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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 408/2025 RGA (cui è riunita la causa n. 466/2025 RGA), riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9516/25, emessa in data 30/01/2025 e depositata in data 11/04/2025, nel giudizio recante n. 5124/2019; avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da
(C.F. Parte_1
- P. Iva , in persona del Presidente legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini e Maria Lupoli, con elezione di domicilio presso i loro indirizzi telematici;
appellante/ricorrente in riassunzione;
contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RN SS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Galleria, n. 22; appellata/resistente in riassunzione;
pag. 1 di 12 (C.F./P. IVA ) - Controparte_2 P.IVA_4 contumace;
appellata/resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso avanti al Tribunale di Forlì Parte_2
(ora proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...] CP_1
34520150000022485000 notificato in data 27/3/2015 con il quale veniva intimato alla predetta società il pagamento della somma di € 25.496,64 per contributi "minori" spettanti all' nella misura dell'1,28% dell'imponibile previdenziale Pt_1 per i lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e del 5,17% per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, accertati e dovuti a titolo di aziende con lavoratori dipendenti per personale da assicurare alla gestione L'avviso di CP_3 Co addebito era collegato ad altro avviso inerente la quota parte di contributi dell'importo complessivo di € 273.153,26 emesso ai danni della CP_3 medesima società e discendente dal medesimo Verbale Unico di accertamento e Notificazione n.2014-39039-PCON-l del 31/10/2014 col quale si era affermata l'applicabilità alla del D.M. 15/3/2005 (iscrizione gestione ex CP_1
sul presupposto dello svolgimento da parte della società opponente di CP_3 attività sportiva e della riconduzione del centro ad un impianto sportivo. gestisce in Forlì un impianto in cui, disposti su due piani, sono CP_1 presenti una sala total body workout, una sala aerobica, una sala cardio-fitness, una sala spinning, una sala equilibrio, all'interno delle quali in maniera individuale, ma prevalentemente attraverso corsi collettivi si accede alla pratica di discipline quali total body, spinning, pilates, trx, zumba, steptonic, yoga, fitness, cardiofitness, ginnastica correttiva, danza ritmica, danza afiicana, Hip Hop, House, Poppin' & Per_ Locking', Dancehall, itsu, kung-fu, nonché due piscine utilizzate per corsi per l'avviamento ed il perfezionamento di tutti gli stili di nuoto specifici per adulti, ragazzi e bambini, corsi di acquagym, hydrobike, hydrowallcing , g.a.g. in acqua: di queste attività soltanto , kung fu e nuoto afferiscono ad attività di Per_2
pag. 2 di 12 carattere sportivo1.
L sulla base di verbale ispettivo, ha proceduto a riqualificare come sportiva e Pt_1 non di centro benessere l'attività svolta da ai fini del versamento Controparte_1 della contribuzione all'ex-Enpals, di contro al risalente assoggettamento a contribuzione presso l Secondo la prospettazione dell i lavoratori Pt_1 Pt_1 autonomi preposti ai corsi della struttura avrebbero operato all'interno di quello che può essere definito un "impianto sportivo", per cui sarebbero da assoggettare alla disciplina contributiva prevista per i lavoratori dello spettacolo, con la diretta conseguenza che la società avrebbe dovuto versare i contributi previsti CP_1 per la gestione ex CP_3
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 396/16 R.S., recependo l'impostazione dell'allora opponente, ha dichiarato l'insussistenza in capo alla società CP_1 dell'obbligo di versamento della somma contestata, condannando il resistente al pagamento delle spese. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , censurando l'interpretazione data Pt_1 dal Giudice a quo al quadro normativo di settore, ed in particolare del D.m. 15.3.2005, posta a base della pronuncia, incontestate le suddette circostanze di fatto, instando per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, reiterando, comunque, tutte le istanze, difese ed eccezioni svolte in prime cure. Con sentenza numero 761/2018, depositata in data 02/08/2018, questa Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello proposto dall' confermando la Pt_1 sentenza del Tribunale di Forlì gravata, ponendo le spese di lite a carico dell Pt_1
Con ordinanza n. 9516/25, resa in data 30/01/2025, depositata in data 11/04/2025 la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso e, respinta l'eccezione di inammissibilità, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato il procedimento a questa Corte di merito, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 13.06.2025, l ha provveduto Pt_1
a riassumere la controversia , chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in riforma
pag. 3 di 12 della sentenza n. 396/2016 emessa dal G.U.L del Tribunale di Forlì, rigettare in toto il ricorso proposto dalla in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., con sede legale in Forlì (FC) e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la stessa al pagamento in favore dell' delle somme tutte dovute Pt_1
a titolo di contributi e sanzioni civili di cui all'Avviso di addebito numero 345 2015 00000224 85 000 formato il 24/03/2015, avente per oggetto l'importo di euro 25.496,64; in subordine dichiarare dovuta quella diversa maggiore o minore somma che risulterà giusta e/o equa all'esito del presente giudizio di rinvio. Con vittoria di spese e compenso professionale dei diversi gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, come in ordinanza, ed il presente di rinvio oltre alla condanna della in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., con sede legale in Forlì (FC), alla restituzione in favore di delle spese e compensi professionali già pagati in esecuzione delle sentenze Pt_1 di I e II grado, di cui qui si chiede il rimborso, maggiorate degli interessi di legge dalla data del pagamento al saldo”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, l , riepilogato lo svolgimento del Pt_1 processo, ha argomentato a sostegno della fondatezza delle proprie pretese.
ritualmente costituitasi in Controparte_5 giudizio, in via preliminare, ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello n. 466/2025 e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso in riassunzione proposto dall' sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente Pt_1 svolte nei precedenti gradi del giudizio, chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
- rigettare l'appello proposto dall perché infondato in fatto ed in diritto e Pt_1 comunque non provato per le ragioni di cui infra;
per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza di primo grado dichiarando che nulla è dovuto a chicchessia, nemmeno all' . Controparte_6
Con rifusione delle spese e compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità”. Con distinto ed autonomo ricorso, iscritto al n. 466/2025 RG CA,
[...]
.c. ha provveduto anch'essa a riassumere la Controparte_5 controversia, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) confermare in toto quanto già disposto con sentenza di primo grado dichiarando che nulla è dovuto a chicchessia, nemmeno all' della riscossione, e dunque rigettare l'appello CP_6
pag. 4 di 12 proposto originariamente dall' perché infondato in fatto ed in diritto e Pt_1 comunque non provato per le ragioni di cui infra. Con rifusione delle spese e compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità. (…)”. Nel proprio ricorso in riassunzione, la società allora ricorrente, riepilogato lo svolgimento del processo, ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nei precedenti gradi del giudizio. L' , ritualmente costituitosi nella causa n. 466/2025 RG, ha contestato la Pt_1 fondatezza dell'avverso ricorso in riassunzione sulla scorta di quanto già dedotto nel libello introduttivo del giudizio n. 408/2025 RG., istando per la riunione dei due giudizi. L , benché ritualmente evocata in entrambi i Controparte_2 procedimenti indicati in intestazione, è rimasta contumacia, così come nei precedenti gradi del giudizio. All'odierna udienza la causa n. 466/2025 RG è stata riunita a quella n. 408/2025 RG., precedentemente instaurata. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nei precedenti gradi del giudizio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che è irrilevante la mancata costituzione di , Controparte_2 dichiarata contumace all'odierna udienza, destinataria del ricorso in riassunzione solo a fini partecipativi, di litis denuntiatio. Sempre in via preliminare, va rilevato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il
pag. 5 di 12 presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare doveroso evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza per cui è rinvio, nell'accogliere il ricorso formulato dall ha Pt_1 avuto modo di osservare che: << (…) nel merito, il motivo è fondato, avendo questa Corte già chiarito che, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per come integrato dall'art. un., l. n. 2388/1952, debbono obbligatoriamente essere iscritti all' gli addetti ad impianti sportivi, intendendosi per tali tutti CP_3 quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo (Cass. n. 4408 del 1982); che affatto erroneamente, pertanto, i giudici territoriali hanno ritenuto dirimente, ai fini dell'inquadramento nella Gestione ex lo svolgimento di “attività CP_3 sportive di spettacolo, cioè [di] quegli eventi o gare concepiti per la visione di un pubblico ampio”, ed altrettanto erroneamente hanno interpretato in tal senso la locuzione “impianti sportivi” adesso riprodotta nel d.m. Data pubblicazione 11/04/2025 15.2.2005, intendendo questi ultimi “come strutture all'interno delle quali sia possibile ospitare e svolgere attività sportive e di spettacolo, di natura diversa da quelle rivolte a soggetti privati”; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
(…) >>. Alla luce delle statuizioni assunte dalla Suprema Corte nell'ordinanza per cui è rinvio, ritiene questa Corte che l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 34520150000022485000, notificato in data 27/3/2015 vada accolta solo parzialmente, nei limiti e per le ragioni appresso indicate. Ed invero, la Suprema Corte (nell'ordinanza per cui è rinvio e, in precedenza, con la sentenza n.4408/1982) ha affermato che si intendono per impianti sportivi “tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive”.
Inoltre anche l' nella circolare n. 7/2006, nell'interpretare la nozione di CP_3
“addetti agli impianti sportivi”, ha circoscritto tale categoria “al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno”, rilevando pertanto un'imprescindibile correlazione tra la prestazione lavorativa e la natura “sportiva”
pag. 6 di 12 dell'attività. Con la risposta all'interpello n. 59/2009, il Ministero del Lavoro ha poi precisato, con interpretazione condivisa da questa Corte, che il D.M. 15 marzo 2005 ha esteso l'ambito di operatività dell'iscrizione all' precedentemente circoscritta CP_3 agli “addetti agli impianti sportivi” dal D.M. 10 novembre 1997, includendovi gli
“impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. Pertanto, anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc. (…), rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all' CP_3
Da quanto precede, discende che le aziende che esplicano l'attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva in senso lato, come nella fattispecie in esame, così come emerge dal Verbale Unico di accertamento e Notificazione n.2014-39039-PCON-l del 31/10/2014, che offre una descrizione dell'attività svolta nei locali di sostanzialmente coincidente con quella CP_1 svolta dalla stessa società e già recepita nella precedente sentenza di appello (non oggetto di gravame sul punto), devono essere inquadrate nel settore industria, presupposto della contribuzione per cui è causa, con l'obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell' (vedi circ. n. 213/1998). Solo le palestre che CP_3 svolgono solo ed esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continuano a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l'obbligo di assicurazione all' dei propri dipendenti. Pt_1
E' opportuno ricordare, poi, che per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15/3/2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma- dei rapporti di lavoro. Ciò posto in punto di diritto, deve affermarsi che in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 15/3/2005, entrato in vigore il 22/4/2005, in base al quale la figura degli “istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere” (Codice 771) così come quella degli “addetti agli impianti sportivi” (Codice CP_3
772) rientrano tra quelle obbligatoriamente iscritte all' CP_3 CP_3 indipendentemente dalla natura autonoma e/o subordinata del rapporto di lavoro, gli ispettori verbalizzanti hanno proceduto correttamente al recupero della contribuzione evasa da sui compensi Parte_2 erogati ai propri collaboratori, in particolare per i periodi e le retribuzioni indicati
pag. 7 di 12 nelle tabelle allegate al verbale ispettivo (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado ). Pt_1
Molti di questi collaboratori, peraltro, sono sportivi professionisti assicurati CP_3
(vedi p. es. estratti contributivi di , Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
. Per_7
Nessun pregio ha, poi, l'affermazione dell'odierna parte resistente secondo cui i relativi compensi sarebbero episodici e marginali e quindi sintomatici di attività non professionale. Invero, come si evince dalle tabelle allegate al verbale in atti (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado ) tali lavoratori hanno lavorato continuativamente e per periodi Pt_1 medio lunghi con retribuzioni anche elevate. Del tutto irrilevante appare, inoltre, la invocata non imponibilità per i redditi bassi che, prevista dall'art. 61 del TUIR per i redditi diversi, si applica solo in presenza di organismi riconosciuti dal Coni che svolgono attività sportiva dilettantistica (e non vi è prova di ciò in atti). Le pretese di invece, appaiono fondate nella misura in cui l'allora CP_1 società opponente ha contestato l'applicazione da parte dell , rispetto alla Pt_1 contribuzione dovuta e non versata alla gestione ex del regime CP_3 sanzionatorio “per evasione”, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo, si osserva che l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone: “(…) 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109) b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione
pag. 8 di 12 specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
(109) b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b). (…)”. Nell'interpretare tale norma, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato (v.
pag. 9 di 12 Cass. sentenza n. 28966/2011) che la fattispecie di 'omissione contributiva' di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8 della L. n.388/2000 riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi invece ritenere che l'omessa o infedele denuncia (che integra l'ipotesi di evasione) configuri l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Di seguito, con ordinanza n. 29272/2022 la Suprema Corte, nel richiamare la precedente pronuncia, ha affermato che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o della retribuzione, ma la mancata, o incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria attraverso la quale viene celata all'Ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione. L'evasione, quindi, è connessa ad un'intenzione specifica di non versare i contributi che, sulla base di un accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, non è rivedibile in sede di legittimità (Cassazione Civile Sez. L, Ordinanza Num. 23644 Anno 2025). La Suprema Corte ha, poi, precisato (ord. 4730/2025) che il rilievo attribuito dalla norma all'elemento intenzionale consente di escludere l'evasione anche in caso di denunce omesse. Si tratta infatti di presunzione relativa, superabile mediante l' allegazione e la prova (con onere a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito. Ciò posto, nel caso di specie, posto che i compensi erogati da ai propri CP_1 collaboratori erano stati, in assoluta buona fede (desumibile dai precedenti orientamenti giurisprudenziali a cui l'allora opponente si era uniformata, con la palese intenzione di rimanere in una situazione di “regolarità contributiva”), regolarmente denunciati al Fisco ed all'Istituto odierno ricorrente, al fine di assoggettarli alla contribuzione , questa Corte ritiene che le sanzioni di cui Pt_1 all'avviso di addebito opposto debbano essere ricalcolate secondo il regime dell'omissione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
pag. 10 di 12 Ed invero, nel contegno tenuto da nella vicenda per cui è causa non CP_1
è ravvisabile alcun intento fraudolento di occultare l'obbligazione contributiva che, semplicemente, era ritenuta insussistente. Per completezza espositiva, si osserva, poi, che nella fattispecie per cui è causa non può trovare applicazione l'art. 116, comma 10 della legge 23 dicembre 20002, n. 388, postulando tale norma l'intervenuto pagamento della contribuzione dovuta
“nel termine fissato dagli enti impositori”, pagamento qui non avvenuto. Ciò posto sotto il profilo dell'an debeatur, in merito al quantum si osserva che l'allora società opponente non ha svolto specifiche e tempestive contestazioni sul punto, con la conseguenza che la pretese contributive dell devono Pt_1 considerarsi corrette nel loro ammontare.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 34520150000022485000, CP_1 notificato in data 27/3/2015 va parzialmente accolta con statuizioni come da dispositivo. Le spese dei vari gradi del giudizio, ad avviso di questa Corte, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, alla complessità del quadro giuridico di riferimento (oggetto di contrasti giurisprudenziali risolti dalla Suprema Corte solo nelle more del giudizio) ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare motivazione di compensazione delle spese di lite si veda Cass. n. 9901/2025). quindi, va condannata a Controparte_1 rifondere all' le somme percepite dall'Istituto, a titolo di spese e compensi Pt_1 professionali, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, così come documentate in atti, maggiorate di interessi legali dal dì dell'intervenuto pagamento a quello del saldo effettivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
pag. 11 di 12 - accerta e dichiara che le “sanzioni civili” di cui all'avviso di addebito opposto (n. 34520150000022485000, notificato in data 27/3/2015) sono dovute solo nella misura di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8 della L. n.388/2000;
- annulla, nei limiti di quanto statuito al capo precedente, l'avviso di addebito opposto, confermandolo quanto al resto;
- rigetta le ulteriori domande proposte da Controparte_1 on il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure;
[...]
