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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 656/2023 R.G.C. trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 03.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla Via Teramo n. 7, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Sabatino Ciprietti, del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11.01.2019, autenticata CP_1
dal Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 42728, Racc. n. 13238 e registrata Persona_1
in Milano 2, il 15.01.2019 al n. 1583, serie 1T, da in persona Controparte_2 dell'Amministratore Delegato pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dott. di Milano, del 07.06.2023, Rep. Persona_2
n. 61116/21800, registrata a Milano il 09.06.2023, al n. 55374, serie 1T, dall'Avv. Giacinto
Di Donato, presso il cui indirizzo p.e.c. ha eletto domicilio digitale.
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE E NEI CONFRONTI DI rappresentata, in forza di procura rilasciata il 07.03.2024, Controparte_4
autenticata dal Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 12.962, Persona_3
Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1, l'8 marzo 2024, al n. 17855 serie 1T, da
[...] in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, rappresentata e CP_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dott. Persona_3
di Milano, del 07.05.2024, Rep. n. 13115, Racc. n. 10.372, registrata a Milano il
[...]
10 maggio 2024, al n. 34998, serie 1T, dall'avv. Giacinto Di Donato, presso il cui indirizzo p.e.c. ha eletto domicilio digitale.
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 276/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
17.05.2023 – Fideiussione – polizza fideiussoria.
Conclusioni delle parti:
Come da rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1477/2021 – promosso da , con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2021 (con cui Parte_1 le era stato ingiunto di pagare, unitamente ai sigg.ri e tutti in Parte_2 Parte_3 qualità di garanti della la complessiva somma di Euro 234.782,33, oltre Parte_4 accessori e spese della procedura, in favore di del quale aveva invocato la revoca, Controparte_3 giudizio nell'ambito del quale si erano costituite, dapprima la e, successivamente, Controparte_3 la cessionaria del relativo credito resistendo all'opposizione – il Tribunale di Chieti CP_1 così provvedeva: “I) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 344/21 emesso dal Tribunale di Chieti;
II) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 4.180,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
III) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore della società intervenuta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 4.253,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge.”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendone la Parte_1
riformasulla scorta di sei motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) Violazione e/o falsa applicazione art. 4 ed art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 – artt. 115 e 116 c.p.c. travisamento;
2) Vizio di omessa e/o insufficiente decisione e motivazione su punti decisivi della controversia;
3) Erronea e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
4) Erronea nonché insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
5) Violazione e/o falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c., 1957 c.c.- artt. 3 e
5 D. Lgs n. 206/2005; 5.1.) Violazione e/o falsa applicazione artt. 115, 116 c.p.c., 1957 c.c.;
6) Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. - 2697 c.c..
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituita la Controparte_2 rappresentante della chiedendo, in via preliminare, l'estromissione della CP_1
cedente e la declaratoria di inammissibilità del gravame ex adverso Controparte_3 proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 16.07.2024 interveniva nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la anch'essa rappresentata dalla Controparte_4 Controparte_2 cessionaria della insistendo, sostanzialmente, per l'accoglimento delle CP_1 medesime conclusioni rassegnate da quest'ultima.
4. All'esito della prima udienza del giorno 05.12.2023, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver dichiarato la contumacia della ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del Controparte_3
03.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellata costituita e la intervenuta hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, mentre l'appellante ha provveduto a depositare in data 31.10.2024 atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione ed ha invocato la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese integralmente compensate tra le parti.
Come detto anche l'udienza del 03.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Corte che l'istanza dell'appellante, diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, debba essere accolta.
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio n. 656/2023 è stata invero sottoscritta dalla appellante, nonché, per accettazione dall'avv. Giacinto Di Donato (in forza di procura alle liti conferente anche facoltà di rinunciare agli atti e all' azione e di accettare l'altrui rinuncia alla stessa) per la intervenuta quale mandataria della Controparte_2 Controparte_4 Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C..
Deve inoltre essere dichiarata, stante l'accordo intervenuto inter partes, la compensazione delle spese di lite.
8. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 656/2023 R.G.C. trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 03.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla Via Teramo n. 7, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Sabatino Ciprietti, del Foro di Pescara, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11.01.2019, autenticata CP_1
dal Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 42728, Racc. n. 13238 e registrata Persona_1
in Milano 2, il 15.01.2019 al n. 1583, serie 1T, da in persona Controparte_2 dell'Amministratore Delegato pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dott. di Milano, del 07.06.2023, Rep. Persona_2
n. 61116/21800, registrata a Milano il 09.06.2023, al n. 55374, serie 1T, dall'Avv. Giacinto
Di Donato, presso il cui indirizzo p.e.c. ha eletto domicilio digitale.
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE E NEI CONFRONTI DI rappresentata, in forza di procura rilasciata il 07.03.2024, Controparte_4
autenticata dal Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 12.962, Persona_3
Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1, l'8 marzo 2024, al n. 17855 serie 1T, da
[...] in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, rappresentata e CP_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dott. Persona_3
di Milano, del 07.05.2024, Rep. n. 13115, Racc. n. 10.372, registrata a Milano il
[...]
10 maggio 2024, al n. 34998, serie 1T, dall'avv. Giacinto Di Donato, presso il cui indirizzo p.e.c. ha eletto domicilio digitale.
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 276/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
17.05.2023 – Fideiussione – polizza fideiussoria.
Conclusioni delle parti:
Come da rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1477/2021 – promosso da , con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2021 (con cui Parte_1 le era stato ingiunto di pagare, unitamente ai sigg.ri e tutti in Parte_2 Parte_3 qualità di garanti della la complessiva somma di Euro 234.782,33, oltre Parte_4 accessori e spese della procedura, in favore di del quale aveva invocato la revoca, Controparte_3 giudizio nell'ambito del quale si erano costituite, dapprima la e, successivamente, Controparte_3 la cessionaria del relativo credito resistendo all'opposizione – il Tribunale di Chieti CP_1 così provvedeva: “I) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 344/21 emesso dal Tribunale di Chieti;
II) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta opposta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 4.180,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
III) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore della società intervenuta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 4.253,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge.”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.ra chiedendone la Parte_1
riformasulla scorta di sei motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) Violazione e/o falsa applicazione art. 4 ed art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 – artt. 115 e 116 c.p.c. travisamento;
2) Vizio di omessa e/o insufficiente decisione e motivazione su punti decisivi della controversia;
3) Erronea e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
4) Erronea nonché insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
5) Violazione e/o falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c., 1957 c.c.- artt. 3 e
5 D. Lgs n. 206/2005; 5.1.) Violazione e/o falsa applicazione artt. 115, 116 c.p.c., 1957 c.c.;
6) Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. - 2697 c.c..
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituita la Controparte_2 rappresentante della chiedendo, in via preliminare, l'estromissione della CP_1
cedente e la declaratoria di inammissibilità del gravame ex adverso Controparte_3 proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 16.07.2024 interveniva nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la anch'essa rappresentata dalla Controparte_4 Controparte_2 cessionaria della insistendo, sostanzialmente, per l'accoglimento delle CP_1 medesime conclusioni rassegnate da quest'ultima.
4. All'esito della prima udienza del giorno 05.12.2023, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver dichiarato la contumacia della ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del Controparte_3
03.12.2024 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellata costituita e la intervenuta hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, mentre l'appellante ha provveduto a depositare in data 31.10.2024 atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione ed ha invocato la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese integralmente compensate tra le parti.
Come detto anche l'udienza del 03.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Corte che l'istanza dell'appellante, diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, debba essere accolta.
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio n. 656/2023 è stata invero sottoscritta dalla appellante, nonché, per accettazione dall'avv. Giacinto Di Donato (in forza di procura alle liti conferente anche facoltà di rinunciare agli atti e all' azione e di accettare l'altrui rinuncia alla stessa) per la intervenuta quale mandataria della Controparte_2 Controparte_4 Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 C.P.C., applicabile anche al giudizio di appello, in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 C.P.C..
Deve inoltre essere dichiarata, stante l'accordo intervenuto inter partes, la compensazione delle spese di lite.
8. Vertendosi in ipotesi di declaratoria di estinzione del giudizio non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato (Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata,
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 17.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)