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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Avv.
Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5543 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa, promossa da:
(C.F. n. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall' Avv. Vito Antonio Scarcia, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,
OPPONENTE contro la (C.F. ), in persona del presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Semeraro, dell'Ufficio della
Avvocatura Provinciale, giusta procura in atti
OPPOSTA
All'udienza odierna le parti hanno ribadito le rispettive richieste et inde hanno discusso oralmente la causa così che, all'esito, questo Magistrato riservava la decisione per dare lettura della sentenza in pubblica udienza.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il libello introduttivo il sig. adiva in giudizio la Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire
[...]
1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) – attesa l'infondatezza del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 01/2021del 23/01/2021, elevato dal
Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Martina Franca, dichiarare nulla e/o inefficace l'Ordinanza Ingiunzione n. P1045 del 29/06/2021, emessa dalla Provincia di 1° SETTORE – Servizio sanzioni amministrative, notificata il 15/07/2021, CP_1
con ogni conseguenza di legge, per le causali di cui innanzi;
b) – condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di causa, in favore del procuratore del ricorrente, anticipatario”.
Il aveva inteso avversare l'Ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Parte_1
Taranto 1° SETTORE – Servizio Sanzioni Amministrative n. 91045 del 29/06/2021, notificatagli il 15 luglio 202, per la violazione dell'Art. 193 del D.Lgs 152/06 con la quale gli era stata comminata la sanzione di € 3.100,00 , in seguito alla denuncia di tal e delle successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dal Persona_1
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Martina Franca, all'esito delle quali avevano accertato che il , tra il giorno 13 e 14 dicembre 2020, aveva Parte_1
abbandonato rifiuti non pericolosi di vario genere, e rifiuti indifferenziati in assenza di
FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti), in località Masseria Piscinella, dell'agro del Comune di Martina Franca, e precisamente all'interno di tratturo di cui era comproprietario il denunciante. I militi erano pervenuti all'identificazione del trasgressore attraverso l'esame dei rifiuti ed in particolare di alcuni documenti fiscali riconducibili a tale che aveva riferito di averli affidati Persona_2
all'opponente per il conferimento in discarica. Il tutto come meglio esplicitato nel verbale n. 01/2021 del 23/01/2021 del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di
Martina Franca. A motivo della opposizione il replicava che era titolare di Parte_1
una impresa edile e che non si occupava di trasporti di rifiuti che non fossero di natura edilizia;
che in una delle date indicate nel verbale, quella del 14 dicembre 2020 era ricoverato presso l'Ospedale Generale Regionale F. MIULLI di Acquaviva delle Fonti,
2 ove s'era sottoposto a visita neurochirurgica, siccome si evinceva dal certificato medico che esibiva;
che aveva reso spontanee dichiarazioni ai Carabinieri in occasione delle quali aveva riferito di una grave patologia in ragione della quale non era in grado di indicare le persone alle quali aveva a sua volta affidato la documentazione che aveva ricevuta dalla perché fosse conferita in discarica. Persona_2
Si è costituita in giudizio la che aveva emesso l'ordinanza opposta Controparte_1
dal per impugnare e contestare il contenuto dell'atto di opposizione e Parte_1
chiedere il rigetto siccome infondato in fatto e diritto.
La causa è stata istruita attraverso la deposizione dei militi accertatori e del denunciante
. Persona_1
L'opposizione è risultata non fondata ne provata e pertanto non può trovare accoglimento.
E' condivisibile, a parere di questo Magistrato, quanto affermato dall'Ente provinciale per cui un primo argomento che concorre a ritenere corretto il ragionamento logico deduttivo adottato per la pronuncia del provvedimento impugnato, può riconoscersi nel fatto che di per se i documenti che il aveva riconosciuto essergli stati affidati Parte_1
dalla costituivano rifiuto speciale, cosicchè anche solo l'abbandono di questi Per_2
avrebbe fondato l'irrogazione della sanzione;
a tanto s'aggiunge la considerazione per cui l'aver “ricevuto” di quei rifiuti dal proprietario, ipso facto obbligava il Parte_1
alla consegna di quelli solo a soggetti abilitati alle operazioni di trattamento, quand'anche fossero terzi, poiché sarebbe rimasto responsabile del comportamento illecito di costoro per averli abbandonati, rientrando quest'eventualità tra le responsabilità proprie del mandante pel fatto illecito del proprio mandatario. A tal proposito puntuale risulta la citazione operata dalla per cui “ai sensi dell'art. CP_1
3, par. 1. 6 della Direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE nonché dei successivi artt.
14 e 15, l'obbligo di rimozione e smaltimento è imposto non solo al produttore storico dei rifiuti ma anche al detentore attuale, inteso come persona fisica o giuridica nel possesso degli stessi” (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 07/02/2020, n. 114).
3 L'istruttoria svolta, al netto delle dichiarazioni che i militi hanno attribuito al
, ha confermato a parere di questo Magistrato l'accuratezza delle indagini Parte_1
svolte e la correttezza del procedimento logico deduttivo seguito dai militi. Di converso il non ha fornito la necessaria prova liberatoria, finanche nella forma Parte_1
presuntiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
Ogni altra domanda, eccezione e richiesta devono intendersi disattese e respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni diversa Controparte_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. P1045 del 29/06/2021, emessa dalla Provincia di 1° SETTORE – Servizio sanzioni amministrative, CP_1
notificata il 15/07/2021 per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. Condanna a rifondere alla in persona del Parte_1 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
Così deciso in Taranto oggi 4 marzo 2025, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
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