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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO / PREVIDENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 47/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOLINI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. CAPELLI LUCIA, elettivamente domiciliato presso i difensori
- parte ricorrente -
CONTRO (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. ORESTE MANZI e dall'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente CP_ domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede provinciale di Piacenza
- parte resistente -
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato in data 22.01.2025, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione n°. OI-002561062 (protocollo n. 6100.24/04/2023.0095628), notificatagli in data 20.12.2024 quale rappresentante legale della Società CMI S.r.l., con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di €.13.594,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo gennaio - novembre 2021;
Ha dedotto di aver precedentemente proposto opposizione avverso l'atto di accertamento presupposto – iniziativa con la quale aveva contestato l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero del credito vantato da ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. 689/81 e, in tale sede, di essere stato convocato CP_1
e sentito su sua richiesta, mentre la successiva richiesta di accesso agli atto era rimasta inesitata ed era pervenuta la notifica dell'ordinanza oggetto della presente impugnativa. L'opponente ha eccepito anche in questa sede in via preliminare la intervenuta decadenza di , ex CP_1 art. 14 L.689/81, dai termini di notifica del verbale di accertamento, contestando la conseguente illegittimità/invalidità di tale atto e quindi della ordinanza ingiunzione impugnata.
Nel merito ha rilevato che – intervenuto il fallimento della CMI Srl. – risultava insinuato ed ammesso al passivo sia il credito che i crediti degli ex dipendenti per mancato pagamento delle CP_1 pagina 1 di 3 retribuzioni. Ha infine evidenziato la buona condotta tenuta in costanza di crisi societaria, risultando presentata già in data 21.07.2021 istanza di richiesta di concordato preventivo
Ha chiesto la declaratoria di illegittimità ed annullamento dell'ordinanza impugnata previa sospensione dell'efficacia esecutiva CP_ si è costituita e, senza contestare le deduzioni dell'opponente, ha dato atto e documentato di aver disposto, in autotutela, in data 05.03.2025, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta evidenziando che, per problemi di carattere procedurale, non era stato possibile notificare la diffida all'opponente entro i termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate tenuto conto del comportamento dell' . CP_2 CP_ All'udienza del 20.03.2025 ha insistito nelle proprie conclusioni mentre parte opponente – preso atto dei termini della costituzione avversaria – ha chiesto la liquidazione a proprio favore delle spese di lite con riferimento alle fasi di studio e introduttiva evidenziando la natura necessitata dell'iniziativa giudiziale.
La causa viene quindi decisa ex art.429 cpc in esito all'udienza del 29 maggio 2025, trattata nelle modalità di cui all'art.127 ter cpc. sulla base del deposito delle previste note di trattazione scritta nelle quali le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
§.
1. La causa va definita in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, tale fattispecie - rilevabile d'ufficio - si verifica allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr. Cass. Civ. n.26299/2018, Cass. Civ. n. 8309/2015 ; Cass. Civ. n. 2063/2014)
Nel caso di specie è indubbio che ricorra detta ipotesi, atteso che l'intervento in autotutela dell' CP_2
– che ha annullato l'ordinanza impugnata in questa sede - ha determinato il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'instaurazione della vertenza giudiziale.
§.
2. A fronte della domanda dell'opponente di condanna dell'Istituto alle spese di lite, va data applicazione al principio giurisprudenziale a mente del quale il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr.
Cass. 24714/2022, Cass. 24234/2016)
La soccombenza virtuale dell' nella fattispecie è resa palese dalla circostanza che il CP_2 provvedimento assunto in autotutela – oltre che successivo all'instaurazione della vertenza giudiziale – pone a base della revoca dell'ordinanza l'inosservanza del termine di notifica ex art.14 L. n.689/1981 dell'atto presupposto, vale a dire il medesimo argomento oggetto dell'eccezione preliminare dell'opponente, il che ne implica implicitamente la fondatezza.
La limitata attività richiesta dal contenzioso giudiziario giustifica il contenimento delle spese di lite – CP_ liquidate come da dispositivo a carico di - ai valori minimi di scaglione per le fasi di studio ed introduttiva pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere
ND , in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite liquidate in €.145,50 per esborsi ed €.854,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed Iva se dovuta
Piacenza, 26 giugno 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO / PREVIDENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 47/2025 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZOLINI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e dell'avv. CAPELLI LUCIA, elettivamente domiciliato presso i difensori
- parte ricorrente -
CONTRO (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. ORESTE MANZI e dall'Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO, elettivamente CP_ domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede provinciale di Piacenza
- parte resistente -
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato in data 22.01.2025, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'Ordinanza Ingiunzione n°. OI-002561062 (protocollo n. 6100.24/04/2023.0095628), notificatagli in data 20.12.2024 quale rappresentante legale della Società CMI S.r.l., con cui gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di €.13.594,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il periodo gennaio - novembre 2021;
Ha dedotto di aver precedentemente proposto opposizione avverso l'atto di accertamento presupposto – iniziativa con la quale aveva contestato l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero del credito vantato da ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. 689/81 e, in tale sede, di essere stato convocato CP_1
e sentito su sua richiesta, mentre la successiva richiesta di accesso agli atto era rimasta inesitata ed era pervenuta la notifica dell'ordinanza oggetto della presente impugnativa. L'opponente ha eccepito anche in questa sede in via preliminare la intervenuta decadenza di , ex CP_1 art. 14 L.689/81, dai termini di notifica del verbale di accertamento, contestando la conseguente illegittimità/invalidità di tale atto e quindi della ordinanza ingiunzione impugnata.
Nel merito ha rilevato che – intervenuto il fallimento della CMI Srl. – risultava insinuato ed ammesso al passivo sia il credito che i crediti degli ex dipendenti per mancato pagamento delle CP_1 pagina 1 di 3 retribuzioni. Ha infine evidenziato la buona condotta tenuta in costanza di crisi societaria, risultando presentata già in data 21.07.2021 istanza di richiesta di concordato preventivo
Ha chiesto la declaratoria di illegittimità ed annullamento dell'ordinanza impugnata previa sospensione dell'efficacia esecutiva CP_ si è costituita e, senza contestare le deduzioni dell'opponente, ha dato atto e documentato di aver disposto, in autotutela, in data 05.03.2025, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta evidenziando che, per problemi di carattere procedurale, non era stato possibile notificare la diffida all'opponente entro i termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate tenuto conto del comportamento dell' . CP_2 CP_ All'udienza del 20.03.2025 ha insistito nelle proprie conclusioni mentre parte opponente – preso atto dei termini della costituzione avversaria – ha chiesto la liquidazione a proprio favore delle spese di lite con riferimento alle fasi di studio e introduttiva evidenziando la natura necessitata dell'iniziativa giudiziale.
La causa viene quindi decisa ex art.429 cpc in esito all'udienza del 29 maggio 2025, trattata nelle modalità di cui all'art.127 ter cpc. sulla base del deposito delle previste note di trattazione scritta nelle quali le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
§.
1. La causa va definita in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, tale fattispecie - rilevabile d'ufficio - si verifica allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr. Cass. Civ. n.26299/2018, Cass. Civ. n. 8309/2015 ; Cass. Civ. n. 2063/2014)
Nel caso di specie è indubbio che ricorra detta ipotesi, atteso che l'intervento in autotutela dell' CP_2
– che ha annullato l'ordinanza impugnata in questa sede - ha determinato il venir meno delle ragioni che avevano determinato l'instaurazione della vertenza giudiziale.
§.
2. A fronte della domanda dell'opponente di condanna dell'Istituto alle spese di lite, va data applicazione al principio giurisprudenziale a mente del quale il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (cfr.
Cass. 24714/2022, Cass. 24234/2016)
La soccombenza virtuale dell' nella fattispecie è resa palese dalla circostanza che il CP_2 provvedimento assunto in autotutela – oltre che successivo all'instaurazione della vertenza giudiziale – pone a base della revoca dell'ordinanza l'inosservanza del termine di notifica ex art.14 L. n.689/1981 dell'atto presupposto, vale a dire il medesimo argomento oggetto dell'eccezione preliminare dell'opponente, il che ne implica implicitamente la fondatezza.
La limitata attività richiesta dal contenzioso giudiziario giustifica il contenimento delle spese di lite – CP_ liquidate come da dispositivo a carico di - ai valori minimi di scaglione per le fasi di studio ed introduttiva pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere
ND , in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese di lite liquidate in €.145,50 per esborsi ed €.854,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed Iva se dovuta
Piacenza, 26 giugno 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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