Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3885 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Giampaolo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC) Vico I Crotone n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22
Resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Calabria, con il quale è elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Matteotti n. 74
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000549037/000, notificata in data 05/10/2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420112000555073000, n.
39420140004456600000 e n. 39420160002685821000, relativi a contributi
IVS IATP, ente creditore . CP_1
A tal fine, ha esposto che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, essendo decorso il termine quinquennale senza che nessun atto interruttivo sia stato validamente notificato.
Alla luce di quanto esposto, ha poi formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420229000549037/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n.
39420112000555073000, n. 39420140004456600000 e n.
39420160002685821000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la tardività dell'opposizione e concludendo per il rigetto del ricorso. 3
Con memoria depositata in data 22/09/2023, si è costituita
[...]
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la Controparte_2
tardività dell'opposizione e la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva di in quanto ente che ha emesso Controparte_2
l'intimazione di pagamento impugnata.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio 4
l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Invero, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la prescrizione delle pretese creditorie, maturata successivamente alla data di notifica degli avvisi di addebito impugnati.
L' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di addebito CP_1
impugnati unitamente alla prova della rituale notifica degli stessi: l'avviso di addebito n. 39420112000555073000 è stato notificato in data 07.10.2011;
l'avviso di addebito n. 39420140004456600000 è stato notificato in data
26.01.2015 e l'avviso di addebito n. 39420160002685821000 è stato notificato in data 31.10.2016; tale circostanza peraltro non è stata oggetto di 5
contestazione da parte del ricorrente.
Tuttavia, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , 6
comma 5 , d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Nel caso che ci occupa, deduce di aver Controparte_2
notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500001360000; intimazione di pagamento n. 09420199012855117000; intimazione di pagamento n.
09420169008645003000; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500005081000.
Con riferimento al primo atto interruttivo, Controparte_3
ha depositato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
[...]
n. 09476201500001360000 con la relativa cartolina di ricevimento, utilizzata per la notifica a mezzo posta, dalla quale si evince che vi è stata la restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Tuttavia, ai fini della prova del perfezionamento della notifica, l'agente della riscossione avrebbe dovuto allegare l'invio e la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa ( “C.A.D.”).
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
10012 del 15 aprile 2021, con un condivisibile arresto cui si è uniformata 7
anche la giurisprudenza successiva ( cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26593 del
11/10/2024), hanno stabilito che: “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n.
890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” .
Pertanto, dalla documentazione depositata dall'ente di riscossione, non si evince che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500001360000 abbia validamente interrotto la prescrizione, non potendosi considerare provato il perfezionamento della notifica.
Invece, l'intimazione di pagamento n. 09420199012855117000, nella quale sono richiamati tutti gli avvisi di addebito impugnati, è stata allegata dall'ente di riscossione unitamente alla prova della rituale notifica, avvenuta in data 26/11/2019.
Tale atto ha interrotto la prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420140004456600000 e 39420160002685821000, in relazione ai quali l'opposizione va rigettata, non essendo decorso, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione quinquennale.
Con riferimento invece all'avviso di addebito n.
39420112000555073000, notificato in data 07/10/2011, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199012855117000 ( 26/11/2019) era già decorso il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di atti validamente interruttivi intermedi. 8
Infatti, con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500001360000, non è stato provato il perfezionamento della notifica.
Inoltre, ha prodotto l'intimazione di Controparte_3
pagamento n. 09420169008645003000, che richiama tutti gli avvisi di addebito impugnati, ma non ha prodotto la prova della notifica della stessa, per cui tale atto non può considerarsi validamente interruttivo della prescrizione.
Invece, con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500005081000, richiamata da Controparte_3
quale atto interruttivo, risulta prodotta soltanto la cartolina di
[...]
ricevimento, mentre non è stato depositato l'atto, sicché non è possibile verificare la riconducibilità dello stesso agli avvisi di addebito impugnati.
Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420112000555073000 l'opposizione va accolta, non essendo stata provata l'interruzione della prescrizione, che, dalla data di notifica dell'atto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, risulta maturata, mentre, con riferimento agli avvisi di addebito n.
39420140004456600000 e n. 39420160002685821000, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza reciproca, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3385/2022 , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229000549037/000 con riferimento all'avviso di addebito n. 39420112000555073000 per 9
intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- Rigetta l'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito n.
39420140004456600000 e n. 39420160002685821000;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 21/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci