TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4961/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:15 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO anche in sostituzione dell'avv. LA CAVERA CLAUDIO per parte ricorrente nonché la dott.ssa PALPACELLI CAROLINAPER la parte resistente
L'avv. Tarantino conclude riportandosi alla CTU depositata nel procedimento n.5086/2024 RGLe insiste sull'accoglimento del ricorso;
la dott.ssa Palpacelli si riporta alla memoria di costituzione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:38 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4961 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti TARANTINO ERASMO e LA Parte_1
CAVERA CLAUDIO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con la dott.ssa COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di , invalida al 46%, all'iscrizione nelle Parte_1
liste del collocamento mirato ex L. n. 68/1999;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che liquida in € 1.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA, Pt_1
disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver presentato domanda amministrativa al fine di veder accertata la propria invalidità del 46% utile per l'inserimento nelle liste del collocamento mirato ex L. 69/1999, ma di non essere mai stato chiamato a visita, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare tale percentuale CP_1
d'invalidità e, conseguentemente, sentire dichiarare il proprio diritto all'iscrizione nelle liste.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, deducendo l'esistenza di altro giudizio instaurato dal ricorrente e concernente l'invalidità civile ai fini di prestazione d'invalidità, chiedendo che, per ragioni di economia processuale, venisse utilizzata la relazione di consulenza del giudizio iscritto al n. 5086/2024 RGL.
Senza alcuna istruttoria, rinviata la decisione del procedimento all'esito del prefato ricorso n. 5086/2024 RGL, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
La CTU incaricata ha infatti così concluso la propria relazione: “La
Ricorrente è da considerare, per le menomazioni surriferite, Parte_1
NON Portatore di Handicap (L. 104/92) ed invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 62% SENZA diritto alla Pensione di Inabilità né all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza”.
Pur non avendo diritto ad alcuna prestazione d'invalidità, né ai benefici di cui alla L. n. 104/1992, la percentuale di invalidità accertata è sufficiente per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
il ricorso pertanto va accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4961/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:15 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO anche in sostituzione dell'avv. LA CAVERA CLAUDIO per parte ricorrente nonché la dott.ssa PALPACELLI CAROLINAPER la parte resistente
L'avv. Tarantino conclude riportandosi alla CTU depositata nel procedimento n.5086/2024 RGLe insiste sull'accoglimento del ricorso;
la dott.ssa Palpacelli si riporta alla memoria di costituzione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:38 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4961 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti TARANTINO ERASMO e LA Parte_1
CAVERA CLAUDIO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con la dott.ssa COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato ex L. 68/1999 conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di , invalida al 46%, all'iscrizione nelle Parte_1
liste del collocamento mirato ex L. n. 68/1999;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che liquida in € 1.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA, Pt_1
disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo di aver presentato domanda amministrativa al fine di veder accertata la propria invalidità del 46% utile per l'inserimento nelle liste del collocamento mirato ex L. 69/1999, ma di non essere mai stato chiamato a visita, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare tale percentuale CP_1
d'invalidità e, conseguentemente, sentire dichiarare il proprio diritto all'iscrizione nelle liste.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, deducendo l'esistenza di altro giudizio instaurato dal ricorrente e concernente l'invalidità civile ai fini di prestazione d'invalidità, chiedendo che, per ragioni di economia processuale, venisse utilizzata la relazione di consulenza del giudizio iscritto al n. 5086/2024 RGL.
Senza alcuna istruttoria, rinviata la decisione del procedimento all'esito del prefato ricorso n. 5086/2024 RGL, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
La CTU incaricata ha infatti così concluso la propria relazione: “La
Ricorrente è da considerare, per le menomazioni surriferite, Parte_1
NON Portatore di Handicap (L. 104/92) ed invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 62% SENZA diritto alla Pensione di Inabilità né all'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza”.
Pur non avendo diritto ad alcuna prestazione d'invalidità, né ai benefici di cui alla L. n. 104/1992, la percentuale di invalidità accertata è sufficiente per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;
il ricorso pertanto va accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini