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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/07/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 5051/2024 promossa da
(cf. ), nato/a a PIRSCOV (Romania), Parte_1 C.F._1 il 14/12/1994 con l'avv. ANDREA BERTONI RICORRENTE contro
(cf. , nato/a a MONTEBELLUNA Controparte_1 C.F._2 (TV), il 7/11/1995 con l'avv. MICHELA GIACOMAZZO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 27.06.2025, tenuta dal giudice relatore nelle forme di cui all'art. 127ter cpc..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (20.09.2022) – oggetto del Per_1 sopravvenuto accordo – siano rispondenti all'interesse dello stesso, come valutato anche dal Curatore Speciale, e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- il regime di affidamento super esclusivo al padre sia giustificato, allo stato, dalla situazione personale e di fragilità della (inserita in un CP_1 programma di protezione per donne vittime di violenza, per fatti estranei al presente procedimento e frattanto presa in carico dal CSM);
- il concordato calendario di visite della madre al figlio – l'attuazione del quale sarà monitorata dai Servizi Sociali territorialmente competenti – sia adeguato a garantire una significativa frequentazione tra i due, nel rispetto del principio di bigenitorialità;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo della madre (anche ai fini della responsabilizzazione della stessa per quanto concerne la propria condizione lavorativa) nella misura progressivamente prevista, oltre al rimborso del 35% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse di e compatibili con la condizione economica e personale delle parti. Per_1
Il compenso per il Curatore Speciale – come richiesto dalle parti – è liquidato in dispositivo e posto a carico solidale dei genitori.
Il sopravvenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato a [...] – TV, il 20.09.2022), così Persona_2 definitivamente provvede in base al sopraggiunto accordo tra le parti:
“ - l'affido super esclusivo di al padre, attribuendo a questi il Persona_2 potere e la facoltà di adottare autonomamente anche le scelte di maggiore rilievo, quali quelle inerenti la scuola, la salute e la residenza del minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il medesimo, al quale viene assegnata la casa di residenza familiare, in sua proprietà;
2 - che la madre, possa vedere il figlio previo accordo con Controparte_1 il padre, almeno due volte a settimana in presenza del padre medesimo, con possibilità di aumento della frequentazione con le stesse modalità, tenendo conto delle esigenze del bambino e dei genitori;
- la prosecuzione del monitoraggio per entrambi i genitori da parte dei
Servizi Sociali, i quali avranno anche l'incarico di vigilare sul calendario delle frequentazioni madre-figlio;
- che i Servizi Sociali siano onerati di relazionare il Tribunale di Treviso con cadenza semestrale;
- la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per la madre presso i Servizi Sociali con le modalità dagli stessi ritenute più opportune;
- la prosecuzione per la madre nei percorsi terapeutici (psicologici e psichiatrici) già intrapresi;
Per_
- che i Servizi Sociali disciplinino la frequentazione di con i nonni materni, al fine di garantire la serena prosecuzione del rapporto del minore con i medesimi;
prevedere che:
-la madre rinunci in favore del padre a percepire l'assegno unico e universale per il figlio;
Per_
-a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la madre corrisponda al padre, entro il 10 di ogni mese, i seguenti importi:
- euro 100,00, a partire dal settimo mese successivo alla pronuncia, qualora la stessa fosse ancora priva di reddito;
- euro 150,00, anche prima del decorso dei sette mesi dalla pronuncia, qualora rinvenga una occupazione retribuita e la retribuzione mensile netta sia inferiore a euro 1.000,00;
- euro 200,00, anche prima del decorso dei sette mesi dalla pronuncia, qualora la retribuzione mensile netta sia maggiore di euro 1.001,00 e inferiore a euro 1.300,00;
- euro 300,00, anche prima del decorso dei sette mesi dalla pronuncia, qualora la retribuzione mensile netta sia maggiore di euro 1.301,00 e inferiore a euro 1.500,00;
-tutti gli importi che precedono dovranno essere rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT con base maggio 2025; a fini di verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, assume l'obbligo di comunicare Controparte_1 tempestivamente le variazioni di retribuzione rilevanti mediante invio di una copia del proprio cedolino mensile a;
Parte_1
-salvo diverso specifico accordo tra i due genitori, la madre contribuisca Per_ per il 35 % alle spese straordinarie sostenute per , rimanendo il restante
65% a carico del padre;
quanto alla individuazione delle spese medesime si fa rinvio al protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di
Treviso”;
3
PONE a carico solidale di e il Parte_1 Controparte_1 pagamento del compenso per il Curatore Speciale, avv. FRANCESCA OTTONI, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge;
DICHIARA le SPESE di lite interamente compensate;
MANDA per la comunicazione del presente provvedimento ai SERVIZI SOCIALI del Controparte_2 Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 5051/2024 promossa da
(cf. ), nato/a a PIRSCOV (Romania), Parte_1 C.F._1 il 14/12/1994 con l'avv. ANDREA BERTONI RICORRENTE contro
(cf. , nato/a a MONTEBELLUNA Controparte_1 C.F._2 (TV), il 7/11/1995 con l'avv. MICHELA GIACOMAZZO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 27.06.2025, tenuta dal giudice relatore nelle forme di cui all'art. 127ter cpc..
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore (20.09.2022) – oggetto del Per_1 sopravvenuto accordo – siano rispondenti all'interesse dello stesso, come valutato anche dal Curatore Speciale, e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- il regime di affidamento super esclusivo al padre sia giustificato, allo stato, dalla situazione personale e di fragilità della (inserita in un CP_1 programma di protezione per donne vittime di violenza, per fatti estranei al presente procedimento e frattanto presa in carico dal CSM);
- il concordato calendario di visite della madre al figlio – l'attuazione del quale sarà monitorata dai Servizi Sociali territorialmente competenti – sia adeguato a garantire una significativa frequentazione tra i due, nel rispetto del principio di bigenitorialità;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo della madre (anche ai fini della responsabilizzazione della stessa per quanto concerne la propria condizione lavorativa) nella misura progressivamente prevista, oltre al rimborso del 35% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse di e compatibili con la condizione economica e personale delle parti. Per_1
Il compenso per il Curatore Speciale – come richiesto dalle parti – è liquidato in dispositivo e posto a carico solidale dei genitori.
Il sopravvenuto accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato a [...] – TV, il 20.09.2022), così Persona_2 definitivamente provvede in base al sopraggiunto accordo tra le parti:
“ - l'affido super esclusivo di al padre, attribuendo a questi il Persona_2 potere e la facoltà di adottare autonomamente anche le scelte di maggiore rilievo, quali quelle inerenti la scuola, la salute e la residenza del minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il medesimo, al quale viene assegnata la casa di residenza familiare, in sua proprietà;
2 - che la madre, possa vedere il figlio previo accordo con Controparte_1 il padre, almeno due volte a settimana in presenza del padre medesimo, con possibilità di aumento della frequentazione con le stesse modalità, tenendo conto delle esigenze del bambino e dei genitori;
- la prosecuzione del monitoraggio per entrambi i genitori da parte dei
Servizi Sociali, i quali avranno anche l'incarico di vigilare sul calendario delle frequentazioni madre-figlio;
- che i Servizi Sociali siano onerati di relazionare il Tribunale di Treviso con cadenza semestrale;
- la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per la madre presso i Servizi Sociali con le modalità dagli stessi ritenute più opportune;
- la prosecuzione per la madre nei percorsi terapeutici (psicologici e psichiatrici) già intrapresi;
Per_
- che i Servizi Sociali disciplinino la frequentazione di con i nonni materni, al fine di garantire la serena prosecuzione del rapporto del minore con i medesimi;
prevedere che:
-la madre rinunci in favore del padre a percepire l'assegno unico e universale per il figlio;
Per_
-a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la madre corrisponda al padre, entro il 10 di ogni mese, i seguenti importi:
- euro 100,00, a partire dal settimo mese successivo alla pronuncia, qualora la stessa fosse ancora priva di reddito;
- euro 150,00, anche prima del decorso dei sette mesi dalla pronuncia, qualora rinvenga una occupazione retribuita e la retribuzione mensile netta sia inferiore a euro 1.000,00;
- euro 200,00, anche prima del decorso dei sette mesi dalla pronuncia, qualora la retribuzione mensile netta sia maggiore di euro 1.001,00 e inferiore a euro 1.300,00;
- euro 300,00, anche prima del decorso dei sette mesi dalla pronuncia, qualora la retribuzione mensile netta sia maggiore di euro 1.301,00 e inferiore a euro 1.500,00;
-tutti gli importi che precedono dovranno essere rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT con base maggio 2025; a fini di verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, assume l'obbligo di comunicare Controparte_1 tempestivamente le variazioni di retribuzione rilevanti mediante invio di una copia del proprio cedolino mensile a;
Parte_1
-salvo diverso specifico accordo tra i due genitori, la madre contribuisca Per_ per il 35 % alle spese straordinarie sostenute per , rimanendo il restante
65% a carico del padre;
quanto alla individuazione delle spese medesime si fa rinvio al protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di
Treviso”;
3
PONE a carico solidale di e il Parte_1 Controparte_1 pagamento del compenso per il Curatore Speciale, avv. FRANCESCA OTTONI, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge;
DICHIARA le SPESE di lite interamente compensate;
MANDA per la comunicazione del presente provvedimento ai SERVIZI SOCIALI del Controparte_2 Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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