Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2801/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e rispettivamente rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi e domiciliati dall'avv. BUCOS LEONORA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti congiuntamente
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di fissare la propria residenza ove meglio credano.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui non viene previsto alcun contributo al mantenimento in favore dell'uno o dell'altro.
3. I coniugi dichiarano che i figli e , entrambi maggiorenni, Per_1 Persona_2 sono economicamente autosufficienti, ragion per cui non viene previsto alcun mantenimento a loro favore.
4. La casa coniugale, sita in Venezia (VE), Santa Croce 1285, di proprietà esclusiva del Signor
e già assegnata allo stesso in sede di separazione, rimarrà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità dello stesso.
5. I coniugi, conformemente a quanto già previsto in sede di separazione, si obbligano ad intestare ai figli e in quote uguali la nuda proprietà visura per soggetto Per_1 Per_2 limitata all'intestato su del compendio immobiliare sito a Zortea Parte_1
Per il P.M. intervenuto
Dichiararsi [lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio] alle condizioni indicate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato in data 04.07.2024 i ricorrenti esponevano di aver in data 10.12.1983 contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 270, Parte II, Serie A, anno 1983 del Comune di
Venezia, che dalla loro unione erano nati il 2 giugno 1988 la figlia e il 29 settembre Per_1
1993 il figlio maggiorenni economicamente autosufficienti;
che, in seguito, era tra Per_2 loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale il 15.06.2006 nella procedura di separazione omologata con decreto del 30.06.2006 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 12.11.2022, fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. Il Giudice, con decreto del 23.07.2024, accoglieva la richiesta e, depositate le note il 06.11.2024, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e della conferma delle condizioni rassegnate nel ricorso, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 30.06.2006 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 10/12/1983 con rito concordatario da e e trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 270, dell'anno 1983) del Comune di
Venezia.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi di fissare la propria residenza ove meglio credano.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui non viene previsto alcun contributo al mantenimento in favore dell'uno o dell'altro.
3. I coniugi dichiarano che i figli e , entrambi maggiorenni, Per_1 Persona_2 sono economicamente autosufficienti, ragion per cui non viene previsto alcun mantenimento a loro favore.
4. La casa coniugale, sita in Venezia (VE), Santa Croce 1285, di proprietà esclusiva del Signor
e già assegnata allo stesso in sede di separazione, rimarrà Parte_1 nell'esclusiva disponibilità dello stesso.
5. I coniugi, conformemente a quanto già previsto in sede di separazione, si obbligano ad intestare ai figli e in quote uguali la nuda proprietà visura per soggetto Per_1 Per_2 limitata all'intestato su del compendio immobiliare sito a Zortea Parte_1
(TN), meglio identificato nella narrativa del presente atto, rimasto in comunione ordinaria, riservandosi l'usufrutto sul medesimo in ragione del 50% ciascuno.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 20 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero