 15148).
pagina 21 di 30 Le conseguenze dannose cagionate dalla condotta del genitore nei confronti del figlio
“abbandonato” possono arrecare danni e conseguente diritto al risarcimento, sia in punto sofferenza ingiusta (turbamento interiore), perché privato della figura genitoriale, sia in ordine alla sua evoluzione fisio-psichica, anche considerando l'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito (Cassazione civile sez. I - 06/10/2021, n. 27139; Tribunale sez. IX -
Milano, 23/07/2014).
Sin dal momento della nascita, infatti, i figli vantano in modo automatico dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro bisogni, ma anche dell'apporto alla loro vita affettiva, all'armonica evoluzione della loro personalità e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (Cassazione civile sez. VI -
16/02/2015, n. 3079; Cassazione civile sez. I - 10/04/2012, n. 5652; Corte appello sez. famiglia - Torino, 19/11/2020, n. 1138; Tribunale - Savona, 13/01/2020, n. 50; Tribunale -
Cagliari, 25/01/2017, n. 259; Tribunale sez. I - Roma, 26/08/2014).
A livello internazionale, vi è l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea - che costituisce una fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone - al cui comma 3 contempla il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori.
La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. n. 176 del 1991, sui diritti del fanciullo) sopra delineato.
Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. sez. 1, 22 novembre 2013 n. 26205).
pagina 22 di 30 Il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli ed il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita del minore. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si rende necessaria una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. fatto salvo quanto si scriverà nel prossimo punto di analisi.
La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n.
7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza.
In sostanza, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Il danno non patrimoniale cagionato definibile, lato sensu, psicologico-esistenziale, investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013 n. 26205).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 9801 del
2005, l'inviolabilità del diritto al rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile di ogni componente del nucleo familiare laddove la lesione sia posta in essere da parte di un componente della famiglia;
pertanto, la responsabilità extracontrattuale, che discende dal compimento pagina 23 di 30 dell'illecito civile secondo le regole generali di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento nella violazione degli obblighi familiari da parte dei predetti componenti del nucleo, purché determini la lesione di diritti costituzionalmente rilevanti e la compromissione degli stessi ecceda una soglia minima di tollerabilità.
Anche alla luce delle sentenze di cui sopra della Suprema Corte, appare, da un lato, certa la responsabilità del convenuto il cui comportamento ha senza dubbio ecceduto “la soglia minima di tollerabilità” nella lesione dei diritti della ex moglie e dei due figli;
dall'altro lato, si evidenzia come l'assenza di danno biologico riscontrato dalla CTU nei figli sia, quindi, circostanza che non esclude la presenza di altri danni – in primis, quello morale - connessi a diritti costituzionali e, da qui, la loro risarcibilità ex art. 2059 c.c., la cui esistenza, peraltro, è stata anche oggetto di prova dall'attrice.
Il danno alla salute, oggetto dell'indagine della CTU, rappresentava soltanto una parte della possibile sfera del danno arrecato dal convenuto che non assorbe certamente tutto il danno non patrimoniale (tra cui quello morale derivante dalla privazione del rapporto familiare) e che trova tutela, come si scriverà, nelle tabelle del Tribunale di
Milano in analogia alla situazione di perdita definitiva del padre.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
In seno alla memoria congiunta depositata dai coniugi in data 3 agosto 2010 (doc. n. 11 parte attrice), davanti al tribunale di minorenni di Bologna, le parti concordavano una affido esclusivo alla madre dei due figli minori, facendo ricadere tale scelta nel Parte_1
fatto che il luogo di residenza dei minori (all'epoca avevano 3 anni) distava circa 100 km da quello di residenza del padre quindi una un affidamento congiunto sarebbe stato contrario all'interesse dei minori;
a causa di tale distanza dal padre quest'ultimo non aveva avuto la possibilità di frequentarlo e di conoscere il modo adeguato;
i genitori, quindi si impegnavano a favorire degli incontri tra padre e bambini per un giorno a settimana e per una durata di almeno quattro ore consecutive.
Da tale documento a firma congiunta del 3 agosto 2010 deve quindi parzialmente escludersi una responsabilità del padre per la sua assenza nei primi tre anni dei figli in quanto gli stessi coniugi hanno indicato, come concausa dell'assenza del padre, la distanza pagina 24 di 30 chilometrica tra padre ed i due figli.
La quantificazione del danno di seguito svolta tiene conto dei suddetti elementi: dell'elemento psicologico di colpa grave in capo al padre (vi sono messaggi nei quali Egli si è riconosciuto “colpevole” della propria prolungata assenza), della particolare intensità di sofferenza arrecata ai due figli i quali danno del “Lei” al padre e lo chiamano
“sconosciuto” (vedasi chat e conversazione telefonica), del periodo e della durata e della continuità dell'inadempimento (da 0 a 14 anni incidendo, quindi, nel periodo di crescita più determinante in una persona) divenendo, quindi, la condotta come certamente eccedente la normale tollerabilità di un comportamento paterno ed oltremodo grave;
la sua totale assenza sia per l'ordinaria gestione (attività sportive, sociali, ludiche, ricreative, vacanze estive) sia per quella straordinaria mancando, addirittura, nelle occasioni più sacre e importanti nella vita di un figlio (battesimo, cresima, comunione, oltre alle annuali festività Natalizie e Pasquali o estive); la poca, se non inesistente, consapevolezza (passata e presente) che traspare in atti della propria illecita condotta laddove il padre continua ad accollare alla madre la responsabilità di “non avergli consentito di fare il padre”, di “non averlo mai adeguatamente informato”, e di “avergli sottratto all'età di pochi anni di vita i due minori allontanandosi dalla casa familiare”, come se tali singole contestazioni ed elementi potessero o possano in qualche misura esonerarlo dalla responsabilità genitoriale
(che “decorre”, come noto, dalla nascita del figlio), quando, invece, da un lato, non la intaccano minimamente e dall'altro, rappresentano, come già evidenziato, chiara confessione del proprio totale inadempimento dai doveri paterni.
Premettendo che la voce del pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni e, pertanto, si impone, comunque, una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., devesi osservare come in merito alla quantificazione del risarcimento del danno, recente orientamento giurisprudenziale ha previsto che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, venga applicata, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, indirizzo che ha trovato conferma da parte della Suprema Corte di
Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
In punto di risarcimento del danno da illecito endofamiliare, deve richiamarsi il parametro pagina 25 di 30 della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. come sostenuto dal consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza, condiviso anche dal Tribunale di
Milano, a mente del quale: “In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.” (Cass. n. 34986 del 28/11/2022; ex multis cfr. Cass. n.
15148/2022).
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, come noto, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l'esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio (Cass. civ., sez. I, sentenza 19 luglio 2012 n. 12549; Cass. Civ., sez.
III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n.
12408).
Va tuttavia evidenziato che la perdita del genitore è situazione ben diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlia conoscere un nuovo inizio); vero è altrettanto, però, che, talvolta, l'assenza perpetua giustificata dal decesso di un padre per certi versi è più tollerabile per un figlio piuttosto che la medesima totale assenza determinata dalla volontà del padre di restare assente in quanto il figlio, in quest'ultimo caso, vive quotidianamente il tormento di avere un padre “vivo” che, consapevolmente e volontariamente, si disinteressa (fatto salvo il lato economico) di loro, come è avvenuto nel caso di specie.
Di recente, la Corte di Cassazione (ordinanza 4 aprile 2023 n. 9293) in punto di danno endofamiliare, ha analizzato (sentenza del Tribunale di Napoli n. 9490/18) la quantificazione del un danno non patrimoniale derivante dall'assenza paterna dalla vita della figlia la quale fino all'età di 15 anni non ha avuto la cura, l'affetto, il sostegno morale e materiale del padre biologico, quantificato in euro 45.000,00 per l'aspetto dal mantenimento materiale ed euro 25.000,00 per il danno morale legato all'assenza della pagina 26 di 30 figura paterna. In tale sentenza si osserva come al danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale poteva essere applicata la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Milano come “perdita del genitore” che prevedevano
(nel 2021) un risarcimento massimo di € 336.500,00 e minimo di € 168.250,00.
Riguardando queste ultime ipotesi di perdita definitiva di un genitore a causa del decesso, bisognava adattarle alla situazione specifica di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale, giustificandosi, quindi, la decurtazione dell' 85% del minimo tabellare.
La Corte di Cassazione nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato che la corte di merito aveva correttamente applicato al caso di specie una quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. che è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito .
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Per quanto sopra esposto, la richiesta da parte dell'attrice, quindi, di applicazione delle tabelle di Milano è accoglibile;
le tariffe nel 2021, epoca della domanda, prevedevano una somma, peraltro, minima di euro 168.250,00 applicabili al caso del decesso del genitore.
Altrettanto accoglibile la richiesta di applicazione del criterio fornito dal Trib. Milano, sent. 05/10/2016 che proponeva di dividere l'importo sopra indicato «per gli anni di vita media di una persona (...) al fine di poter calcolare il “valore” della perdita della relazione con il figlio, rapportato al singolo anno di vita del figlio di cui il genitore non ha potuto godere»; (nel caso affrontato dal Tribunale l'importo base annuale veniva fissato in
€ 2.050,00 circa ovverosia 163.990,00 diviso 80 anni, aspettativa di vita media per un uomo).
Nel caso di specie, se si divide euro 168.250,00 per 81 anni (vita media attuale) si ottiene la somma annuale di euro 2.077,00 che moltiplicata per n. 11 anni sommano euro
22.848,76 ed euro 3.115,74 per i primi 3 anni di vita dei figli (misura ridotta del 50% per quanto sopra scritto all'inizio del presente punto di analisi) per un totale di euro 25.964,50 per ciascun figlio.
