Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 1 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1886/2023 R.G. vertente
fra
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Laieta Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza via IV Novembre 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. CP_1
Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29.6.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver presentato all' di Potenza, domanda per il CP_1 riconoscimento di malattia professionale in data 2.5.2022 in merito alla quale l' rigettava. CP_1
Premesso di svolgere dal 22.2.2006 attività lavorativa di pizzaiolo, con operazioni giornaliere esclusivamente manuali, con i polsi e le braccia, e mantenendo posture non congrue anche in considerazione dei ritmi di lavorazioni, e di aver riportato Sindrome del tunnel carpale causalmente correlata al lavoro di pizzaiolo, per la detta esposizione in misura continua a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguita, con ritmi continui e ripetitivi, per almeno la metà dell'orario di lavorativo, adiva il giudice del lavoro perché a seguito di accertamenti
di condannare l' , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle suddette prestazioni economiche dall'epoca della domanda con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l' CP_1
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale, prova per teste e mediante CTU affidata al dott. e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni della parte, all'esito della Per_1
camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico come da disposizioni emergenziali vigenti.
1. Il ricorso merita accoglimento.
La documentazione allegata in atti, la testimonianza resa in causa e la relazione tecnica di ufficio disposta in corso di causa consentono di ritenere sussistente la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Il Consulente Tecnico, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Il signor è affetto da “Sindrome del tunnel carpale Parte_1
bilaterale, emograficamente documentata con lieve impegno funzionale bilaterale. La patologia accertata e' ascrivibile alle tabelle per le malattie professionali. Il danno biologico accertato CP_1
e' quantizzabile nella misura del 6% (seipercento). L'epoca di decorrenza del suddetto danno biologico e' quella della domanda: maggio 2022”
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall'Istituto che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge. 2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 come da protocollo dell' in misura integrale di euro 2697,00 per l'attività istruttoria svolta. Pt_2
3. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 29.6.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza della Parte_1
patologia di cui risulta affetto, pari al 6%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
del relativo indennizzo, a far data da maggio 2022, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 1 aprile 2024.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla