Articolo 8 della Legge 27 dicembre 1953, n. 966
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 gennaio 1954
Art. 8.
Le Province, i Comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che corrispondono direttamente ed a proprio carico pensioni o quote di pensioni, applicano a proprio carico i miglioramenti stabiliti con la presente legge. Tali miglioramenti, pero', non devono comunque risultare superiori a quelli concessi e da concedersi a favore dei pensionati statali.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954