Art. 1.
E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 125.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 per l'erogazione del contributo previsto dall' art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958 , a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).
E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 125.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 per l'erogazione del contributo previsto dall' art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958 , a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).