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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°6180/2022 R.G. con ricorso depositato il 13.10.2022 da
nata a [...] il [...] con Parte_1
l'avv. CALVELLO CLAUDIO ricorrente contro
nato a [...] il Controparte_1
02.09.1988 resistente contumace e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: per la ricorrente: “pronunziare la separazione dei coniugi;
- prevedere che ciascuno dei coniugi continuerà a vivere separato con obbligo di mutuo rispetto;
- prevedere che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con ricorso depositato in data 13.10.2022 la ricorrente Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il Controparte_1
08.07.2017 in Rubano, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rubano al n. 6, parte I dell'anno 2017 e che dal matrimonio non erano nati figli, adiva il Tribunale affinchè fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
pur ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace.
All'udienza del 14.04.2023 parte ricorrente compariva personalmente avanti al Presidente del. rendendo le dichiarazioni riportate a verbale, nessuno compariva per il resistente e il Giudice concedeva nuovo termine al procuratore di parte ricorrente per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza al resistente.
Successivamente, all'udienza del 19.03.2024 il procuratore di parte ricorrente rappresentava che erano state effettuate ricerche, che il resistente di cittadinanza venezuelana, risultava cancellato dai registri del comune di
Rubano per emigrazione all'estero e rappresentava che le ricerche effettuate per individuare il nuovo indirizzo di residenza avevano avuto esito negativo.
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva quindi di procedere alla notifica secondo le forme di cui all'art. 143 c.p.c.. Il Giudice si riservava e con ordinanza depositata in data 17.04.2024 disponeva il rinnovo della notifica al resistente del ricorso introduttivo e dell'ordinanza nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. e rinviava all'udienza del 17.10.2024. A detta udienza, verificata la regolarità della notifica al resistente, dichiarava la contumacia di , attesa la mancata costituzione del Controparte_1
convenuto, dava atto di non poter procedere al tentativo di conciliazione e visto l'art. 708 c.p.c. pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1. Autorizza i coniugi a vivere separati “e, nominatosi Giudice istruttore, fissava per la comparizione anche non personale delle parti l'udienza del 06.02.2025.
A detta udienza il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e memoria integrativa depositata in data 05.02.2025,
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rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
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Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità
(entrambe le parti hanno la cittadinanza venezuelana) va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto i) del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle “autorità giurisdizionali dello
Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 13.10.2022.
Nel caso de quo i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia, in Rubano e ivi si sono trasferiti, ponendo la loro residenza abituale in Rubano alla via
Borsellino 3/B presso l'immobile adibito a casa familiare. Altresì parte ricorrente è residente in [...]e l'ultima residenza nota del resistente risulta essere stata in Rubano.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
In assenza di prole e di domande sull'assegno di separazione, non va emessa alcuna statuizione ulteriore.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento e considerata la mancata costituzione del resistente, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del comune di Rubano di annotare la sentenza nei registri (atto n. 6, parte I, dell'anno 2017 del registro degli atti di matrimonio);
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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