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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1406/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3096/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 02820239010474357000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7288/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 02820239010474357000 relativa all'anno d'imposta 2014.
Nelle more del giudizio, con atto depositato e notificato alle controparti, l'appellante ha formalmente dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione del giudizio di appello. Tale rinuncia è motivata dalla volontà del contribuente di accedere ai benefici della definizione agevolata ("Rottamazione Fiscale").
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta si è costituita in giudizio, prendendo atto della rinuncia di controparte e chiedendo, conseguentemente, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo. Nel caso di specie, la rinuncia è stata ritualmente presentata dal difensore munito di apposita procura e accettata dalla parte resistente, la quale ha concluso per l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta in tal senso formulata sia dall'appellante nell'atto di rinuncia , sia dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1406/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3096/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 02820239010474357000 REGISTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7288/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 02820239010474357000 relativa all'anno d'imposta 2014.
Nelle more del giudizio, con atto depositato e notificato alle controparti, l'appellante ha formalmente dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione del giudizio di appello. Tale rinuncia è motivata dalla volontà del contribuente di accedere ai benefici della definizione agevolata ("Rottamazione Fiscale").
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta si è costituita in giudizio, prendendo atto della rinuncia di controparte e chiedendo, conseguentemente, che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo. Nel caso di specie, la rinuncia è stata ritualmente presentata dal difensore munito di apposita procura e accettata dalla parte resistente, la quale ha concluso per l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, stante l'espressa richiesta in tal senso formulata sia dall'appellante nell'atto di rinuncia , sia dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.