Art. 23. ((Le disposizioni della presente legge, la quale andra' in vigore il giorno che sara' ulteriormente determinato con decreto Reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, ne' vincolare la loro liberta' d'azione))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° gennaio 1886.
UMBERTO.
C. ROBILANT.
B. BRIN.
TAJANI.
GENALA.
Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° gennaio 1886.
UMBERTO.
C. ROBILANT.
B. BRIN.
TAJANI.
GENALA.
Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.