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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2471/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MARANGON MONICA
e
, Parte_2
con l'avv. PANTALEONI DIEGO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 20/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
PREGANZIOL (TV) il 15/04/1972 e nato a [...] il Parte_2
06/10/1970, matrimonio contratto il 10/04/1999 e trascritto al n. 4, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
PREGANZIOL alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone l'assegnazione alla signora del piano I della casa coniugale – Pt_1
comprensiva degli arredi e suppellettili ivi esistenti - in Treviso, via Rambaldo degli
Azzoni Avogadro n. 1 così catastalmente censita: NCEU Comune di Treviso Sez. C, Fg.
4, mapp. 414, sub 1.
3) Stabilisce che i figli vivano con la madre al piano superiore della casa coniugale ferma restando la possibilità per i figli di frequentare con la più ampia libertà il padre con il quale hanno un ottimo rapporto.
4) Dispone che il signor corrisponda la somma mensile di € 100,00 a favore di Pt_2
ciascun figlio a titolo di mantenimento da versarsi entro il giorno 10 del mese direttamente sul conto corrente intestato ai figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Pone le spese straordinarie necessarie per e come individuate nel Per_1 Per_2
Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso a carico del signor Pt_2
al 70% ed il restante 30% a carico della signora;
le spese per le quali è necessario Pt_1
2 il consenso dell'altro genitore andranno concordate per iscritto tra i coniugi e rimborsate al coniuge antistatario previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento, entro 10
giorni dal ricevimento della ricevuta stessa.
Il vitto e l'alloggio dei figli presso la sede universitaria (comprensivo di spese di locazione dell'immobile, delle utenze e di ogni altra spesa relativa alla vita fuori sede) e le tasse universitarie dei figli saranno a carico del signor Pt_2
6) Dispone che il signor versi la somma di € 200,00 al mese a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento della moglie signora entro il giorno 10 del mese, Pt_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Dispone che il signor tenga per sé l'intero assegno unico per la figlia Pt_2 Per_1
così come eventuali benefici e detrazioni fiscali.
8) Dispone che tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie, oltre alle utenze domestiche relative alla casa coniugale (comprese quelle a servizio del piano abitato dalla signora
) saranno a totale carico del signor Pt_1 Pt_2
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2471/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MARANGON MONICA
e
, Parte_2
con l'avv. PANTALEONI DIEGO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 20/05/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
PREGANZIOL (TV) il 15/04/1972 e nato a [...] il Parte_2
06/10/1970, matrimonio contratto il 10/04/1999 e trascritto al n. 4, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, Anno 1999, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
PREGANZIOL alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone l'assegnazione alla signora del piano I della casa coniugale – Pt_1
comprensiva degli arredi e suppellettili ivi esistenti - in Treviso, via Rambaldo degli
Azzoni Avogadro n. 1 così catastalmente censita: NCEU Comune di Treviso Sez. C, Fg.
4, mapp. 414, sub 1.
3) Stabilisce che i figli vivano con la madre al piano superiore della casa coniugale ferma restando la possibilità per i figli di frequentare con la più ampia libertà il padre con il quale hanno un ottimo rapporto.
4) Dispone che il signor corrisponda la somma mensile di € 100,00 a favore di Pt_2
ciascun figlio a titolo di mantenimento da versarsi entro il giorno 10 del mese direttamente sul conto corrente intestato ai figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Pone le spese straordinarie necessarie per e come individuate nel Per_1 Per_2
Protocollo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso a carico del signor Pt_2
al 70% ed il restante 30% a carico della signora;
le spese per le quali è necessario Pt_1
2 il consenso dell'altro genitore andranno concordate per iscritto tra i coniugi e rimborsate al coniuge antistatario previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento, entro 10
giorni dal ricevimento della ricevuta stessa.
Il vitto e l'alloggio dei figli presso la sede universitaria (comprensivo di spese di locazione dell'immobile, delle utenze e di ogni altra spesa relativa alla vita fuori sede) e le tasse universitarie dei figli saranno a carico del signor Pt_2
6) Dispone che il signor versi la somma di € 200,00 al mese a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento della moglie signora entro il giorno 10 del mese, Pt_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Dispone che il signor tenga per sé l'intero assegno unico per la figlia Pt_2 Per_1
così come eventuali benefici e detrazioni fiscali.
8) Dispone che tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie, oltre alle utenze domestiche relative alla casa coniugale (comprese quelle a servizio del piano abitato dalla signora
) saranno a totale carico del signor Pt_1 Pt_2
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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