Si precisa che l'importo del danno annuale di euro 2.077,00 deve mantenersi tale all'esito della compensazione, da un lato, tra la maggiorazione che si reputa equo stimare nella misura del 30% per la sussistenza degli elementi “peggiorativi” di maggior gravità della pagina 27 di 30 responsabilità del convenuto come sopra descritti e, dall'altro lato, la diminuzione che sul medesimo valore si reputa equo stimare nella medesima misura del 30% connessa all'esito della CTU (che ha ravvisato l'assenza di danno attuale biologico alla salute rappresentando che i periziandi “non hanno evidenziato disturbi del pensiero e della percezione, della sfera cognitiva, della sfera della volontà e volitiva né nella sfera del funzionamento dell'Io ed ha escluso episodi di discontrollo comportamentale e/o emotivo o anche sfumati tratti di scarso controllo dell'Io”).
Il risarcimento del danno alla moglie, invece, può quantificarsi nella ridotta somma forfettaria di euro 20.000,00 valutando che il danno nel coniuge dalla “perdita” del marito derivante da separazione è in parte colmabile allorché la stessa instauri (come di fatto ha instaurato) un altro rapporto di convivenza affettiva con altra persona (mentre così non è per un figlio il quale ha ed avrà sempre un unico padre non sostituibile) residuando unicamente, anche in capo alla madre, il danno da mancato esercizio del dovere di assistenza morale e materiale verso i figli.
La madre attrice, infatti, si è dovuta sobbarcare, da sola, la crescita e l'educazione, sotto tutti gli aspetti della vita degli stessi, di due minori dalla nascita ad oggi (maggiorenni); elemento valutativo nella quantificazione del danno è anche il comportamento della stessa che, da quanto risulta in atti, è sempre stato teso al coinvolgimento del padre nella gestione dei figli e, quindi, non possono ravvisarsi profili di corresponsabilità come richiesto dal padre;
è del tutto evidente e certo il peggioramento della qualità della vita da parte dell'attrice ed un altrettanto certo turbamento psicologico derivante dal dover crescere due figli gemelli da sola, limitando e comprimendo, evidentemente, anche, ad esempio, il proprio diritto al riposo nei week end ed alle ferie annuali. Tale profilo di danno non necessita di alcuna prova specifica in quanto, come ampiamente, scritto, deriva dalla grave violazione, oltre ogni ragionevole tollerabilità, del diritto Costituzionale dei figli e del diritto alla bigenitorialità ed ai doveri di assistenza e mantenimento (non soltanto materiale) verso i figli ed anche, quindi, conseguentemente, verso l'altro genitore.
Le somme sopra indicate sono già rivalutate e vanno maggiorate degli interessi compensativi che secondo l'indirizzo consolidato delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono, nel caso di specie, dall'inizio del pagina 28 di 30 procedimento in essere dove è stato accertata la violazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato pari all'1%, equitativamente determinato sulle somme sopra indicate. Inoltre dal giorno della sentenza dove avviene la liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono anche gli interessi legali sulle somme come sopra determinate.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore della madre e dei due figli, delle somme di cui sopra, liquidate in moneta attuale al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma complessiva di euro
71.929,00 dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione ad oggi oltre, agli interessi, al tasso legale, sulla somma di € 71.929,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Si evidenzia come nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è sempre implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento, sia degli interessi compensativi, sia della rivalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti (come nel caso di specie), pure in grado di appello, senza per ciò incorrere in ultrapetizione. I citati principi sono stati richiamati e condivisi dalla Corte di cassazione, ordinanza del 17 ottobre 2024, n. 26929.
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Quanto alle spese di causa seguono la soccombenza quantificandole ai sensi del D.M.
55/14 secondo valori medi, tenendo conto, peraltro, della durata del processo e delle tanti fasi svolte con ampia istruttoria tra cui CTU e dei numerosi atti depositati.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente decidendo e rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così dispone:
Accoglie la domanda dell'attrice sig.ra e dei due figli maggiorenni costituiti in Parte_1
data 27.2.25 e, quindi, accertata la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni agli stessi in conseguenza della sua condotta illecita come descritta in motivazione,
pagina 29 di 30 dichiara tenuto e condanna il medesimo sig. al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme:
- risarcimento del danno pari ad euro 25.964,50 per ciascuno dei due figli
( e con versamento da effettuarsi direttamente a Persona_1 Controparte_2
beneficio degli stessi essendo maggiorenni;
- risarcimento del danno pari ad euro 20.000,00 a beneficio dell'attrice Parte_1
- quanto sopra oltre interessi nella misura e conteggio descritta in parte motiva;
- rifondere le spese di lite che liquida, nella misura tabellare valori medi di Euro
12.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge, oltre ad Euro
786,00 per spese vive di causa;
- pagamento delle spese di CTU a carico di parte convenuta unitamente alle spese di registrazione della sentenza ed eventuali spese successive.
Sentenza per legge esecutiva.
Parma, il 31 MARZO 2025
Il Giudice On.
Dott. Luca Benedetti
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