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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3059/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229008085034000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 febbraio 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229008085034000, notificato il 12 dicembre 2022, deducendone l'illegittimità sotto vari profili
(inesistenza della notifica;
carenza di motivazione;
omessa notifica dell'atto presupposto;
prescrizione).
L'Agenzia delle Entrate – IS si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava il difetto di giurisdizione quanto ai contributi previdenziali e, per il resto, l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 17 ottobre 2023 n. 4197/5/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alla parte in cui l'intimazione impugnata richiede il pagamento delle somme relative a contributi INPS, rigettava per il resto il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, rilevando che le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate e non impugnate.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità della produzione documentale della controparte perché tardiva e, per conseguenza, il difetto di prova della notifica della cartella di pagamento, deducendo, nel contempo, il divieto di produzione della documentazione nel giudizio di appello.
L'Agenzia delle Entrate – IS si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria in data 15 gennaio 2026 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, a prescindere dalla tardività della produzione documentale nel giudizio di primo grado (questione che, conseguentemente, per quanto si dirà, diviene irrilevante), la nuova acquisizione documentale nel giudizio di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è ammissibile giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”
e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”). E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Pertanto, acquisita la documentazione già prodotta a sostegno della prova della notifica della cartella di pagamento, va rilevato che l'appellante con il suo atto di gravame nulla ha in concreto opposto riguardo a eventuali profili di illegittimità della notifica medesima, limitandosi, come detto, soltanto a contestare l'utilizzabilità della relativa documentazione.
Sono inammissibili, dunque, perché, appunto, non già contenuti nell'atto di appello, i rilievi formulati dal difensore dell'appellante soltanto nell'odierna udienza in ordine alla insufficienza della documentazione per comprovare la effettività della notifica.
Per l'effetto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione, conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – IS avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 4197/5/23 resa in data 17 ottobre
2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
COPPA DARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3059/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4197/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229008085034000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 febbraio 2023 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229008085034000, notificato il 12 dicembre 2022, deducendone l'illegittimità sotto vari profili
(inesistenza della notifica;
carenza di motivazione;
omessa notifica dell'atto presupposto;
prescrizione).
L'Agenzia delle Entrate – IS si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava il difetto di giurisdizione quanto ai contributi previdenziali e, per il resto, l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 17 ottobre 2023 n. 4197/5/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alla parte in cui l'intimazione impugnata richiede il pagamento delle somme relative a contributi INPS, rigettava per il resto il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, rilevando che le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate e non impugnate.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità della produzione documentale della controparte perché tardiva e, per conseguenza, il difetto di prova della notifica della cartella di pagamento, deducendo, nel contempo, il divieto di produzione della documentazione nel giudizio di appello.
L'Agenzia delle Entrate – IS si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria in data 15 gennaio 2026 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, a prescindere dalla tardività della produzione documentale nel giudizio di primo grado (questione che, conseguentemente, per quanto si dirà, diviene irrilevante), la nuova acquisizione documentale nel giudizio di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è ammissibile giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”
e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”). E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Pertanto, acquisita la documentazione già prodotta a sostegno della prova della notifica della cartella di pagamento, va rilevato che l'appellante con il suo atto di gravame nulla ha in concreto opposto riguardo a eventuali profili di illegittimità della notifica medesima, limitandosi, come detto, soltanto a contestare l'utilizzabilità della relativa documentazione.
Sono inammissibili, dunque, perché, appunto, non già contenuti nell'atto di appello, i rilievi formulati dal difensore dell'appellante soltanto nell'odierna udienza in ordine alla insufficienza della documentazione per comprovare la effettività della notifica.
Per l'effetto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione, conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi
E. 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – IS avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 4197/5/23 resa in data 17 ottobre
2023, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente