Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26669/2020 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26669/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c. e vertente
TRA
c.f.: , e , c.f.; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elett.te dom.ti in Napoli alla Via Posillipo n. 406, presso lo studio degli Avv.ti LUDIONE
FERNANDO, c.f.: , e CERBONE MARIA, c.f.: C.F._3 C.F._4
dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti.
- ATTORI
E
c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Arzano (NA), alla Via V. Tavernola n. 8,
è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- CONVENUTO
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa in CP_2 P.IVA_2
virtù di procura in atti L'Avv. Roberto RAIO (C.F. ), ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli alla Via Ugo Niutta n. 4.
Parte_3
E
[...]
, c.f.: rappresentato e difeso in virtù di procura in atti CP_3 C.F._7
L'avv. Ardizzoia Stefano, c.f.: con studio in Milano, via Boccaccio, C.F._8
4, presso cui elett.te domicilia.
- TERZO CHIAMATO
E codice fiscale e partita Iva , in persona Controparte_4 P.IVA_3
dell'Amministratore pro tempore, con sede in Napoli (NA) alla via Cuma n. 28, iscritta al numero REA NA-460601, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, L'Avv. Luca De
Nunzio, codice fiscale , presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_9
domicilia in Napoli, al viale Raffaello n. 34.
- TERZO CHIAMATO
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (p.iva: ) in persona del l.r.p.t., elettivamente P.IVA_4
dom.ta in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 31, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Maria Benincasa (c.f. che la rappresenta e difende in virtù di C.F._10
procura in atti.
- TERZO CHIAMATO
- 2 - E
EDIL.COS Srl, P.I.: , elett.te dom.ta in Napoli alla Via Enrico Alvino n. 128, P.IVA_5
presso lo studio dell'Avv. Antonino Musella, C.F.: dal quale sono C.F._11
rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti.
- TERZO CHIAMATO
E
partita IVA R.E.A. n. TV-364135, in persona del Controparte_5 P.IVA_6
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti versata in atti, rilasciata il 18 dicembre 2014 per Notar di Treviso, repertorio n. 186905, Persona_1
raccolta n. 30367, L'Avv. Antonio Losco (C.F. , presso il cui studio C.F._12
elettivamente domicilia in Salerno alla via Scardillo n. 25.
- TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: all'udienza del 14/11/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 2.12.2020, i sig.ri e , in qualità di possessori dei box siti in Napoli alla Via del Sabotino Pt_1 Parte_2
n. 82, hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti in data 02.01.2020, alle ore 9 circa, in Napoli alla Via del Sabotino, allorquando la ditta incaricata dal
Condominio Via Dell'Ortigara n. 14 per l'esecuzione di lavori di manutenzione della facciata Condominiale su via del Sabotino, provocavano danni al box di proprietà del sig.
ed ai beni mobili siti all'interno dello stesso, di proprietà del sig. Parte_1 [...]
Pt_2
- 3 - Gli attori hanno riferito che, in tali circostanze, il mezzo utilizzato dalla ditta appaltatrice si ribaltava totalmente, andando a rovinare sulla proprietà dei sig.ri gli stessi Pt_2
allegavano rilievi fotografici asseritamente comprovanti l'esistenza dei lamentati danni.
Inoltre, in data 31.07.2020 gli attori invitavano il condominio alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che non conduceva alla definizione transattiva della lite.
I sig.ri e hanno, quindi, chiesto condannarsi il convenuto Parte_1 Pt_2
condominio al risarcimento dei danni arrecati alla struttura del box, nella misura di euro
4.000,00, oltre che ai beni presenti al suo interno, del valore di 18.000,00 euro, per un totale di complessivi 22.000,00 euro.
Costituitosi in giudizio, il ha preliminarmente Controparte_6
eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti, ritenuta non provata, ed ha chiesto che venisse chiamata in causa la quale società appaltatrice che Controparte_7
veniva incaricata dal Condominio “di provvedere alla messa in sicurezza di parte di intonaco pericolante sulla facciata del condominio, lato Via del Sabotino”, in virtù di contratto di appalto del 30.12.2019.
Peraltro, il convenuto ha evidenziato la carenza assoluta della propria CP_1
responsabilità, ed ha chiamato in causa anche la società HDI Assicurazioni S.p.A., con cui aveva contratto la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi n.
0535415002-0535, con decorrenza dal 04.03.2019 al 04.03.2020, rinnovato poi anche per l'anno successivo.
Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Costituitasi in giudizio, la società HDI Assicurazioni S.p.A., in merito alla proposta domanda di manleva da parte del Condominio, ha ritenuto che la polizza invocata non fosse operante nel caso in esame, in quanto l'evento dannoso non sarebbe derivato dalla proprietà del fabbricato ma da una negligente condotta posta in essere
- 4 - L'Appaltatore. Nel merito, la società ha ritenuto che la responsabilità dell'evento fosse interamente addebitabile alla ditta quale impresa a cui, nel periodo Controparte_7
in cui ebbe a verificarsi il sinistro, erano stati affidati i lavori di ristrutturazione della facciata del Condominio di via . CP_1
Costituitasi in giudizio, la in qualità di ditta appaltatrice dei lavori della Controparte_7
facciata del condominio, ha preliminarmente chiesto la chiamata in causa della CP_2
, quale compagnia assicuratrice al momento dell'esecuzione dei lavori appaltati, in
[...]
virtù della polizza n°113186862, al fine di essere mallevata in caso di condanna.
Nel merito, la società ha ritenuto che tutte le domande proposte nei suoi confronti fossero improponibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate.
La ha richiamato tutta la documentazione obbligatoria per eseguire le CP_7
lavorazioni appaltate, che sarebbe stata regolarmente consegnata al Condominio committente, ed ha invocato l'esclusiva responsabilità dei macchinari difettosi e/o negligenza dell'operatore nella causazione dell'incidente di cui è causa. CP_3
In ragione di ciò ha chiamato in causa anche la a chiamare in causa la Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore ed il Sig. , rispettivamente società CP_3
proprietaria dalla piattaforma aerea noleggiata dalla per le lavorazioni Controparte_7
appaltate e manovratore della stessa piattaforma aerea, ritenuti responsabili dell'evento dannoso de quo.
Costituitasi in giudizio, la ha aderito alle contestazioni ed eccezioni CP_2
formulate dalla evidenziando che alcuna responsabilità fosse ascrivibile Controparte_7
alla stessa nella produzione dell'evento dannoso;
ha, per il resto, richiamato i limiti derivanti dal contratto assicurativo (massimali, franchigia).
La in qualità di impresa che aveva fornito il macchinario “Piattaforma Controparte_4
Aerea Spider 270”, costituitasi in giudizio, ha chiesto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione della causa incardinata innanzi al Giudice Penale, recante
- 5 - numero di Rg. 7671/2020, a carico dei Sigg.ri , quale legale rapp.te Parte_4
della " , in qualità di manovratore del macchinario “Piattaforma CP_7 CP_3
Spider 270” ed legale rapp.te della " , indagati per i reati di Pt_5 Parte_6 CP_4
cui all'art. 589 c.p., promosso su denuncia-querela della Sig.ra in Parte_7
proprio e nella qualità di erede P.T. del de cuius , operaio della Persona_2 CP_7
deceduto durante le lavorazioni a causa del ribaltamento della piattaforma aerea.
[...]
La società ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_4
evidenziando come l'impresa che noleggia i macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore non risponde dei rischi connessi all'ambiente di lavoro, ma solo e soltanto dei danni connessi al funzionamento della macchina, quale oggetto principale dell'obbligazione.
In tal senso, ha richiamato il contratto di locazione sottoscritto tra “ CP_4
(Locatore) e la “ (Conduttore), secondo cui: “il Conduttore si obbliga CP_7 CP_7
espressamente a provvedere, a sua esclusiva cura e spese, per tutta la durata della locazione, alla copertura assicurativa della cosa locata, secondo la formula dell'assicurazione “Tutti i Rischi” e compresi i rischi per la responsabilità civile (…)”.
Inoltre, ha richiamato la relazione tecnica di parte disposta nel giudizio penale, ad opera del CT Ing. , oltre che la relazione del CT della Ing. Persona_3 CP_4 [...]
da cui emergeva l'esclusione della responsabilità della società ed il corretto Per_4
funzionamento del macchinario fornito.
La ha chiesto infine la chiamata in causa della in virtù CP_4 Controparte_8
della Polizza RC n. 249445908 contratta con la stessa, al fine di essere mallevata in caso di condanna.
Costituitasi in giudizio, la ha evidenziato il limite di operatività Controparte_9
della garanzia della copertura assicurativa, individuando nell'impresa appaltante che
- 6 - utilizza sia i macchinari di proprietà o locati, sia il personale proprio, distaccato o fornito dal noleggiatore, le responsabilità connesse all'uso del macchinario locato.
In tal senso, ha richiamato il contratto intervenuto tra la società e la Controparte_4
avente ad oggetto il noleggio di una Piattaforma Aerea Spider 270, Controparte_7
secondo cui “Il Conduttore si assume ogni responsabilità conseguente all'installazione e all'uso e/o mancato uso della cosa locata e per ogni e qualsiasi danno a persone e cose, anche di terzi, che possa essere causato L'installazione, L'uso e/o dal mancato uso della cosa stessa, liberando espressamente il Locatore”. Da esso risultava che il noleggio del macchinario era avvenuto “a freddo”, e quindi senza la prestazione accessoria dell'invio di un operatore.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha evidenziato che nel presente giudizio non CP_3
sarebbero state formulate domande nei suoi confronti, in qualità di terzo chiamato, ed ha chiesto l'emissione di una sentenza parziale ex art. 279 n. 4 c.p.c..
Ammessa ed espletata ctu (affidata al geometra , falliti i tentativi per Persona_5
un bonario componimento della lite, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024, la causa veniva rimessa in decisione, con la concessione dei doppi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scritti conclusionali.
********
1§ Sulle responsabilità in ordine alla causazione dei danni oggetto di causa: la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del convenuto . CP_1
Parte attrice ha individuato nel convenuto il soggetto responsabile dei CP_1
danni occorsi;
in citazione si rinviene il seguente laconico ed apodittico assunto: “è indubbia la responsabilità del sinistro in capo al Controparte_10
.
[...]
Tale affermazione non viene accompagnata da nessuna specificazione in ordine al titolo di responsabilità; in fatto la parte si limita ad evidenziare che “la ditta incaricata dal
- 7 - Napoli per l'esecuzione di lavori di manutenzione della Controparte_1
facciata Condominiale sita in via del Sabotino, Napoli, provocava danni al box di proprietà del sig. ed ai beni mobili siti all'interno dello stesso di proprietà Parte_1
del sig. ”. Parte_2
Il convenuto , in sede di costituzione in giudizio, ha stigmatizzato l'omessa CP_1
individuazione del titolo di responsabilità (cfr. pagina 3 della comparsa); ha, poi, svolto difese volte a correttamente ricostruire le responsabilità dell'accaduto; si legge quanto segue: “con contratto del 30.12.2019 (doc 02) il Condominio Via dell'Ortigara n.14 in
Napoli incaricava la ditta “di provvedere alla messa in sicurezza di parte CP_7 CP_7
di intonaco pericolante sulla facciata del condominio, lato Via del Sabotino”. La società appaltatrice offriva tutta la documentazione necessaria per operare nel rispetto della normativa vigente anche in relazione alla sicurezza del cantiere (doc 03-doc 04-doc
05-doc 06-doc 07-doc 08). In data 02.01.2020 la dava inizio ai lavori CP_7 CP_7
convenuti utilizzando un mezzo meccanico, piattaforma aerea a ragno, che improvvisamente si ribaltava…E' evidente che alcuna colpa può imputarsi al CP_1
comparente in relazione al sinistro oggetto di causa. D'altronde gli istanti medesimi non esitano a riferire che il mezzo utilizzato dalla ditta incaricata dal Condominio Via dell'Ortigara n.14 in Napoli, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della facciata condominiale sita in Via del Sabotino in Napoli, si ribaltava totalmente e provocava danni al box di proprietà del sig. nonchè ai beni mobili ivi collocati di Parte_1
proprietà del sig. . La mancanza assoluta di responsabilità del Parte_2 CP_1
nella causazione del sinistro per cui è causa rende necessaria la chiamata in causa della società .affinchè essa risponda delle condotte eventualmente CP_7
pregiudizievoli poste in essere e, nel contempo, sollevi da ogni responsabilità il
comparente. Nella denegata ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale CP_1
della domanda attorea, la società in persona del legale rappresentante CP_7
- 8 - pro tempore, dovrà essere condannata al risarcimento dei danni eventualmente ad accertarsi e di ogni altro onere connesso e consequenziale, anche per competenze legali nonchè ricadere sulla stessa ogni altro eventuale provvedimento negativo”.
Con la memoria ex art.183 6° comma 1° termine c.p.c. gli attori non hanno in alcun modo integrato l'attività deduttiva, avuto particolare riguardo ai presunti profili di responsabilità del , committente dei lavori. CP_1
Orbene, nel caso di specie, una volta esclusa la configurabilità di una (neppure prefigurata) responsabilità ex art.2051 c.c. del convenuto (attesi che i danni non sono stati provocati da beni in custodia del ), occorre far applicazione del CP_1
principio secondo cui “poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante
l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 3,
29/12/2023, n. 36399, Rv. 669762 - 01).
Nel caso in esame gli attori non hanno in alcun modo dedotto, ancor prima che provato, una responsabilità del convenuto correlata alla inadeguatezza della ditta prescelta per l'esecuzione dei lavori ovvero all'esecuzione di direttive rigide ed inderogabili provenienti dal committente.
Dal tenore del contratto intercorso tra ed appaltatore emerge, inoltre, una CP_1
totale autonomia di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori (“la ditta a mezzo la sottoscrizione della presente si assume l'incarico dell'esecuzione e responsabilità dei
- 9 - lavori”), obiettivamente modesti e volti, essenzialmente, alla “messa in sicurezza di parte di intonaco pericolante sulla facciata del ”. CP_1
Alla luce della dinamica del sinistro, quale emergente dagli atti di causa, va, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al . CP_1
La statuizione di rigetto della domanda principale nei confronti di quest'ultimo determina l'assorbimento dell'esame della domanda di garanzia e malleva proposta dal condominio nei confronti della propria compagnia di assicurazione, HDI
Assicurazioni.
2§ Sulla chiamata in causa della CP_7 CP_7
Come anticipato, il convenuto condominio ha inteso chiamare in causa anche la società appaltatrice, sulla base delle seguenti argomentazioni: “E' evidente che Controparte_7
alcuna colpa può imputarsi al comparente in relazione al sinistro oggetto di CP_1
causa. D'altronde gli istanti medesimi non esitano a riferire che il mezzo utilizzato dalla ditta incaricata dal Condominio Via dell'Ortigara n.14 in Napoli, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della facciata condominiale sita in Via del Sabotino in Napoli, si ribaltava totalmente e provocava danni al box di proprietà del sig. Parte_1
nonchè ai beni mobili ivi collocati di proprietà del sig. . Parte_2
La mancanza assoluta di responsabilità del nella causazione del sinistro CP_1
per cui è causa rende necessaria la chiamata in causa della società , CP_7 CP_7
affinchè essa risponda delle condotte eventualmente pregiudizievoli poste in essere e, nel contempo, sollevi da ogni responsabilità il comparente. Nella denegata CP_1
ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale della domanda attorea, la società CP_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà essere condannata al risarcimento dei danni eventualmente ad accertarsi e di ogni altro onere connesso e consequenziale”.
- 10 - Occorre chiarire preliminarmente se la chiamata del terzo vada inquadrata come chiamata in garanzia (propria o impropria) o come chiamata del terzo responsabile, anche al fine di stabilire l'operatività nella vicenda processuale del principio dell'estensione automatica del contraddittorio.
In diritto, è noto che, a norma dell'art. 106 c.p.c., ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene la causa comune o dal quale pretende di essere garantita.
Nella prima ipotesi, la comunanza può consistere nell'identità dell'oggetto e del titolo tra il rapporto sostanziale dedotto e quello che fa capo al terzo.
In tali casi, in genere, il convenuto nega la propria legittimazione passiva indicando come vero obbligato e responsabile il terzo che chiama in giudizio e di fatto instaura una controversia pregiudiziale nei confronti dell'attore e del terzo, connessa per oggetto e titolo con quella inizialmente contro di lui proposta.
Nella seconda ipotesi (chiamata in garanzia), ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo affinché questi risponda al suo posto in virtù di uno stesso titolo o di un legame diretto tra la causa principale e quella accessoria (c.d. garanzia propria); oppure la parte chiama in giudizio il terzo per fare in modo che questi sia chiamato a rispondere di quanto essa sia tenuta eventualmente a prestare alla controparte in caso di soccombenza, in base ad un titolo diverso ed indipendente da quello dedotto con la domanda principale o in base a un titolo connesso con il rapporto principale solo in via occasionale o di fatto (c.d. garanzia impropria).
In tale ultimo caso, la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi ed è esclusa l'esistenza di un legame tra preteso creditore e garante.
- 11 - La differente qualificazione della chiamata in giudizio del terzo, lungi L'essere operazione meramente descrittiva, si riversa sul piano degli effetti processuali e dell'operatività del principio dell'estensione automatica del contraddittorio.
Invero, qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa L'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (Cass.
3641/2013; Cass. 2094/2013; Cass. 5057/2010).
Il Giudice può, quindi, direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 17954/2008).
In questo caso, si ha, dunque, un ampliamento della controversia originaria: oggettivo, in quanto lanuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel tema della controversia, e soggettivo poiché il terzo chiamato diventa un'altra parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto (Cass. 6883/2008).
Inoltre, i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, in quanto legati da un nesso di litisconsorzio necessario che non può essere scisso neppure in sede di impugnazione
(Cass. 11946/2003).
Nel caso, invece, di chiamata in garanzia (propria o impropria) la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo intervenuto, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti in un unico processo (Cass. 6623/2016). Pertanto, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti espressa e autonoma domanda, che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dalla legge (Cass. 27525/2009; Trib. Milano 24 giugno 2011, n. 8526).
- 12 - Tanto detto, nel qualificare la chiamata in causa del terzo in un senso o nell'altro, è costante in giurisprudenza l'orientamento per cui il Giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo invece individuare l'effettiva volontà della stessa,
e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in ordine alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni e dalle richieste, dal tipo o dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto (Cass. nn. 20610/2011, 8036/2004, 259/2005, 20912/2004, 14682/2001).
Quanto all'estensione automatica della domanda originaria dell'attore nei confronti del chiamato, indispensabile presupposto è l'unicità del rapporto controverso. Tale presupposto non ricorre se il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto L'Attore come "causa petendi" della domanda e, nel caso di azione risarcitoria, se il chiamante deduca un titolo di responsabilità differente da quello dedotto L'attore.
Una situazione cosiffatta va invece assimilata a quella della chiamata in garanzia impropria, per la ragione che il chiamato viene coinvolto nel giudizio non già perché il chiamante ne deduca la responsabilità diretta ed esclusiva nei confronti dell'Attore, sulla base dell'unico rapporto fatto valere L'Attore medesimo, bensì perché deduce un diverso rapporto connesso che comporta un obbligo di rilievo dalla responsabilità invocata nei suoi confronti con la domanda introduttiva.
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la chiamata in causa della società appaltatrice sia da qualificare come l'esercizio di un'azione avverso un soggetto alternativamente obbligato nei confronti degli attori rispetto al condominio;
pertanto, l'estensione del contraddittorio alla terza intervenuta ha natura automatica.
Orbene la nel costituirsi, ha dedotto che “per l'esecuzione delle CP_7 CP_7
lavorazioni appaltate dal condominio provvedeva a locare la piattaforma aerea,
- 13 - necessaria all'esecuzione delle dette lavorazioni, dalla Ditta HOIST gmbh s.r.l. la quale incaricava come manovratore della piattaforma il Sig. . CP_3
Purtroppo durante le lavorazioni la piattaforma aerea si ribaltava causando il decesso di un operaio della Sig. . A seguito del tragico evento sia il CP_7 Persona_2
legale rapp.te della che il manovratore Sig. risultavano indagati per i CP_4 CP_3
reati di cui all'art. 589 c.p. come da documentazione versata in atti”.
La parte afferma che “solo ed esclusivamente macchinari difettosi e/o negligenza dell'operatore causavano l'incidente dal quale si sarebbero prodotti i CP_3
presunti lamentati danni e che hanno causato il decesso dell'operaio”.
Ha, quindi, chiesto rigettarsi la domanda risarcitoria ed, in via subordinata, “qualora si dovesse evincere un'eventuale corresponsabilità della nella causazione Controparte_7
dell'evento dannoso de quo, la stessa ha diritto di essere manlevata dalla , CP_2
in virtù del contratto depositato in atti, di tutte le somme che questa fosse eventualmente condannata a corrispondere ai Sig.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Orbene ritiene questo Giudice che la ricostruzione operata dalla difesa della chiamata in causa, appaltatrice, non valga ad escludere la propria responsabilità nei confronti degli attori ai sensi dell'art.2049 c.c., atteso che “il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda"
(cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, 14/02/2019, n. 4298, Rv. 652666 - 01).
- 14 - Conclusivamente va affermata la responsabilità della chiamata in causa Controparte_7
nella produzione dei danni oggetto di causa.
3§ Sulla chiamata in causa della e di . Controparte_4 CP_3
Con la comparsa di costituzione la oltre a chiedere di essere autorizzato Controparte_7
alla chiamata in causa della e di , ha formulato le seguenti Controparte_4 CP_3
conclusioni “rigettare tutte le domande proposte dai Sig.ri e Parte_1 Pt_2
e/o dal condominio di Via dell'Ortigara n°14 –Napoli- nei confronti della
[...] CP_7
in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate con tutte le conseguenze di legge in merito al governo delle spese di lite;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale di eventuale domanda nei confronti della condannare la a CP_7 CP_7 CP_2
rivalere la di tutte le somme che questa fosse eventualmente CP_7 CP_7
condannata a corrispondere ai Sig.ri e e/o eventualmente Parte_1 Parte_2
al . Controparte_12
Alla luce del tenore delle conclusioni rassegnate, deve ritenersi assente un'espressa domanda volta a vedere accertata la responsabilità esclusiva e/o concorrente dei terzi chiamati in causa ( e ) con conseguente condanna degli Controparte_4 CP_3
stessi (in via esclusiva e/o concorrente con la al ristoro dei danni occorsi agli CP_7
attori.
Tale circostanze impedisce di riconoscere, nella chiamata in causa di detti terzi,
l'automatico effetto estensivo delle domande attoree nei loro confronti.
Ciò rende sostanzialmente inammissibile (per carenza di una espressa domanda ed a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione) qualsivoglia indagine, nella presente sede giudiziale, volta ad accertare una responsabilità e/o corresponsabilità dei predetti nella causazione del sinistro oggetto di causa;
ancor più inammissibile appare una statuizione di condanna al risarcimento dei danni dei predetti in favore degli attori.
- 15 - Tale statuizione conduce all'assorbimento dell'esame domanda di garanzia proposta da nei confronti della propria compagnia di assicurazione ( Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
4§ Sulla quantificazione dei danni.
In ordine alla quantificazione dei danni, va rimarcato come l'attore , in Parte_1
atto di citazione, abbia quantificato in euro 4.000,00 oltre IVA, il costo dei lavori necessari per la riattazione del bene immobile in sua titolarità.
La congruità di tale importo, anche a fronte dell'assenza di una specifica contestazione proveniente dalla in sede di costituzione in giudizio, è stata riconosciuta Controparte_7
dallo stesso ctu nominato in corso di causa;
sono, infine, mancati specifici rilievi tecnici, provenienti dalla o dalla sua compagnia di assicurazione ( ). CP_7 CP_2
Conclusivamente la va condannata al pagamento in favore dell'attore CP_7 Pt_1
dell'importo di euro 4.000,00 oltre IVA per il ristoro dei danni occorsi
[...]
all'immobile in sua titolarità.
Naturalmente, in quanto debito di valore, l'importo suddetto, essendo espresso in valori monetari coevi alla data di avvio del presente giudizio, dovrà essere rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento dell'avvio del giudizio e quello della sua liquidazione in sentenza, calcolata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertate L'IS (cosiddetto indice FOI).
Si addiviene, pertanto, all'importo di euro 4.744,00.
Questo giudice, infine, recependo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza numero 1712 del 17 febbraio 1995, ritiene di adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma di danaro dovuta (cosiddetto lucro cessante), quello degli interessi cosiddetti compensativi, fissandone il tasso annuo nell'attuale misura legale. Tali interessi devono
- 16 - essere calcolati, con divieto di anatocismo, dalla data dell'avvio del giudizio (dicembre
2020) sulla somma capitale sopra indicata, ma devalutata alla predetta data (dicembre
2020) e, quindi, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno ed a partire dalla data del dicembre 2021, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sugli importi finali così liquidati decorreranno, naturalmente, fino all'effettiva corresponsione, gli interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 del Codice Civile, posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza).
Venendo all'ulteriore domanda risarcitoria proposta da , quest'ultimo ha Parte_2
formulato le seguenti richieste risarcitorie:
a) Vele dell'imbarcazione cantiere Jeanneau, modello Sun Odyssey 42i denominata
IAIA 2 che partecipava a campionato invernale di Napoli e, precisamente: ❖ 1 spi
130 mq riparato euro 1.500,00 ❖ 1 randa in carbonio 40 mq euro 5.000,00 ❖ 3 materassi delle cabine della barca euro 1.500,00.
b) scrivania di Frau nuova euro 10.000,00;
c) 2 divani quattro posti in rattan con relativi cuscini euro 4.000,00.
La domanda risarcitoria relativa al danneggiamento dei beni presenti nel box non può trovare accoglimento per insuperabili carenze deduttive e probatorie.
Invero nel laconico atto di citazione l'attore non ha in alcun modo rappresentato in che termini la vicenda oggetto di causa abbia potuto determinare i danni in questione.
Il materiale fotografico in atti (cfr. allegato 1 all'atto di citazione) non consente in alcun modo di cogliere la presenza, all'interno del locale coinvolto nei danneggiamenti, dei
- 17 - beni che si assumono essere stati danneggiati;
è, inoltre, totalmente difettata la produzione di materiale fotografico, acquisito nell'immediatezza dei fatti, volto a specificamente rappresentare i danni occorsi; è difettata finanche una descrizione dei danni concretamente subiti da detti beni tale da consentire una puntuale verifica di natura istruttoria.
Tale circostanza appare obiettivamente anomala ed ambigua, legittimando seri dubbi in ordine alla concreta produzione dei danni in esame, la cui natura, come detto, non è stata in alcun modo compiutamente rappresentata.
Tali carenze rappresentative ed istruttorie si pongono alla base dell'inconcludenza degli accertamenti peritali espletati in corso di causa a mezzo del ctu geometra il Per_5
quale ha, in verità, assolto con gravissima superficialità l'incarico conferito pur all'esito della convocazione del 4 luglio 2024.
Le lacune deduttive ed istruttorie hanno, tuttavia, reso inutili ulteriori approfondimenti istruttori nonché l'ammissione della generica prova testimoniale articolata dalla parte.
Le predette circostanze conducono al rigetto delle domande risarcitorie proposte dal signor . Parte_2
5§ Sulla domanda di malleva della nei confronti di . CP_7 CP_2
La chiamata in causa va condannata a rivalere quanto la propria assicurata CP_2 CP_7
è tenuta a corrispondere in favore dell'attore , nei limiti delle
[...] Parte_1
condizioni di polizza (ciò dicasi avuto specifico riguardo alla franchigia contrattualmente pattuita di euro 1.500,00). La compagnia dovrà tenere indenne l'assicurazione anche dei costi legali correlati alla statuizione di condanna adotta in favore di . Parte_1
5§ Sulla regolamentazione delle spese legali.
In applicazione del principio di soccombenza, gli attori vanno condannati a rivalere il convenuto condominio delle spese legali, che si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario
- 18 - corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
L'evidenziato assorbimento, invece, giustifica la compensazione delle spese di lite tra il convenuto condominio e la propria compagnia di assicurazione HDI.
In applicazione del principio di soccombenza, la chiamata in causa va Controparte_7
condannata al rimborso delle spese di lite sostenute L'attore , spese Parte_1
che si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valora della domanda accolta (circa euro 5.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite tra e l' seguono la soccombenza di quest'ultima e si Controparte_7 CP_2
liquidano come da dispositivo, secondo i medesimi criteri.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese tra e la chiamata Parte_2
in causa Controparte_7
Vanno parimenti compensate le spese di lite tra la chiamata in causa ed i Controparte_7
terzi chiamati in causa dalla stessa ( e ) attesa la natura Controparte_4 CP_3
meramente processuale della statuizione adottata;
anche le spese di lite tra la e la CP_4
propria compagnia assicuratrice ( possono compensarsi in ragione Controparte_5
dell'evidenziato assorbimento.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte chiamata in causa con obbligo di rivalere le altre parti delle somme a Controparte_7
tale titolo anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- 19 - 1) rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori e Parte_2 Pt_1
nei confronti del convenuto sito in Napoli alla
[...] Controparte_13
via Ortigara 14; dichiara assorbito l'esame della domanda di malleva proposta da quest'ultimo nei confronti della propria compagnia di assicurazione HDI
Assicurazioni S.p.A.;
2) accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore del Controparte_7
primo a titolo di risarcimento danni dell'importo di euro 4.744,00 oltre IVA ed interessi come riconosciuti in parte motiva;
rigetta le domande risarcitorie proposte da nei confronti della predetta Parte_2 Controparte_7
3) condanna e in solido alla refusione delle spese di Parte_2 Parte_1
lite in favore del convenuto sito in Napoli alla via Controparte_13
Ortigara 14 che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
4) compensa le spese di lite tra il convenuto sito in Napoli Controparte_13
alla via Ortigara 14 e la chiamata in causa HDI Assicurazioni;
5) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_7 Pt_1
, spese che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso
[...]
spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
6) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte chiamata in causa con obbligo di rivalere le altre parti delle Controparte_7
somme a tale titolo anticipate;
7) accoglie la domanda di malleva proposta dalla e, per l'effetto, Controparte_7
condanna la a tenere indenne e mallevare la propria assicurata CP_2 [...]
da tutto quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore CP_7
- 20 - dell'attore in esecuzione della statuizione di cui al capo 2) del Parte_1
presente dispositivo (previa decurtazione della franchigia contrattualmente pattuita) nonché delle statuizioni di cui ai capi 5 e 6 del presente dispositivo;
8) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della propria CP_2
assicurata spese che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari, oltre Controparte_7
rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
9) compensa le spese di lite tra la ed i terzi chiamati in causa Controparte_7 [...]
e ; CP_4 CP_3
10) compensa le spese di lite tra e la Controparte_14 Controparte_5
Così deciso in Napoli, il 03/06/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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