Art. 1.
Gli accertamenti sanitari di cui all' articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 , debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.
Gli accertamenti sanitari di cui all' articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 , debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.