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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 14417/2024, promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli Avv.ti AVANZI SELENE e TOSONI MAURO RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3
(c.f. ) Controparte_4 C.F._4 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTI CONTUMACI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. del 20.11.24, il ha agito Parte_1 conto i resistenti, indicati in epigrafe, affinché fosse dichiarata l'accettazione tacita dell'eredità loro pervenuta da , rispettivamente marito e padre, deceduto il 6.7.12. Controparte_5
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati: ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a;
a mani proprie all'estero agli altri resistenti. Controparte_1
All'udienza del 17.6.25 il giudice ha dichiarato la contumacia dei resistenti e riservato di provvedere.
2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− Il Condominio è creditore dei resistenti, come da decreto ingiuntivo n. 1100/8.3.23;
− Veniva eseguito un pignoramento immobiliare sul fabbricato identificato catastalmente al foglio 42 particella 64 sub 3 del Comune di Calcinato, intestato per 3/9 oltre al diritto di abitazione a e per 2/9 ciascuno agli altri resistenti;
Controparte_1
− Nella procedura esecutiva r.g.e. 506/23, con ordinanza del 13.2.23, il giudice rilevava la mancata continuità delle trascrizioni, con particolare riferimento all'accettazione dell'eredità del de cuius;
− Gli eredi avevano tuttavia presentato denuncia di successione e risultano intestatari catastali;
essi, inoltre, risiedevano nell'immobile come da certificati anagrafici.
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3. Le conclusioni del ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«In via principale e nel merito • accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita ovvero presunta da parte dei convenuti dell'eredità del sig. deceduto in data 06.07.2012, ricomprendente la proprietà dell'immobile Controparte_5 sito in Comune di Calcinato (BS), Via Baratello, 1 – angolo Via San Vincenzo, bene così identificato e composto dalla seguente unità immobiliare: Sezione Urbana NCT, Foglio 42, Particella 64, Sub 3, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6 vani, Rendita € 278,89; • ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza;
in ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi, oltre al rimborso delle anticipazioni e delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge».
4. L'art. 476 c.c. prevede che: «L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede».
Cass. n. 4843/19 ha argomentato che: «La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere». Questa la massima: «Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità».
Nella giurisprudenza di legittimità trova ampia conferma l'orientamento secondo cui conseguenze opposte devono essere tratte con riferimento alla voltura catastale: «Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)» (così Cass. n. 11478/21).
Cass. n. 15888/14 ha nondimeno precisato che: «L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso
“negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”».
In senso ancor più esplicito, con riguardo alla voltura catastale, Cass. n. 32770/18: «L'accettazione tacita di eredità, pur potendo avvenire mediante negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria, può desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, pertanto non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega ovvero la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius» (così già Cass. n. 9713/17 e n. 8980/17).
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4.1. Nel caso di specie, la mera residenza anagrafica nell'immobile appare elemento tropo debole per affermare il possesso del bene ereditario, ai fini dell'accettazione presunta ex art. 485 c.c.
Di contro, la voltura catastale vale come accettazione tacita, in applicazione dei principi che precedono.
La cointestazione pone il problema di individuare il soggetto che vi abbia materialmente provveduto, dato che l'atto deve essere imputabile al singolo chiamato e non al coerede. Di questo manca una prova piena, ma gli stretti rapporti di parentela tra le parti, la residenza mantenuta per un periodo nello stesso immobile, la diligenza nella dichiarazione di successione e la contumacia consapevole depongono nel senso di una concertazione della voltura e comunque di una mancata opposizione alla stessa.
Ne deriva l'accoglimento della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dei resistenti.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia: € 850 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
nulla per le fasi istruttoria e decisionale (che di fatto non si sono svolte). Al totale (€ 1452) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza nei sensi della motivazione: accerta e dichiara che , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e hanno tacitamente accettato, rispettivamente per le quote di 3/9 la CP_3 Controparte_4 prima e di 2/9 ciascuno gli altri tre, l'eredità loro pervenuta da;
Controparte_5 manda al Conservatore per gli adempimenti di competenza (trascrizione dell'accettazione dell'eredità), esonerandolo da responsabilità;
a titolo di spese di lite, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente di
€ 1452,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 29/09/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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