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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1398/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VESCOVINI LETIZIA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA e dell'avv. LETTENMAYER FLORA CP_2
( ) C. VER. N. 40 20145 MILANO;
[...] C.F._3 Controparte_3 ( ) V. AGN. N. 12 20121 MILANO;
C.F._4 Parte_3 ( ) VIA AGNELLO 12 MILANO;
( ) C.F._5 Parte_4 C.F._6 V. CORREGGIO N. 43 20149 MILANO;
( ) VIA Parte_5 C.F._7 CORREGGIO 43 20149 MILANO;
,
C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO ROBERTO e dell'avv. FORMICA DOMENICO ( ) C/O INDIRIZZO TELEMATICO PEC C.F._8
IT RC Email_1 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza 850/2022, pubblicata il 23.6.2022 e notificata in data 30 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Modena, sezione III, dal Giudice dell'esecuzione Giulia Lucchi, a definizione del procedimento RG 879/2021, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto titolarità del credito ovvero di legittimazione processuale e/o sostanziale di stante la mancata prova della cessione Controparte_4 del credito tra e CP_1 Controparte_4 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- nei confronti di e/o sia accertata e dichiarata la nullità, l'inefficacia per i CP_1 CP_4 motivi in atti del contratto di mutuo fondiario, del 28.6.2010, n. 38301/12119, Notaio con Persona_1 ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla relativa ipoteca e per l'effetto e disponga l'imputazione a capitale di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi dai mutuatari, maggiorate degli interessi legali di mora dalla data di ciascun versamento, rideterminando il nuovo saldo.
- In ogni caso, accertata la nullità degli interessi anatocistici, usurari, ultralegali e delle commissioni e spese non pattuite, condanni e/o a corrispondere ai signori CP_1 CP_4 Parte_2
e , le somme da questi ultimi indebitamente versate a titolo di interessi
[...] Parte_1 ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese non pattuite, che si quantificano come da perizie prodotte (doc. 4 e 5 fascicolo di primo grado) sul conto corrente n. 28452826 in € 32.734,22 e sul conto corrente n. 110018927 pari ad € 184.422,03 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia. IN OGNI CASO In ogni caso, l'appellante si riserva di trattare le questioni che il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbite all'esito delle difese degli appellati, in merito alle quali si richiama per brevità quanto già dedotto e dimostrato nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (vedi in atti).”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado così giudicare: In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; In via principale
- respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 850/2022 emessa dal Tribunale di Modena nel giudizio n. 879/2021R.G; In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso richiamando al riguardo tutte le argomentazioni già esposte in primo grado e qui richiamate. In ogni caso:
- condannare gli appellanti alla rifusione di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutte le Controparte_4 motivazioni espresse in atti,
- Nel merito, rigettare l'appello e, comunque, tutte la domande proposte contro in Controparte_4 quanto in contrasto con il portato normativo della legge sulla cartolarizzazione dei crediti bancari e per difetto di obbligazione, e comunque, infondate in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata l'eccezione di supera-mento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, si chiede espressamente, ex art. 1424 c.c., la conversione in mutuo ipotecario ordinario del mutuo rogato per atto a ministero notar del 28.06.2010, Persona_1 rep. n. 38301/12119, il tutto con salvezza delle condizioni economiche pattuite e mantenimento della garanzia ipotecaria;
- In ogni caso, condannare parte opponente a pagare a la somma che risulte-rà Controparte_4 dovuta all'esito del giudizio. pagina 2 di 7 - Vinte le spese”.
IN FATTO
1. e proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione Parte_1 Parte_2 immobiliare intrapresa nei loro confronti da a mezzo della procuratrice Controparte_1 Parte_6 in forza di un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28.6.2010 dagli opponenti con CP_1 eccependo la carenza di legittimazione processuale di per nullità della procura rilasciata da Pt_6
e chiedendo, nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del contratto di Controparte_1 mutuo fondiario ipotecario azionato da parte creditrice per mancanza di causa e della traditio della somma mutuata, nonchè per superamento del limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 TUB, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla relativa ipoteca, rideterminazione del nuovo saldo e condanna di e/o alla restituzione agli attori delle somme da Controparte_1 Controparte_5 questi indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese non pattuite, sui conti correnti nn. 28452826 e 110018927, le cui esposizioni debitorie erano state ripianate con l'importo del mutuo fondiario.
2. Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si costituiva, altresì, la procuratrice (già , eccependo, in via preliminare, Controparte_5 Parte_6 il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la carenza di titolarità del credito contestato.
In corso di causa si dava atto dell'intervenuta cessione del credito, in data 11.10.2019, in favore di con conseguente suo subentro, in luogo di ex art. 111 c.p.c., Controparte_4 Controparte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare per il tramite della mandataria CP_5 veniva estromessa e veniva ordinata la chiamata in causa della cessionaria CP_4 CP_4
la quale si costituiva eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in
[...] relazione alle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dagli opponenti.
3. Con sentenza n. 850/20022 il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione, respingendo l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto con in data 28.6.2010 Controparte_1 per mancata consegna della somma mutuata e per assenza di una valida causa in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie negoziale, non occorreva la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, risultando, al riguardo, sufficiente che questi ne acquisisse anche solo la disponibilità giuridica. Nel caso di specie, il contratto prevedeva che “…La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla la somma sopraindicata … e ne rilascia ampia quietanza con il presente CP_6 atto” e l'operazione così descritta provava l'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo fondiario, rappresentato dalla consegna del denaro al mutuatario con conseguente acquisto, da parte di pagina 3 di 7 quest'ultimo, della relativa proprietà, costituendo valida e piena prova, fino a querela di falso, dell'avvenuta traditio la quietanza di ricevimento della somma contenuta nell'atto pubblico notarile.
Né rilevava la contestuale costituzione in deposito cauzionale della somma mutuata, non essendo tale elemento, secondo la giurisprudenza di legittimità, indicativo di un mutuo condizionato;
anzi, proprio la riconsegna, alla banca, della somma mutuata, ai fini della costituzione del deposito cauzionale infruttifero andava ulteriormente a suffragare l'intervenuta consegna e, dunque, l'acquisizione da parte degli opponenti della proprietà del denaro.
Priva di fondamento era altresì la doglianza relativa alla asserita mancanza di causa per essere stato il mutuo concluso al fine di ripianare il debito di euro 180.000,00 maturato dal sig. a chiusura di Parte_2 un fido, non sussistendo alcun vincolo per le parti in ordine alla finale destinazione della somma presa a mutuo, non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo.
Infine, il mutuo non era affetto né da usura, nè da illecito anatocismo.
Altrettanto infondata era l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.u.b. e alla Del. CICR del 22 aprile 1995, non risultando la doglianza adeguatamente provata dalla perizia di parte prodotta in atti;
sarebbero sussistiti in ogni caso i requisiti oggettivi e soggettivi per la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario.
Infondata era altresì l'ulteriore censura relativa alla presunta carenza di legittimazione processuale e/o sostanziale della cessionaria, in quanto la dichiarazione dell'istituto di credito cedente (cfr. doc. 10 di parte opposta), unitamente all'elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 9 di parte opposta) costituivano, senza dubbio, elementi documentali idonei a soddisfare l'onere della prova gravante sul cessionario.
4. Contro la sentenza hanno proposto appello gli originari opponenti;
hanno resistito e Controparte_1
Controparte_4
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo parte appellante deduce che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sussistente la traditio della somma erogata a titolo di mutuo.
6. Con il secondo motivo lamenta che il tribunale abbia errato nel ritenere priva di fondamento la domanda volta a far dichiarare la nullità del mutuo per difetto di causa, poiché stipulato al fine di ridurre l'esposizione debitoria sul conto corrente 2960133 (determinata dall'applicazione da parte di di condizioni “contra legem” ed “ultra legem”) ed estinguere il fido di € 180.000 su di esso CP_1 presente.
pagina 4 di 7 7. Con il terzo motivo censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto irrilevante che il preteso credito della banca sia affetto da anatocismo, usura, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto e, in ogni caso, ha respinto la domanda restitutoria relativa a tali indebiti.
8. Con il quarto motivo lamenta che non sia stato ritenuto affetto da nullità il mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 tub.
9. Con il quinto motivo si duole che sia stata ritenuta provata la cessione del credito tra CP_4
e e che, conseguentemente, sia stata considerata titolare dal lato passivo
[...] Controparte_1 CP_4 del rapporto controverso.
10. Il primo motivo è infondato.
Invero, con riguardo alla figura del mutuo c.d. condizionato, che consiste nell'accordo negoziale con il quale un istituto di credito concede a mutuo una determinata somma di danaro, effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita al mutuante, e costituita in deposito (o pegno) irregolare, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni (principalmente, il consolidarsi dell'ipoteca), si sono di recente espresse le S.U., nel senso che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e
l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto
(mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (S.U., n. 5968/2025).
In generale, sulla scorta di tale principio, deve ritenersi che non necessiti la materiale traditio della somma mutuata ai fini della validità del contratto, rilevando soltanto che essa sia stata messa comunque nella disponibilità del mutuatario.
11. Va altresì disatteso il secondo motivo, in quanto, anche in relazione al mutuo c.d. “solutorio”, ossia seguito dalla contestuale o, comunque, immediata destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, le S.U. (n. 5841/2025) hanno chiarito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente,
è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente,
e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse pagina 5 di 7 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
12. Infondato è il terzo motivo, con il quale si chiede la restituzione di somme che si afferma essere state indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese non pattuite sui conti correnti nn. 28452826 e 110018927, le cui esposizioni debitorie sarebbero state ripianate con la somma erogata in forza del mutuo, poiché tale circostanza è assolutamente irrilevante, per quanto sopra osservato, nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., che concerne esclusivamente la validità del mutuo fondiario in base al quale è stata intrapresa la procedura esecutiva e non gli altri contratti menzionati, che non costituiscono titolo esecutivo.
13. Anche il quarto motivo va respinto;
come affermato dalla sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni
Unite, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Il contratto deve essere dunque considerato valido quand'anche fosse accertato il superamento del limite di finanziabilità (peraltro nel caso di specie indimostrato).
14. Infondato è infine il quinto motivo, con il quale si contesta la legittimazione passiva di . CP_4
Risulta infatti prodotto in atti l'avviso di cessione in blocco di crediti ex artt. 1–4, l. 130/1999 e art. 58
TUB della cartolarizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Parte seconda n. Controparte_4
121 del 15.10.2019, con l'elenco dei crediti oggetto di cessione tra e , individuati CP_1 CP_4 tramite il codice NDG che identifica la posizione, estratto dalla citata pagina del sito internet di
(https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/prisma-2019.html) CP_1 denominato "elenco crediti" (tra i quali il codice NDG che identifica la posizione Parte_1 recante il n. 14372151 a pag. 283 dell'elenco, sofferenza n. 101489027 mutui ipotecari non agevolati;
sofferenza n. 101581782 spese legali).
Dal suddetto avviso di cessione risulta in particolare che ha acquistato pro soluto da CP_4 alcuni crediti, il cui elenco è messo a disposizione del pubblico sul suddetto sito internet, che CP_1
pagina 6 di 7 vengono individuati come “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento
e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
Vi è inoltre la “dichiarazione di conformità” del 10.01.2021 con la quale la cedente –tramite CP_1 un funzionario a ciò autorizzato – conferma espressamente l'intervenuta cessione a della CP_4 posizione creditoria oggetto di causa, relative alle indicate linee di credito (“… OGGETTO: Parte_1
Ndg 14372151 … … DICHIARA E ATTESTA CHE 1. tra i crediti oggetto di
[...] Controparte_1 cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_4 [...] derivanti dal rapporto di mutuo fondiario non agevolato n. 3660077” – numero riportato Parte_1 nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento allegati al rogito del mutuo).
Non v'è dubbio, pertanto, alla luce degli indicati elementi, che il credito oggetto di causa rientri nel perimetro dei contratti ceduti a per effetto della suddetta operazione di cartolarizzazione. CP_4
15. L'appello risulta dunque totalmente infondato e deve essere perciò respinto. le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere a e a le spese di lite del grado, che liquida per Controparte_1 Controparte_4 ciascuna di esse in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
07.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1398/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VESCOVINI LETIZIA
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA e dell'avv. LETTENMAYER FLORA CP_2
( ) C. VER. N. 40 20145 MILANO;
[...] C.F._3 Controparte_3 ( ) V. AGN. N. 12 20121 MILANO;
C.F._4 Parte_3 ( ) VIA AGNELLO 12 MILANO;
( ) C.F._5 Parte_4 C.F._6 V. CORREGGIO N. 43 20149 MILANO;
( ) VIA Parte_5 C.F._7 CORREGGIO 43 20149 MILANO;
,
C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO ROBERTO e dell'avv. FORMICA DOMENICO ( ) C/O INDIRIZZO TELEMATICO PEC C.F._8
IT RC Email_1 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza 850/2022, pubblicata il 23.6.2022 e notificata in data 30 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Modena, sezione III, dal Giudice dell'esecuzione Giulia Lucchi, a definizione del procedimento RG 879/2021, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 7 - accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto titolarità del credito ovvero di legittimazione processuale e/o sostanziale di stante la mancata prova della cessione Controparte_4 del credito tra e CP_1 Controparte_4 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- nei confronti di e/o sia accertata e dichiarata la nullità, l'inefficacia per i CP_1 CP_4 motivi in atti del contratto di mutuo fondiario, del 28.6.2010, n. 38301/12119, Notaio con Persona_1 ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla relativa ipoteca e per l'effetto e disponga l'imputazione a capitale di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi dai mutuatari, maggiorate degli interessi legali di mora dalla data di ciascun versamento, rideterminando il nuovo saldo.
- In ogni caso, accertata la nullità degli interessi anatocistici, usurari, ultralegali e delle commissioni e spese non pattuite, condanni e/o a corrispondere ai signori CP_1 CP_4 Parte_2
e , le somme da questi ultimi indebitamente versate a titolo di interessi
[...] Parte_1 ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese non pattuite, che si quantificano come da perizie prodotte (doc. 4 e 5 fascicolo di primo grado) sul conto corrente n. 28452826 in € 32.734,22 e sul conto corrente n. 110018927 pari ad € 184.422,03 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia. IN OGNI CASO In ogni caso, l'appellante si riserva di trattare le questioni che il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbite all'esito delle difese degli appellati, in merito alle quali si richiama per brevità quanto già dedotto e dimostrato nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA (vedi in atti).”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado così giudicare: In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; In via principale
- respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 850/2022 emessa dal Tribunale di Modena nel giudizio n. 879/2021R.G; In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso richiamando al riguardo tutte le argomentazioni già esposte in primo grado e qui richiamate. In ogni caso:
- condannare gli appellanti alla rifusione di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutte le Controparte_4 motivazioni espresse in atti,
- Nel merito, rigettare l'appello e, comunque, tutte la domande proposte contro in Controparte_4 quanto in contrasto con il portato normativo della legge sulla cartolarizzazione dei crediti bancari e per difetto di obbligazione, e comunque, infondate in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta fondata l'eccezione di supera-mento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, si chiede espressamente, ex art. 1424 c.c., la conversione in mutuo ipotecario ordinario del mutuo rogato per atto a ministero notar del 28.06.2010, Persona_1 rep. n. 38301/12119, il tutto con salvezza delle condizioni economiche pattuite e mantenimento della garanzia ipotecaria;
- In ogni caso, condannare parte opponente a pagare a la somma che risulte-rà Controparte_4 dovuta all'esito del giudizio. pagina 2 di 7 - Vinte le spese”.
IN FATTO
1. e proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione Parte_1 Parte_2 immobiliare intrapresa nei loro confronti da a mezzo della procuratrice Controparte_1 Parte_6 in forza di un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 28.6.2010 dagli opponenti con CP_1 eccependo la carenza di legittimazione processuale di per nullità della procura rilasciata da Pt_6
e chiedendo, nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia del contratto di Controparte_1 mutuo fondiario ipotecario azionato da parte creditrice per mancanza di causa e della traditio della somma mutuata, nonchè per superamento del limite di finanziabilità prescritto dall'art. 38 TUB, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla relativa ipoteca, rideterminazione del nuovo saldo e condanna di e/o alla restituzione agli attori delle somme da Controparte_1 Controparte_5 questi indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese non pattuite, sui conti correnti nn. 28452826 e 110018927, le cui esposizioni debitorie erano state ripianate con l'importo del mutuo fondiario.
2. Si costituiva contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si costituiva, altresì, la procuratrice (già , eccependo, in via preliminare, Controparte_5 Parte_6 il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la carenza di titolarità del credito contestato.
In corso di causa si dava atto dell'intervenuta cessione del credito, in data 11.10.2019, in favore di con conseguente suo subentro, in luogo di ex art. 111 c.p.c., Controparte_4 Controparte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare per il tramite della mandataria CP_5 veniva estromessa e veniva ordinata la chiamata in causa della cessionaria CP_4 CP_4
la quale si costituiva eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in
[...] relazione alle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dagli opponenti.
3. Con sentenza n. 850/20022 il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione, respingendo l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario sottoscritto con in data 28.6.2010 Controparte_1 per mancata consegna della somma mutuata e per assenza di una valida causa in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie negoziale, non occorreva la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, risultando, al riguardo, sufficiente che questi ne acquisisse anche solo la disponibilità giuridica. Nel caso di specie, il contratto prevedeva che “…La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla la somma sopraindicata … e ne rilascia ampia quietanza con il presente CP_6 atto” e l'operazione così descritta provava l'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo fondiario, rappresentato dalla consegna del denaro al mutuatario con conseguente acquisto, da parte di pagina 3 di 7 quest'ultimo, della relativa proprietà, costituendo valida e piena prova, fino a querela di falso, dell'avvenuta traditio la quietanza di ricevimento della somma contenuta nell'atto pubblico notarile.
Né rilevava la contestuale costituzione in deposito cauzionale della somma mutuata, non essendo tale elemento, secondo la giurisprudenza di legittimità, indicativo di un mutuo condizionato;
anzi, proprio la riconsegna, alla banca, della somma mutuata, ai fini della costituzione del deposito cauzionale infruttifero andava ulteriormente a suffragare l'intervenuta consegna e, dunque, l'acquisizione da parte degli opponenti della proprietà del denaro.
Priva di fondamento era altresì la doglianza relativa alla asserita mancanza di causa per essere stato il mutuo concluso al fine di ripianare il debito di euro 180.000,00 maturato dal sig. a chiusura di Parte_2 un fido, non sussistendo alcun vincolo per le parti in ordine alla finale destinazione della somma presa a mutuo, non essendo il mutuo fondiario un mutuo di scopo.
Infine, il mutuo non era affetto né da usura, nè da illecito anatocismo.
Altrettanto infondata era l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.u.b. e alla Del. CICR del 22 aprile 1995, non risultando la doglianza adeguatamente provata dalla perizia di parte prodotta in atti;
sarebbero sussistiti in ogni caso i requisiti oggettivi e soggettivi per la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario.
Infondata era altresì l'ulteriore censura relativa alla presunta carenza di legittimazione processuale e/o sostanziale della cessionaria, in quanto la dichiarazione dell'istituto di credito cedente (cfr. doc. 10 di parte opposta), unitamente all'elenco dei crediti ceduti (cfr. doc. 9 di parte opposta) costituivano, senza dubbio, elementi documentali idonei a soddisfare l'onere della prova gravante sul cessionario.
4. Contro la sentenza hanno proposto appello gli originari opponenti;
hanno resistito e Controparte_1
Controparte_4
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo parte appellante deduce che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sussistente la traditio della somma erogata a titolo di mutuo.
6. Con il secondo motivo lamenta che il tribunale abbia errato nel ritenere priva di fondamento la domanda volta a far dichiarare la nullità del mutuo per difetto di causa, poiché stipulato al fine di ridurre l'esposizione debitoria sul conto corrente 2960133 (determinata dall'applicazione da parte di di condizioni “contra legem” ed “ultra legem”) ed estinguere il fido di € 180.000 su di esso CP_1 presente.
pagina 4 di 7 7. Con il terzo motivo censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto irrilevante che il preteso credito della banca sia affetto da anatocismo, usura, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto e, in ogni caso, ha respinto la domanda restitutoria relativa a tali indebiti.
8. Con il quarto motivo lamenta che non sia stato ritenuto affetto da nullità il mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 tub.
9. Con il quinto motivo si duole che sia stata ritenuta provata la cessione del credito tra CP_4
e e che, conseguentemente, sia stata considerata titolare dal lato passivo
[...] Controparte_1 CP_4 del rapporto controverso.
10. Il primo motivo è infondato.
Invero, con riguardo alla figura del mutuo c.d. condizionato, che consiste nell'accordo negoziale con il quale un istituto di credito concede a mutuo una determinata somma di danaro, effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita al mutuante, e costituita in deposito (o pegno) irregolare, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni (principalmente, il consolidarsi dell'ipoteca), si sono di recente espresse le S.U., nel senso che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e
l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto
(mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (S.U., n. 5968/2025).
In generale, sulla scorta di tale principio, deve ritenersi che non necessiti la materiale traditio della somma mutuata ai fini della validità del contratto, rilevando soltanto che essa sia stata messa comunque nella disponibilità del mutuatario.
11. Va altresì disatteso il secondo motivo, in quanto, anche in relazione al mutuo c.d. “solutorio”, ossia seguito dalla contestuale o, comunque, immediata destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, le S.U. (n. 5841/2025) hanno chiarito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente,
è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente,
e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse pagina 5 di 7 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
12. Infondato è il terzo motivo, con il quale si chiede la restituzione di somme che si afferma essere state indebitamente versate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari, commissioni e spese non pattuite sui conti correnti nn. 28452826 e 110018927, le cui esposizioni debitorie sarebbero state ripianate con la somma erogata in forza del mutuo, poiché tale circostanza è assolutamente irrilevante, per quanto sopra osservato, nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., che concerne esclusivamente la validità del mutuo fondiario in base al quale è stata intrapresa la procedura esecutiva e non gli altri contratti menzionati, che non costituiscono titolo esecutivo.
13. Anche il quarto motivo va respinto;
come affermato dalla sentenza n. 33719/2022 delle Sezioni
Unite, “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
Il contratto deve essere dunque considerato valido quand'anche fosse accertato il superamento del limite di finanziabilità (peraltro nel caso di specie indimostrato).
14. Infondato è infine il quinto motivo, con il quale si contesta la legittimazione passiva di . CP_4
Risulta infatti prodotto in atti l'avviso di cessione in blocco di crediti ex artt. 1–4, l. 130/1999 e art. 58
TUB della cartolarizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Parte seconda n. Controparte_4
121 del 15.10.2019, con l'elenco dei crediti oggetto di cessione tra e , individuati CP_1 CP_4 tramite il codice NDG che identifica la posizione, estratto dalla citata pagina del sito internet di
(https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/prisma-2019.html) CP_1 denominato "elenco crediti" (tra i quali il codice NDG che identifica la posizione Parte_1 recante il n. 14372151 a pag. 283 dell'elenco, sofferenza n. 101489027 mutui ipotecari non agevolati;
sofferenza n. 101581782 spese legali).
Dal suddetto avviso di cessione risulta in particolare che ha acquistato pro soluto da CP_4 alcuni crediti, il cui elenco è messo a disposizione del pubblico sul suddetto sito internet, che CP_1
pagina 6 di 7 vengono individuati come “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento
e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
Vi è inoltre la “dichiarazione di conformità” del 10.01.2021 con la quale la cedente –tramite CP_1 un funzionario a ciò autorizzato – conferma espressamente l'intervenuta cessione a della CP_4 posizione creditoria oggetto di causa, relative alle indicate linee di credito (“… OGGETTO: Parte_1
Ndg 14372151 … … DICHIARA E ATTESTA CHE 1. tra i crediti oggetto di
[...] Controparte_1 cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_4 [...] derivanti dal rapporto di mutuo fondiario non agevolato n. 3660077” – numero riportato Parte_1 nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento allegati al rogito del mutuo).
Non v'è dubbio, pertanto, alla luce degli indicati elementi, che il credito oggetto di causa rientri nel perimetro dei contratti ceduti a per effetto della suddetta operazione di cartolarizzazione. CP_4
15. L'appello risulta dunque totalmente infondato e deve essere perciò respinto. le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere a e a le spese di lite del grado, che liquida per Controparte_1 Controparte_4 ciascuna di esse in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
07.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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