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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
GA (FG) e residente in [...]], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Conte (C.F.: – PEC: – e- C.F._2 Email_1 mail: ), del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2 dell'Avv. Paolo Conte sito in Pescara (PE) - 65127 - al Viale Pindaro n. 19
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IV , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore, quale Impresa designata CP_2 dal F.G.V.S., domiciliata presso l'Avv. Emidio Guastadisegni ( ), con studio in C.F._3
Vasto alla Via Petrarca 28, dal quale è rappresentata e difesa
APPELLATO
OGGETTO: Appello sentenza n. 36/2024 del Giudice di Pace di Lanciano, Dott. Andrea Di Marco, del 22.02.2024, resa inter partes, all'esito del giudizio civile avente R.G. n. 51/2023, pubblicata in data
22/02/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Lanciano, Sezione Civile, contrariis reiectis riformare integralmente la richiamata Sentenza di primo grado n. 36/2024 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Lanciano, e, in accoglimento dei motivi di appello spiegati,
––– accertati i fatti esposti, accogliere le domande del SI. e condannare la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Impresa Controparte_3
pagina 1 di 12 designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada (anche) per i sinistri cagionati da veicoli non identificati verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo, per le causali di cui in narrativa, ed ai sensi ed agli effetti di legge:
–– al risarcimento e/o pagamento e/o rimborso, in favore dell'odierno appellante, delle seguenti somme:
a) la somma richiesta e quantificata nell'atto di citazione datato 12/12/2022 introduttivo del giudizio di primo grado di euro 12.806,90 (dodicimilaottocentosei/90) [di cui euro 11.486,35 per danno biologico permanente (8 %) ed euro 1.320,55 invalidità temporanea parziale (30 gg. al 75% per euro 1.142,78 e
7 gg. al 50% per euro 177,77)] o, in via di mero subordine, la somma ritenuta di giustizia all'esito della C.T.U. medica espletata nel giudizio di primo grado, pari alla somma di euro 6.448,39
(seimilaquattrocentoquarantotto/39) [di cui euro 5.127,84 per danno biologico permanente (5 %) ed euro 1.320,55 invalidità temporanea parziale (30 gg. al 75% per euro 1.142,78 e 7 gg. al 50% per euro 177,77)], a titolo di ristoro del danno alla salute o danno biologico ed invalidità temporanea riportato dal SI. in seguito al sinistro stradale per cui è causa, il tutto, oltre Parte_1
l'ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa, con una diversa ed autonoma valutazione e liquidazione, a titolo di ristoro del danno morale ed oltre l'ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa mediante una personalizzazione del danno biologico a titolo di ristoro del danno esistenziale
o la complessiva diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
b) la somma di euro 1.466,65 (millequattrocentosessantasei/65), o, in via di mero subordine, la somma ritenuta di giustizia all'esito della C.T.U. medica espletata nel giudizio di primo grado, pari alla somma di euro 66,65 (sessantasei/65) per spese mediche documentate;
c) la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre I.V.A. 22% ove dovuta e C.A.P. 4% come per legge, a titolo di pagamento e/o rimborso delle spese per l'assistenza prestata in via stragiudiziale;
d) la somma ritenuta di giustizia da quantificarsi in via equitativa, ai sensi ed agli effetti di cui all'art.
96 c.p.c., per non avere la fornito alcun riscontro, nel termine di legge, Controparte_4 all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi ed agli effetti del D.L. n.
132/2014 convertito nella L. n. 162/2014 formulato dal SI. a mezzo PEC del 06- Parte_1
07/10/2022; e) la somma di euro 369,99 (trecentosessantanove/99), a titolo di rimborso delle spese dell'acconto della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio già anticipata e corrisposta dal SI.
in sede di operazioni peritali e l'ulteriore eventuale somma corrispondenda dal Parte_1 medesimo SI. , nelle more del presente giudizio di appello, al C.T.U. del primo grado, Parte_1
a titolo di saldo (pari ad euro 240,01); f) la somma di euro 183,00 (centottantatré/00), a titolo di rimborso delle documentate spese di C.T.P. del SI. del primo grado di giudizio;
Parte_1
g) gli interessi e la rivalutazione monetaria sino all'effettivo totale soddisfo;
–– oppure al risarcimento e/o pagamento e/o rimborso, in favore dell'odierno appellante, delle diverse somme che dovessero risultare di giustizia;
––– Condannare, altresì, la Società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quale Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada
(anche) per i sinistri cagionati da veicoli non identificati verificatisi nel territorio della Regione
Abruzzo, a restituire/rimborsare al SI. la somma di euro 2.499,64 da Parte_1 quest'quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado;
––– Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi del giudizio, disponendo ad integrale carico della le spese di C.T.U. Controparte_4 medico-legale espletata nel primo grado di giudizio.”
pagina 2 di 12 Per parte convenuta:
“Piaccia all'On.le Tribunale adìto, quale Giudice di 2° grado, contrariis reiectis: 1) rigettare l'appello proposto da , siccome erroneo ed infondato, confermando Parte_1 conseguentemente la statuizione impugnata;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte appellante impugna la pronuncia del Giudice di Pace di Lanciano N. 36/2024 con la quale è stata rigettata la propria domanda relativa ai danni conseguenti all'incidente occorso sulla SS 84 di San Vito
Chietino mentre, a bordo della sua bicicletta, percorrendo sul margine destro della carreggiata, veniva superato da una Fiat Panda che, effettuata una manovra di sorpasso, frenava davanti al ciclista facendolo cadere a terra.
A seguito della caduta l'attore riportava danni fisici accertati dal nosocomio presso il quale è stato trasportato per autoambulanza.
Le prove orali cui è stato ammesso l'attore non sono state ritenute idonee in primo grado ad accertare dinamica e nesso tra occorso e danni, concludendo il Giudice di Pace per la inattendibilità del compagno sportivo dell'attore, sig. per dichiarazioni rese, asseritamente contrastanti, Controparte_5
e vicinanza amicale con la parte attrice.
Il ha impugnato nei termini la pronuncia contestando le conclusioni ivi raggiunte e chiedendo la Pt_1 condanna della convenuta assicurazione al pagamento dei danni fisici occorsi come conseguenza dell'incidente.
Preliminarmente, occorre procedere ad una ricostruzione dei fatti storici e processuali:
• in data 20/06/2020, alle ore 12:00 circa, il SI. , alla guida della propria bicicletta da Parte_1 corsa, durante un allenamento su strada, percorreva, a velocità ridotta, la Strada Statale 84 di San Vito
Chietino, sul margine destro della carreggiata, con direzione di marcia monti / mare, in prossimità del centro abitato, allorquando rimaneva coinvolto in un sinistro stradale.
Infatti, poco prima che l'appellante giungesse all'altezza del semaforo presente sulla predetta S. S. 84 di
San Vito Chietino, un'autovettura Fiat Panda (penultimo modello) di colore giallo con alla guida un uomo, lo superava a forte velocità per poi frenare repentinamente dinanzi al SI. , fino a Parte_1 quasi fermarsi sul lato destro della carreggiata, di fatto, tagliandogli la strada, facendolo cadere rovinosamente per terra. Nell'occasione, a causa della repentina manovra posta in essere dal conducente dell'autovettura Fiat Panda, l'odierno appellante era costretto a frenare bruscamente e cadeva incolpevolmente a terra, riportando un forte trauma e diverse ustioni ed escoriazioni al viso e delle fatture multiple;
• il SI. , nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, percorreva la menzionata Parte_1
S. S. 84 di San Vito Chietino, in fila indiana, insieme e davanti ad un proprio compagno di squadra di ciclismo A.S.D. Team 50 FI (il SI. ) e, dietro di loro, a distanza di circa 500 metri, Controparte_5 seguivano altri compagni di squadra (tra cui il SI. ) che erano più attardati nel Persona_1 percorrere la predetta S. S.;
• subito dopo l'accaduto, il SI. , stordito e dolorante si avvedeva a malapena Parte_1 dell'autovettura Fiat Panda che si allontanava frettolosamente dal luogo del sinistro, senza riuscire ad annotare il numero di targa dell'indicata autovettura;
pagina 3 di 12 • in seguito all'evento, i compagni di squadra del SI. riferivano nell'immediatezza di Parte_1 essere stati superati a loro volta, poco prima, dalla Fiat Panda, penultimo modello, di colore giallo in questione, il cui conducente, nell'effettuare il sorpasso a forte velocità, suonava ripetutamente il clacson, dimostrandosi evidentemente infastidito dalla presenza dei ciclisti sulla sede stradale;
• immediatamente dopo l'accaduto, viste le condizioni di salute del SI. , il medesimo Parte_1 veniva immediatamente soccorso dal compagno di squadra (che solo grazie ad una circostanza fortunosa riusciva ad evitare di cadere per terra) e poco dopo dagli altri compagni di squadra sopraggiunti e veniva chiamata un'autoambulanza che, giunta sul posto di lì a poco, trasportava il presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanciano;
Pt_1
• in data 01/07/2020, il SI. sporgeva, presso la stazione dei Carabinieri di Parte_1
Montesilvano, formale atto di denuncia-querela [cfr. doc. B) allegato all'atto di citazione in appello - doc. 9) allegato al fascicolo di parte del SI. del giudizio di 1° grado] denunciando Parte_1
l'accaduto e richiedendo le indagini del caso in modo da rintracciare il danneggiante;
• con missiva PEC del 03/07/2020 [cfr. doc. B) allegato all'atto di citazione in appello - doc. 12) allegato al fascicolo di parte del SI. del giudizio di 1° grado], il SI. Parte_1 Parte_1 provvedeva a richiedere formalmente alla quale Impresa designata dal Controparte_4
F.G.V.S. per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lettera a) verificatisi nel territorio della Regione
Abruzzo – inviandone copia contestuale alla G.V.S. – l'indennizzo/risarcimento dei danni CP_6 tutti subiti e subendi in occasione del sinistro per cui è causa, inoltrando la documentazione medica e le spese mediche allora in possesso, nonché l'atto di denuncia-querela sporto. Richiesta reiterata con missiva PEC del 17/01/2022 e del 19/04/2022;
• solo in data 20/04/2022 il SI. veniva sottoposto a visita medica dal medico Parte_1 fiduciario della Controparte_4
• con missiva PEC datata 20/04/2022 e con missiva datata 06/10/2022 il SI. Parte_1 formulava invito a stipulare, a mezzo dell'assistenza di un legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita ai sensi ed agli effetti del D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014 per regolare e definire la controversia avente ad oggetto il ristoro dei danni tutti subiti e subendi in seguito al sinistro per cui è causa, missiva cui la non forniva riscontro formulando, in Controparte_4 data 14-15/10/2022, offerta con la quale proponeva al danneggiato il pagamento della somma di euro
4.800,00, oltre onorari di difesa per euro 500,00. Ritenuta incongrua l'offerta, il SI. –decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni Parte_1 previsto dall'art. 287 del D. Lgs. n. 209/2005 – ha citato la innanzi Controparte_7 all'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano;
• nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace sono stati escussi, in qualità di testimoni indicati dall'attore, i SI.ri , , e ed è Controparte_5 Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 stata espletata la prova per interpello del SI. . Inoltre, è stata espletata Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio medico-legale dal C.T.U. Dott. , il quale, in data 07/11/2023, ha Persona_2 sottoposto a visita medica il SI. , in data 05/12/2023, ha redatto bozza di C.T.U. e – in seguito Pt_1 alle osservazioni alla C.T.U. datate 22/12/2023 di parte attrice [cfr. doc. B) allegato all'atto di citazione in appello - doc. 20) allegato al fascicolo di parte del SI. del giudizio di 1° grado - Parte_1 doc. 2) allegato alla nota di deposito datata 05/01/2024] – ha redatto, il medesimo 22/12/2023, apposita risposta alle osservazioni alla C.T.U.;
• Precisate le conclusioni all'udienza del 15/01/2024, il G.d.P. Dott. Andrea Di Marco, ha pronunciato il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando nella causa così provvede: rigetta la domanda proposta dal sig. nei confronti della Condanna Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 12 l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta costituita che liquida in € 2.090,00 di cui € 425,00 per la fase di studio, € 352,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria ed € 746,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della C.T.U. ...”, così rigettando la domanda risarcitoria proposta dal SI. nei confronti della Parte_1 Controparte_1
con condanna al pagamento delle spese di lite;
[...]
• i motivi del rigetto si sono attestati sul più gravoso onere probatorio a carico del danneggiato per le ipotesi di azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S. fondata sulla responsabilità di un veicolo non identificato e inattendibilità del teste oculare legato da rapporto di amicizia con l'attore oltre alla dichiarazione resa in P.S. che si riferisce ad esito da caduta accidentale e postumi del il quale Pt_1 risulta "vigile, orientato e che ricorda l'accaduto";
• le somme in relazione alla pronuncia che ha condannato il al pagamento delle spese di lite Pt_1 sono state corrisposte con espressa riserva di ripetizione delle somme in caso di presentazione di appello e di riforma della sentenza di primo grado;
I motivi di appello attengono:
- alla errata valutazione di insufficienza probatoria, essendo la testimonianza del teste CP_5
accompagnata da altra deposizione, resa dal SI. ;
[...] Persona_1
- alla erronea valutazione di mancato assolvimento del dovere di diligenza a carico del nel Pt_1 tentativo di identificare il responsabile;
- alla errata valutazione delle dichiarazioni anamnestiche rese dal in sede di primo Pt_1 soccorso
***
L'appello avanzato dal sig. avverso la sentenza n. 36/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Lanciano, Dott. Andrea Di Marco, del 22.02.2024, merita di trovare accoglimento.
SULL'ONERE PROBATORIO
Il Giudice di Pace ha ritenuto che, alla stregua del particolare onere probatorio incombente sul richiedente in ipotesi di mancata identificazione del soggetto autore del sinistro, l'attore non avesse adempiuto a questo limitandosi a richiedere prove testimoniali delle quali solo una a mezzo di teste oculare legato all'attore da rapporto amicale, in quanto tale inattendibile.
Sul punto l'attore ha dimostrato di aver sporto denuncia verso ignoti, sebbene questa non fosse necessaria, provando con i testi le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo.
I testi chiamati, compagni dell'attore e con lui in bicicletta, hanno riferito che lo stesso conducente dell'auto che avrebbe condotto il a perdere equilibrio e cadere sul lato destro della carreggiata, Pt_1 hanno avuto modo di confermare che già quando la Fiat Panda di colore giallo aveva effettuato il sorpasso a forte velocità, suonando ripetutamente il clacson, dimostrandosi evidentemente infastidito dalla presenza dei ciclisti sulla sede stradale.
L'attore ha l'onere di dimostrare, anche a mezzo di presunzioni deducibili dalla natura ed entità delle lesioni riportate, che il mezzo investitore possa in astratto coincidere con un veicolo soggetto all'obbligo assicurativo (Fiat Panda), mentre è onere della compagnia di assicurazione designata dal fondo di garanzia fornire la prova che le lesioni siano state cagionate in concreto da un ciclomotore o da altro mezzo non assicurato.
pagina 5 di 12 SULL'AN DEL RISARCIMENTO
Il Giudice di prime cure, con la propria sentenza, ha erroneamente rigettato la domanda proposta dal SI. , in quanto, da un lato ha riconosciuto la condotta dolosa e/o colposa del Parte_1 conducente dell'autovettura Fiat Panda, penultimo modello, di colore giallo, concretizzatasi nell'aver tagliato la strada al SI. , alla guida della propria bicicletta, facendolo cadere Parte_1 rovinosamente per terra, dopo avergli repentinamente frenato dinanzi fino quasi a fermarsi sul lato destro della carreggiata, per poi ripartire velocemente, dall'altro ha ritenuto la testimonianza del teste oculare SI. contraddittoria e non sufficiente a provare la dinamica dell'evento. Controparte_5
Il referto del PS nel quale il denuncia essere caduto accidentalmente assurge ad elemento Pt_1 probatorio non già delle lesioni quanto delle dichiarazioni rese e attestate dal personale al momento dell'ingresso in Triage dell'attore.
La inattendibilità del teste è stata dichiarata in ragione della mancata identificazione del veicolo al momento del sinistro e, dall'altro, non ha attribuito valenza probatoria alla testimonianza resa da un altro teste, il SI. , non menzionandola in nessun passaggio della propria sentenza Persona_1 nonostante al cap 15 abbia riferito del contegno del conducente della Fiat Panda che già aveva sorpassato velocemente il gruppo rimasto indietro suonando il clacson.
Questo Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sostiene che il SI.
abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo incombente, dimostrando in maniera Parte_1 compiuta ed analitica, la dinamica dell'accadimento, dell'evento lesivo subito e la sua esclusiva riconducibilità ad una condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato. Infatti, dall'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado è emerso che il sinistro stradale subito dall'appellante è avvenuto con le modalità descritte dal SI. . Parte_1
Al riguardo, occorre valutare l'attendibilità del teste che, quale unico testimone oculare, è in CP_5 grado di ricostruire i fatti, oltre allo stesso danneggiato sig. . Pt_1
In particolare, come correttamente riportato dall'appellante, il teste SI. - dopo aver Controparte_5 confermato le circostanze di cui alle domande dei cap. 1) e 2) della memoria di articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado - in risposta alle domande di cui ai cap. 3) e 6) della menzionata memoria, nel confermare le circostanze di cui ai capitoli indicati, ha riferito testualmente “... effettivamente il sig. per evitare di impattare l'autovettura in questione che ci Pt_1 aveva sorpassato e dopo essersi posizionata davanti a noi aveva arrestato improvvisamente la marcia, perdeva il controllo della propria bici, in quanto si era spostato dal tratto asfaltato al tratto con la vegetazione ed il terriccio sul margine destro della strada … . Io invece dopo aver frenato mi sono spostato sul lato sinistro all'interno della carreggiata … ci trovavamo a circa 600/700 metri rispetto all'impianto semaforico che regolamenta il traffico in corrispondenza dell'intersezione della strada che proviene da Lanciano verso San Vito Marina e che porta verso il paese di San Vito Marina …” e “la suddetta autovettura ha riaccelerato e si è allontanata dal punto in cui il sig. era caduto”. Pt_1
Sempre il teste SI. , in risposta alla domanda di cui al cap. 4) della memoria di Controparte_5 articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, ha confermato la circostanza per la quale il punto esatto della carreggiata della Strada Statale 84 di San Vito Chietino in cui si è verificato il sinistro per cui è causa non presentava, all'epoca, delle buche e/o delle disconnessioni e/o delle abrasioni dell'asfalto che si presentava regolare, mentre solo al di là del margine destro della carreggiata vi erano delle disconnessioni esterne alla carreggiata stessa. Inoltre, il medesimo teste SI. , in risposta alla domanda di cui al cap. 5) della memoria di Controparte_5
pagina 6 di 12 articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, ha confermato la circostanza di cui al capitolo ossia che il medesimo, trovandosi 3/4 metri più indietro rispetto al SI.
, riusciva a mantenere l'equilibrio, facendo in tempo rallentare, schivando la bicicletta Parte_1 del e lo stesso SI. caduti per terra. Ancora, il menzionato teste SI. Pt_1 Parte_1 CP_5
, in risposta alla domanda di cui al cap. 7) della memoria di articolazione istruttoria di parte
[...] attrice depositata nel giudizio di primo grado (“vero che, nella caduta, il SI. batteva Parte_1 la testa ed il viso, riportando un trauma cranico, diverse escoriazioni con vistosa fuoriuscita di sangue e delle fratture multiple ?”) ha riferito espressamente che “in effetti il sig. è caduto a terra sul Pt_1 lato sinistro impattando con la testa e con il viso sull'asfalto nel momento in cui la bicicletta si piantava nel tratto disconnesso esterno della carreggista a confine con l'asfalto”.
A parere di questo Tribunale la testimonianza resa dal teste oculare SI. appare Controparte_5 veritiera, logica, coerente ed attendibile e, dunque, idonea a provare la dinamica dell'evento lesivo subito dall'odierno appellante.
Non è assolutamente condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure circa la dedotta contraddittorietà della testimonianza e l'inidoneità / insufficienza della stessa a provare la dinamica dell'evento. Difatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la testimonianza resa dal SI. CP_5
fosse contraddittoria sulla base del raffronto tra le risposte dal medesimo fornite ai cap. 3) e 7)
[...] della memoria di articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, laddove il teste, in risposta al cap. 3), ha riferito che il SI. era caduto sul lato / margine destro della Pt_1 carreggiata e, in risposta al cap. 7), ha riferito che il SI. era caduto a terra sul lato sinistro. Pt_1
Tuttavia, a ben vedere, il Giudice del primo grado ha effettuato una valutazione errata della testimonianza resa dal teste SI. , interpretandola in maniera evidentemente distorta, Controparte_5 atteso che non vi è stata alcuna contraddizione nelle risposte del SI. , il quale,: in Controparte_5 risposta al cap. 3) ha riferito che il SI. era caduto sul lato / margine destro della carreggiata e,
Pt_1 in risposta al cap. 7), ha riferito che il SI. era caduto a terra impattando sull'asfalto con il lato
Pt_1 sinistro della testa e del viso, affermando testualmente che “in effetti il sig. è caduto a terra sul
Pt_1 lato sinistro impattando con la testa e con il viso sull'asfalto ...”. In sostanza, è chiaro che, anche esaminando le domande poste al teste, allorquando il SI. ha parlato di “lato sinistro”, Controparte_5 questi faceva riferimento al lato sinistro della testa e del viso con il quale ha impattato sull'asfalto (sul lato destro della carreggiata). Peraltro, che il SI. , nella caduta dalla bici, abbia impattato con la
Pt_1 parte sinistra della testa e del viso, emerge anche dalla certificazione medica in atti dell'Ospedale di Lanciano dove si parla della presenza di “dolore alla palpazione di mandibola e zigomo sin”.
Inoltre, quanto affermato dal Giudice di primo grado in ordine al fatto che “occorre anche considerare che il è amico dell'attore, quindi in confidenza con lo stesso e a conoscenza delle sue abitudini CP_5 di pratica sportiva” non è sufficiente per escludere che l'appellante abbia adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante che, come è chiaro, nel diritto civile si ispira al principio del “più probabile che non”: difatti, pur dovendo la testimonianza resa essere senz'altro sottoposta ad attenta valutazione dal giudicante, la circostanza per la quale essa sia stata resa da un compagno di squadra/amico/conoscente del SI. è irrilevante, non essendo legislativamente prevista alcuna Pt_1 incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. di conoscenti ed amici di una parte in causa ed anzi, nel caso che ci occupa, la presenza del SI. sul luogo dell'evento lesivo e la conseguente Controparte_5 attendibilità della testimonianza resa dal medesimo, appare incontestabile in considerazione del fatto che è assolutamente credibile che il SI. , in occasione dei fatti per cui è causa Parte_1
pagina 7 di 12 verificatisi nel mentre il medesimo stava effettuando un allenamento di squadra in bicicletta su strada, si trovasse proprio in compagnia di un compagno di squadra (il SI. appunto). Controparte_5
Dunque, appare chiaro che, sulla base dell'esame complessivo della testimonianza resa dal teste oculare
SI. , il SI. , in occasione dell'evento lesivo del 20/06/2020 subito – a Controparte_5 Parte_1 causa della repentina manovra del veicolo non identificato che gli frenava davanti, di fatto tagliandogli la strada e stringendolo verso il tratto disconnesso esterno della carreggiata a confine con l'asfalto – è caduto a terra con la propria bicicletta da corsa, sul margine destro della carreggiata della S.S. 84 di San Vito Chietino, impattando con il lato sinistro della testa e del viso sull'asfalto, che non presentava delle buche e/o delle disconnessioni e/o delle abrasioni.
Il fatto che il Giudice di primo grado abbia omesso del tutto di attribuire valenza probatoria alla testimonianza resa da un altro teste escusso in primo grado, il SI. si motiva in Persona_1 ragione del fatto che questi non può essere considerato testimone oculare idoneo a provare le dinamiche della caduta essendo distante dal . Pt_1
Vero è, come già sottolineato, che il teste ha riferito che il conducente dell'autovettura Fiat Panda, penultimo modello, di colore giallo, poco prima aveva ripetutamente suonato il clacson anche a lui ed agli altri ciclisti che si trovavano con lui, mostrandosi infastidito della loro presenza sulla sede stradale ed ha riferito che “l'asfalto non presentava alcuna disconnessione” e che una volta giunti sul posto l'autovettura Fiat Panda di color giallo si era già allontanata.
Anche il valore probatorio attribuito al verbale di PS e alla causa del sinistro ivi riportata non è condivisibile atteso che il verbale di pronto soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti che si basano sulla prospettazione del ricorrente.
Pertanto, questo Tribunale, riconosce erronea la valutazione compiuta dal Giudice di Pace rispetto all'esito testimoniale del SI. con conseguente carente e/o erronea motivazione della Controparte_5 decisione di primo grado ed errata ricostruzione dei fatti nella richiamata decisione, ove, alle pagg. 5 e 6, viene affermato in maniera che “è lecito ipotizzare, con ampio margine di probabilità” che il SI.
abbia “autonomamente perso il controllo della bici” nella parte “tra l'asfalto e il tratto Parte_1 di erba e terra” in cui “vi era una differenza di quota”.
Anche il fatto di porre in capo all'attore e al teste oculare l'onere di annotamento della targa nell'immediatezza del sinistro appare oltremodo gravoso, di fatto non prendendo in considerazione l'oggettiva impossibilità psico-fisica del SI. (e l'oggettiva impossibilità del SI. Parte_1
), e imputando l'omessa identificazione del veicolo rimasto sconosciuto a tale scarsa Controparte_5 diligenza.
Fermo che, in linea generale, il danneggiato che reclama il risarcimento del danno subito nei confronti del F.G.V.S. oltre ad avere l'onere di dimostrare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato e/o rimasto sconosciuto (dimostrando in maniera rigorosa la dinamica del sinistro ed il fatto storico) ha anche l'onere di dimostrare che il veicolo responsabile del sinistro rimasto sconosciuto non fosse identificabile con l'uso della normale diligenza, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il SI. Parte_1 non può ragionevolmente essere accusato di essere stato poco diligente per non essere riuscito, nell'immediatezza dei fatti, ad identificare il veicolo rimasto sconosciuto.
pagina 8 di 12 Difatti, attesa la repentinità della manovra effettuata dal conducente del veicolo danneggiante (che mai si è fermato sul luogo dei fatti di causa) e la conseguente violenta caduta per terra del SI. Pt_1
con la testa ed il volto sull'asfalto, con postumi traumatici non contestati e confermati
[...] dall'accesso del 118, appare evidente che l'appellante è stato impossibilitato ad annotare la targa del veicolo danneggiante (di cui è diligentemente riuscito comunque ad identificarne la casa produttrice, il modello ed il colore)
Pertanto, va esclusa qualsiasi responsabilità del SI. per non essere stato in grado di Parte_1 annotare il numero di targa dell'autovettura Fiat Panda rimasta non identificata. Né vale a sostenere il comportamento non diligente del il fatto che dai referti del Pronto Soccorso presso l'Ospedale Pt_1 di Lanciano risultata vigile, orientato e collaborante e che ricordava l'accaduto: infatti, non si può far discendere dalla circostanza per la quale il , una volta trasportato in Ospedale, fosse vigile e Pt_1 ricordasse l'accaduto, la conseguenza che il medesimo sia stato, nell'immediatezza della caduta ed in considerazione delle sopraindicate circostanze obiettive del caso concreto, poco diligente per non essere riuscito ad identificare il veicolo rimasto sconosciuto.
Anche il teste SI. contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non può essere Testimone_3 accusato di essere stato poco diligente per non essere anch'egli riuscito, nell'immediatezza dei fatti, ad identificare il veicolo rimasto sconosciuto, di cui comunque il medesimo ha riferito (per averlo notato nel momento in cui era stato superato) esservi alla guida un uomo di mezza età (di 40/50 anni): sia per la repentinità della manovra posta in essere dal conducente del veicolo rimasto non meglio identificato, sia per la manovra improvvisa compiuta dallo stesso SI. volta ad evitare anch'egli la caduta, CP_5 sia per la necessità di prestare i soccorsi del caso al . Pt_1
A parere di questo Tribunale non appare neppure condivisibile quanto affermato dal Giudice di Pace in relazione alla poca collaborazione dimostrata dal SI. per aver presentato l'evento Parte_1 lesivo ai sanitari del 118 intervenuti in loco solo come una caduta accidentale dalla bici, senza precisare l'imputabilità della caduta ad un “auto pirata”.
L'assenza di urto e la caduta per effetto della manovra veloce del conducente del veicolo che ha portato alla perdita di equilibrio non può che rientrare nella dichiarata “caduta accidentale”.
Infatti la generica espressione “caduta accidentale” è da intendersi una caduta successiva ad eventi repentini ed improvvisi dovuti e/o causati da terzi o da colpa propria e, di conseguenza, non è tale da escludere, a priori, una responsabilità di terzi che, nel caso che ci occupa, è evidentemente configurabile in capo al conducente dell'autovettura rimasta non identificata.
Lo stesso può dirsi per tutti gli altri referti e documenti medici (tra cui la certificazione a firma del CTU Dott. dove si parla genericamente di “perdita di controllo della bicicletta”) dove Persona_2 vengono utilizzate espressioni generiche veritiere (perché non può negarsi che la caduta sia stata accidentale e in ambito sportivo dato che il danneggiato si trovava in bici) che non possono escludere in nessun modo che la causa di tale “perdita di controllo della bicicletta” sia riconducibile alla responsabilità di un soggetto terzo, come poi riferito in sede di esame testimoniale e di denuncia/querela.
Proprio in relazione alla denuncia/querela presentata dal SI. , nei giorni seguenti Parte_1
l'evento lesivo e appena le proprie precarie condizioni di salute sono iniziate a migliorare (attesa la prognosi di 30 giorni) si è recato presso i Carabinieri per sporgere denuncia.
pagina 9 di 12 Non rileva, inoltre, la circostanza che all'esito della denuncia è stato aperto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lanciano il procedimento penale a carico di ignoti avente R.G.N.R. n. 558/2020 Mod. 44 e R.G. G.I.P. n. 734/2020, che, in seguito alla mancata identificazione dell'autore del reato, è stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Lanciano in data 24/09/2020. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in una decisione risalente (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
Sentenza n. 1860 del 08/03/1990), il danneggiato che intenda promuovere un giudizio di risarcimento danni nei confronti del F.G.V.S. sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato e/o rimasto sconosciuto, ha l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, anche che detto veicolo è rimasto incolpevolmente sconosciuto e “a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo” (proprio come accaduto nel caso che ci occupa), essendo “irrilevante … l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle”.
Peraltro, come chiarito in giurisprudenza (cfr., per tutte Cass. Civ. Ordinanza n. 18970 del 31/08/2020)
“la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti”.
Da ultimo occorre chiarire la circostanza che in interrogatorio il abbia dichiarato che a margine Pt_1 della carreggiata era presente una cunetta laterale caratterizzata da una differenza di quota tra l'asfalto e il tratto di erba e tale elemento sia stato utilizzato dal Giudice di prime cure per attribuire la caduta a perdita di controllo del non direttamente collegata al passaggio del veicolo. Pt_1
Orbene, in considerazione delle circostanze descritte dai testi, ivi compreso il , quali la Per_1 velocità dei veicolo Fiat Panda, la manovra repentina già effettuata rispetto al gruppo che seguiva il e il manifestato contegno infastidito permettono di ritenere che la differenza di quota sul Pt_1 laterale della carreggiata può aver aiutato la perdita di controllo ma non è stata da sola sufficiente a generare da caduta secondo un criterio di regolarità causale del “più probabile che non”.
In conclusione, l'evento dannoso per cui si procede è attribuibile causalmente alla condotta colposa e/o dolosa del conducente dell'autovettura Fiat Panda penultimo modello di colore giallo non meglio identificata, non avendo contribuito, in alcun modo, alla verificazione del sinistro né la condotta del
SI. , il quale risulta essere un ex ciclista su strada professionista e, quindi, Parte_1 assolutamente esperto (come documentato in atti da parte appellane), né qualsivoglia addotta ed indimostrata insidia stradale inesistente nel tratto di strada dove sono avvenuti i fatti (come riferito dai testi escussi in primo grado SI. e ). Infine, si deve escludere una Controparte_5 Persona_1 condotta negligente del SI. che non è riuscito a meglio identificare la vettura (e la Parte_1 targa) date, nell'immediatezza dei fatti, le sue condizioni psicofisiche critiche.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertata dinamica del fatto e nesso tra questa e l'evento occorre verificare se il danno accertato è attribuibile al fatto dimostrato.
pagina 10 di 12 Infatti il nominato CTU nel corso del giudizio di primo grado, ha quantificato i postumi senza sottacere due elementi che potrebbero non consentire di addebitare i postumi per l'intero a carico del danneggiante.
Infatti il sig. risulta aver riportato nel 1997 frattura della clavicola a seguito di caduta dalla Pt_1 bicicletta e aver disatteso in parte le indicazioni formulate dallo specialista utilizzando un diverso collare, anche la RMN prescritta non è stata effettuata.
Il perito quantifica i postumi permanenti nella percentuale del 5% previa invalidità temporanea al 75% di 30 giorni e al 50% di giorni 7.
Sulla base delle tabelle del danno micro- permanente 2024, in ragione dell'età al momento del sinistro e della percentuale di permanente riconosciuta il danno liquidabile si determina come segue:
Ferme le percentuali e durata della invalidità parziale al 75% riconosciuta dal CTU e verificata attraverso il certificato di PS in atti, l'ulteriore riconoscimento dei 7 giorni non merita di essere accordato in difetto di certificato al 30 esimo giorno e di riconducibilità certa della rigidità cervicale in certificato del 18.09.2020 ai normali postumi da evento del 20.06 (collare diverso utilizzato, pregressa rottura clavicola).
Anche il danno biologico permanente, in ragione del contegno del danneggiato non aderente alle prescrizioni e dei pregressi denunciati, va equitativamente ridotto ex art 1227 c.c. rispetto a quanto determinato sulla base delle tabelle micro-permanenti applicate
Il tutto oltre rimborso spese ritenute congrue nella misura di euro 66.65 (risposta alle osservazioni del CTU – 22.12.2023).
pagina 11 di 12 Nessun riconoscimento merita la invocata personalizzazione del danno, anche esclusa dal CTU per l'attività lavorativa svolta, e in difetto di menomazione tale da inficiare la possibilità di praticare l'hobby, atteso che tale limitazione non è stata in alcun modo dimostrata.
Ne consegue che la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'odierno appellante può essere così quantificata: euro 4.500,00 per invalidità permanente ed euro 1.242,90 per invalidità temporanea parziale (30 gg. al 75%), oltre rimborso spese per euro 66,65.
Le somme liquidate vanno maggiorate di interessi sulla somma via via rivalutata dal sinistro (20.06.2020) alla presente pronuncia e interessi legali dalla pronuncia al saldo
La domanda ex art 96 c.p.c. non merita di trovare accoglimento atteso che la liquidazione finale è stata pressoché conforme alla offerta già formulata dalla compagnia.
Orbene, in ragione della omesso invio di assegno in relazione alla proposta liquidazione, non merita di trovare concreta applicazione il disposto dell'art 91 cpc e la pronuncia di primo grado merita riforma anche in punto di spese ponendole a carico della parte soccombente.
I compensi per il presente grado di giudizio vanno liquidati ai sensi del DM 147/22 riconoscendo, per il giudizio di Appello, le fasi studio, introduttiva e decisionale nei minimi.
Somme tutte da porre a carico della parte convenuta soccombente, così come quelle di primo grado e le spese di CTU liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertati i fatti esposti, la dinamica del sinistro, così dispone:
- accoglie il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 36/2024 resa dal Giudice di Pace di Lanciano, Dott. Andrea Di Marco, il 22.02.2024, all'esito del giudizio civile avente R.G. n. 51/2023, pubblicata e notificata a mezzo PEC in data 22/02/2024:
- condanna la Società in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
quale Impresa designata dal F.G.V.S. nel territorio della Regione Abruzzo, al CP_2 pagamento in favore di della somma a titolo dell'intero danno non patrimoniale Parte_1 patito a seguito del sinistro del 20.06.2020 di euro 5.742,90 oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal sinistro alla presente pronuncia ed interessi legali dalla pronuncia al saldo, oltre euro 66.65 per rimborso spese documentate;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, ferma restando la operata liquidazione per il primo grado, per il grado di appello, liquida i compensi in euro 1.984,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP secondo legge;
- condanna parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di CTU come liquidate dal Giudice di Pace
Si comunichi
Lanciano, 22/03/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 256/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
GA (FG) e residente in [...]], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Conte (C.F.: – PEC: – e- C.F._2 Email_1 mail: ), del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_2 dell'Avv. Paolo Conte sito in Pescara (PE) - 65127 - al Viale Pindaro n. 19
APPELLANTE contro
(C.F. e P. IV , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona del suo procuratore, quale Impresa designata CP_2 dal F.G.V.S., domiciliata presso l'Avv. Emidio Guastadisegni ( ), con studio in C.F._3
Vasto alla Via Petrarca 28, dal quale è rappresentata e difesa
APPELLATO
OGGETTO: Appello sentenza n. 36/2024 del Giudice di Pace di Lanciano, Dott. Andrea Di Marco, del 22.02.2024, resa inter partes, all'esito del giudizio civile avente R.G. n. 51/2023, pubblicata in data
22/02/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Lanciano, Sezione Civile, contrariis reiectis riformare integralmente la richiamata Sentenza di primo grado n. 36/2024 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Lanciano, e, in accoglimento dei motivi di appello spiegati,
––– accertati i fatti esposti, accogliere le domande del SI. e condannare la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Impresa Controparte_3
pagina 1 di 12 designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada (anche) per i sinistri cagionati da veicoli non identificati verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo, per le causali di cui in narrativa, ed ai sensi ed agli effetti di legge:
–– al risarcimento e/o pagamento e/o rimborso, in favore dell'odierno appellante, delle seguenti somme:
a) la somma richiesta e quantificata nell'atto di citazione datato 12/12/2022 introduttivo del giudizio di primo grado di euro 12.806,90 (dodicimilaottocentosei/90) [di cui euro 11.486,35 per danno biologico permanente (8 %) ed euro 1.320,55 invalidità temporanea parziale (30 gg. al 75% per euro 1.142,78 e
7 gg. al 50% per euro 177,77)] o, in via di mero subordine, la somma ritenuta di giustizia all'esito della C.T.U. medica espletata nel giudizio di primo grado, pari alla somma di euro 6.448,39
(seimilaquattrocentoquarantotto/39) [di cui euro 5.127,84 per danno biologico permanente (5 %) ed euro 1.320,55 invalidità temporanea parziale (30 gg. al 75% per euro 1.142,78 e 7 gg. al 50% per euro 177,77)], a titolo di ristoro del danno alla salute o danno biologico ed invalidità temporanea riportato dal SI. in seguito al sinistro stradale per cui è causa, il tutto, oltre Parte_1
l'ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa, con una diversa ed autonoma valutazione e liquidazione, a titolo di ristoro del danno morale ed oltre l'ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa mediante una personalizzazione del danno biologico a titolo di ristoro del danno esistenziale
o la complessiva diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
b) la somma di euro 1.466,65 (millequattrocentosessantasei/65), o, in via di mero subordine, la somma ritenuta di giustizia all'esito della C.T.U. medica espletata nel giudizio di primo grado, pari alla somma di euro 66,65 (sessantasei/65) per spese mediche documentate;
c) la somma di euro 400,00 (quattrocento/00), oltre I.V.A. 22% ove dovuta e C.A.P. 4% come per legge, a titolo di pagamento e/o rimborso delle spese per l'assistenza prestata in via stragiudiziale;
d) la somma ritenuta di giustizia da quantificarsi in via equitativa, ai sensi ed agli effetti di cui all'art.
96 c.p.c., per non avere la fornito alcun riscontro, nel termine di legge, Controparte_4 all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi ed agli effetti del D.L. n.
132/2014 convertito nella L. n. 162/2014 formulato dal SI. a mezzo PEC del 06- Parte_1
07/10/2022; e) la somma di euro 369,99 (trecentosessantanove/99), a titolo di rimborso delle spese dell'acconto della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio già anticipata e corrisposta dal SI.
in sede di operazioni peritali e l'ulteriore eventuale somma corrispondenda dal Parte_1 medesimo SI. , nelle more del presente giudizio di appello, al C.T.U. del primo grado, Parte_1
a titolo di saldo (pari ad euro 240,01); f) la somma di euro 183,00 (centottantatré/00), a titolo di rimborso delle documentate spese di C.T.P. del SI. del primo grado di giudizio;
Parte_1
g) gli interessi e la rivalutazione monetaria sino all'effettivo totale soddisfo;
–– oppure al risarcimento e/o pagamento e/o rimborso, in favore dell'odierno appellante, delle diverse somme che dovessero risultare di giustizia;
––– Condannare, altresì, la Società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quale Impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada
(anche) per i sinistri cagionati da veicoli non identificati verificatisi nel territorio della Regione
Abruzzo, a restituire/rimborsare al SI. la somma di euro 2.499,64 da Parte_1 quest'quest'ultima corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado;
––– Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge, di entrambi i gradi del giudizio, disponendo ad integrale carico della le spese di C.T.U. Controparte_4 medico-legale espletata nel primo grado di giudizio.”
pagina 2 di 12 Per parte convenuta:
“Piaccia all'On.le Tribunale adìto, quale Giudice di 2° grado, contrariis reiectis: 1) rigettare l'appello proposto da , siccome erroneo ed infondato, confermando Parte_1 conseguentemente la statuizione impugnata;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte appellante impugna la pronuncia del Giudice di Pace di Lanciano N. 36/2024 con la quale è stata rigettata la propria domanda relativa ai danni conseguenti all'incidente occorso sulla SS 84 di San Vito
Chietino mentre, a bordo della sua bicicletta, percorrendo sul margine destro della carreggiata, veniva superato da una Fiat Panda che, effettuata una manovra di sorpasso, frenava davanti al ciclista facendolo cadere a terra.
A seguito della caduta l'attore riportava danni fisici accertati dal nosocomio presso il quale è stato trasportato per autoambulanza.
Le prove orali cui è stato ammesso l'attore non sono state ritenute idonee in primo grado ad accertare dinamica e nesso tra occorso e danni, concludendo il Giudice di Pace per la inattendibilità del compagno sportivo dell'attore, sig. per dichiarazioni rese, asseritamente contrastanti, Controparte_5
e vicinanza amicale con la parte attrice.
Il ha impugnato nei termini la pronuncia contestando le conclusioni ivi raggiunte e chiedendo la Pt_1 condanna della convenuta assicurazione al pagamento dei danni fisici occorsi come conseguenza dell'incidente.
Preliminarmente, occorre procedere ad una ricostruzione dei fatti storici e processuali:
• in data 20/06/2020, alle ore 12:00 circa, il SI. , alla guida della propria bicicletta da Parte_1 corsa, durante un allenamento su strada, percorreva, a velocità ridotta, la Strada Statale 84 di San Vito
Chietino, sul margine destro della carreggiata, con direzione di marcia monti / mare, in prossimità del centro abitato, allorquando rimaneva coinvolto in un sinistro stradale.
Infatti, poco prima che l'appellante giungesse all'altezza del semaforo presente sulla predetta S. S. 84 di
San Vito Chietino, un'autovettura Fiat Panda (penultimo modello) di colore giallo con alla guida un uomo, lo superava a forte velocità per poi frenare repentinamente dinanzi al SI. , fino a Parte_1 quasi fermarsi sul lato destro della carreggiata, di fatto, tagliandogli la strada, facendolo cadere rovinosamente per terra. Nell'occasione, a causa della repentina manovra posta in essere dal conducente dell'autovettura Fiat Panda, l'odierno appellante era costretto a frenare bruscamente e cadeva incolpevolmente a terra, riportando un forte trauma e diverse ustioni ed escoriazioni al viso e delle fatture multiple;
• il SI. , nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, percorreva la menzionata Parte_1
S. S. 84 di San Vito Chietino, in fila indiana, insieme e davanti ad un proprio compagno di squadra di ciclismo A.S.D. Team 50 FI (il SI. ) e, dietro di loro, a distanza di circa 500 metri, Controparte_5 seguivano altri compagni di squadra (tra cui il SI. ) che erano più attardati nel Persona_1 percorrere la predetta S. S.;
• subito dopo l'accaduto, il SI. , stordito e dolorante si avvedeva a malapena Parte_1 dell'autovettura Fiat Panda che si allontanava frettolosamente dal luogo del sinistro, senza riuscire ad annotare il numero di targa dell'indicata autovettura;
pagina 3 di 12 • in seguito all'evento, i compagni di squadra del SI. riferivano nell'immediatezza di Parte_1 essere stati superati a loro volta, poco prima, dalla Fiat Panda, penultimo modello, di colore giallo in questione, il cui conducente, nell'effettuare il sorpasso a forte velocità, suonava ripetutamente il clacson, dimostrandosi evidentemente infastidito dalla presenza dei ciclisti sulla sede stradale;
• immediatamente dopo l'accaduto, viste le condizioni di salute del SI. , il medesimo Parte_1 veniva immediatamente soccorso dal compagno di squadra (che solo grazie ad una circostanza fortunosa riusciva ad evitare di cadere per terra) e poco dopo dagli altri compagni di squadra sopraggiunti e veniva chiamata un'autoambulanza che, giunta sul posto di lì a poco, trasportava il presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lanciano;
Pt_1
• in data 01/07/2020, il SI. sporgeva, presso la stazione dei Carabinieri di Parte_1
Montesilvano, formale atto di denuncia-querela [cfr. doc. B) allegato all'atto di citazione in appello - doc. 9) allegato al fascicolo di parte del SI. del giudizio di 1° grado] denunciando Parte_1
l'accaduto e richiedendo le indagini del caso in modo da rintracciare il danneggiante;
• con missiva PEC del 03/07/2020 [cfr. doc. B) allegato all'atto di citazione in appello - doc. 12) allegato al fascicolo di parte del SI. del giudizio di 1° grado], il SI. Parte_1 Parte_1 provvedeva a richiedere formalmente alla quale Impresa designata dal Controparte_4
F.G.V.S. per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lettera a) verificatisi nel territorio della Regione
Abruzzo – inviandone copia contestuale alla G.V.S. – l'indennizzo/risarcimento dei danni CP_6 tutti subiti e subendi in occasione del sinistro per cui è causa, inoltrando la documentazione medica e le spese mediche allora in possesso, nonché l'atto di denuncia-querela sporto. Richiesta reiterata con missiva PEC del 17/01/2022 e del 19/04/2022;
• solo in data 20/04/2022 il SI. veniva sottoposto a visita medica dal medico Parte_1 fiduciario della Controparte_4
• con missiva PEC datata 20/04/2022 e con missiva datata 06/10/2022 il SI. Parte_1 formulava invito a stipulare, a mezzo dell'assistenza di un legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita ai sensi ed agli effetti del D.L. n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014 per regolare e definire la controversia avente ad oggetto il ristoro dei danni tutti subiti e subendi in seguito al sinistro per cui è causa, missiva cui la non forniva riscontro formulando, in Controparte_4 data 14-15/10/2022, offerta con la quale proponeva al danneggiato il pagamento della somma di euro
4.800,00, oltre onorari di difesa per euro 500,00. Ritenuta incongrua l'offerta, il SI. –decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni Parte_1 previsto dall'art. 287 del D. Lgs. n. 209/2005 – ha citato la innanzi Controparte_7 all'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano;
• nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace sono stati escussi, in qualità di testimoni indicati dall'attore, i SI.ri , , e ed è Controparte_5 Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 stata espletata la prova per interpello del SI. . Inoltre, è stata espletata Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio medico-legale dal C.T.U. Dott. , il quale, in data 07/11/2023, ha Persona_2 sottoposto a visita medica il SI. , in data 05/12/2023, ha redatto bozza di C.T.U. e – in seguito Pt_1 alle osservazioni alla C.T.U. datate 22/12/2023 di parte attrice [cfr. doc. B) allegato all'atto di citazione in appello - doc. 20) allegato al fascicolo di parte del SI. del giudizio di 1° grado - Parte_1 doc. 2) allegato alla nota di deposito datata 05/01/2024] – ha redatto, il medesimo 22/12/2023, apposita risposta alle osservazioni alla C.T.U.;
• Precisate le conclusioni all'udienza del 15/01/2024, il G.d.P. Dott. Andrea Di Marco, ha pronunciato il seguente dispositivo: “definitivamente pronunciando nella causa così provvede: rigetta la domanda proposta dal sig. nei confronti della Condanna Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 12 l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti della convenuta costituita che liquida in € 2.090,00 di cui € 425,00 per la fase di studio, € 352,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria ed € 746,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della C.T.U. ...”, così rigettando la domanda risarcitoria proposta dal SI. nei confronti della Parte_1 Controparte_1
con condanna al pagamento delle spese di lite;
[...]
• i motivi del rigetto si sono attestati sul più gravoso onere probatorio a carico del danneggiato per le ipotesi di azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S. fondata sulla responsabilità di un veicolo non identificato e inattendibilità del teste oculare legato da rapporto di amicizia con l'attore oltre alla dichiarazione resa in P.S. che si riferisce ad esito da caduta accidentale e postumi del il quale Pt_1 risulta "vigile, orientato e che ricorda l'accaduto";
• le somme in relazione alla pronuncia che ha condannato il al pagamento delle spese di lite Pt_1 sono state corrisposte con espressa riserva di ripetizione delle somme in caso di presentazione di appello e di riforma della sentenza di primo grado;
I motivi di appello attengono:
- alla errata valutazione di insufficienza probatoria, essendo la testimonianza del teste CP_5
accompagnata da altra deposizione, resa dal SI. ;
[...] Persona_1
- alla erronea valutazione di mancato assolvimento del dovere di diligenza a carico del nel Pt_1 tentativo di identificare il responsabile;
- alla errata valutazione delle dichiarazioni anamnestiche rese dal in sede di primo Pt_1 soccorso
***
L'appello avanzato dal sig. avverso la sentenza n. 36/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Lanciano, Dott. Andrea Di Marco, del 22.02.2024, merita di trovare accoglimento.
SULL'ONERE PROBATORIO
Il Giudice di Pace ha ritenuto che, alla stregua del particolare onere probatorio incombente sul richiedente in ipotesi di mancata identificazione del soggetto autore del sinistro, l'attore non avesse adempiuto a questo limitandosi a richiedere prove testimoniali delle quali solo una a mezzo di teste oculare legato all'attore da rapporto amicale, in quanto tale inattendibile.
Sul punto l'attore ha dimostrato di aver sporto denuncia verso ignoti, sebbene questa non fosse necessaria, provando con i testi le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo.
I testi chiamati, compagni dell'attore e con lui in bicicletta, hanno riferito che lo stesso conducente dell'auto che avrebbe condotto il a perdere equilibrio e cadere sul lato destro della carreggiata, Pt_1 hanno avuto modo di confermare che già quando la Fiat Panda di colore giallo aveva effettuato il sorpasso a forte velocità, suonando ripetutamente il clacson, dimostrandosi evidentemente infastidito dalla presenza dei ciclisti sulla sede stradale.
L'attore ha l'onere di dimostrare, anche a mezzo di presunzioni deducibili dalla natura ed entità delle lesioni riportate, che il mezzo investitore possa in astratto coincidere con un veicolo soggetto all'obbligo assicurativo (Fiat Panda), mentre è onere della compagnia di assicurazione designata dal fondo di garanzia fornire la prova che le lesioni siano state cagionate in concreto da un ciclomotore o da altro mezzo non assicurato.
pagina 5 di 12 SULL'AN DEL RISARCIMENTO
Il Giudice di prime cure, con la propria sentenza, ha erroneamente rigettato la domanda proposta dal SI. , in quanto, da un lato ha riconosciuto la condotta dolosa e/o colposa del Parte_1 conducente dell'autovettura Fiat Panda, penultimo modello, di colore giallo, concretizzatasi nell'aver tagliato la strada al SI. , alla guida della propria bicicletta, facendolo cadere Parte_1 rovinosamente per terra, dopo avergli repentinamente frenato dinanzi fino quasi a fermarsi sul lato destro della carreggiata, per poi ripartire velocemente, dall'altro ha ritenuto la testimonianza del teste oculare SI. contraddittoria e non sufficiente a provare la dinamica dell'evento. Controparte_5
Il referto del PS nel quale il denuncia essere caduto accidentalmente assurge ad elemento Pt_1 probatorio non già delle lesioni quanto delle dichiarazioni rese e attestate dal personale al momento dell'ingresso in Triage dell'attore.
La inattendibilità del teste è stata dichiarata in ragione della mancata identificazione del veicolo al momento del sinistro e, dall'altro, non ha attribuito valenza probatoria alla testimonianza resa da un altro teste, il SI. , non menzionandola in nessun passaggio della propria sentenza Persona_1 nonostante al cap 15 abbia riferito del contegno del conducente della Fiat Panda che già aveva sorpassato velocemente il gruppo rimasto indietro suonando il clacson.
Questo Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sostiene che il SI.
abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo incombente, dimostrando in maniera Parte_1 compiuta ed analitica, la dinamica dell'accadimento, dell'evento lesivo subito e la sua esclusiva riconducibilità ad una condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato. Infatti, dall'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado è emerso che il sinistro stradale subito dall'appellante è avvenuto con le modalità descritte dal SI. . Parte_1
Al riguardo, occorre valutare l'attendibilità del teste che, quale unico testimone oculare, è in CP_5 grado di ricostruire i fatti, oltre allo stesso danneggiato sig. . Pt_1
In particolare, come correttamente riportato dall'appellante, il teste SI. - dopo aver Controparte_5 confermato le circostanze di cui alle domande dei cap. 1) e 2) della memoria di articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado - in risposta alle domande di cui ai cap. 3) e 6) della menzionata memoria, nel confermare le circostanze di cui ai capitoli indicati, ha riferito testualmente “... effettivamente il sig. per evitare di impattare l'autovettura in questione che ci Pt_1 aveva sorpassato e dopo essersi posizionata davanti a noi aveva arrestato improvvisamente la marcia, perdeva il controllo della propria bici, in quanto si era spostato dal tratto asfaltato al tratto con la vegetazione ed il terriccio sul margine destro della strada … . Io invece dopo aver frenato mi sono spostato sul lato sinistro all'interno della carreggiata … ci trovavamo a circa 600/700 metri rispetto all'impianto semaforico che regolamenta il traffico in corrispondenza dell'intersezione della strada che proviene da Lanciano verso San Vito Marina e che porta verso il paese di San Vito Marina …” e “la suddetta autovettura ha riaccelerato e si è allontanata dal punto in cui il sig. era caduto”. Pt_1
Sempre il teste SI. , in risposta alla domanda di cui al cap. 4) della memoria di Controparte_5 articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, ha confermato la circostanza per la quale il punto esatto della carreggiata della Strada Statale 84 di San Vito Chietino in cui si è verificato il sinistro per cui è causa non presentava, all'epoca, delle buche e/o delle disconnessioni e/o delle abrasioni dell'asfalto che si presentava regolare, mentre solo al di là del margine destro della carreggiata vi erano delle disconnessioni esterne alla carreggiata stessa. Inoltre, il medesimo teste SI. , in risposta alla domanda di cui al cap. 5) della memoria di Controparte_5
pagina 6 di 12 articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, ha confermato la circostanza di cui al capitolo ossia che il medesimo, trovandosi 3/4 metri più indietro rispetto al SI.
, riusciva a mantenere l'equilibrio, facendo in tempo rallentare, schivando la bicicletta Parte_1 del e lo stesso SI. caduti per terra. Ancora, il menzionato teste SI. Pt_1 Parte_1 CP_5
, in risposta alla domanda di cui al cap. 7) della memoria di articolazione istruttoria di parte
[...] attrice depositata nel giudizio di primo grado (“vero che, nella caduta, il SI. batteva Parte_1 la testa ed il viso, riportando un trauma cranico, diverse escoriazioni con vistosa fuoriuscita di sangue e delle fratture multiple ?”) ha riferito espressamente che “in effetti il sig. è caduto a terra sul Pt_1 lato sinistro impattando con la testa e con il viso sull'asfalto nel momento in cui la bicicletta si piantava nel tratto disconnesso esterno della carreggista a confine con l'asfalto”.
A parere di questo Tribunale la testimonianza resa dal teste oculare SI. appare Controparte_5 veritiera, logica, coerente ed attendibile e, dunque, idonea a provare la dinamica dell'evento lesivo subito dall'odierno appellante.
Non è assolutamente condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure circa la dedotta contraddittorietà della testimonianza e l'inidoneità / insufficienza della stessa a provare la dinamica dell'evento. Difatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la testimonianza resa dal SI. CP_5
fosse contraddittoria sulla base del raffronto tra le risposte dal medesimo fornite ai cap. 3) e 7)
[...] della memoria di articolazione istruttoria di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, laddove il teste, in risposta al cap. 3), ha riferito che il SI. era caduto sul lato / margine destro della Pt_1 carreggiata e, in risposta al cap. 7), ha riferito che il SI. era caduto a terra sul lato sinistro. Pt_1
Tuttavia, a ben vedere, il Giudice del primo grado ha effettuato una valutazione errata della testimonianza resa dal teste SI. , interpretandola in maniera evidentemente distorta, Controparte_5 atteso che non vi è stata alcuna contraddizione nelle risposte del SI. , il quale,: in Controparte_5 risposta al cap. 3) ha riferito che il SI. era caduto sul lato / margine destro della carreggiata e,
Pt_1 in risposta al cap. 7), ha riferito che il SI. era caduto a terra impattando sull'asfalto con il lato
Pt_1 sinistro della testa e del viso, affermando testualmente che “in effetti il sig. è caduto a terra sul
Pt_1 lato sinistro impattando con la testa e con il viso sull'asfalto ...”. In sostanza, è chiaro che, anche esaminando le domande poste al teste, allorquando il SI. ha parlato di “lato sinistro”, Controparte_5 questi faceva riferimento al lato sinistro della testa e del viso con il quale ha impattato sull'asfalto (sul lato destro della carreggiata). Peraltro, che il SI. , nella caduta dalla bici, abbia impattato con la
Pt_1 parte sinistra della testa e del viso, emerge anche dalla certificazione medica in atti dell'Ospedale di Lanciano dove si parla della presenza di “dolore alla palpazione di mandibola e zigomo sin”.
Inoltre, quanto affermato dal Giudice di primo grado in ordine al fatto che “occorre anche considerare che il è amico dell'attore, quindi in confidenza con lo stesso e a conoscenza delle sue abitudini CP_5 di pratica sportiva” non è sufficiente per escludere che l'appellante abbia adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante che, come è chiaro, nel diritto civile si ispira al principio del “più probabile che non”: difatti, pur dovendo la testimonianza resa essere senz'altro sottoposta ad attenta valutazione dal giudicante, la circostanza per la quale essa sia stata resa da un compagno di squadra/amico/conoscente del SI. è irrilevante, non essendo legislativamente prevista alcuna Pt_1 incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. di conoscenti ed amici di una parte in causa ed anzi, nel caso che ci occupa, la presenza del SI. sul luogo dell'evento lesivo e la conseguente Controparte_5 attendibilità della testimonianza resa dal medesimo, appare incontestabile in considerazione del fatto che è assolutamente credibile che il SI. , in occasione dei fatti per cui è causa Parte_1
pagina 7 di 12 verificatisi nel mentre il medesimo stava effettuando un allenamento di squadra in bicicletta su strada, si trovasse proprio in compagnia di un compagno di squadra (il SI. appunto). Controparte_5
Dunque, appare chiaro che, sulla base dell'esame complessivo della testimonianza resa dal teste oculare
SI. , il SI. , in occasione dell'evento lesivo del 20/06/2020 subito – a Controparte_5 Parte_1 causa della repentina manovra del veicolo non identificato che gli frenava davanti, di fatto tagliandogli la strada e stringendolo verso il tratto disconnesso esterno della carreggiata a confine con l'asfalto – è caduto a terra con la propria bicicletta da corsa, sul margine destro della carreggiata della S.S. 84 di San Vito Chietino, impattando con il lato sinistro della testa e del viso sull'asfalto, che non presentava delle buche e/o delle disconnessioni e/o delle abrasioni.
Il fatto che il Giudice di primo grado abbia omesso del tutto di attribuire valenza probatoria alla testimonianza resa da un altro teste escusso in primo grado, il SI. si motiva in Persona_1 ragione del fatto che questi non può essere considerato testimone oculare idoneo a provare le dinamiche della caduta essendo distante dal . Pt_1
Vero è, come già sottolineato, che il teste ha riferito che il conducente dell'autovettura Fiat Panda, penultimo modello, di colore giallo, poco prima aveva ripetutamente suonato il clacson anche a lui ed agli altri ciclisti che si trovavano con lui, mostrandosi infastidito della loro presenza sulla sede stradale ed ha riferito che “l'asfalto non presentava alcuna disconnessione” e che una volta giunti sul posto l'autovettura Fiat Panda di color giallo si era già allontanata.
Anche il valore probatorio attribuito al verbale di PS e alla causa del sinistro ivi riportata non è condivisibile atteso che il verbale di pronto soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti che si basano sulla prospettazione del ricorrente.
Pertanto, questo Tribunale, riconosce erronea la valutazione compiuta dal Giudice di Pace rispetto all'esito testimoniale del SI. con conseguente carente e/o erronea motivazione della Controparte_5 decisione di primo grado ed errata ricostruzione dei fatti nella richiamata decisione, ove, alle pagg. 5 e 6, viene affermato in maniera che “è lecito ipotizzare, con ampio margine di probabilità” che il SI.
abbia “autonomamente perso il controllo della bici” nella parte “tra l'asfalto e il tratto Parte_1 di erba e terra” in cui “vi era una differenza di quota”.
Anche il fatto di porre in capo all'attore e al teste oculare l'onere di annotamento della targa nell'immediatezza del sinistro appare oltremodo gravoso, di fatto non prendendo in considerazione l'oggettiva impossibilità psico-fisica del SI. (e l'oggettiva impossibilità del SI. Parte_1
), e imputando l'omessa identificazione del veicolo rimasto sconosciuto a tale scarsa Controparte_5 diligenza.
Fermo che, in linea generale, il danneggiato che reclama il risarcimento del danno subito nei confronti del F.G.V.S. oltre ad avere l'onere di dimostrare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato e/o rimasto sconosciuto (dimostrando in maniera rigorosa la dinamica del sinistro ed il fatto storico) ha anche l'onere di dimostrare che il veicolo responsabile del sinistro rimasto sconosciuto non fosse identificabile con l'uso della normale diligenza, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il SI. Parte_1 non può ragionevolmente essere accusato di essere stato poco diligente per non essere riuscito, nell'immediatezza dei fatti, ad identificare il veicolo rimasto sconosciuto.
pagina 8 di 12 Difatti, attesa la repentinità della manovra effettuata dal conducente del veicolo danneggiante (che mai si è fermato sul luogo dei fatti di causa) e la conseguente violenta caduta per terra del SI. Pt_1
con la testa ed il volto sull'asfalto, con postumi traumatici non contestati e confermati
[...] dall'accesso del 118, appare evidente che l'appellante è stato impossibilitato ad annotare la targa del veicolo danneggiante (di cui è diligentemente riuscito comunque ad identificarne la casa produttrice, il modello ed il colore)
Pertanto, va esclusa qualsiasi responsabilità del SI. per non essere stato in grado di Parte_1 annotare il numero di targa dell'autovettura Fiat Panda rimasta non identificata. Né vale a sostenere il comportamento non diligente del il fatto che dai referti del Pronto Soccorso presso l'Ospedale Pt_1 di Lanciano risultata vigile, orientato e collaborante e che ricordava l'accaduto: infatti, non si può far discendere dalla circostanza per la quale il , una volta trasportato in Ospedale, fosse vigile e Pt_1 ricordasse l'accaduto, la conseguenza che il medesimo sia stato, nell'immediatezza della caduta ed in considerazione delle sopraindicate circostanze obiettive del caso concreto, poco diligente per non essere riuscito ad identificare il veicolo rimasto sconosciuto.
Anche il teste SI. contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non può essere Testimone_3 accusato di essere stato poco diligente per non essere anch'egli riuscito, nell'immediatezza dei fatti, ad identificare il veicolo rimasto sconosciuto, di cui comunque il medesimo ha riferito (per averlo notato nel momento in cui era stato superato) esservi alla guida un uomo di mezza età (di 40/50 anni): sia per la repentinità della manovra posta in essere dal conducente del veicolo rimasto non meglio identificato, sia per la manovra improvvisa compiuta dallo stesso SI. volta ad evitare anch'egli la caduta, CP_5 sia per la necessità di prestare i soccorsi del caso al . Pt_1
A parere di questo Tribunale non appare neppure condivisibile quanto affermato dal Giudice di Pace in relazione alla poca collaborazione dimostrata dal SI. per aver presentato l'evento Parte_1 lesivo ai sanitari del 118 intervenuti in loco solo come una caduta accidentale dalla bici, senza precisare l'imputabilità della caduta ad un “auto pirata”.
L'assenza di urto e la caduta per effetto della manovra veloce del conducente del veicolo che ha portato alla perdita di equilibrio non può che rientrare nella dichiarata “caduta accidentale”.
Infatti la generica espressione “caduta accidentale” è da intendersi una caduta successiva ad eventi repentini ed improvvisi dovuti e/o causati da terzi o da colpa propria e, di conseguenza, non è tale da escludere, a priori, una responsabilità di terzi che, nel caso che ci occupa, è evidentemente configurabile in capo al conducente dell'autovettura rimasta non identificata.
Lo stesso può dirsi per tutti gli altri referti e documenti medici (tra cui la certificazione a firma del CTU Dott. dove si parla genericamente di “perdita di controllo della bicicletta”) dove Persona_2 vengono utilizzate espressioni generiche veritiere (perché non può negarsi che la caduta sia stata accidentale e in ambito sportivo dato che il danneggiato si trovava in bici) che non possono escludere in nessun modo che la causa di tale “perdita di controllo della bicicletta” sia riconducibile alla responsabilità di un soggetto terzo, come poi riferito in sede di esame testimoniale e di denuncia/querela.
Proprio in relazione alla denuncia/querela presentata dal SI. , nei giorni seguenti Parte_1
l'evento lesivo e appena le proprie precarie condizioni di salute sono iniziate a migliorare (attesa la prognosi di 30 giorni) si è recato presso i Carabinieri per sporgere denuncia.
pagina 9 di 12 Non rileva, inoltre, la circostanza che all'esito della denuncia è stato aperto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lanciano il procedimento penale a carico di ignoti avente R.G.N.R. n. 558/2020 Mod. 44 e R.G. G.I.P. n. 734/2020, che, in seguito alla mancata identificazione dell'autore del reato, è stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Lanciano in data 24/09/2020. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in una decisione risalente (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
Sentenza n. 1860 del 08/03/1990), il danneggiato che intenda promuovere un giudizio di risarcimento danni nei confronti del F.G.V.S. sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato e/o rimasto sconosciuto, ha l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, anche che detto veicolo è rimasto incolpevolmente sconosciuto e “a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo” (proprio come accaduto nel caso che ci occupa), essendo “irrilevante … l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle”.
Peraltro, come chiarito in giurisprudenza (cfr., per tutte Cass. Civ. Ordinanza n. 18970 del 31/08/2020)
“la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti”.
Da ultimo occorre chiarire la circostanza che in interrogatorio il abbia dichiarato che a margine Pt_1 della carreggiata era presente una cunetta laterale caratterizzata da una differenza di quota tra l'asfalto e il tratto di erba e tale elemento sia stato utilizzato dal Giudice di prime cure per attribuire la caduta a perdita di controllo del non direttamente collegata al passaggio del veicolo. Pt_1
Orbene, in considerazione delle circostanze descritte dai testi, ivi compreso il , quali la Per_1 velocità dei veicolo Fiat Panda, la manovra repentina già effettuata rispetto al gruppo che seguiva il e il manifestato contegno infastidito permettono di ritenere che la differenza di quota sul Pt_1 laterale della carreggiata può aver aiutato la perdita di controllo ma non è stata da sola sufficiente a generare da caduta secondo un criterio di regolarità causale del “più probabile che non”.
In conclusione, l'evento dannoso per cui si procede è attribuibile causalmente alla condotta colposa e/o dolosa del conducente dell'autovettura Fiat Panda penultimo modello di colore giallo non meglio identificata, non avendo contribuito, in alcun modo, alla verificazione del sinistro né la condotta del
SI. , il quale risulta essere un ex ciclista su strada professionista e, quindi, Parte_1 assolutamente esperto (come documentato in atti da parte appellane), né qualsivoglia addotta ed indimostrata insidia stradale inesistente nel tratto di strada dove sono avvenuti i fatti (come riferito dai testi escussi in primo grado SI. e ). Infine, si deve escludere una Controparte_5 Persona_1 condotta negligente del SI. che non è riuscito a meglio identificare la vettura (e la Parte_1 targa) date, nell'immediatezza dei fatti, le sue condizioni psicofisiche critiche.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Accertata dinamica del fatto e nesso tra questa e l'evento occorre verificare se il danno accertato è attribuibile al fatto dimostrato.
pagina 10 di 12 Infatti il nominato CTU nel corso del giudizio di primo grado, ha quantificato i postumi senza sottacere due elementi che potrebbero non consentire di addebitare i postumi per l'intero a carico del danneggiante.
Infatti il sig. risulta aver riportato nel 1997 frattura della clavicola a seguito di caduta dalla Pt_1 bicicletta e aver disatteso in parte le indicazioni formulate dallo specialista utilizzando un diverso collare, anche la RMN prescritta non è stata effettuata.
Il perito quantifica i postumi permanenti nella percentuale del 5% previa invalidità temporanea al 75% di 30 giorni e al 50% di giorni 7.
Sulla base delle tabelle del danno micro- permanente 2024, in ragione dell'età al momento del sinistro e della percentuale di permanente riconosciuta il danno liquidabile si determina come segue:
Ferme le percentuali e durata della invalidità parziale al 75% riconosciuta dal CTU e verificata attraverso il certificato di PS in atti, l'ulteriore riconoscimento dei 7 giorni non merita di essere accordato in difetto di certificato al 30 esimo giorno e di riconducibilità certa della rigidità cervicale in certificato del 18.09.2020 ai normali postumi da evento del 20.06 (collare diverso utilizzato, pregressa rottura clavicola).
Anche il danno biologico permanente, in ragione del contegno del danneggiato non aderente alle prescrizioni e dei pregressi denunciati, va equitativamente ridotto ex art 1227 c.c. rispetto a quanto determinato sulla base delle tabelle micro-permanenti applicate
Il tutto oltre rimborso spese ritenute congrue nella misura di euro 66.65 (risposta alle osservazioni del CTU – 22.12.2023).
pagina 11 di 12 Nessun riconoscimento merita la invocata personalizzazione del danno, anche esclusa dal CTU per l'attività lavorativa svolta, e in difetto di menomazione tale da inficiare la possibilità di praticare l'hobby, atteso che tale limitazione non è stata in alcun modo dimostrata.
Ne consegue che la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'odierno appellante può essere così quantificata: euro 4.500,00 per invalidità permanente ed euro 1.242,90 per invalidità temporanea parziale (30 gg. al 75%), oltre rimborso spese per euro 66,65.
Le somme liquidate vanno maggiorate di interessi sulla somma via via rivalutata dal sinistro (20.06.2020) alla presente pronuncia e interessi legali dalla pronuncia al saldo
La domanda ex art 96 c.p.c. non merita di trovare accoglimento atteso che la liquidazione finale è stata pressoché conforme alla offerta già formulata dalla compagnia.
Orbene, in ragione della omesso invio di assegno in relazione alla proposta liquidazione, non merita di trovare concreta applicazione il disposto dell'art 91 cpc e la pronuncia di primo grado merita riforma anche in punto di spese ponendole a carico della parte soccombente.
I compensi per il presente grado di giudizio vanno liquidati ai sensi del DM 147/22 riconoscendo, per il giudizio di Appello, le fasi studio, introduttiva e decisionale nei minimi.
Somme tutte da porre a carico della parte convenuta soccombente, così come quelle di primo grado e le spese di CTU liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di Appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertati i fatti esposti, la dinamica del sinistro, così dispone:
- accoglie il ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 36/2024 resa dal Giudice di Pace di Lanciano, Dott. Andrea Di Marco, il 22.02.2024, all'esito del giudizio civile avente R.G. n. 51/2023, pubblicata e notificata a mezzo PEC in data 22/02/2024:
- condanna la Società in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
quale Impresa designata dal F.G.V.S. nel territorio della Regione Abruzzo, al CP_2 pagamento in favore di della somma a titolo dell'intero danno non patrimoniale Parte_1 patito a seguito del sinistro del 20.06.2020 di euro 5.742,90 oltre interessi sulla somma via via rivalutata dal sinistro alla presente pronuncia ed interessi legali dalla pronuncia al saldo, oltre euro 66.65 per rimborso spese documentate;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, ferma restando la operata liquidazione per il primo grado, per il grado di appello, liquida i compensi in euro 1.984,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP secondo legge;
- condanna parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di CTU come liquidate dal Giudice di Pace
Si comunichi
Lanciano, 22/03/2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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