Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Sentenza 6 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Cucchiara, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Sciacca (Ag), via dei Cappuccini n. 7;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Consorzio di Bonifica Agrigento 3, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituito in giudizio;
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo (Sezione Terza) n. 1377/2023, pubblicata il 24.04.2023 e resa all’esito del giudizio R.G. n. 998/2020, oggi passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-2025, di accoglimento del ricorso per ottemperanza incardinato da parte ricorrente;
Visto l’atto d’insediamento nell’incarico del Commissario ad acta nominato nella suddetta sentenza, nonché la subdelega dei poteri commissariali in favore del dottor PE Di RA;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-2025;
Vista la relazione finale sull’incarico svolto presentata dal dottor Di RA in data 30.07.2025;
Visto il reclamo avverso l’operato del Commissario ad acta depositato dalla parte ricorrente in data 26.09.2025;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. IO ON e udito per l’Amministrazione resistente il difensore, avvocato Sorrentino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con la sentenza di questo Tribunale, di cui all’epigrafe, le Amministrazioni intimate sono state condannate a restituire al ricorrente un terreno di sua proprietà, occupato al fine di realizzarvi un’opera pubblica (una strada) iniziata, ma non ultimata;
Ritenuto esattamente che con la suddetta sentenza il Tribunale, preso atto della mancata conclusione del procedimento di espropriazione per pubblica utilità del terreno di parte ricorrente, ha condannato le PP.AA. intimate a ) alla restituzione di tale terreno, previa riduzione in pristino delle aree trasformate medio tempore ; b ) al risarcimento del danno provocato dal mancato godimento del praedium durante tutto il periodo di occupazione senza titolo (5% valore venale annuo del bene stimato secondo criteri specificati in sentenza); c ) alla formulazione di una proposta conciliativa in ordine a tale risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.; d ) fatta salva la possibilità di esercitare il potere di acquisizione sanate di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. Espropriazioni;
Ritenuto altresì che, incardinato ricorso ai sensi dell’art. 112 ss. cod. proc. amm. (R.G. n. 983/2024), mercé sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-2025 è stata accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l’ottemperanza delle Amministrazioni intimate alla superiore decisione, con contestuale nomina del Segretario pro tempore alla Presidenza della Regione Siciliana come Commissario ad acta , con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto ancora che con nota del 30.04.2025 i poteri commissariali sono stati subdelegati al dottor Di RA;
Ritenuto infine che con Relazione sull’incarico svolto, versata in atti il 30.07.2025 dal dottor Di RA nella suddetta qualità, è stato esposto al Tribunale che, nelle more dell’odierno giudizio, l’Amministrazione regionale resistente ha provveduto motu proprio a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, di cui all’epigrafe, adottando i seguenti provvedimenti: a ) D.R.S. n. 10400 del 30.12.2024, Impegno e liquidazione Somma acquisizione sanante ; b ) D.R.S. n. 3878 del 09.05.2025, Impegno e liquidazione Somme risarcimento danno e spese legali ; c ) D.R.A. n. 3600 del 22.04.2025, Spese legali giudizio di ottemperanza (tutti prodotti in allegato alla relazione commissariale);
Rilevato che mercé reclamo ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., versato in atti il 26.09.2025, parte ricorrente ha impugnato tale Relazione commissariale, prospettando dei motivi di doglianza attinenti, in sostanza, alla liquidazione del quantum debeatur fatta dall’Amministrazione resistente con le determinazioni, di cui sopra;
Considerato preliminarmente che tale reclamo presenta dei profili d’inammissibilità in quanto, per suo tramite, è stato impugnato un atto, la Relazione commissariale sull’incarico svolto, privo di natura provvedimentale; ed altresì perché la notifica al Consorzio di Bonifica Agrigento 3 è stata fatta ad un indirizzo di posta elettronica certificata, che non risulta presente negli appositi Registri;
Considerato in ogni caso che, come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, la nomina del Commissario ad acta da parte del Giudice adito con ricorso ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. non priva l’Amministrazione intimata del potere di provvedere motu proprio all’ottemperanza della sentenza oggetto di tale ricorso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25.05.2021, n.8);
Considerato infine che ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti all’adozione di atti aventi natura espropriativa o ablativa (Corte Cass., Sezioni Unite civ., sent. 20.07.2021, n. 20691);
Rilevata la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate come ragione sufficiente per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, nulla essendo dovuto nei rapporti con le Amministrazioni non costituitesi invece in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), rigetta il reclamo.
Spese compensate tra parte ricorrente ed Amministrazione regionale costituita, nulla nei confronti delle Amministrazioni intimate, ma non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
IO ON, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ON | RO NT |
IL SEGRETARIO