Articolo 9 della Legge 12 febbraio 1955, n. 44
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 marzo 1955
Art. 9.
In favore del personale gia' in servizio presso gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , che fosse stato licenziato per effetto del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 , si intendono estese le norme contenute nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 , regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , e decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 .
L'onere relativo fa carico allo Stato.
Entrata in vigore il 18 marzo 1955