Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
1. Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 535 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1488/2020(RG 6637/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro agricolo, promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. A, MASI
- Appellante -
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv. A,ANDRIULLI,, F. CERTOMA'
-Appellata-
OGGETTO: "accertamento lavoro agricolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 31/12/2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 80 giornate nell'anno 2018. Ha sostenuto
l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere negato rilevanza alla prova testimoniale espletata, favorevole alla ricorrente, per il solo fatto che provenisse da colleghi della ricorrente attinti a loro volta da provvedimento di cancellazione, senza considerare che coloro avevano lavorato fianco a fianco con la ricorrente e soli conoscevano i fatti di causa. Ha enfatizzato poi piccole contraddizioni plausibili tenuto conto che i braccianti lavoravano tutti gli anni in diversi periodi e in diversi terreni.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli. L'appellato costituendosi, si è riportato alle motivazioni della sentenza
L'appello è fondato. P C
. ha disconosciuto in blocco tutti i rapporti lavorativi denunciati dall'azienda agricola di L
Parte_2 a causa della sproporzione tra il numero dei lavoratori assunti e conseguenti giornate denunciate e le coltivazioni gestite dall' Parte_2 Le conclusioni ispettive si sono basate su un accertamento svolto sui terreni dell' Parte_2 nelle giornate del 12,13,14 settembre 2018, che a tale data consistevano in un solo terreno a San Pancrazio coltivato a carciofi, a cui ha fatto seguito l'ascolto di numerosi lavoratori nell'ottobre dello stesso anno, L'accertamento ha riguardato il periodo 2017-2018 dalla data di costituzione della società Parte 3 che appunto risale al 2017.
Nello stesso gli ispettori hanno concluso ritenendo che il numero dei lavoratori denunciati fosse esorbitante rispetto alle lavorazioni effettuate.
Tali rilievi non sono però incompatibili con il periodo di lavoro denunciato per la lavoratrice
Giudice, in quanto nei suoi confronti l' Parte 2 ha denunciato 80 giornate da marzo a luglio 2018.
In particolare risultano sia dalle denunce trimestrali allegate che dal foglio presenze mensile, che dalle buste paga allegate, a marzo n. 10 giornate, ad aprile, maggio e giugno n. 20 giornate in ciascun mese, a luglio n. 10 giornate per un totale di 80. Non si comprende perché il giudice di primo grado abbia contato 60 presenze nei mesi in questione, dal momento che dalla documentazione in atti si possono contare sul calendario presenze un totale di 80 presenze distribuite come già specificato. E tale distribuzione si ritrova identica nelle buste paga e nei Dmag inviati dal datore di lavoro.
Tutte le giornate si sono esaurite prima dell'accesso ispettivo, che è avvenuto in autunno. Dunque il fatto che a settembre quando sono intervenuti gli ispettori l' Parte_2 lavorasse su un unico terreno a San Pancrazio Salentino(in contrada Lu Cazzatu) non significa che nei messi precedenti non abbia lavorato in altri terreni. Lo stesso Parte_2 infatti ha dato atto agli ispettori di avere lavorato nello stesso anno anche solo per la raccolta del prodotto(carciofi) su altri terreni, anche di altri proprietari, previo accordo con gli stessi, siti in agro di Tuturano, a Cerano(Br) presso contrada Colemi nel terreno di Persona_1 Quest'ultimo, ascoltato dagli ispettori ha confermato di avere affidato all' Parte_2 l'intera raccolta del prodotto, che è stata effettuata a mezzo degli operai dello stesso.
Le dichiarazioni della ricorrente hanno trovato poi conferma nelle testimonianze di numerosi testimoni: Testimone_3 che hanno ricordato di avere Testimone_1 Testimone_2 e lavorato insieme a lei nei primi mesi dell'anno coltivando carciofi e hanno confermato non solo le lavorazioni, ma gli orari osservati, la paga giornaliera ecc.. la teste Tes_1 ha ricordato anche che la ricorrente fosse incinta e che a luglio fosse entrata in maternità. Non è dirimente la circostanza secondo cui la ricorrente in sede ispettiva avrebbe ricordato di avere lavorato solo sul terreno di
Cerano e non anche a San Pancrazio, dove la collocano i testimoni e dove anch'ella ha dichiarato di avere lavorato nel ricorso introduttivo. In sede di ricorso infatti ella ha integrato l'indicazione dei terreni fatta in sede ispettiva, ma ciò non significa che abbia mentito, ma solo che in quella sede dovendo ricordare dove aveva lavorato sia nel 2017 che nel 2018 non ha menzionato il terreno di
San Pancrazio. La deposizione appare genuina ed è stata confermata dalle dichiarazioni rese sempre agli ispettori dalla sorella Giudice Per_2 lo stesso giorno, in cui questa ha ricordato di avere lavorato nel 2017 insieme alla sorella per poche giornate, non anche nel 2018. Ambedue hanno riferito la stessa cosa, il che ne fa emergere la genuinità a prescindere dall'omissione sull'indicazione di tutti i terreni su cui ha lavorato.
Insomma alla luce della documentazione acquisita e della prova espletata deve ritenersi che la ricorrente abbia assolto la prova del rapporto di lavoro denunciato nel 2018, per cui deve disporsi la reiscrizione della stessa, con tutte le conseguenze di legge in materia di prestazioni previdenziali.
L'appello deve dunque essere accolto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente ad essere riscritta negli elenchi OTD dell'anno 2018 per 80 giornate con ogni conseguenza di legge relativamente alle prestazioni previdenziali domandate in relazione allo stesso anno. Condanna
1,CP alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in €
1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in €
2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge.
Taranto, 28/5/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella