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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARAZZI FILIPPO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in 27049 Stradella (PV), P. le Trieste n. 28;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lentini, in data 05/05/1992, (atto n. 24, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992) in regime di separazione dei beni. separati consensualmente con sentenza n. 151/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
05/05/1992; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lentini al n. 24,
Serie A, Parte 2.
- ordinare al Comune di Lentini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, - dichiarare compensate le spese legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 151/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18.02.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n Lentini, in data 05/05/1992, (atto
[...] Parte_2
n. 24, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARAZZI FILIPPO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in 27049 Stradella (PV), P. le Trieste n. 28;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lentini, in data 05/05/1992, (atto n. 24, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992) in regime di separazione dei beni. separati consensualmente con sentenza n. 151/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
05/05/1992; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lentini al n. 24,
Serie A, Parte 2.
- ordinare al Comune di Lentini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, - dichiarare compensate le spese legali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 151/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18.02.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n Lentini, in data 05/05/1992, (atto
[...] Parte_2
n. 24, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
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