Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1057
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità produzione documentale tardiva

    La produzione documentale nel giudizio di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, anche se preesistente al giudizio di primo grado. La normativa è applicabile in quanto il giudizio è stato incardinato in primo grado prima del 4 gennaio 2024.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento

    Acquisita la documentazione, l'appellante non ha contestato profili di illegittimità della notifica, limitandosi a contestarne l'utilizzabilità.

  • Inammissibile
    Rilievo sull'insufficienza della documentazione per comprovare la notifica

    Tale rilievo è inammissibile perché non contenuto nell'atto di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1057
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1057
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo