TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GL dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 8003/2024 sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
, personalmente in giudizio, elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'indirizzo digitale Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato CP_1
Ardolino Diodata, ed elettivamente domiciliata in alla via Strada Statale 7 CP_1
bis, n. 62
Resistente
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocato Iacomino Antonioluigi, presso cui domicilia in Torre del
Greco (NA), alla via Santa Maria La Bruna, n. 13/A
Altro resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.12.2024, e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
371 2016 00226082 40 000 e n. 371 2019 00242082 86 000, notificati rispettivamente il 17.02.2027 e il 21.01.2020, e formati a seguito del mancato pagamento di contributi, dovuti a titolo di “Gestione Separata: Liberi
Professionisti”, per gli anni 2009 (periodo 01/2019 – 12/2009) e 2012 (periodo
01-2012 – 12/2012).
Per mezzo dell'atto introduttivo eccepiva non solo l'illegittimità dell'iscrizione della propria posizione all'interno della gestione separata , poiché - nel CP_1
periodo controverso - egli oltre a esercitare la libera professione, percepiva altresì redditi da lavoro dipendente che andavano a cumularsi con il reddito professionale, ma anche l'avvenuta prescrizione del diritto all'ottenimento del pagamento dei contributi da parte dell' , essendo trascorso il periodo di CP_1
cinque anni - termine previsto dall'art. 3, comma 9 della L. 335/1995 - entro il quale l'ente avrebbe dovuto far valere la propria pretesa contributiva;
l'eccezione in parola troverebbe conforto, secondo il ricorrente, nell'assenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione, che avrebbe potuto eventualmente prolungare il predetto termine quinquennale.
Pertanto, chiedeva al Tribunale l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati per intervenuta prescrizione del credito di controparte.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata il 23.05.2025, il quale CP_1
deduceva, in particolare, la mancata maturazione della prescrizione del credito vantato nei confronti della ricorrente in virtù della notifica a questa, rispettivamente in data 02.07.2015 e 26.07.18, di due avvisi bonari, relativi agli avvisi di addebito contestati.
Di tanto, l' chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente e la CP_1
conseguente condanna di questa al pagamento di quanto dovuto, oltre spese, diritti e onorari, per vedere soddisfatta la propria pretesa contributiva.
In data 23.01.2025 si costituiva l' , la quale Controparte_2 chiedeva dichiararsi, in via principale, l'inammissibilità il ricorso, previa declaratoria di efficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90232845 08 000, contenente gli avvisi di addebito controversi e, in subordine, il difetto di legittimazione passivo dell' CP_2
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione in atti che questo
Giudicante ha tenuto in considerazione per l'emissione dell'odierna pronuncia.
La domanda di parte ricorrente deve ritenersi meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
Va osservato, in via preliminare, che, in applicazione del principio, ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale, della c.d. “ragione più liquida” il Giudice, in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, secondo quanto disposto dall'art. 276 cpc, ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta, infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, che trova fondamento nell'art. 111 della Costituzione, il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. in questo senso
Cass civ. Sez. Un. del 09.10.2008 n. 24883). In tal senso, dunque, da ultimo, la
Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere che il predetto principio della
“ragione più liquida” impone un approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. (cfr. sul punto Cass. Civ.
Sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Orbene, nel caso di specie, è senza dubbio dirimente la questione - preliminare - della prescrizione del credito, posto da parte ricorrente a fondamento della propria domanda.
Sul punto, deve innanzitutto sgomberarsi il campo da dubbi interpretativi circa il dies a quo, e cioè il momento a partire dal quale prende avvio il computo del termine di prescrizione, e, quindi, entro il quale l'ente creditore può legittimamente far valere la propria pretesa creditoria. La questione de qua è stata recentemente affrontata dal Supremo Consesso di legittimità, con ordinanza n. 27294 del 25 settembre 2023, la quale si è posta in continuità con il già ampiamente consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (cfr. Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass.13049/2020); sarebbe, dunque, errato, “ritenere che il termine iniziale della prescrizione [sia] da individuarsi nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non invece nella data di scadenza del pagamento del credito” (cfr., ex multis, Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019);
Sicché, nel caso che ci occupa, essendo i contributi controversi relativi alle annualità 01/2009 - 12/2009 e 01/2012 – 12/2012, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione, va individuato, a voler considerare l'ultimo giorno disponibile per il pagamento delle imposte per gli anni 2009 e 2012, rispettivamente nel 16.06.2010 e nel08.07.2013 : infatti, secondo quanto previsto dalla circolare n. 73 del 14.06.2010, “nel richiamare le precisazioni fornite CP_1
con circolare n. 14 del 2 febbraio 2010 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L.15 aprile
2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per il corrente anno le suddette scadenze sono quelle del 16 giugno 2010 per il saldo
2009…”, mentre il messaggio n. 10385 del 27.06.2013 stabilisce che CP_1
“Facendo seguito alla circolare n. 88 del 7 giugno 2013, si comunica che per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 17 giugno 2013 per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 e 2 dicembre 2013 per il secondo acconto
2013, sono state modificate dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 139 del 15 giugno 2013. L'art. 1 del citato
D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 17 giugno all'8 luglio
2013 […] La proroga riguarda le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore”.
Per ciò che attiene, invece, il computo e la durata del periodo di prescrizione, va chiarito che la disciplina della prescrizione è compiutamente regolata dalla L. n.
335/95: infatti, l'art. 3 di tale intervento normativo ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto, a partire dall'01/01/96, a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma al comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione, dettata dal comma 9, che della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). In altri termini, quindi, solo se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge troverà applicazione il risalente termine di prescrizione di dieci anni.
Di tanto, in applicazione della su esposta normativa, i diritti di credito vantati dall' in forza degli avvisi di addebito n. 371 2016 00226082 40 000 e n. 371 CP_1
2019 00242082 86 000 devono ritenersi prescritti rispettivamente il 16.06.2015 e il 08.07.2018. Pertanto, risulta evidente che gli atti controversi siano stati notificati oltre l'anzidetto termine di prescrizione, per il cui computo, diversamente da quanto ritenuto dall'ente impositore, non può prendersi in considerazione la cosiddetta normativa COVID, non cadendo i termini ultimi nello spettro temporale di applicabilità della legislazione emergenziale.
Sul punto, tuttavia, l' deduce di aver notificato, prima della scadenza del CP_1
termine di prescrizione, atti idonei ad interromperne il decorso, e cioè i due avvisi bonari versati nel fascicolo telematico, i quali, ancorché effettivamente dotati di vis interruttiva della prescrizione, devono ritenersi infruttuosamente notificati alla controparte il 02.07.2015 e il 26.07.2018, poiché a tali date i diritti di credito vantati dovevano ritenersi, sulla scorta delle considerazioni appena svolte, già prescritti.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, va accolta, con assorbimento di ogni altra censura svolta dalle resistenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cpc;
quanto al loro regime, l'accoglimento dell'opposizione ne giustifica la condanna per intero, a carico dell' , su cui ricadeva l'onere di prova in merito alla ritualità e alla CP_1
tempestività della notifica degli interruttivi della prescrizione, nulla è dovuto da parte dell' CP_3 con condanna dell' e dell' al rimborso in favore del ricorrente delle CP_1 CP_3
spese del giudizio, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolari questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente;
- Condanna l' e l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano CP_1 CP_3
in euro 687,47 oltre IVA, Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario
lì 12.06.2025 CP_1
Il GL
Aristide Perrino