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese dei vari gradi del giudizio;
- condanna, quindi, a Controparte_1 rifondere all' le somme percepite dall'Istituto, a titolo di spese e compensi Pt_1 professionali, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, così come documentate in atti, maggiorate di interessi legali dal dì dell'intervenuto pagamento a quello del saldo effettivo;
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa descrizione dell'attività svolta dalla società resistente è mutuata dalla precedente sentenza di appello che non è stata oggetto impugnazione sul punto. 2 Ai sensi del quale: “10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 408/2025 RGA (cui è riunita la causa n. 466/2025 RGA), riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9516/25, emessa in data 30/01/2025 e depositata in data 11/04/2025, nel giudizio recante n. 5124/2019; avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da
(C.F. Parte_1
- P. Iva , in persona del Presidente legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini e Maria Lupoli, con elezione di domicilio presso i loro indirizzi telematici;
appellante/ricorrente in riassunzione;
contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RN SS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Galleria, n. 22; appellata/resistente in riassunzione;
pag. 1 di 12 (C.F./P. IVA ) - Controparte_2 P.IVA_4 contumace;
appellata/resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso avanti al Tribunale di Forlì Parte_2
(ora proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
[...] CP_1
34520150000022485000 notificato in data 27/3/2015 con il quale veniva intimato alla predetta società il pagamento della somma di € 25.496,64 per contributi "minori" spettanti all' nella misura dell'1,28% dell'imponibile previdenziale Pt_1 per i lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e del 5,17% per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, accertati e dovuti a titolo di aziende con lavoratori dipendenti per personale da assicurare alla gestione L'avviso di CP_3 Co addebito era collegato ad altro avviso inerente la quota parte di contributi dell'importo complessivo di € 273.153,26 emesso ai danni della CP_3 medesima società e discendente dal medesimo Verbale Unico di accertamento e Notificazione n.2014-39039-PCON-l del 31/10/2014 col quale si era affermata l'applicabilità alla del D.M. 15/3/2005 (iscrizione gestione ex CP_1
sul presupposto dello svolgimento da parte della società opponente di CP_3 attività sportiva e della riconduzione del centro ad un impianto sportivo. gestisce in Forlì un impianto in cui, disposti su due piani, sono CP_1 presenti una sala total body workout, una sala aerobica, una sala cardio-fitness, una sala spinning, una sala equilibrio, all'interno delle quali in maniera individuale, ma prevalentemente attraverso corsi collettivi si accede alla pratica di discipline quali total body, spinning, pilates, trx, zumba, steptonic, yoga, fitness, cardiofitness, ginnastica correttiva, danza ritmica, danza afiicana, Hip Hop, House, Poppin' & Per_ Locking', Dancehall, itsu, kung-fu, nonché due piscine utilizzate per corsi per l'avviamento ed il perfezionamento di tutti gli stili di nuoto specifici per adulti, ragazzi e bambini, corsi di acquagym, hydrobike, hydrowallcing , g.a.g. in acqua: di queste attività soltanto , kung fu e nuoto afferiscono ad attività di Per_2
pag. 2 di 12 carattere sportivo1.
L sulla base di verbale ispettivo, ha proceduto a riqualificare come sportiva e Pt_1 non di centro benessere l'attività svolta da ai fini del versamento Controparte_1 della contribuzione all'ex-Enpals, di contro al risalente assoggettamento a contribuzione presso l Secondo la prospettazione dell i lavoratori Pt_1 Pt_1 autonomi preposti ai corsi della struttura avrebbero operato all'interno di quello che può essere definito un "impianto sportivo", per cui sarebbero da assoggettare alla disciplina contributiva prevista per i lavoratori dello spettacolo, con la diretta conseguenza che la società avrebbe dovuto versare i contributi previsti CP_1 per la gestione ex CP_3
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 396/16 R.S., recependo l'impostazione dell'allora opponente, ha dichiarato l'insussistenza in capo alla società CP_1 dell'obbligo di versamento della somma contestata, condannando il resistente al pagamento delle spese. Avverso tale sentenza proponeva appello l' , censurando l'interpretazione data Pt_1 dal Giudice a quo al quadro normativo di settore, ed in particolare del D.m. 15.3.2005, posta a base della pronuncia, incontestate le suddette circostanze di fatto, instando per l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, reiterando, comunque, tutte le istanze, difese ed eccezioni svolte in prime cure. Con sentenza numero 761/2018, depositata in data 02/08/2018, questa Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello proposto dall' confermando la Pt_1 sentenza del Tribunale di Forlì gravata, ponendo le spese di lite a carico dell Pt_1
Con ordinanza n. 9516/25, resa in data 30/01/2025, depositata in data 11/04/2025 la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso e, respinta l'eccezione di inammissibilità, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato il procedimento a questa Corte di merito, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 13.06.2025, l ha provveduto Pt_1
a riassumere la controversia , chiedendo che questa Corte voglia: “(…) in riforma
pag. 3 di 12 della sentenza n. 396/2016 emessa dal G.U.L del Tribunale di Forlì, rigettare in toto il ricorso proposto dalla in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., con sede legale in Forlì (FC) e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la stessa al pagamento in favore dell' delle somme tutte dovute Pt_1
a titolo di contributi e sanzioni civili di cui all'Avviso di addebito numero 345 2015 00000224 85 000 formato il 24/03/2015, avente per oggetto l'importo di euro 25.496,64; in subordine dichiarare dovuta quella diversa maggiore o minore somma che risulterà giusta e/o equa all'esito del presente giudizio di rinvio. Con vittoria di spese e compenso professionale dei diversi gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, come in ordinanza, ed il presente di rinvio oltre alla condanna della in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., con sede legale in Forlì (FC), alla restituzione in favore di delle spese e compensi professionali già pagati in esecuzione delle sentenze Pt_1 di I e II grado, di cui qui si chiede il rimborso, maggiorate degli interessi di legge dalla data del pagamento al saldo”. Nello spiegato ricorso in riassunzione, l , riepilogato lo svolgimento del Pt_1 processo, ha argomentato a sostegno della fondatezza delle proprie pretese.
ritualmente costituitasi in Controparte_5 giudizio, in via preliminare, ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello n. 466/2025 e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso in riassunzione proposto dall' sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente Pt_1 svolte nei precedenti gradi del giudizio, chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
- rigettare l'appello proposto dall perché infondato in fatto ed in diritto e Pt_1 comunque non provato per le ragioni di cui infra;
per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza di primo grado dichiarando che nulla è dovuto a chicchessia, nemmeno all' . Controparte_6
Con rifusione delle spese e compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità”. Con distinto ed autonomo ricorso, iscritto al n. 466/2025 RG CA,
[...]
.c. ha provveduto anch'essa a riassumere la Controparte_5 controversia, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) confermare in toto quanto già disposto con sentenza di primo grado dichiarando che nulla è dovuto a chicchessia, nemmeno all' della riscossione, e dunque rigettare l'appello CP_6
pag. 4 di 12 proposto originariamente dall' perché infondato in fatto ed in diritto e Pt_1 comunque non provato per le ragioni di cui infra. Con rifusione delle spese e compensi professionali (oltre IVA e CPA come per legge) di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità. (…)”. Nel proprio ricorso in riassunzione, la società allora ricorrente, riepilogato lo svolgimento del processo, ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nei precedenti gradi del giudizio. L' , ritualmente costituitosi nella causa n. 466/2025 RG, ha contestato la Pt_1 fondatezza dell'avverso ricorso in riassunzione sulla scorta di quanto già dedotto nel libello introduttivo del giudizio n. 408/2025 RG., istando per la riunione dei due giudizi. L , benché ritualmente evocata in entrambi i Controparte_2 procedimenti indicati in intestazione, è rimasta contumacia, così come nei precedenti gradi del giudizio. All'odierna udienza la causa n. 466/2025 RG è stata riunita a quella n. 408/2025 RG., precedentemente instaurata. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio acquisito nei precedenti gradi del giudizio. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che è irrilevante la mancata costituzione di , Controparte_2 dichiarata contumace all'odierna udienza, destinataria del ricorso in riassunzione solo a fini partecipativi, di litis denuntiatio. Sempre in via preliminare, va rilevato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il
pag. 5 di 12 presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691). Ciò posto, appare doveroso evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, nell'ordinanza per cui è rinvio, nell'accogliere il ricorso formulato dall ha Pt_1 avuto modo di osservare che: << (…) nel merito, il motivo è fondato, avendo questa Corte già chiarito che, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per come integrato dall'art. un., l. n. 2388/1952, debbono obbligatoriamente essere iscritti all' gli addetti ad impianti sportivi, intendendosi per tali tutti CP_3 quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo (Cass. n. 4408 del 1982); che affatto erroneamente, pertanto, i giudici territoriali hanno ritenuto dirimente, ai fini dell'inquadramento nella Gestione ex lo svolgimento di “attività CP_3 sportive di spettacolo, cioè [di] quegli eventi o gare concepiti per la visione di un pubblico ampio”, ed altrettanto erroneamente hanno interpretato in tal senso la locuzione “impianti sportivi” adesso riprodotta nel d.m. Data pubblicazione 11/04/2025 15.2.2005, intendendo questi ultimi “come strutture all'interno delle quali sia possibile ospitare e svolgere attività sportive e di spettacolo, di natura diversa da quelle rivolte a soggetti privati”; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
(…) >>. Alla luce delle statuizioni assunte dalla Suprema Corte nell'ordinanza per cui è rinvio, ritiene questa Corte che l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'avviso di addebito n. 34520150000022485000, notificato in data 27/3/2015 vada accolta solo parzialmente, nei limiti e per le ragioni appresso indicate. Ed invero, la Suprema Corte (nell'ordinanza per cui è rinvio e, in precedenza, con la sentenza n.4408/1982) ha affermato che si intendono per impianti sportivi “tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive”.
Inoltre anche l' nella circolare n. 7/2006, nell'interpretare la nozione di CP_3
“addetti agli impianti sportivi”, ha circoscritto tale categoria “al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno”, rilevando pertanto un'imprescindibile correlazione tra la prestazione lavorativa e la natura “sportiva”
pag. 6 di 12 dell'attività. Con la risposta all'interpello n. 59/2009, il Ministero del Lavoro ha poi precisato, con interpretazione condivisa da questa Corte, che il D.M. 15 marzo 2005 ha esteso l'ambito di operatività dell'iscrizione all' precedentemente circoscritta CP_3 agli “addetti agli impianti sportivi” dal D.M. 10 novembre 1997, includendovi gli
“impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”. Pertanto, anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc. (…), rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all' CP_3
Da quanto precede, discende che le aziende che esplicano l'attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva in senso lato, come nella fattispecie in esame, così come emerge dal Verbale Unico di accertamento e Notificazione n.2014-39039-PCON-l del 31/10/2014, che offre una descrizione dell'attività svolta nei locali di sostanzialmente coincidente con quella CP_1 svolta dalla stessa società e già recepita nella precedente sentenza di appello (non oggetto di gravame sul punto), devono essere inquadrate nel settore industria, presupposto della contribuzione per cui è causa, con l'obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell' (vedi circ. n. 213/1998). Solo le palestre che CP_3 svolgono solo ed esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continuano a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l'obbligo di assicurazione all' dei propri dipendenti. Pt_1
E' opportuno ricordare, poi, che per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15/3/2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma- dei rapporti di lavoro. Ciò posto in punto di diritto, deve affermarsi che in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 15/3/2005, entrato in vigore il 22/4/2005, in base al quale la figura degli “istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere” (Codice 771) così come quella degli “addetti agli impianti sportivi” (Codice CP_3
772) rientrano tra quelle obbligatoriamente iscritte all' CP_3 CP_3 indipendentemente dalla natura autonoma e/o subordinata del rapporto di lavoro, gli ispettori verbalizzanti hanno proceduto correttamente al recupero della contribuzione evasa da sui compensi Parte_2 erogati ai propri collaboratori, in particolare per i periodi e le retribuzioni indicati
pag. 7 di 12 nelle tabelle allegate al verbale ispettivo (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado ). Pt_1
Molti di questi collaboratori, peraltro, sono sportivi professionisti assicurati CP_3
(vedi p. es. estratti contributivi di , Per_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
. Per_7
Nessun pregio ha, poi, l'affermazione dell'odierna parte resistente secondo cui i relativi compensi sarebbero episodici e marginali e quindi sintomatici di attività non professionale. Invero, come si evince dalle tabelle allegate al verbale in atti (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado ) tali lavoratori hanno lavorato continuativamente e per periodi Pt_1 medio lunghi con retribuzioni anche elevate. Del tutto irrilevante appare, inoltre, la invocata non imponibilità per i redditi bassi che, prevista dall'art. 61 del TUIR per i redditi diversi, si applica solo in presenza di organismi riconosciuti dal Coni che svolgono attività sportiva dilettantistica (e non vi è prova di ciò in atti). Le pretese di invece, appaiono fondate nella misura in cui l'allora CP_1 società opponente ha contestato l'applicazione da parte dell , rispetto alla Pt_1 contribuzione dovuta e non versata alla gestione ex del regime CP_3 sanzionatorio “per evasione”, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo, si osserva che l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone: “(…) 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
(109) b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione
pag. 8 di 12 specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
(109) b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b). (…)”. Nell'interpretare tale norma, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato (v.
pag. 9 di 12 Cass. sentenza n. 28966/2011) che la fattispecie di 'omissione contributiva' di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8 della L. n.388/2000 riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi invece ritenere che l'omessa o infedele denuncia (che integra l'ipotesi di evasione) configuri l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Di seguito, con ordinanza n. 29272/2022 la Suprema Corte, nel richiamare la precedente pronuncia, ha affermato che il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o della retribuzione, ma la mancata, o incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria attraverso la quale viene celata all'Ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione. L'evasione, quindi, è connessa ad un'intenzione specifica di non versare i contributi che, sulla base di un accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, non è rivedibile in sede di legittimità (Cassazione Civile Sez. L, Ordinanza Num. 23644 Anno 2025). La Suprema Corte ha, poi, precisato (ord. 4730/2025) che il rilievo attribuito dalla norma all'elemento intenzionale consente di escludere l'evasione anche in caso di denunce omesse. Si tratta infatti di presunzione relativa, superabile mediante l' allegazione e la prova (con onere a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito. Ciò posto, nel caso di specie, posto che i compensi erogati da ai propri CP_1 collaboratori erano stati, in assoluta buona fede (desumibile dai precedenti orientamenti giurisprudenziali a cui l'allora opponente si era uniformata, con la palese intenzione di rimanere in una situazione di “regolarità contributiva”), regolarmente denunciati al Fisco ed all'Istituto odierno ricorrente, al fine di assoggettarli alla contribuzione , questa Corte ritiene che le sanzioni di cui Pt_1 all'avviso di addebito opposto debbano essere ricalcolate secondo il regime dell'omissione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
pag. 10 di 12 Ed invero, nel contegno tenuto da nella vicenda per cui è causa non CP_1
è ravvisabile alcun intento fraudolento di occultare l'obbligazione contributiva che, semplicemente, era ritenuta insussistente. Per completezza espositiva, si osserva, poi, che nella fattispecie per cui è causa non può trovare applicazione l'art. 116, comma 10 della legge 23 dicembre 20002, n. 388, postulando tale norma l'intervenuto pagamento della contribuzione dovuta
“nel termine fissato dagli enti impositori”, pagamento qui non avvenuto. Ciò posto sotto il profilo dell'an debeatur, in merito al quantum si osserva che l'allora società opponente non ha svolto specifiche e tempestive contestazioni sul punto, con la conseguenza che la pretese contributive dell devono Pt_1 considerarsi corrette nel loro ammontare.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 34520150000022485000, CP_1 notificato in data 27/3/2015 va parzialmente accolta con statuizioni come da dispositivo. Le spese dei vari gradi del giudizio, ad avviso di questa Corte, possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca, alla complessità del quadro giuridico di riferimento (oggetto di contrasti giurisprudenziali risolti dalla Suprema Corte solo nelle more del giudizio) ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (per speculare motivazione di compensazione delle spese di lite si veda Cass. n. 9901/2025). quindi, va condannata a Controparte_1 rifondere all' le somme percepite dall'Istituto, a titolo di spese e compensi Pt_1 professionali, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, così come documentate in atti, maggiorate di interessi legali dal dì dell'intervenuto pagamento a quello del saldo effettivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
pag. 11 di 12 - accerta e dichiara che le “sanzioni civili” di cui all'avviso di addebito opposto (n. 34520150000022485000, notificato in data 27/3/2015) sono dovute solo nella misura di cui alla lettera a) dell'art. 116 comma 8 della L. n.388/2000;
- annulla, nei limiti di quanto statuito al capo precedente, l'avviso di addebito opposto, confermandolo quanto al resto;
- rigetta le ulteriori domande proposte da Controparte_1 on il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure;
[...]
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese dei vari gradi del giudizio;
- condanna, quindi, a Controparte_1 rifondere all' le somme percepite dall'Istituto, a titolo di spese e compensi Pt_1 professionali, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, così come documentate in atti, maggiorate di interessi legali dal dì dell'intervenuto pagamento a quello del saldo effettivo;
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa descrizione dell'attività svolta dalla società resistente è mutuata dalla precedente sentenza di appello che non è stata oggetto impugnazione sul punto. 2 Ai sensi del quale: “10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile”.