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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3182/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 3182/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.03.2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 3 giugno
2025
TRA
Liquidazione Controllata di (c.f.: Persona_1 C.F._1
) n. 27/2024 del Tribunale di Napoli, in persona del liquidatore Avv.
[...]
(c.f. ) (decreto di nomina del Parte_1 CodiceFiscale_2
Tribunale di Napoli del 13.06.2024) rappresentata e difesa dall'Avv.
Deosdedio Litterio (c.f.: ) presso il cui studio in CodiceFiscale_3
Napoli alla Via F. Crispi, n. 74, elettivamente domicilia in virtù del provvedimento autorizzativo del G.D. dott. del 29.11.2024, giusta Per_2
procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 25 gennaio 2025
- ATTRICE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. dott. , con sede in Napoli alla Via B. Controparte_2
Pag. 1 Caracciolo, n. 48, ed elettivamente domiciliato presso in Napoli alla Via G.
Sanfelice, n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Turrà (c.f.:
[...]
) e (c.f.: che la C.F._4 CP_3 C.F._5
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
E
Controparte_4
c.f.: ,
[...] P.IVA_2
in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. dott. , Controparte_5
elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio alla Via Dante Alighieri, n.
30, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fasolino (c.f.: C.F._6
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla
[...]
comparsa di costituzione
- CONVENUTA
E
c.f.: , nato a [...] il [...], CP_6 CodiceFiscale_7
dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia delle Vigne, n. 11 – “Parco Cuma
n.67 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Sanfelice, n. 24,
presso lo studio dell'Avv. Daniela Vallifuoco (c.f.: ) CodiceFiscale_8
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
E
c.f. in persona del Controparte_7 P.IVA_3
Pag. 2 Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro
tempore Avv. , con sede in San Cesario (MO) al Corso Controparte_8
Libertà n. 53 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia
n. 53 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Panni (c.f.: C.F._9
) e (c.f. ) che la
[...] Controparte_9 C.F._10
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA e CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 13 marzo 2025
la difesa della ricorrente ha Parte_2
chiesto di condannare in solido le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni biologico e/o non patrimoniale e patrimoniali subiti dal Persona_1
come illustrati e quantificati nel capo 3 e 4 del ricorso introduttivo e come documentati in atti
La difesa della convenuta ha concluso Controparte_1
chiedendo di dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo e carenza della CTU;
nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, la
[...]
venga autorizzata a corrispondere le somme derivanti dalla CP_1
CCTTUU depositata nel procedimento ex art. 696-bis cpc con conseguente compensazione delle spese della presente procedura e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, rimborso forfait 15% CPA ed IVA;
in via subordinata, condannare il dott. questi anche a titolo di CP_6
risarcimento del danno come previsto dal disposto di cui all'art. 2043c.c., la e l' al pagamento direttamente in Controparte_7 CP_10
Pag. 3 favore del di qualsivoglia somma dovesse essere quantificata Persona_1
all'esito del giudizio e comunque a manlevare e risarcire la concludente di qualsivoglia somma dovesse essere condannata a pagare in favore del
[...]
a qualsivoglia titolo, il tutto con condanna al pagamento delle spese Per_1
di lite;
la difesa della convenuta “ Controparte_11 [...]
ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della CP_4
domanda per carenza di nesso eziologico.
la difesa del convenuto ha concluso riportandosi CP_6
integralmente a quanto eccepito e dedotto nei propri scritti difensivi, nonché
in sede di verbali di udienza, insistendo nelle conclusioni di cui all'atto difensivo, in particolar modo di dichiarare il ricorso inammissibile ed infondato;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, vengano condannati la l' Controparte_7 [...]
Controparte_4
la al pagamento diretto di tutte le somme
[...] Controparte_1
richieste dal o, in ogni caso, a rivalere e risarcire il Persona_1
concludente di qualsiasi somma, lo stesso, fosse tenuto a corrispondere al ricorrente, anche a titolo di rivalutazione ed interessi e spese anche relative all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, rivalsa, rimborso forfait 15%, CPA ed
IVA, nonché rimborso del C.U.., con attribuzione in proprio favore;
la difesa della convenuta ha concluso Controparte_7
chiedendo in via pregiudiziale e/o preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del diritto ad agire del nei Persona_1
Pag. 4 confronti della , con conseguente rigetto delle domande Controparte_7
proposte dallo stesso;
in via sempre pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la nullità della citazione di ai sensi dell'art. 164, 4° Controparte_7
comma, c.p.c. per carenza di causa petendi, non avendo il Persona_1
allegato il titolo giuridico in forza del quale la Compagnia dovrebbe risarcirgli i danni domandati, con le conseguenti declaratorie ex art. 164, 5° comma,
c.p.c; nel merito, in via principale, rigettare la domanda di garanzia del CP_6
per la non operatività della copertura assicurativa prestata da CP_7
con la PO ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle
[...]
condizioni generali;
in subordine nel rigettare la domanda di garanzia del dott.
per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata CP_6
da con la PO ai sensi dell'art. 2 delle condizioni Controparte_7
generali e dell'art. 16, 3° comma, nn. 2) e 3, delle condizioni generali;
ulteriormente in subordine in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia con riferimento all'azione risarcitoria condannare il a pagare CP_6
al in solido con le altre parti corresponsabili, le somme di danaro Persona_1
così determinate e liquidate e con riferimento all'azione di rivalsa accogliere la stessa nei limiti della quota di responsabilità accertata imputabile al dott.
Altresì con riferimento alla domanda di garanzia, accertare essere CP_6
tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti Controparte_7 CP_6
limiti: 1 – previo accertamento delle quote di responsabilità diretta rispettivamente imputabili, da una parte, alla e, dall'altra parte, alla CP_4
ed al dott. per la sola quota di responsabilità Controparte_1 CP_6
direttamente imputabile all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità
derivantegli in via solidale;
2 – in via specificamente subordinata con
Pag. 5 ripartizione proporzionale dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1910 c.c., con la
PO Successiva e/o con la PO 3 – fino a Controparte_1
concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di €
1.000.000,00.con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 10.2.2021 l'attore ha convenuto in giudizio la , il Controparte_12 CP_13
l' e
[...] Controparte_14
l' esponendo: Controparte_7
- che in data 10/07/2013 si ricoverava presso la Controparte_1
a causa di “dolore addominale crampiforme e rialzi febbrili, diarrea e
[...]
rettorragia”;
- che in data 11/07/13, durante il ricovero, era praticata TC torace addome e pelvi da cui risultò un ispessimento della parete del sigma prossimale;
- che in data 12/07/13 era effettuata colonscopia dalla quale risultava una “stenosi del sigma da diverticolite con presenza di materiale purulento”;
- che in data 17/07/13 era refertato l'esame istologico dal quale emergeva un lieve infiltrato linfocitario a carico della lamina propria;
- che il 16/07/13 veniva dimesso con diagnosi di “dolore addominale
in paziente con sospetta malattia diverticolare”;
- che in data 21/09/13 a causa del perdurare dei dolori addominali, era sottoposto a nuova TC all'addome che evidenziava una formazione ascessuale
Pag. 6 del diametro di 2 cm posta a cavaliere tra il sigma ed alcune anse ileali;
- che in data 28/10/13 veniva ricoverato presso l' Controparte_15
presso (ora a causa di dolori
[...] CP_10 Controparte_11
addominali e febbre e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “resezione
digiunale” ossia resezione del piccolo intestino con anastomosi termino-
terminale a carico del digiuno;
- che in data 19/08/14, a causa del persistere di manifestazioni dolorose, era ricoverato presso l'UOC di Chirurgia Laparoscopica Generale e d'Urgenza dell'Ospedale San Giovanni Bosco ed il 22/08/14, veniva sottoposto a “resezione del discendente+colostomia sinistra sul traverso”;
- che in data 26/08/14 causa di una nuova perforazione diverticolare,
verificatasi a monte della colostomia, si procedeva ad eseguire una colostomia sul colon trasverso;
- che, nel marzo del 2015 era ricoverato presso il P.O. di Ischia CP_16
ove era sottoposto a due interventi: “ricostruzione del colon con chiusura
della stomia su protezione ileostomica” e, poi, nel novembre 2015, ad un nuovo intervento chirurgico di “chiusura della ileostomia”;
- ed ancora, in data 14.07.2016, il con una diagnosi di Persona_1
ingresso di “Dolori addominali in paziente con Laparocele permagno” veniva ricoverato nuovamente presso il P.O. di Ischia dove, in data CP_16
15.07.2016, veniva effettuato ulteriore intervento chirurgico di
“Laparoplastica protesica” ed in data 22.07.2016 si procedeva a dimettere il paziente con diagnosi di “laparocele permagno multiloculare recidivo”.
L'odierno attore ha previamente azionato la procedura di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc., instaurando il giudizio avente RG. n.
Pag. 7 37876/2016 r.g.a.c., diretto ad accertare la responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria “ che, nonostante le Controparte_1
risultanze degli esami strumentali, avrebbe dimesso il paziente omettendo di
intervenire chirurgicamente mediante resezione del sigma e contestuale
confezione di un'anastomosi.
In tale procedimento di istruzione preventiva la resistente
[...]
chiamava in causa l' (ora CP_1 CP_10 CP_11
, la ed il dr. il quale a sua volta
[...] CP_17 CP_6
chiamava in garanzia l'impresa assicuratrice Tutti i Parte_3
chiamati in causa si costituivano.
All'esito dell'espletamento della CTU, il ha depositato il Parte_4
10 febbraio 2021 ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proponendo domande nei confronti della del dr. Controparte_12 CP_6
dell' e della Controparte_14
chiedendo: “accertarsi la responsabilità dei Controparte_7
convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni
non patrimoniali - ivi compreso quello morale - subiti dal sig. Persona_1
come illustrati in premessa e da quantificarsi in corso di causa, anche a
mezzo C.T.U., nella somma determinata secondo i parametri di danno
biologico nonché i periodi di I.T.T. e I.T.P. di cui alla relazione del dr.
, ovvero nella diversa somma, anche maggiore (tenuto conto della Per_3
personalizzazione del danno), che il Tribunale riterrà in sua giustizia, anche
facendo ricorso al criterio equitativo;
Ed ancora condannarli in solido al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal sig. come Persona_1
illustrati e quantificati nel capo 3 e come documentati in atti;
- in via
Pag. 8 alternativa e meramente subordinata, condannare le parti convenute al
risarcimento, in via solidale, del danno da perdita di chance da determinarsi
in una somma non inferiore a quanto richiesto a titolo di danno biologico e/o
non patrimoniale ovvero nella somma che il Tribunale riterrà in sua giustizia,
anche facendo ricorso al criterio equitativo;
- in via ulteriormente
subordinata, procedere, comunque, alla liquidazione dei danni patiti dal
[...]
nelle circostanze di tempo e luogo di cui in atti, alla stregua delle Per_1
risultanze probatorie di cui alla CTU a firma dei proff. e Parte_5 Pt_6
eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incardinato
innanzi al Tribunale di Napoli e recante NRG 37876/2016;- il tutto con
vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
NRG 37876/2016 nonché del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
Fissata con decreto l'udienza del 24 giugno 2021 e notificato lo stesso ai resistenti, in data 26.5.2021 si è costituita la che, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva la inammissibilità della domanda in quanto proposta oltre il termine dei novanta giorni dalla data del deposito della consulenza espletata col ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la inammissibilità
dell'atto introduttivo avendo il ricorrente riferito fatti diversi rispetto al ricorso ex art. 696.bis c.p.c..; la infondatezza della domanda per carenza del nesso eziologico, in subordine, di esser manlevata dal dr. e dalla CP_6
. Controparte_7
In data 10.6.2021 si è costituita l' che ha Controparte_7
eccepito la carenza di legittimazione del ricorrente in relazione alla diretta
"chiamata in giudizio", la nullità dell'atto introduttivo, nel merito la non
Pag. 9 operatività della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma,
lett. n), delle condizioni generali, per essere la richiesta risarcitoria relativa al sinistro per cui è causa pervenuta ad dal dott. Controparte_7 CP_6
per la prima volta quando essa PO aveva cessato la propria validità,
laddove la garanzia valeva per le richieste risarcitorie pervenute alla
Compagnia dall' per la prima volta durante il periodo di validità del Parte_7
contratto, con espressa esclusione delle richieste risarcitorie pervenute alla stessa Compagnia successivamente alla sua cessazione (la PO ha avuto validità dal 2.01.2008 al 2.01.2016 e il dott. ha ricevuto per la prima CP_6
volta la richiesta risarcitoria relativa al sinistro per cui è causa il 13.04.2017, a seguito della notifica, da parte della , dell'atto di citazione Controparte_1
per chiamata in garanzia nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ante causam
promosso dal;
infine ,deduceva la infondatezza della domanda. Persona_1
In data 11.6.2021 si è costituita la
[...]
che deduceva Controparte_4
l'infondatezza della domanda ed evidenziava che in relazione ai fatti di causa il procedimento penale seguito alla denuncia presentata dal alla Persona_1
Procura della Repubblica, si è concluso con l'archiviazione per assenza di colpe ascrivibili agli indagati.
In data 11.6.2021 si è costituito il medico che chiamava CP_6
in causa l' al fine di esser manlevato e deduceva la Controparte_7
inammissibilità ed infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 29 settembre 2021 il Giudice ha ordinato il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed ha autorizzato il a CP_6
chiamare in causa la per l'udienza del 24 Controparte_7
Pag. 10 febbraio 2022.
In data 4.2.2022 si è costituita nuovamente in giudizio, a seguito della chiamata in causa da parte del resistente , la CP_6 [...]
che ha eccepito il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva Controparte_7
del diritto ad agire del nei confronti di , Persona_1 Controparte_7
nel merito l'inoperatività della copertura assicurativa e, in subordine, di poter manlevare il solo per la quota di responsabilità a lui direttamente CP_6
imputabile
Con ordinanza del 22.5.2023, ad integrazione della consulenza espletata dai CTU dott.ri e nell'ambito della procedura ex Parte_5 Pt_6
art. 696-bis c.p.c. RG 37876/2016, è stato chiesta a questi ultimi di verificare l'esistenza di postumi invalidanti patiti dal periziando.
In data 25.1.2025 è intervenuta in giudizio la Liquidazione Controllata
di avendo questi, con ricorso ex art. 283 CCII, depositato il Persona_1
16.5.2024 presso il Tribunale di Napoli, chiesto ed ottenuto di poter accedere alla procedura di liquidazione controllata, e nel riportarsi agli atti introduttivi del ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento quale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso quello morale, subiti dal
[...]
, e quantificati in € 256.754,92, con vittoria di spese e compensi Per_1
professionali.
All'udienza del 13.3.2025 di precisazione delle conclusioni, la causa è
stata trattenuta in decisione
Va disattesa la eccezione di inammissibilità della domanda per esser stata proposta dopo il termine dei 90 giorni dalla CTU nel procedimento di
Pag. 11 ATP, avente rg. 37876/2016 e conclusosi il 15.7.2020, in quanto il termine dei
90 giorni decorrente dal deposito della relazione tecnica svolta nella fase di
ATP previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 24/2017 per proporre la domanda giudiziale di merito col rito sommario di cognizione è
esclusivamente finalizzato a “far salvi gli effetti della domanda” e, quindi, a preservare gli effetti sostanziali e processuali (interruzione termine prescrizionale, litispendenza, perpetuatio jurisdictionis, ecc.) della domanda introdotta con il ricorso per ATP, non alla procedibilità della domanda di merito.
Il giudizio di merito, introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) dopo la scadenza del suddetto termine di novanta giorni, è quindi comunque procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
Deve essere, poi, rigettata l'eccezione di nullità della domanda,
sollevata dal convenuto in quanto risulta contenere tutti gli CP_6
elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo,
svolgimento delle prestazioni mediche, conseguenze delle stesse,
quantificazione delle domande) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto
comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti
costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163
cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con
valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con
riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
Pag. 12 documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva
dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass., sez. 3, Sentenza
n. 11751 del 15/05/2013). Tratta di principio applicabile anche ai giudizi iniziati con ricorso.
Il si duole che non venga indicato il suo cd. “inadempimento CP_6
qualificato” ma sul punto si tornerà in seguito.
Va, invece, accolta l'eccezione sollevata da Controparte_7
di inammissibilità della chiamata diretta in giudizio da parte del
[...]
ricorrente danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del medico in quanto l'articolo 12 della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017), che disciplina la responsabilità professionale in ambito sanitario, non opera retroattivamente. Invero, i fatti di cui è causa si articolano in un arco temporale antecedente l'entrata in vigore di detta legge. Inoltre, come evidenziato dalla Compagnia, l'ultimo comma dell'art 12 della Legge n.
24/2017 precisa che “le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6
dell'art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze
assicurative” (il c.d. Decreto Attuativo) e alla data del deposito del ricorso ex
art. 702bis c.p.c. in esame il decreto non era stato emanato.
Lo stesso a dirsi per la domanda trasversale di rivalsa che la CP_1
rivolge (anche) nei confronti dell'assicurazione del
[...] CP_6
La Liquidazione attrice e la devono, pertanto, Controparte_1
essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute
Pag. 13 dall' in ordine a tali inammissibili domande, Controparte_7
spese che si liquidano in dispositivo.
Passando all'esame della domanda proposta originariamente dal
[...]
si osserva che, secondo l'orientamento ormai ben consolidato della Pt_4
giurisprudenza di legittimità e di merito per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa legge, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu” alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass.
civ. n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex
art. 1228 c.c. dal fatto dei propri dipendenti di cui risponde, comunque, come fatto proprio. Così Cass. 29001/2021 che ha espresso il seguente principio: “in
tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017,
la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
Pag. 14 dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Ciò premesso, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che
agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass. 18102/2020; Cass. 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato (o i suoi eredi) deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
Pag. 15 A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. “doppio ciclo causale”: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali e, quindi, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di
Pag. 16 nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
Per quanto concerne la prova del nesso causale, la condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Nel caso in esame non vi è contestazione sull'esistenza di un cd.
contatto sociale tra il e le due strutture nonché con il Parte_4 CP_6
sanitario che prestava la sua opera nella casa di cura Controparte_1
[...]
Per determinare l'esistenza di un nesso causale tra queste condotte ed il peggioramento delle condizioni di salute della paziente e per valutare l'entità dei danni subiti, occorre esaminare la consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di ATP e l'integrazione depositata in questo giudizio di merito.
Parte attrice lamenta – il cd. inadempimento qualificato - una non corretta ed adeguata strategia assistenziale da parte dei medici, tra cui va annoverato il “Medico Responsabile” dott. (cfr: prima pagina della CP_6
Pag. 17 “cartella clinica”), della ” che, nel luglio CP_12 Controparte_1
2013, non avrebbero attuato le procedure chirurgiche del caso ed avrebbero dimesso il paziente senza indicazione di un opportuno follow-up. Pertanto, al in quanto “Medico Responsabile”, sono contestati tutti i fatti che CP_6
l'attore descrive a carico della casa di cura Controparte_1
Quanto, invece, alle carenze dell'attività assistenziale posta in essere dall' (ora con particolare riguardo CP_10 Controparte_11
all'intervento chirurgico eseguito presso detta struttura, il Parte_4
assumeva, sotto il profilo dell'allegazione dell'inadempimento qualificato,
che “l'intervento in parola, infatti, si è dimostrato inadeguato a risolvere in
via definitiva la patologia di cui soffriva il in quanto si risolveva Persona_1
nella sola resezione del tenue perforato mentre, contrariamente al piano pre-
operatorio, ed a quanto evidenziato negli esami strumentali, nulla veniva
eseguito per emendare il tratto di sigma dalla diverticolite in atto la quale, a
sua volta, era sede di micro ascessi settici ben evidenti alla TC pre-
operatoria”.
Passando dall'allegazione al riscontro della fondatezza di queste doglianze, si osserva che i due CCTTUU nominati per accertare la condotta di questi sanitari, anche a seguito dell'integrazione richiesta in sede di merito dal precedente istruttore, hanno rilevato:
- che il quando è stato ricoverato nel luglio 2013 presso Persona_1
la Casa di Cura , presentava una diverticolite con Controparte_1
fenomeni infiammatori a carico della mucosa del sigma e una periviscerite che coinvolgeva le anse di tenue contigue;
- che i sanitari per fronteggiare una tale patologica condizione si
Pag. 18 affidavano ad una terapia medica, suggerendo controlli ambulatoriali;
- che tali indicazioni presenti nel Diario Clinico non risultano alla dimissione;
- che la scelta di una terapia farmacologica, come primo approccio ad una Patologia diverticolare del colon non appare del tutto incongrua, dovendo l'intervento sanitario procedere per gradi in relazione alla gravità del quadro clinico presentato dal paziente;
- che, tuttavia, nel caso in esame, erano già presenti nel luglio 2013
fenomeni perivisceritici che interessavano le anse del sigma e del tenue e a carico del colon erano presenti numerose saccocce diverticolari purulente;
- che in tali condizioni la sola terapia antibiotica, difficilmente poteva essere risolutiva e pertanto appariva non del tutto incongruo prospettare al paziente una possibile terapia chirurgica che venne poi ad essere necessariamente attuata dopo circa tre mesi a causa del progredire del processo patologico diverticolare che condizionava la perforazione di un'ansa del sigma con presenza di materiale siero-corpuscolato in peritoneo e coinvolgimento anche di anse digiunali;
- che, inoltre, va rilevato che l'intervento di resezione digiunale non venne poi ad essere risolutivo della patologia intestinale in quanto non associato ad alcun intervento a carico del sigma che rappresentava la sede della patologia diverticolare e la fonte di ogni possibile, ulteriore complicazione;
- che del resto, a distanza di alcuni mesi si doveva procedere anche ad una resezione del colon con colostomia sinistra;
- che in altri termini vi era stato un atteggiamento dei sanitari della
Pag. 19 non del tutto adeguato, potendo essi Controparte_12
proporre al paziente quell'intervento chirurgico poi eseguito dopo tre mesi circa;
- che a tale condotta venne poi ad associarsi un'incongrua terapia chirurgica da parte dei sanitari dell' presso Controparte_15 CP_10
(ora che eseguirono nel corso del ricovero
[...] Controparte_11
iniziato il 28/10/2013 un parziale intervento terapeutico attuato solo a carico del digiuno senza alcun intervento a carico del sigma che rappresentava la fonte di quella sofferenza peritoneale e perivisceritica presentata dal paziente;
- che non si rilevano invece incongruenze a carico dei chirurghi che intervennero successivamente operando una colostomia;
- che il presentava, a causa di una patologia ad insorgenza Persona_1
spontanea e del tutto naturale, una perforazione del piccolo intestino
(28/10/2013) ed una peritonite acuta da diverticolite perforata del sigma
(22/8/2014) e venne così attuata una resezione del sigma sec. con Per_4
successiva riconversione;
- che non è possibile riconoscere un periodo di totale inabilità in quanto gli interventi chirurgici eseguiti andavano comunque praticati, essendo imposti dalla evoluzione della patologia diverticolare e non da condotte censurabili dei curanti;
- che per quanto attiene invece alla valutazione dei postumi invalidanti, i quali sarebbero stati presentati dal qualora la Persona_1
condotta sanitaria fosse stata quella corretta, occorre rilevare che una tale valutazione presuppone un giudizio ipotetico, basato su una serie di fattori
(condizioni generali, reattività individuale, stato della parete addominale,
Pag. 20 tecnica chirurgica, possibili complicanze, etc) all'epoca presenti, di cui però
non è dato oggi conoscere la loro realtà e la loro possibile evoluzione;
- che si può affermare che le cicatrici sulla parete addominale sarebbero state comunque presenti anche se gli interventi chirurgici fossero stati tempestivamente eseguiti;
- che per quanto attiene alla presenza del laparocele, consistente in una
“ernia” post-laparotomia ovvero in un'ernia incisionale, essa viene generalmente a prodursi come complicanza di interventi chirurgici addominali in quanto in corrispondenza della cicatrice della parete addominale può
formarsi una breccia nella quale vengono a posizionarsi porzioni di intestino che fuoriescono dalla loro sede naturale a causa della lassità dei tessuti e della parete addominale che con l'età e a seguito del processo riparativo cicatriziale sono meno elastici, o per sovrappeso, o in caso di broncopatia cronica ostruttiva, e comunque nel caso in esame, non abbiamo elementi per ricondurre il laparocele, che si è instaurato in corrispondenza della colostomia, ad una errata tecnica chirurgica
- che pertanto il presenta, a seguito degli interventi Persona_1
chirurgici subiti, postumi che appaiono essere sovrapponibili a quelli che verosimilmente sarebbero intervenuti se gli interventi chirurgici, imposti dalla patologia diverticolare del sigma, fossero stati tempestivamente eseguiti;
-che però una più diligente gestione della patologia da parte dei sanitari di avrebbe con ragionevole attendibilità contenuto le Controparte_1
sofferenze del paziente per un lasso di tempo di tre mesi e tale periodo può
essere valutato come parziale inabilità al 25%;
- che non risulta condivisibile neanche la condotta dei medici della
Pag. 21 Seconda Università di Napoli in quanto, una volta evidenziato il problema diverticolare con periviscerite e con conseguente sofferenza peritoneale,
andava effettuato un intervento chirurgico risolutivo che avrebbe limitato la sofferenza del per circa 10 mesi e anche tale lasso di tempo può Persona_1
essere valutato come parziale inabilità al 25%.
Queste conclusioni sono state criticate, in particolare, dal CTP di parte attrice ed al riguardo i due consulenti di ufficio, rispondendo ai rilievi, hanno chiarito che “In merito al laparocele avevamo affermato che una tale
patologia riconosce varie, possibili cause ed oggi non abbiamo elementi per
ricondurre tale condizione ad una censurabile condotta degli operatori.
Quanto poi al periodo di inabilità, non è possibile riconoscere un ulteriore
periodo di inabilità assoluta, dal 19 agosto al 5 settembre 2014, in quanto
l'intervento a carico del colon andava comunque effettuato, essendo correlato
ad una diverticolite complicata e, pur se eseguito nel corso del precedente
ricovero, avrebbe con ogni attendibile verosimiglianza, determinato dei
postumi simili a quelli oggi presentati”.
Queste conclusioni possono essere condivise così come quelle riportate nel medesimo elaborato a seguito dei rilievi della Villa delle Querce
S.r.l. che “osservava che non era possibile giustificare alcun periodo di
inabilità temporanea da attribuire ai sanitari di “ ” per il Controparte_1
vuoto documentale, sinonimo di relativo benessere del paziente ma sul punto
non possiamo che ribadire le valutazioni appena riportate circa la verosimile
sintomatologia sofferta dal che presentava, già nel luglio Persona_1
2013, un ascesso pericolico. Quanto poi alla assenza di ogni indicazione
terapeutica, all'atto della dimissione del paziente dalla Casa di Cura, non
Pag. 22 possiamo che confermare le nostre valutazioni, già espresse nella precedente
CTU, non ritrovandosi in atti alcuna, specifica documentazione in merito”.
Anche alle osservazioni della che negava la necessità di un CP_4
intervento anche al sigma, i CCTTUU hanno evidenziato che “il referto
operatorio parla di “un'ansa perforata nel meso-sigma” e tale dato
giustificava e sollecitava, a nostro avviso un intervento anche sul sigma,
atteso che la TC dell'addome, eseguita nel settembre 2013, ossia un mese
prima, documentava un ispessimento della parete del sigma, multiple
estroflessioni diverticolari ed un addensamento del cellulare lasso
periviscerale nonché una formazione ascessuale disposta a cavaliere tra il
sigma ed alcune anse ileali. Inoltre, alla colonscopia, eseguita nel luglio
2013, a carico della parete del sigma, si evidenziavano già piccole erosioni e
numerose saccocce diverticolari con riduzione del lume dove era presente
materiale purulento che poi venne a seguito della perforazione a
condizionare l'ascesso tra il sigma e alcune anse ileali. In sintesi, il sig.
[...]
presentava una diverticolite complicata ed in tali condizioni, Per_1
valutando cioè “ex ante” la condotta dei sanitari, andava esplorata,
verificata e bonificata anche la condizione del sigma, attesa altresì
l'insufficiente terapia medica ed il ripresentarsi di episodi diverticolitici”.
Anche a fronte delle osservazioni compiute per la prima volta dalla
Liquidazione Controllata solo in comparsa conclusionale in ordine all'operato di quest'ultimo, si ritiene di poter condividere quanto si legge nell'integrazione della consulenza tecnica di ufficio, laddove è scritto: “Per
quanto attiene invece alla valutazione dei postumi invalidanti, che sarebbero
stati presentati dal qualora la condotta sanitaria fosse stata Persona_1
Pag. 23 quella corretta, occorre rilevare che una tale valutazione presuppone un non
semplice giudizio ipotetico, basato su una serie di fattori (condizioni generali,
reattività individuale, stato della parete addominale, tecnica chirurgica,
possibili complicanze, etc) all'epoca presenti, di cui però non è dato oggi
conoscere la loro realtà e la loro possibile evoluzione. Possiamo tuttavia
rilevare che le cicatrici sulla parete addominale sarebbero state comunque
presenti anche se gli interventi chirurgici fossero stati tempestivamente
eseguiti. Per quanto attiene poi alla presenza del laparocele, va rilevato che
una tale condizione viene generalmente a prodursi come complicanza di
interventi chirurgici addominali e consiste in una “ernia” post-laparotomia,
ovvero in un'ernia incisionale. In corrispondenza della cicatrice della parete
addominale, infatti, può formarsi una breccia nella quale vengono a
posizionarsi porzioni di intestino che fuoriescono dalla loro sede naturale. Le
cause di una tale complicanza sono da ricercarsi nella lassità dei tessuti e
della parete addominale che con l'età e a seguito del processo riparativo
cicatriziale sono meno elastici, nel sovrappeso, nell'obesità, nella estensione
dell'incisione, nella presenza di una broncopatia cronica ostruttiva, nonché
in una tecnica chirurgica non adeguata. Nel caso in esame, non abbiamo
elementi per ricondurre il laparocele, che si è instaurato in corrispondenza
della colostomia, ad una errata tecnica chirurgica, né la stessa parte attrice
nei suoi fogli di lume ha lamentato un tale inadempimento qualificato da
parte dei curanti cui ricondurre la genesi del laparocele. Appare, pertanto,
evidente come una tale condizione non possa essere ascritta ad una
censurabile attività chirurgica e come tale valutata. In sintesi, il sig.
[...]
presenta, a seguito degli interventi chirurgici subiti, postumi che Per_1
Pag. 24 appaiono essere sovrapponibili a quelli che verosimilmente sarebbero
intervenuti se gli interventi chirurgici, imposti dalla patologia diverticolare
del sigma, fossero stati tempestivamente eseguiti. La non condivisibile attività
assistenziale, attuata nei suoi confronti ha comportato in definitiva solo un
più lungo periodo di parziale inabilità senza influire sulla realtà e sull'entità
dei postumi che sarebbero verosimilmente comunque intervenuti. In
definitiva, i postumi oggi presentati dal sig. sono sovrapponibili Persona_1
a quelli che sarebbero intervenuti a seguito di una più attenta ed adeguata
assistenza. Una più diligente gestione della patologia, presentata da parte dei
sanitari di avrebbe con ragionevole attendibilità Controparte_1
contenuto le sofferenze del paziente per un lasso di tempo di tre mesi. Tale
periodo può essere valutato come parziale inabilità al 25%. La non
condivisibile condotta dei medici della Seconda Università di Napoli
prolungò per 10 mesi la inabilità del sig. e tale lasso di tempo Persona_1
va considerato come parziale inabilità al 25%. Vanno poi considerate le
sofferenze ed il disagio patito per il prolungarsi della condizione patologica
indotta dalla non adeguata strategia assistenziale, nonché le spese sostenute”.
Quanto alla posizione del il quale ha sempre lamentato la CP_6
mancata specificazione degli inadempimenti al medesimo imputati, si rileva che dalla lettura cartella clinica già presente nella fase di ATP il medesimo ha sottoscritto la cartella clinica in atti in qualità di “Medico Responsabile”.
Pertanto, tutti i riferimenti al personale della casa di cura Controparte_1
riguardano innanzitutto il nella sua qualità. CP_6
Passando alla quantificazione dei danni risarcibili all'attore, sulla base del D.M. 18/07/2025, pubblicato in G.U. parte generale n. 176 del 31 luglio
Pag. 25 2025, possono essere riconosciuti euro (56,18 x 90gg =) 1.264,05 per il danno da inabilità temporanea subito per il comportamento dei sanitari della
[...]
ai quali si può aggiungere un 20% per danno per danno da Controparte_1
sofferenza soggettiva interiore pervenendo così a complessivi euro 1.516.86.
Per il comportamento, invece, dei sanitari dell' oltre Controparte_18
ad euro (56,18 x 300gg pari a 10 mesi =) 4.213,50, importo aumentato anche in questo caso del 20% ad euro 5.056,20.
Occorre ora stabilire se i convenuti Controparte_1 [...]
e debbano essere condannati, in solido tra loro, al CP_18 CP_6
pagamento in favore della Liquidazione Controllata di queste somme ovvero se non sussista il vincolo della solidarietà passiva.
Secondo la Cassazione, “l'unicità del fatto dannoso richiesta
dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale
degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in
coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del
danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia
derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti
distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da
un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla
produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il
fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni
poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in
motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto
dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che
abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a
Pag. 26 rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in
forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno
rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente
ponendosi quale suo antecedente causale necessario” (tra molte e di recente
Cass. 1842/2021).
Ritiene il giudicante che nella fattispecie non ricorra la solidarietà
perché le due condotte omissive riguardano fatti diversi pur se entrambi qualificabili in termini di danno conseguenza come inabilità temporanea.
Invero, i due periodi di inabilità trovano la loro cause in comportamenti non interdipendenti nel senso che i sanitari dell' con il loro CP_18
comportamento omissivo hanno contribuito a generare un nuovo periodo di inabilità mentre non hanno concorso affatto a realizzare l'inabilità e le sofferenze dei primi tre mesi imputabile solo ai medici di Controparte_1
così come questi ultimi non hanno concorso a produrre il nuovo periodo di 10
mesi di inabilità e sofferenze dovuto soltanto ad un errata scelta chirurgica dei sanitari della seconda struttura intervenuta.
Pertanto, la casa di cura e Controparte_1 CP_6
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della della complessiva somma di euro 1.516.86 mentre Parte_2
l' deve essere condannata al pagamento in favore sempre Controparte_18
della della somma di euro 5.056,20. Parte_2
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno
subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene
Pag. 27 danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli
interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al
saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al
momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione
del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca
del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che
tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale
Pag. 28 mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, che può farsi risalire all'ottobre 2013, ed il suo risarcimento (12
anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Questo criterio trova applicazione anche in materia contrattuale: “In
tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle
pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da
danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere
dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di
risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un
debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che
il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”
(Cass. 37798/2022).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati di € 1.516.86 e di € 5.056,20 svalutati all'epoca del fatto generatore del danno, ottobre 2013, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,218 dell'ultima rilevazione (luglio 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), rispettivamente, ad
€ 1.245,37 e ad € 4.151.23 e, quindi, su questi importi come progressivamente rivalutati, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_19
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto di € 1.516.86 e di € 5.056,20
Pag. 29 (che si convertono in debito di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sugli stessi, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass.
61/2023).
In conclusione, la struttura sanitaria ed il Controparte_1
medico devono essere condannati, in solido tra loro, al CP_6
pagamento in favore della Liquidazione intervenuta a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale di € 1.516.86 e la sola al CP_18
pagamento in favore della Liquidazione € 5.477,55 oltre interessi compensativi come appena indicati ed oltre interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna dei predetti tre convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2
, spese riguardanti sia la fase dell'ATP sia quelle del presente
[...]
giudizio, spese che si liquidano in dispositivo per entrambe le procedure sulla base del valore del decisum.
Le spese della CTU in base ai decreti di liquidazione sia della fase di
ATP sia di questa fase di merito si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico della , di e della in Controparte_1 CP_6 CP_18
solido tra loro con conseguente diritto della Liquidazione Controllata di ottenere dai predetti convenuti il pagamento di quanto già eventualmente versato ai consulenti.
Occorre ora esaminare le ulteriori domande proposte nel presente giudizio.
La ha chiesto di essere mallevata dal e Controparte_1 CP_6
Pag. 30 dall' Già si è dichiarata la domanda Controparte_7
inammissibile nei confronti dell'assicurazione in mancanza di azione diretta nei confronti della medesima.
Quest'ulteriore domanda è infondata.
La Casa di cura pretende di essere integralmente mallevata dal CP_6
sul presupposto che tutta la responsabilità sia da addebitare esclusivamente a quest'ultimo.
Osserva, invece, il tribunale che “in tema di responsabilità medica, nel
regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura
sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità
diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la
quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al
creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della
propria obbligazione contrattuale” (Cass. 29001/2021). Pertanto, anche la casa di cura è corresponsabile e poteva al piuù agire in regresso nei confronti del e non per essere mallevata. CP_6
Invero, “la domanda con la quale colui che abbia adempiuto ad un
obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei
confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si
differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone,
mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il
peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi;
ne discende che la
questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono
derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo
se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli
Pag. 31 altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento
in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e
non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato
convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione
della propria responsabilità” (Cass. 30952/2023).
La domanda di malleva, così come proposta, non può, quindi, essere accolta. Si ritiene di compensare tra la casa di cura ed il le spese di lite CP_6
risultando, comunque, obbligati solidali e, quindi, aventi diritto ad agire in regresso tra di loro nel caso di pagamento di somme di importo superiori alla rispettiva quota.
Da ultimo occorre esaminare la domanda di garanzia impropria che il ha proposto nei confronti dell' . La domanda è, CP_6 Controparte_7
infondata, poiché la richiesta risarcitoria pervenute dall'assicurato alla compagnia durante il periodo di validità del contratto così come prescrive l'art. 17 del C.G.A. prodotte dall'assicurazione chiamata in causa mentre questo è cessato il 2 gennaio 2016 e la denuncia di sinistro da parte del CP_6
è pervenuta all'assicurazione solo il 13 aprile 2017.
Ci troviamo innanzi ad una clausola c.d. pura, destinata alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza,
indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Lo stesso riporta nella prima memoria il contenuto della sentenza delle sezioni CP_6
unite n. 9140/2016 che legittima tali clausole cd. pure e precisa che “è
sufficiente al riguardo considerare che la prospettazione dell'immeritevolezza
è, in via di principio, infondata con riferimento alle clausole c.d. pure, che,
Pag. 32 non prevedendo limitazioni temporali alla loro retroattività, svalutano del tutto la rilevanza dell'epoca di commissione del fatto illecito”. In sostanza, a parte generici richiami giurisprudenziali, il non ha allegato elementi CP_6
sulla base dei quali ritenere la nullità della clausola in esame.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento in favore CP_6
dell' delle spese di lite che si liquidano in Controparte_7
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla di nei confronti della Parte_2 Persona_1 [...]
di dell' CP_1 CP_6 [...]
e della Controparte_4 [...]
così provvede: Controparte_7
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda di parte attrice,
condanna la convenuta e in solido tra Controparte_1 CP_6
loro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di € 1.516.86 in favore della Liquidazione Controllata di oltre interessi Persona_1
compensativi nella misura del 2,5% annuo dall' ottobre 2013 sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 1.245,37 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma come sopra riconosciuta di € 1.516.86, maggiorate degli interessi
Pag. 33 compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la convenuta Controparte_4
al pagamento, a titolo di risarcimento
[...]
danni, di € 5.477,55 in favore della Liquidazione Controllata di Per_1
oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% annuo dall'ottobre
[...]
2013 sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 4.151.23 e,
quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno,
ogni successivo mese di ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma come sopra riconosciuta di € 5.477,55,
maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3) condanna la convenuta la e Controparte_1 CP_6
la Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, a favore della
[...]
delle spese di lite del procedimento di ATP che si Parte_2
liquidano in € 2.255,00, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva
come per legge
4) condanna la convenuta la e Controparte_1 CP_6
la Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, a favore della
[...]
delle spese di lite del presente giudizio che si Parte_2
liquidano in € 5.200,00, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva
Pag. 34 come per legge;
5) spese di CTU, di entrambe le fasi, ATP e merito, come da motivazione;
6) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice e dalla direttamente nei confronti della convenuta CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
7) condanna parte attrice e la in solido tra Controparte_1
loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
8) rigetta la domanda di malleva proposta dalla Controparte_1
nei confronti del e compensa tra queste parti le spese di lite;
[...] CP_6
9) rigetta la domanda di garanzia proposta dal nei confronti CP_6
dell' Controparte_7
10) condanna al pagamento in favore della chiamata in CP_6
causa delle spese di lite della causa di garanzia Controparte_7
che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%
sui compensi), CPA ed Iva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 35
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 3182/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.03.2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 3 giugno
2025
TRA
Liquidazione Controllata di (c.f.: Persona_1 C.F._1
) n. 27/2024 del Tribunale di Napoli, in persona del liquidatore Avv.
[...]
(c.f. ) (decreto di nomina del Parte_1 CodiceFiscale_2
Tribunale di Napoli del 13.06.2024) rappresentata e difesa dall'Avv.
Deosdedio Litterio (c.f.: ) presso il cui studio in CodiceFiscale_3
Napoli alla Via F. Crispi, n. 74, elettivamente domicilia in virtù del provvedimento autorizzativo del G.D. dott. del 29.11.2024, giusta Per_2
procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 25 gennaio 2025
- ATTRICE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t. dott. , con sede in Napoli alla Via B. Controparte_2
Pag. 1 Caracciolo, n. 48, ed elettivamente domiciliato presso in Napoli alla Via G.
Sanfelice, n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Turrà (c.f.:
[...]
) e (c.f.: che la C.F._4 CP_3 C.F._5
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
E
Controparte_4
c.f.: ,
[...] P.IVA_2
in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. dott. , Controparte_5
elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio alla Via Dante Alighieri, n.
30, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fasolino (c.f.: C.F._6
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla
[...]
comparsa di costituzione
- CONVENUTA
E
c.f.: , nato a [...] il [...], CP_6 CodiceFiscale_7
dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia delle Vigne, n. 11 – “Parco Cuma
n.67 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Sanfelice, n. 24,
presso lo studio dell'Avv. Daniela Vallifuoco (c.f.: ) CodiceFiscale_8
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
E
c.f. in persona del Controparte_7 P.IVA_3
Pag. 2 Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro
tempore Avv. , con sede in San Cesario (MO) al Corso Controparte_8
Libertà n. 53 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia
n. 53 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Panni (c.f.: C.F._9
) e (c.f. ) che la
[...] Controparte_9 C.F._10
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA e CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 13 marzo 2025
la difesa della ricorrente ha Parte_2
chiesto di condannare in solido le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni biologico e/o non patrimoniale e patrimoniali subiti dal Persona_1
come illustrati e quantificati nel capo 3 e 4 del ricorso introduttivo e come documentati in atti
La difesa della convenuta ha concluso Controparte_1
chiedendo di dichiarare la inammissibilità del ricorso introduttivo e carenza della CTU;
nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, la
[...]
venga autorizzata a corrispondere le somme derivanti dalla CP_1
CCTTUU depositata nel procedimento ex art. 696-bis cpc con conseguente compensazione delle spese della presente procedura e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, rimborso forfait 15% CPA ed IVA;
in via subordinata, condannare il dott. questi anche a titolo di CP_6
risarcimento del danno come previsto dal disposto di cui all'art. 2043c.c., la e l' al pagamento direttamente in Controparte_7 CP_10
Pag. 3 favore del di qualsivoglia somma dovesse essere quantificata Persona_1
all'esito del giudizio e comunque a manlevare e risarcire la concludente di qualsivoglia somma dovesse essere condannata a pagare in favore del
[...]
a qualsivoglia titolo, il tutto con condanna al pagamento delle spese Per_1
di lite;
la difesa della convenuta “ Controparte_11 [...]
ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della CP_4
domanda per carenza di nesso eziologico.
la difesa del convenuto ha concluso riportandosi CP_6
integralmente a quanto eccepito e dedotto nei propri scritti difensivi, nonché
in sede di verbali di udienza, insistendo nelle conclusioni di cui all'atto difensivo, in particolar modo di dichiarare il ricorso inammissibile ed infondato;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, vengano condannati la l' Controparte_7 [...]
Controparte_4
la al pagamento diretto di tutte le somme
[...] Controparte_1
richieste dal o, in ogni caso, a rivalere e risarcire il Persona_1
concludente di qualsiasi somma, lo stesso, fosse tenuto a corrispondere al ricorrente, anche a titolo di rivalutazione ed interessi e spese anche relative all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, rivalsa, rimborso forfait 15%, CPA ed
IVA, nonché rimborso del C.U.., con attribuzione in proprio favore;
la difesa della convenuta ha concluso Controparte_7
chiedendo in via pregiudiziale e/o preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del diritto ad agire del nei Persona_1
Pag. 4 confronti della , con conseguente rigetto delle domande Controparte_7
proposte dallo stesso;
in via sempre pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la nullità della citazione di ai sensi dell'art. 164, 4° Controparte_7
comma, c.p.c. per carenza di causa petendi, non avendo il Persona_1
allegato il titolo giuridico in forza del quale la Compagnia dovrebbe risarcirgli i danni domandati, con le conseguenti declaratorie ex art. 164, 5° comma,
c.p.c; nel merito, in via principale, rigettare la domanda di garanzia del CP_6
per la non operatività della copertura assicurativa prestata da CP_7
con la PO ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle
[...]
condizioni generali;
in subordine nel rigettare la domanda di garanzia del dott.
per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata CP_6
da con la PO ai sensi dell'art. 2 delle condizioni Controparte_7
generali e dell'art. 16, 3° comma, nn. 2) e 3, delle condizioni generali;
ulteriormente in subordine in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia con riferimento all'azione risarcitoria condannare il a pagare CP_6
al in solido con le altre parti corresponsabili, le somme di danaro Persona_1
così determinate e liquidate e con riferimento all'azione di rivalsa accogliere la stessa nei limiti della quota di responsabilità accertata imputabile al dott.
Altresì con riferimento alla domanda di garanzia, accertare essere CP_6
tenuta ad indennizzare il dott. nei seguenti Controparte_7 CP_6
limiti: 1 – previo accertamento delle quote di responsabilità diretta rispettivamente imputabili, da una parte, alla e, dall'altra parte, alla CP_4
ed al dott. per la sola quota di responsabilità Controparte_1 CP_6
direttamente imputabile all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità
derivantegli in via solidale;
2 – in via specificamente subordinata con
Pag. 5 ripartizione proporzionale dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1910 c.c., con la
PO Successiva e/o con la PO 3 – fino a Controparte_1
concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di €
1.000.000,00.con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 10.2.2021 l'attore ha convenuto in giudizio la , il Controparte_12 CP_13
l' e
[...] Controparte_14
l' esponendo: Controparte_7
- che in data 10/07/2013 si ricoverava presso la Controparte_1
a causa di “dolore addominale crampiforme e rialzi febbrili, diarrea e
[...]
rettorragia”;
- che in data 11/07/13, durante il ricovero, era praticata TC torace addome e pelvi da cui risultò un ispessimento della parete del sigma prossimale;
- che in data 12/07/13 era effettuata colonscopia dalla quale risultava una “stenosi del sigma da diverticolite con presenza di materiale purulento”;
- che in data 17/07/13 era refertato l'esame istologico dal quale emergeva un lieve infiltrato linfocitario a carico della lamina propria;
- che il 16/07/13 veniva dimesso con diagnosi di “dolore addominale
in paziente con sospetta malattia diverticolare”;
- che in data 21/09/13 a causa del perdurare dei dolori addominali, era sottoposto a nuova TC all'addome che evidenziava una formazione ascessuale
Pag. 6 del diametro di 2 cm posta a cavaliere tra il sigma ed alcune anse ileali;
- che in data 28/10/13 veniva ricoverato presso l' Controparte_15
presso (ora a causa di dolori
[...] CP_10 Controparte_11
addominali e febbre e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “resezione
digiunale” ossia resezione del piccolo intestino con anastomosi termino-
terminale a carico del digiuno;
- che in data 19/08/14, a causa del persistere di manifestazioni dolorose, era ricoverato presso l'UOC di Chirurgia Laparoscopica Generale e d'Urgenza dell'Ospedale San Giovanni Bosco ed il 22/08/14, veniva sottoposto a “resezione del discendente+colostomia sinistra sul traverso”;
- che in data 26/08/14 causa di una nuova perforazione diverticolare,
verificatasi a monte della colostomia, si procedeva ad eseguire una colostomia sul colon trasverso;
- che, nel marzo del 2015 era ricoverato presso il P.O. di Ischia CP_16
ove era sottoposto a due interventi: “ricostruzione del colon con chiusura
della stomia su protezione ileostomica” e, poi, nel novembre 2015, ad un nuovo intervento chirurgico di “chiusura della ileostomia”;
- ed ancora, in data 14.07.2016, il con una diagnosi di Persona_1
ingresso di “Dolori addominali in paziente con Laparocele permagno” veniva ricoverato nuovamente presso il P.O. di Ischia dove, in data CP_16
15.07.2016, veniva effettuato ulteriore intervento chirurgico di
“Laparoplastica protesica” ed in data 22.07.2016 si procedeva a dimettere il paziente con diagnosi di “laparocele permagno multiloculare recidivo”.
L'odierno attore ha previamente azionato la procedura di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cpc., instaurando il giudizio avente RG. n.
Pag. 7 37876/2016 r.g.a.c., diretto ad accertare la responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria “ che, nonostante le Controparte_1
risultanze degli esami strumentali, avrebbe dimesso il paziente omettendo di
intervenire chirurgicamente mediante resezione del sigma e contestuale
confezione di un'anastomosi.
In tale procedimento di istruzione preventiva la resistente
[...]
chiamava in causa l' (ora CP_1 CP_10 CP_11
, la ed il dr. il quale a sua volta
[...] CP_17 CP_6
chiamava in garanzia l'impresa assicuratrice Tutti i Parte_3
chiamati in causa si costituivano.
All'esito dell'espletamento della CTU, il ha depositato il Parte_4
10 febbraio 2021 ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proponendo domande nei confronti della del dr. Controparte_12 CP_6
dell' e della Controparte_14
chiedendo: “accertarsi la responsabilità dei Controparte_7
convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni
non patrimoniali - ivi compreso quello morale - subiti dal sig. Persona_1
come illustrati in premessa e da quantificarsi in corso di causa, anche a
mezzo C.T.U., nella somma determinata secondo i parametri di danno
biologico nonché i periodi di I.T.T. e I.T.P. di cui alla relazione del dr.
, ovvero nella diversa somma, anche maggiore (tenuto conto della Per_3
personalizzazione del danno), che il Tribunale riterrà in sua giustizia, anche
facendo ricorso al criterio equitativo;
Ed ancora condannarli in solido al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal sig. come Persona_1
illustrati e quantificati nel capo 3 e come documentati in atti;
- in via
Pag. 8 alternativa e meramente subordinata, condannare le parti convenute al
risarcimento, in via solidale, del danno da perdita di chance da determinarsi
in una somma non inferiore a quanto richiesto a titolo di danno biologico e/o
non patrimoniale ovvero nella somma che il Tribunale riterrà in sua giustizia,
anche facendo ricorso al criterio equitativo;
- in via ulteriormente
subordinata, procedere, comunque, alla liquidazione dei danni patiti dal
[...]
nelle circostanze di tempo e luogo di cui in atti, alla stregua delle Per_1
risultanze probatorie di cui alla CTU a firma dei proff. e Parte_5 Pt_6
eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incardinato
innanzi al Tribunale di Napoli e recante NRG 37876/2016;- il tutto con
vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
NRG 37876/2016 nonché del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
Fissata con decreto l'udienza del 24 giugno 2021 e notificato lo stesso ai resistenti, in data 26.5.2021 si è costituita la che, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva la inammissibilità della domanda in quanto proposta oltre il termine dei novanta giorni dalla data del deposito della consulenza espletata col ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la inammissibilità
dell'atto introduttivo avendo il ricorrente riferito fatti diversi rispetto al ricorso ex art. 696.bis c.p.c..; la infondatezza della domanda per carenza del nesso eziologico, in subordine, di esser manlevata dal dr. e dalla CP_6
. Controparte_7
In data 10.6.2021 si è costituita l' che ha Controparte_7
eccepito la carenza di legittimazione del ricorrente in relazione alla diretta
"chiamata in giudizio", la nullità dell'atto introduttivo, nel merito la non
Pag. 9 operatività della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma,
lett. n), delle condizioni generali, per essere la richiesta risarcitoria relativa al sinistro per cui è causa pervenuta ad dal dott. Controparte_7 CP_6
per la prima volta quando essa PO aveva cessato la propria validità,
laddove la garanzia valeva per le richieste risarcitorie pervenute alla
Compagnia dall' per la prima volta durante il periodo di validità del Parte_7
contratto, con espressa esclusione delle richieste risarcitorie pervenute alla stessa Compagnia successivamente alla sua cessazione (la PO ha avuto validità dal 2.01.2008 al 2.01.2016 e il dott. ha ricevuto per la prima CP_6
volta la richiesta risarcitoria relativa al sinistro per cui è causa il 13.04.2017, a seguito della notifica, da parte della , dell'atto di citazione Controparte_1
per chiamata in garanzia nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ante causam
promosso dal;
infine ,deduceva la infondatezza della domanda. Persona_1
In data 11.6.2021 si è costituita la
[...]
che deduceva Controparte_4
l'infondatezza della domanda ed evidenziava che in relazione ai fatti di causa il procedimento penale seguito alla denuncia presentata dal alla Persona_1
Procura della Repubblica, si è concluso con l'archiviazione per assenza di colpe ascrivibili agli indagati.
In data 11.6.2021 si è costituito il medico che chiamava CP_6
in causa l' al fine di esser manlevato e deduceva la Controparte_7
inammissibilità ed infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 29 settembre 2021 il Giudice ha ordinato il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed ha autorizzato il a CP_6
chiamare in causa la per l'udienza del 24 Controparte_7
Pag. 10 febbraio 2022.
In data 4.2.2022 si è costituita nuovamente in giudizio, a seguito della chiamata in causa da parte del resistente , la CP_6 [...]
che ha eccepito il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva Controparte_7
del diritto ad agire del nei confronti di , Persona_1 Controparte_7
nel merito l'inoperatività della copertura assicurativa e, in subordine, di poter manlevare il solo per la quota di responsabilità a lui direttamente CP_6
imputabile
Con ordinanza del 22.5.2023, ad integrazione della consulenza espletata dai CTU dott.ri e nell'ambito della procedura ex Parte_5 Pt_6
art. 696-bis c.p.c. RG 37876/2016, è stato chiesta a questi ultimi di verificare l'esistenza di postumi invalidanti patiti dal periziando.
In data 25.1.2025 è intervenuta in giudizio la Liquidazione Controllata
di avendo questi, con ricorso ex art. 283 CCII, depositato il Persona_1
16.5.2024 presso il Tribunale di Napoli, chiesto ed ottenuto di poter accedere alla procedura di liquidazione controllata, e nel riportarsi agli atti introduttivi del ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento quale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso quello morale, subiti dal
[...]
, e quantificati in € 256.754,92, con vittoria di spese e compensi Per_1
professionali.
All'udienza del 13.3.2025 di precisazione delle conclusioni, la causa è
stata trattenuta in decisione
Va disattesa la eccezione di inammissibilità della domanda per esser stata proposta dopo il termine dei 90 giorni dalla CTU nel procedimento di
Pag. 11 ATP, avente rg. 37876/2016 e conclusosi il 15.7.2020, in quanto il termine dei
90 giorni decorrente dal deposito della relazione tecnica svolta nella fase di
ATP previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 24/2017 per proporre la domanda giudiziale di merito col rito sommario di cognizione è
esclusivamente finalizzato a “far salvi gli effetti della domanda” e, quindi, a preservare gli effetti sostanziali e processuali (interruzione termine prescrizionale, litispendenza, perpetuatio jurisdictionis, ecc.) della domanda introdotta con il ricorso per ATP, non alla procedibilità della domanda di merito.
Il giudizio di merito, introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) dopo la scadenza del suddetto termine di novanta giorni, è quindi comunque procedibile ma può produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
Deve essere, poi, rigettata l'eccezione di nullità della domanda,
sollevata dal convenuto in quanto risulta contenere tutti gli CP_6
elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), c.p.c. (circostanze di tempo e di luogo,
svolgimento delle prestazioni mediche, conseguenze delle stesse,
quantificazione delle domande) idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto
comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti
costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163
cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con
valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con
riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
Pag. 12 documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva
dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass., sez. 3, Sentenza
n. 11751 del 15/05/2013). Tratta di principio applicabile anche ai giudizi iniziati con ricorso.
Il si duole che non venga indicato il suo cd. “inadempimento CP_6
qualificato” ma sul punto si tornerà in seguito.
Va, invece, accolta l'eccezione sollevata da Controparte_7
di inammissibilità della chiamata diretta in giudizio da parte del
[...]
ricorrente danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del medico in quanto l'articolo 12 della Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017), che disciplina la responsabilità professionale in ambito sanitario, non opera retroattivamente. Invero, i fatti di cui è causa si articolano in un arco temporale antecedente l'entrata in vigore di detta legge. Inoltre, come evidenziato dalla Compagnia, l'ultimo comma dell'art 12 della Legge n.
24/2017 precisa che “le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6
dell'art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze
assicurative” (il c.d. Decreto Attuativo) e alla data del deposito del ricorso ex
art. 702bis c.p.c. in esame il decreto non era stato emanato.
Lo stesso a dirsi per la domanda trasversale di rivalsa che la CP_1
rivolge (anche) nei confronti dell'assicurazione del
[...] CP_6
La Liquidazione attrice e la devono, pertanto, Controparte_1
essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute
Pag. 13 dall' in ordine a tali inammissibili domande, Controparte_7
spese che si liquidano in dispositivo.
Passando all'esame della domanda proposta originariamente dal
[...]
si osserva che, secondo l'orientamento ormai ben consolidato della Pt_4
giurisprudenza di legittimità e di merito per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa legge, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu” alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass.
civ. n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex
art. 1228 c.c. dal fatto dei propri dipendenti di cui risponde, comunque, come fatto proprio. Così Cass. 29001/2021 che ha espresso il seguente principio: “in
tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017,
la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
Pag. 14 dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Ciò premesso, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che
agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass. 18102/2020; Cass. 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato (o i suoi eredi) deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
Pag. 15 A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. “doppio ciclo causale”: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali e, quindi, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di
Pag. 16 nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
Per quanto concerne la prova del nesso causale, la condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Nel caso in esame non vi è contestazione sull'esistenza di un cd.
contatto sociale tra il e le due strutture nonché con il Parte_4 CP_6
sanitario che prestava la sua opera nella casa di cura Controparte_1
[...]
Per determinare l'esistenza di un nesso causale tra queste condotte ed il peggioramento delle condizioni di salute della paziente e per valutare l'entità dei danni subiti, occorre esaminare la consulenza tecnica di ufficio svolta in sede di ATP e l'integrazione depositata in questo giudizio di merito.
Parte attrice lamenta – il cd. inadempimento qualificato - una non corretta ed adeguata strategia assistenziale da parte dei medici, tra cui va annoverato il “Medico Responsabile” dott. (cfr: prima pagina della CP_6
Pag. 17 “cartella clinica”), della ” che, nel luglio CP_12 Controparte_1
2013, non avrebbero attuato le procedure chirurgiche del caso ed avrebbero dimesso il paziente senza indicazione di un opportuno follow-up. Pertanto, al in quanto “Medico Responsabile”, sono contestati tutti i fatti che CP_6
l'attore descrive a carico della casa di cura Controparte_1
Quanto, invece, alle carenze dell'attività assistenziale posta in essere dall' (ora con particolare riguardo CP_10 Controparte_11
all'intervento chirurgico eseguito presso detta struttura, il Parte_4
assumeva, sotto il profilo dell'allegazione dell'inadempimento qualificato,
che “l'intervento in parola, infatti, si è dimostrato inadeguato a risolvere in
via definitiva la patologia di cui soffriva il in quanto si risolveva Persona_1
nella sola resezione del tenue perforato mentre, contrariamente al piano pre-
operatorio, ed a quanto evidenziato negli esami strumentali, nulla veniva
eseguito per emendare il tratto di sigma dalla diverticolite in atto la quale, a
sua volta, era sede di micro ascessi settici ben evidenti alla TC pre-
operatoria”.
Passando dall'allegazione al riscontro della fondatezza di queste doglianze, si osserva che i due CCTTUU nominati per accertare la condotta di questi sanitari, anche a seguito dell'integrazione richiesta in sede di merito dal precedente istruttore, hanno rilevato:
- che il quando è stato ricoverato nel luglio 2013 presso Persona_1
la Casa di Cura , presentava una diverticolite con Controparte_1
fenomeni infiammatori a carico della mucosa del sigma e una periviscerite che coinvolgeva le anse di tenue contigue;
- che i sanitari per fronteggiare una tale patologica condizione si
Pag. 18 affidavano ad una terapia medica, suggerendo controlli ambulatoriali;
- che tali indicazioni presenti nel Diario Clinico non risultano alla dimissione;
- che la scelta di una terapia farmacologica, come primo approccio ad una Patologia diverticolare del colon non appare del tutto incongrua, dovendo l'intervento sanitario procedere per gradi in relazione alla gravità del quadro clinico presentato dal paziente;
- che, tuttavia, nel caso in esame, erano già presenti nel luglio 2013
fenomeni perivisceritici che interessavano le anse del sigma e del tenue e a carico del colon erano presenti numerose saccocce diverticolari purulente;
- che in tali condizioni la sola terapia antibiotica, difficilmente poteva essere risolutiva e pertanto appariva non del tutto incongruo prospettare al paziente una possibile terapia chirurgica che venne poi ad essere necessariamente attuata dopo circa tre mesi a causa del progredire del processo patologico diverticolare che condizionava la perforazione di un'ansa del sigma con presenza di materiale siero-corpuscolato in peritoneo e coinvolgimento anche di anse digiunali;
- che, inoltre, va rilevato che l'intervento di resezione digiunale non venne poi ad essere risolutivo della patologia intestinale in quanto non associato ad alcun intervento a carico del sigma che rappresentava la sede della patologia diverticolare e la fonte di ogni possibile, ulteriore complicazione;
- che del resto, a distanza di alcuni mesi si doveva procedere anche ad una resezione del colon con colostomia sinistra;
- che in altri termini vi era stato un atteggiamento dei sanitari della
Pag. 19 non del tutto adeguato, potendo essi Controparte_12
proporre al paziente quell'intervento chirurgico poi eseguito dopo tre mesi circa;
- che a tale condotta venne poi ad associarsi un'incongrua terapia chirurgica da parte dei sanitari dell' presso Controparte_15 CP_10
(ora che eseguirono nel corso del ricovero
[...] Controparte_11
iniziato il 28/10/2013 un parziale intervento terapeutico attuato solo a carico del digiuno senza alcun intervento a carico del sigma che rappresentava la fonte di quella sofferenza peritoneale e perivisceritica presentata dal paziente;
- che non si rilevano invece incongruenze a carico dei chirurghi che intervennero successivamente operando una colostomia;
- che il presentava, a causa di una patologia ad insorgenza Persona_1
spontanea e del tutto naturale, una perforazione del piccolo intestino
(28/10/2013) ed una peritonite acuta da diverticolite perforata del sigma
(22/8/2014) e venne così attuata una resezione del sigma sec. con Per_4
successiva riconversione;
- che non è possibile riconoscere un periodo di totale inabilità in quanto gli interventi chirurgici eseguiti andavano comunque praticati, essendo imposti dalla evoluzione della patologia diverticolare e non da condotte censurabili dei curanti;
- che per quanto attiene invece alla valutazione dei postumi invalidanti, i quali sarebbero stati presentati dal qualora la Persona_1
condotta sanitaria fosse stata quella corretta, occorre rilevare che una tale valutazione presuppone un giudizio ipotetico, basato su una serie di fattori
(condizioni generali, reattività individuale, stato della parete addominale,
Pag. 20 tecnica chirurgica, possibili complicanze, etc) all'epoca presenti, di cui però
non è dato oggi conoscere la loro realtà e la loro possibile evoluzione;
- che si può affermare che le cicatrici sulla parete addominale sarebbero state comunque presenti anche se gli interventi chirurgici fossero stati tempestivamente eseguiti;
- che per quanto attiene alla presenza del laparocele, consistente in una
“ernia” post-laparotomia ovvero in un'ernia incisionale, essa viene generalmente a prodursi come complicanza di interventi chirurgici addominali in quanto in corrispondenza della cicatrice della parete addominale può
formarsi una breccia nella quale vengono a posizionarsi porzioni di intestino che fuoriescono dalla loro sede naturale a causa della lassità dei tessuti e della parete addominale che con l'età e a seguito del processo riparativo cicatriziale sono meno elastici, o per sovrappeso, o in caso di broncopatia cronica ostruttiva, e comunque nel caso in esame, non abbiamo elementi per ricondurre il laparocele, che si è instaurato in corrispondenza della colostomia, ad una errata tecnica chirurgica
- che pertanto il presenta, a seguito degli interventi Persona_1
chirurgici subiti, postumi che appaiono essere sovrapponibili a quelli che verosimilmente sarebbero intervenuti se gli interventi chirurgici, imposti dalla patologia diverticolare del sigma, fossero stati tempestivamente eseguiti;
-che però una più diligente gestione della patologia da parte dei sanitari di avrebbe con ragionevole attendibilità contenuto le Controparte_1
sofferenze del paziente per un lasso di tempo di tre mesi e tale periodo può
essere valutato come parziale inabilità al 25%;
- che non risulta condivisibile neanche la condotta dei medici della
Pag. 21 Seconda Università di Napoli in quanto, una volta evidenziato il problema diverticolare con periviscerite e con conseguente sofferenza peritoneale,
andava effettuato un intervento chirurgico risolutivo che avrebbe limitato la sofferenza del per circa 10 mesi e anche tale lasso di tempo può Persona_1
essere valutato come parziale inabilità al 25%.
Queste conclusioni sono state criticate, in particolare, dal CTP di parte attrice ed al riguardo i due consulenti di ufficio, rispondendo ai rilievi, hanno chiarito che “In merito al laparocele avevamo affermato che una tale
patologia riconosce varie, possibili cause ed oggi non abbiamo elementi per
ricondurre tale condizione ad una censurabile condotta degli operatori.
Quanto poi al periodo di inabilità, non è possibile riconoscere un ulteriore
periodo di inabilità assoluta, dal 19 agosto al 5 settembre 2014, in quanto
l'intervento a carico del colon andava comunque effettuato, essendo correlato
ad una diverticolite complicata e, pur se eseguito nel corso del precedente
ricovero, avrebbe con ogni attendibile verosimiglianza, determinato dei
postumi simili a quelli oggi presentati”.
Queste conclusioni possono essere condivise così come quelle riportate nel medesimo elaborato a seguito dei rilievi della Villa delle Querce
S.r.l. che “osservava che non era possibile giustificare alcun periodo di
inabilità temporanea da attribuire ai sanitari di “ ” per il Controparte_1
vuoto documentale, sinonimo di relativo benessere del paziente ma sul punto
non possiamo che ribadire le valutazioni appena riportate circa la verosimile
sintomatologia sofferta dal che presentava, già nel luglio Persona_1
2013, un ascesso pericolico. Quanto poi alla assenza di ogni indicazione
terapeutica, all'atto della dimissione del paziente dalla Casa di Cura, non
Pag. 22 possiamo che confermare le nostre valutazioni, già espresse nella precedente
CTU, non ritrovandosi in atti alcuna, specifica documentazione in merito”.
Anche alle osservazioni della che negava la necessità di un CP_4
intervento anche al sigma, i CCTTUU hanno evidenziato che “il referto
operatorio parla di “un'ansa perforata nel meso-sigma” e tale dato
giustificava e sollecitava, a nostro avviso un intervento anche sul sigma,
atteso che la TC dell'addome, eseguita nel settembre 2013, ossia un mese
prima, documentava un ispessimento della parete del sigma, multiple
estroflessioni diverticolari ed un addensamento del cellulare lasso
periviscerale nonché una formazione ascessuale disposta a cavaliere tra il
sigma ed alcune anse ileali. Inoltre, alla colonscopia, eseguita nel luglio
2013, a carico della parete del sigma, si evidenziavano già piccole erosioni e
numerose saccocce diverticolari con riduzione del lume dove era presente
materiale purulento che poi venne a seguito della perforazione a
condizionare l'ascesso tra il sigma e alcune anse ileali. In sintesi, il sig.
[...]
presentava una diverticolite complicata ed in tali condizioni, Per_1
valutando cioè “ex ante” la condotta dei sanitari, andava esplorata,
verificata e bonificata anche la condizione del sigma, attesa altresì
l'insufficiente terapia medica ed il ripresentarsi di episodi diverticolitici”.
Anche a fronte delle osservazioni compiute per la prima volta dalla
Liquidazione Controllata solo in comparsa conclusionale in ordine all'operato di quest'ultimo, si ritiene di poter condividere quanto si legge nell'integrazione della consulenza tecnica di ufficio, laddove è scritto: “Per
quanto attiene invece alla valutazione dei postumi invalidanti, che sarebbero
stati presentati dal qualora la condotta sanitaria fosse stata Persona_1
Pag. 23 quella corretta, occorre rilevare che una tale valutazione presuppone un non
semplice giudizio ipotetico, basato su una serie di fattori (condizioni generali,
reattività individuale, stato della parete addominale, tecnica chirurgica,
possibili complicanze, etc) all'epoca presenti, di cui però non è dato oggi
conoscere la loro realtà e la loro possibile evoluzione. Possiamo tuttavia
rilevare che le cicatrici sulla parete addominale sarebbero state comunque
presenti anche se gli interventi chirurgici fossero stati tempestivamente
eseguiti. Per quanto attiene poi alla presenza del laparocele, va rilevato che
una tale condizione viene generalmente a prodursi come complicanza di
interventi chirurgici addominali e consiste in una “ernia” post-laparotomia,
ovvero in un'ernia incisionale. In corrispondenza della cicatrice della parete
addominale, infatti, può formarsi una breccia nella quale vengono a
posizionarsi porzioni di intestino che fuoriescono dalla loro sede naturale. Le
cause di una tale complicanza sono da ricercarsi nella lassità dei tessuti e
della parete addominale che con l'età e a seguito del processo riparativo
cicatriziale sono meno elastici, nel sovrappeso, nell'obesità, nella estensione
dell'incisione, nella presenza di una broncopatia cronica ostruttiva, nonché
in una tecnica chirurgica non adeguata. Nel caso in esame, non abbiamo
elementi per ricondurre il laparocele, che si è instaurato in corrispondenza
della colostomia, ad una errata tecnica chirurgica, né la stessa parte attrice
nei suoi fogli di lume ha lamentato un tale inadempimento qualificato da
parte dei curanti cui ricondurre la genesi del laparocele. Appare, pertanto,
evidente come una tale condizione non possa essere ascritta ad una
censurabile attività chirurgica e come tale valutata. In sintesi, il sig.
[...]
presenta, a seguito degli interventi chirurgici subiti, postumi che Per_1
Pag. 24 appaiono essere sovrapponibili a quelli che verosimilmente sarebbero
intervenuti se gli interventi chirurgici, imposti dalla patologia diverticolare
del sigma, fossero stati tempestivamente eseguiti. La non condivisibile attività
assistenziale, attuata nei suoi confronti ha comportato in definitiva solo un
più lungo periodo di parziale inabilità senza influire sulla realtà e sull'entità
dei postumi che sarebbero verosimilmente comunque intervenuti. In
definitiva, i postumi oggi presentati dal sig. sono sovrapponibili Persona_1
a quelli che sarebbero intervenuti a seguito di una più attenta ed adeguata
assistenza. Una più diligente gestione della patologia, presentata da parte dei
sanitari di avrebbe con ragionevole attendibilità Controparte_1
contenuto le sofferenze del paziente per un lasso di tempo di tre mesi. Tale
periodo può essere valutato come parziale inabilità al 25%. La non
condivisibile condotta dei medici della Seconda Università di Napoli
prolungò per 10 mesi la inabilità del sig. e tale lasso di tempo Persona_1
va considerato come parziale inabilità al 25%. Vanno poi considerate le
sofferenze ed il disagio patito per il prolungarsi della condizione patologica
indotta dalla non adeguata strategia assistenziale, nonché le spese sostenute”.
Quanto alla posizione del il quale ha sempre lamentato la CP_6
mancata specificazione degli inadempimenti al medesimo imputati, si rileva che dalla lettura cartella clinica già presente nella fase di ATP il medesimo ha sottoscritto la cartella clinica in atti in qualità di “Medico Responsabile”.
Pertanto, tutti i riferimenti al personale della casa di cura Controparte_1
riguardano innanzitutto il nella sua qualità. CP_6
Passando alla quantificazione dei danni risarcibili all'attore, sulla base del D.M. 18/07/2025, pubblicato in G.U. parte generale n. 176 del 31 luglio
Pag. 25 2025, possono essere riconosciuti euro (56,18 x 90gg =) 1.264,05 per il danno da inabilità temporanea subito per il comportamento dei sanitari della
[...]
ai quali si può aggiungere un 20% per danno per danno da Controparte_1
sofferenza soggettiva interiore pervenendo così a complessivi euro 1.516.86.
Per il comportamento, invece, dei sanitari dell' oltre Controparte_18
ad euro (56,18 x 300gg pari a 10 mesi =) 4.213,50, importo aumentato anche in questo caso del 20% ad euro 5.056,20.
Occorre ora stabilire se i convenuti Controparte_1 [...]
e debbano essere condannati, in solido tra loro, al CP_18 CP_6
pagamento in favore della Liquidazione Controllata di queste somme ovvero se non sussista il vincolo della solidarietà passiva.
Secondo la Cassazione, “l'unicità del fatto dannoso richiesta
dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale
degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in
coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del
danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia
derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti
distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da
un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla
produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il
fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni
poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in
motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto
dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che
abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a
Pag. 26 rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in
forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno
rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente
ponendosi quale suo antecedente causale necessario” (tra molte e di recente
Cass. 1842/2021).
Ritiene il giudicante che nella fattispecie non ricorra la solidarietà
perché le due condotte omissive riguardano fatti diversi pur se entrambi qualificabili in termini di danno conseguenza come inabilità temporanea.
Invero, i due periodi di inabilità trovano la loro cause in comportamenti non interdipendenti nel senso che i sanitari dell' con il loro CP_18
comportamento omissivo hanno contribuito a generare un nuovo periodo di inabilità mentre non hanno concorso affatto a realizzare l'inabilità e le sofferenze dei primi tre mesi imputabile solo ai medici di Controparte_1
così come questi ultimi non hanno concorso a produrre il nuovo periodo di 10
mesi di inabilità e sofferenze dovuto soltanto ad un errata scelta chirurgica dei sanitari della seconda struttura intervenuta.
Pertanto, la casa di cura e Controparte_1 CP_6
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della della complessiva somma di euro 1.516.86 mentre Parte_2
l' deve essere condannata al pagamento in favore sempre Controparte_18
della della somma di euro 5.056,20. Parte_2
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno
subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene
Pag. 27 danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli
interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al
saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al
momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione
del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca
del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che
tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale
Pag. 28 mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, che può farsi risalire all'ottobre 2013, ed il suo risarcimento (12
anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Questo criterio trova applicazione anche in materia contrattuale: “In
tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle
pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da
danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere
dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di
risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un
debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che
il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”
(Cass. 37798/2022).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati di € 1.516.86 e di € 5.056,20 svalutati all'epoca del fatto generatore del danno, ottobre 2013, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,218 dell'ultima rilevazione (luglio 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), rispettivamente, ad
€ 1.245,37 e ad € 4.151.23 e, quindi, su questi importi come progressivamente rivalutati, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_19
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto di € 1.516.86 e di € 5.056,20
Pag. 29 (che si convertono in debito di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sugli stessi, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass.
61/2023).
In conclusione, la struttura sanitaria ed il Controparte_1
medico devono essere condannati, in solido tra loro, al CP_6
pagamento in favore della Liquidazione intervenuta a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale di € 1.516.86 e la sola al CP_18
pagamento in favore della Liquidazione € 5.477,55 oltre interessi compensativi come appena indicati ed oltre interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna dei predetti tre convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2
, spese riguardanti sia la fase dell'ATP sia quelle del presente
[...]
giudizio, spese che si liquidano in dispositivo per entrambe le procedure sulla base del valore del decisum.
Le spese della CTU in base ai decreti di liquidazione sia della fase di
ATP sia di questa fase di merito si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico della , di e della in Controparte_1 CP_6 CP_18
solido tra loro con conseguente diritto della Liquidazione Controllata di ottenere dai predetti convenuti il pagamento di quanto già eventualmente versato ai consulenti.
Occorre ora esaminare le ulteriori domande proposte nel presente giudizio.
La ha chiesto di essere mallevata dal e Controparte_1 CP_6
Pag. 30 dall' Già si è dichiarata la domanda Controparte_7
inammissibile nei confronti dell'assicurazione in mancanza di azione diretta nei confronti della medesima.
Quest'ulteriore domanda è infondata.
La Casa di cura pretende di essere integralmente mallevata dal CP_6
sul presupposto che tutta la responsabilità sia da addebitare esclusivamente a quest'ultimo.
Osserva, invece, il tribunale che “in tema di responsabilità medica, nel
regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura
sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità
diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la
quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al
creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della
propria obbligazione contrattuale” (Cass. 29001/2021). Pertanto, anche la casa di cura è corresponsabile e poteva al piuù agire in regresso nei confronti del e non per essere mallevata. CP_6
Invero, “la domanda con la quale colui che abbia adempiuto ad un
obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei
confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si
differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone,
mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il
peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi;
ne discende che la
questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono
derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo
se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli
Pag. 31 altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento
in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e
non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato
convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione
della propria responsabilità” (Cass. 30952/2023).
La domanda di malleva, così come proposta, non può, quindi, essere accolta. Si ritiene di compensare tra la casa di cura ed il le spese di lite CP_6
risultando, comunque, obbligati solidali e, quindi, aventi diritto ad agire in regresso tra di loro nel caso di pagamento di somme di importo superiori alla rispettiva quota.
Da ultimo occorre esaminare la domanda di garanzia impropria che il ha proposto nei confronti dell' . La domanda è, CP_6 Controparte_7
infondata, poiché la richiesta risarcitoria pervenute dall'assicurato alla compagnia durante il periodo di validità del contratto così come prescrive l'art. 17 del C.G.A. prodotte dall'assicurazione chiamata in causa mentre questo è cessato il 2 gennaio 2016 e la denuncia di sinistro da parte del CP_6
è pervenuta all'assicurazione solo il 13 aprile 2017.
Ci troviamo innanzi ad una clausola c.d. pura, destinata alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della polizza,
indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Lo stesso riporta nella prima memoria il contenuto della sentenza delle sezioni CP_6
unite n. 9140/2016 che legittima tali clausole cd. pure e precisa che “è
sufficiente al riguardo considerare che la prospettazione dell'immeritevolezza
è, in via di principio, infondata con riferimento alle clausole c.d. pure, che,
Pag. 32 non prevedendo limitazioni temporali alla loro retroattività, svalutano del tutto la rilevanza dell'epoca di commissione del fatto illecito”. In sostanza, a parte generici richiami giurisprudenziali, il non ha allegato elementi CP_6
sulla base dei quali ritenere la nullità della clausola in esame.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento in favore CP_6
dell' delle spese di lite che si liquidano in Controparte_7
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla di nei confronti della Parte_2 Persona_1 [...]
di dell' CP_1 CP_6 [...]
e della Controparte_4 [...]
così provvede: Controparte_7
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda di parte attrice,
condanna la convenuta e in solido tra Controparte_1 CP_6
loro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di € 1.516.86 in favore della Liquidazione Controllata di oltre interessi Persona_1
compensativi nella misura del 2,5% annuo dall' ottobre 2013 sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 1.245,37 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma come sopra riconosciuta di € 1.516.86, maggiorate degli interessi
Pag. 33 compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la convenuta Controparte_4
al pagamento, a titolo di risarcimento
[...]
danni, di € 5.477,55 in favore della Liquidazione Controllata di Per_1
oltre interessi compensativi nella misura del 2,5% annuo dall'ottobre
[...]
2013 sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 4.151.23 e,
quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno,
ogni successivo mese di ottobre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma come sopra riconosciuta di € 5.477,55,
maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3) condanna la convenuta la e Controparte_1 CP_6
la Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, a favore della
[...]
delle spese di lite del procedimento di ATP che si Parte_2
liquidano in € 2.255,00, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva
come per legge
4) condanna la convenuta la e Controparte_1 CP_6
la Controparte_4
al pagamento, in solido tra loro, a favore della
[...]
delle spese di lite del presente giudizio che si Parte_2
liquidano in € 5.200,00, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva
Pag. 34 come per legge;
5) spese di CTU, di entrambe le fasi, ATP e merito, come da motivazione;
6) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice e dalla direttamente nei confronti della convenuta CP_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
7) condanna parte attrice e la in solido tra Controparte_1
loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
8) rigetta la domanda di malleva proposta dalla Controparte_1
nei confronti del e compensa tra queste parti le spese di lite;
[...] CP_6
9) rigetta la domanda di garanzia proposta dal nei confronti CP_6
dell' Controparte_7
10) condanna al pagamento in favore della chiamata in CP_6
causa delle spese di lite della causa di garanzia Controparte_7
che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%
sui compensi), CPA ed Iva come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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