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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/11/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente
dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
dott. Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa da:
c.f. nato VI UR (AL) 07/10/1968 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da avv. GROSSO GIUSEPPE domiciliato in PIAZZA GARIBALDI, 5
15121 ALESSANDRIA ITALIA
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. CAPODIECI CLAUDIA domiciliata in PIAZZA INDIPENDENZA 2/9 VI
UR
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il SI. e la Parte_1
SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a CP_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per CP_1
l'effetto dichiararsi non più dovuto dal SI. - a far data dalla data dalla sentenza di Parte_1 divorzio, - l'assegno mensile di euro 100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra , stante il CP_1 venire meno delle condizioni sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio con ogni Controparte_2 conseguente pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025;
- Disporre, a carico del SI. , un assegno di mantenimento a favore della sola figlia Parte_1
di euro 300,00, da versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica, nonché la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga concesso un assegno divorzile a favore della sig.ra mantenere il suo importo ad euro 100,00 così come previsto in sede di CP_1
separazione;
- In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso Controparte_2
IP EB S.p.a. i n data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso - l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. Parte_1 CP_2
e, contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio.
[...]
Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa di legge
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le istanze di controparte, tutte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi e;
CP_1 Pt_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 Pt_1 Per_1 da corrispondere entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della OR;
oltre al 70% dele CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il
Giudice disponga ex art.210 c.p.c. l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig.
(conti, titoli, investimenti, fondi) nonché della convivente (conti, titoli, Pt_1 Persona_2
investimenti, fondi), stante la stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: in data 08/09/1996 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la SI.ra trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) con atto n. 19 P. II A 1996 presso l'Ufficio di
Stato Civile di Pozzolo Formigaro;
dal matrimonio sono nati due figli: , nata il [...] e Per_1
, nato il [...]; ad oggi, ricopre già da diversi mesi una posizione lavorativa CP_2 CP_2
stabile mentre è ancora studentessa. Entrambi in ogni caso rientrano nello stato di famiglia Per_1
della SI.ra (prod. n.2); i rapporti tra i coniugi si sono via via deteriorati fino a ritenere CP_1
necessario ricorrere alla separazione, non potendo più addivenire a una riconciliazione;
in data
07/11/2022 pertanto, a seguito di trasformazione del procedimento in da separazione giudiziale in separazione consensuale, veniva omologata dal Tribunale di Alessandria la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito riportate (prod. n. 3):
- “La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50 %, sita in Pozzolo Formigaro (AL) vicolo Bocca, 10, verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
il marito asporterà quanto ancora di sua spettanza entro il
31 dicembre 2022;
- I figli entrambi maggiorenni non indipendenti, continueranno a risiedere anagraficamente nella
Per_ casa coniugale con la madre;
come già avviene e trascorreranno alternativamente 15 CP_2
giorni presso il domicilio paterno e 15 presso quello materno;
Per_
- Il sig. verserà quale contributo al mantenimento dei figli e l'importo di Pt_1 CP_2
€.500,00 mensile entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT sul c/c intestato alla OR;
CP_1
- I coniugi sosterranno nella misura del 60% il marito e 40% la moglie le spese straordinarie per i figli dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie;
- Stante la maggiore età dei figli, gli stessi si accorderanno direttamente con il padre sulle frequentazioni con il medesimo;
- Il sig. verserà quale assegno di mantenimento per la moglie l'importo di €.100,00 Pt_1
mensile entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
- L'assegno unico, ed eventuali arretrati, verrà percepito dalla OR che si occuperà CP_1
delle pratiche per ottenerlo;
il sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione inerente Pt_1
la richiesta stessa;
- Il marito si impegna a trasferire alla madre della la proprietà della sua quota pari al 50 % CP_1
della casa abitata ad oggi dalla stessa sita in Pozzolo Formigaro (AL), vicolo Bocca, 8;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia;
- Ciascun coniuge sosterrà le proprie spese legali per il presente procedimento”;
Esponeva parte ricorrente che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo peraltro il SI. Pt_1
trasferito già la propria residenza presso un domicilio autonomo;
le parti, a mezzo dei loro procuratori, avevano manifestato l'intenzione di procedere alla definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio cercando altresì di trovare un accordo in merito alle questioni economiche, essendo mutate le rispettive condizioni finanziarie.
Tuttavia, malgrado l'attività di mediazione di entrambi i difensori per addivenire ad una soluzione consensuale della situazione ed evitare il presente ricorso giudiziale, essi non ha ottenuto alcun riscontro positivo;
evidenziava parte ricorrente che le questioni su cui i coniugi si trovano particolarmente in disaccordo riguardavano la corresponsione di un assegno divorzile a favore della sig.ra e del figlio , nonché la proprietà della casa coniugale;
CP_1 CP_2
Pur in presenza di tali divergenze sussistevano le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle proprie condizioni economiche il ricorrente evidenziava che: ricopre la qualifica di dirigente presso Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria (ex Ilva).
Nonostante sia ad oggi assunto con contratto a tempo indeterminato, la stabilità del suo rapporto di lavoro non può dirsi particolarmente certa per via della situazione critica in cui versa la società datrice di lavoro Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria.
Evidenziava il ricorrente che si era verificata una diminuzione della retribuzione annua contemporanea ad un aumento delle spese sostenute a causa dell'aggravamento della malattia della madre anziana, alla quale è stata diagnosticato una forma di morbo di Alzheimer, nota grave malattia degenerativa.
Il ricorrente SI. a seguito della separazione, aveva trasferito la propria residenza nello Pt_1
stesso immobile dove la madre risiede al fine di assisterla, ed aveva stipulato un contratto di locazione per l'appartamento sottostante di via della Trinità n. 3, in base al quale è previsto un canone di locazione mensile di euro 250,00, a cui si aggiungono 250,00 di spese condominiali ogni mese. Rappresentava inoltre che doveva fare fronte a due contratti di finanziamento con Banca
PSA Italia S.p.a.: il primo acceso in data 07/02/2022 per l'acquisto dell'auto Peugeot 2008 – per lui fondamentale per recarsi a lavoro ogni giorno –, per l'erogazione della somma totale di euro
20.244,24, con rate mensili di euro 195,31 l'una, sino al 05/02/2025; un secondo finanziamento acceso in data 05/04/2022 della somma di euro 10.000,00 con rate mensili da euro 113,78 l'una, della durata di 120 mesi (prod. n. 9).
In ordine alle condizioni reddituali ed economiche della resistente si evidenziava che la stessa attualmente risiede nella casa coniugale di cui detiene la quota di proprietà pari al 50%, e pertanto non sostiene oneri alloggiativi. Attualmente la resistente svolgeva attività lavorativa presso la azienda operante nel confezionamento presso terzi di prodotti Controparte_3 alimentari e di altro genere, con la mansione di operaia, ricevendo una retribuzione di circa euro
1.110,00-1.200,00 mensili.
Relativamente ai figli, entrambi maggiori di età, parte ricorrente rilevava che: la figlia maggiore
, nel settembre 2023, ha già conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l'Università di Per_1
Torino, svolgendo nel frattempo alcune attività lavorative a tempo determinato come allenatrice di sport di e preparatore atletico;
inoltre, la stessa ha da poco terminato un corso di formazione presso l'Istituto Iscos di Monza grazie al quale si è specializzata in chinesiologia e massoterapia. La frequenza di un corso professionalizzante, volto a fornire specifiche conoscenze e capacità utili all'inserimento lavorativo, ha subito fornito alla figlia concrete possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro svolgendo un'attività in linea con il proprio percorso di studi. Inoltre, a partire dall'8 gennaio
2025 ha iniziato un tirocinio retribuito che per il quale ottiene un compenso di euro 600,00 Per_1
mensili. Esponeva altresì che il figlio minore lavora attualmente presso la sede IP di CP_2
di IP EB S.p.a. con contratto di lavoro a tempo determinato (prod. n. 11) e CP_4
percepisce una retribuzione mensile di circa 1.350,00 - 1.380,00 euro netti (prod. n. 12). Ad oggi risiede alternativamente per quindici giorni presso la casa della madre e per quindici giorni CP_2
presso la casa del padre. Da ultimo parte ricorrente evidenziava che la resistente sig.ra CP_1
intrattiene una relazione stabile con un nuovo compagno, e – pur non configurandosi una vera e propria convivenza – la medesima può comunque contare sul sostegno, anche economico oltre che affettivo, del nuovo partner.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il SI. e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per l'effetto dichiararsi non più dovuto dal SI. CP_1
- a far data dalla data dalla sentenza di divorzio, - l'assegno mensile di euro Parte_1
100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra stante il venire meno delle condizioni CP_1 sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio Controparte_2 con ogni conseguente pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025; - Disporre, a carico del SI. un Parte_1
assegno di mantenimento a favore della sola figlia di euro 300,00, da versarsi direttamente sul Per_1 suo conto corrente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso IP EB S.p.a. in Controparte_2
data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso - l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. e, Parte_1 Controparte_2
contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio;
ST
ISTRUTTORIE Con riserva di dedurre, produrre e citare testi in sede di merito. Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla CP_1
parte ricorrente: in particolare la resistente rileva che non corrispondeva al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui le rispettive condizioni finanziarie dei coniugi erano mutate dalla separazione: la resistente percepisce i medesimi redditi annuali del periodo della separazione: ha un lavoro incerto, sempre e comunque a tempo determinato;
il sig. convive da tempo con la Pt_1
OR con cui ha una relazione da quando conviveva ancora con la sua Persona_2
famiglia; la coppia conduce in locazione un immobile sito a Pozzolo Formigaro per cui il sig. paga un canone di locazione di €.450,00 mensili, come da estratti conto allegati dallo Pt_1
stesso; la OR lavora come Back Office Commerciale presso la GREENECO Per_2
WASTEWATER SRL con un contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce una retribuzione media di 20/22.000 euro all'anno; rilevava che il ricorrente sig. percepisce una Pt_1
retribuzione o variabile tra i 3800,00 ed i 4000,00 mensili, oltre a tredicesima e premi di produzione ogni giugno e dicembre, mensilità in cui percepisce oltre €.6500,00.
Da parte della resistente si evidenziava che - quanto al finanziamento per l'autovettura Peugeot
2008 che andrebbe a gravare sulle spese del - detta automobile è in uso alla OR Pt_1
poiché il ricorrente sig. usufruisce di una macchina aziendale Alfa Romeo Per_2 Pt_1
Stelvio, targata GR188XK (a tal fine produceva buste paga con voce utilizzo auto aziendale); parte resistente qualificava come “non veritiera” l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'auto sarebbe “per lui fondamentale per recarsi al lavoro ogni giorno” (pag. 7 ricorso;
si Pt_1
rilevava – inoltre – che il finanziamento per l'acquisto della Peugeot 2008 era stato acceso dai coniugi e l'auto acquistata per la famiglia e poi sottratta all'uso dei familiari dal marito per darla alla compagna odierna;
detto finanziamento ad oggi è estinto e pertanto tale spesa non grava sul marito
Parte resistente qualificava ancora come “non veritiere” altre affermazioni contenute nel ricorso secondo cui: il marito si farebbe carico del 50% delle spese ordinarie per la casa assegnata alla moglie;
parte resistente non contestava la circostanza che il figlio lavori stabilmente, CP_2
negando tuttavia, che la stessa avrebbe beneficiato di un miglioramento della situazione economica grazie al lavoro svolto dal medesimo. Inoltre parte resistente contestava che la figlia avesse Per_1
iniziato un tirocinio retribuito come invece affermato nel ricorso non avendo – comunque - mai lavorato con stabilità; – rileva parte resistente – aveva sottoscritto un contratto di Per_1
collaborazione professionale dal 10/02/2025 al 10/04/2025, non tacitamente rinnovabile e percepisce 200,00 euro settimanali senza pagamento dei contributi;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi CP_1
e (e non lo scioglimento come erroneamente indicato da controparte!); •
[...] Parte_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 da corrispondere Pt_1 Per_1
entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della OR;
oltre al 70% dele spese CP_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il Giudice disponga ex art.210 c.p.c.
l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig. (conti, titoli, investimenti, Pt_1
fondi) nonché della convivente (conti, titoli, investimenti, fondi), stante la Persona_2
stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega. In particolare venga disposta l'esibizione dell'estratto del conto corrente del dal mese di aprile 2024 ad Pt_1
oggi, non essendo stato prodotto. Si producono: estratti conto, dichiarazioni redditi ultimi tre anni
; residenza e stato famiglia libretto auto foto auto aziendale CP_1 Parte_2 CP_1
buste paga cordone dove si riporta voce auto aziendale. Con vittoria di spese, competenze Pt_1 ed onorari ex lege”.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione per il giorno 30 settembre 2025.
In tale udienza le parti – sulla scorta delle comparse conclusionali e delle repliche depositate – chiedevano il trattenimento in decisione.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio pronunciava sentenza sullo status e rimetteva in istruttoria la causa al fine di svolgere ulteriore attività istruttoria con riferimento agli aspetti patrimoniali.
All'udienza del 22 ottobre 2025 venivano escussi da parte del Giudice designato i figli delle odierne parti al fine di verificare lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di una retribuzione. All'esito le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione senza l'assegnazione di termini.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Nel caso concreto la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve trovare conferma per le ragioni già espresse in tale sede.
La causa è stata rimessa sul ruolo al fine di decidere gli aspetti patrimoniali costituiti dalla richiesta di assegno divorzile presentata dalla resistente e dal contributo al mantenimento dei figli ed Per_1
. CP_2
Sul contributo al mantenimento dei figli
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso concreto i figli delle odierne parti sono entrambi maggiorenni.
Occorre quindi verificare se i medesimi hanno raggiunto l'indipendenza economica che fa venire meno l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
Nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2025 a seguito della rimessione della causa sul ruolo, sono stati sentiti in udienza i figli delle parti, sigg.ri e Controparte_2 Persona_3
I medesimi hanno dichiarato quanto segue in ordine all'attività lavorativa svolta ed alla retribuzione percepita: “ …. lavoro con contratto a tempo indeterminato come addetto al Controparte_2 servizio all'IPER di guadagno circa 1350, 00 - 1400,00 al mese. Vivo con i miei genitori CP_4 trascorrendo 15 giorni con uno e 15 giorni con l'altro. Trattengo generalmente tutta la retribuzione per le mie esigenze personali”.
Da parte di si è invece dichiarato quanto segue: “ ho terminato gli studi nel Persona_3
novembre 2024 ed ho iniziato a lavorare con diverse forme di contratto, percepivo circa 600 euro al mese. Attualmente lavoro con contratto di apprendistato e percepisco circa 1.000,00 - 1.100,00 al mese. . Il contratto di apprendistato terminerà nel maggio 2028 ed eventualmente è prevista l'assunzione a tempo indeterminato. Vorrei continuare a studiare e quindi sono alla ricerca di una occupazione che mi consenta anche la prosecuzione negli studi”.
Sulla scorta di tali dichiarazioni ritiene il Tribunale che non sussistano dubbi in ordine al raggiungimento della indipendenza economica da parte il quale lavora con un Controparte_2
contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione che gli consente di vivere autonomamente dai genitori.
Ad analoga conclusione si dovrebbe giungere con riferimento ad sebbene la stessa Persona_3
svolga attualmente una attività lavorativa con la qualifica di apprendista, può ragionevolmente fare affidamento sull'assunzione a tempo indeterminato al termine di tale esperienza: la medesima inoltre percepisce attualmente una retribuzione che – seppure inferiore a quella del fratello – può considerarsi sufficiente a far ritenere che la stessa ha raggiunto l'indipendenza economica dai genitori.
Peraltro con riferimento alla figlia il ricorrente ha chiesto di “…. disporre, un assegno di Per_1
Per_ mantenimento a favore della sola figlia di euro 300,00, da versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nonché la suddivisione tra i genitori Per_ delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno”.
La decisione del Tribunale deve pertanto essere limitata alla domanda e la modifica dell'attuale regime deve essere limitata alla corresponsione del mantenimento direttamente alla figlia Per_1
con suddivisione delle spese straordinarie al 50% fra i due genitori.
Sul riconoscimento di un assegno divorzile in capo alla resistente sig.ra CP_1
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha previsto il pagamento di un assegno divorzile in presenza di determinati presupposti.
Si è infatti affermato che l'assegno divorzile è del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato “…a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n.
18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo-compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico- patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art.5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
Si è infatti evidenziato (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione - , non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (cfr. SS.UU. 8 novembre 2022 n. 32914)”.
Alla luce di tali principio ed in osservanza dei medesimi, nel caso concreto deve essere verificato se ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto da parte ricorrente nella sua funzione a) assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica)
b) riequilibratrice o perequativo- compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
Analizzando i redditi delle parti ritiene il Tribunale che nel caso concreto può ritenersi configurata la funzione assistenziale in quanto la ricorrente percepisce una retribuzione limitata ad euro 800,00 mensili (cfr. comparsa di costituzione e risposta della resistente) relativa a a tempo determinato caratterizzati dalla stagionalità.
Al contrario il ricorrente percepisce una retribuzione di circa 4.000,00 mensili ed è assunto a tempo indeterminato. Ad analoghe conclusioni si deve giungere alla luce delle del diverso ruolo svolto nell'ambito familiare dai due genitori.
Nel caso concreto appare evidente che la resistente ha svolto la propria attività di madre e di moglie nell'ambito della famiglia, crescendo i figli e consentendo al marito di raggiungere la posizione lavorativa (e retributiva) che lo stesso ha effettivamente ottenuto negli anni.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Sussiste, quindi, la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione dei figli.
Nel caso concreto – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e delle circostanze acquisite al giudizio che non sono state contestate - deve ritenersi sussistente anche l'esigenza perequativa in favore della resistente.
Il Tribunale - per le ragioni sopra esposte – ritiene adeguato il riconoscimento di un assegno divorzile che si quantifica in euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio stante la richiesta congiunta sullo status e la parziale adesione alle richieste di parte ricorrente da parte della resistente, devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
conferma la sentenza parziale n. 537/2025 resa fra le stesse parti;
Dichiara
non più sussistente l'obbligo di mantenimento dal ricorrente in favore del Parte_1
figlio sig. Controparte_2
dispone a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della figlia sig.ra Parte_1 [...]
di euro 300,00, fino al raggiungimento dell' effettiva indipendenza economica, da Per_3
versarsi direttamente sul suo conto corrente entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT, nonché la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno. Persona_3
Dispone
il pagamento di un assegno divorzile da parte del sig. in favore della moglie sig.ra Parte_1
di euro 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale CP_1
ISTAT.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 novembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente
dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
dott. Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa da:
c.f. nato VI UR (AL) 07/10/1968 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da avv. GROSSO GIUSEPPE domiciliato in PIAZZA GARIBALDI, 5
15121 ALESSANDRIA ITALIA
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. CAPODIECI CLAUDIA domiciliata in PIAZZA INDIPENDENZA 2/9 VI
UR
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il SI. e la Parte_1
SI.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a CP_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per CP_1
l'effetto dichiararsi non più dovuto dal SI. - a far data dalla data dalla sentenza di Parte_1 divorzio, - l'assegno mensile di euro 100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra , stante il CP_1 venire meno delle condizioni sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio con ogni Controparte_2 conseguente pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025;
- Disporre, a carico del SI. , un assegno di mantenimento a favore della sola figlia Parte_1
di euro 300,00, da versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica, nonché la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno;
Per_1
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga concesso un assegno divorzile a favore della sig.ra mantenere il suo importo ad euro 100,00 così come previsto in sede di CP_1
separazione;
- In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso Controparte_2
IP EB S.p.a. i n data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso - l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. Parte_1 CP_2
e, contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio.
[...]
Con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa di legge
RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le istanze di controparte, tutte:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi e;
CP_1 Pt_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 Pt_1 Per_1 da corrispondere entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della OR;
oltre al 70% dele CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il
Giudice disponga ex art.210 c.p.c. l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig.
(conti, titoli, investimenti, fondi) nonché della convivente (conti, titoli, Pt_1 Persona_2
investimenti, fondi), stante la stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: in data 08/09/1996 aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la SI.ra trascritto nei registri dello CP_1
stato civile del Comune di Pozzolo Formigaro (AL) con atto n. 19 P. II A 1996 presso l'Ufficio di
Stato Civile di Pozzolo Formigaro;
dal matrimonio sono nati due figli: , nata il [...] e Per_1
, nato il [...]; ad oggi, ricopre già da diversi mesi una posizione lavorativa CP_2 CP_2
stabile mentre è ancora studentessa. Entrambi in ogni caso rientrano nello stato di famiglia Per_1
della SI.ra (prod. n.2); i rapporti tra i coniugi si sono via via deteriorati fino a ritenere CP_1
necessario ricorrere alla separazione, non potendo più addivenire a una riconciliazione;
in data
07/11/2022 pertanto, a seguito di trasformazione del procedimento in da separazione giudiziale in separazione consensuale, veniva omologata dal Tribunale di Alessandria la separazione dei coniugi alle condizioni di seguito riportate (prod. n. 3):
- “La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50 %, sita in Pozzolo Formigaro (AL) vicolo Bocca, 10, verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
il marito asporterà quanto ancora di sua spettanza entro il
31 dicembre 2022;
- I figli entrambi maggiorenni non indipendenti, continueranno a risiedere anagraficamente nella
Per_ casa coniugale con la madre;
come già avviene e trascorreranno alternativamente 15 CP_2
giorni presso il domicilio paterno e 15 presso quello materno;
Per_
- Il sig. verserà quale contributo al mantenimento dei figli e l'importo di Pt_1 CP_2
€.500,00 mensile entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT sul c/c intestato alla OR;
CP_1
- I coniugi sosterranno nella misura del 60% il marito e 40% la moglie le spese straordinarie per i figli dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie;
- Stante la maggiore età dei figli, gli stessi si accorderanno direttamente con il padre sulle frequentazioni con il medesimo;
- Il sig. verserà quale assegno di mantenimento per la moglie l'importo di €.100,00 Pt_1
mensile entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
- L'assegno unico, ed eventuali arretrati, verrà percepito dalla OR che si occuperà CP_1
delle pratiche per ottenerlo;
il sig. si impegna a sottoscrivere la documentazione inerente Pt_1
la richiesta stessa;
- Il marito si impegna a trasferire alla madre della la proprietà della sua quota pari al 50 % CP_1
della casa abitata ad oggi dalla stessa sita in Pozzolo Formigaro (AL), vicolo Bocca, 8;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia;
- Ciascun coniuge sosterrà le proprie spese legali per il presente procedimento”;
Esponeva parte ricorrente che dal giorno della separazione non vi era stato alcun segno di riconciliazione ed i coniugi continuano da allora a vivere separati, avendo peraltro il SI. Pt_1
trasferito già la propria residenza presso un domicilio autonomo;
le parti, a mezzo dei loro procuratori, avevano manifestato l'intenzione di procedere alla definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio cercando altresì di trovare un accordo in merito alle questioni economiche, essendo mutate le rispettive condizioni finanziarie.
Tuttavia, malgrado l'attività di mediazione di entrambi i difensori per addivenire ad una soluzione consensuale della situazione ed evitare il presente ricorso giudiziale, essi non ha ottenuto alcun riscontro positivo;
evidenziava parte ricorrente che le questioni su cui i coniugi si trovano particolarmente in disaccordo riguardavano la corresponsione di un assegno divorzile a favore della sig.ra e del figlio , nonché la proprietà della casa coniugale;
CP_1 CP_2
Pur in presenza di tali divergenze sussistevano le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ordine alle proprie condizioni economiche il ricorrente evidenziava che: ricopre la qualifica di dirigente presso Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria (ex Ilva).
Nonostante sia ad oggi assunto con contratto a tempo indeterminato, la stabilità del suo rapporto di lavoro non può dirsi particolarmente certa per via della situazione critica in cui versa la società datrice di lavoro Acciaierie d'Italia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria.
Evidenziava il ricorrente che si era verificata una diminuzione della retribuzione annua contemporanea ad un aumento delle spese sostenute a causa dell'aggravamento della malattia della madre anziana, alla quale è stata diagnosticato una forma di morbo di Alzheimer, nota grave malattia degenerativa.
Il ricorrente SI. a seguito della separazione, aveva trasferito la propria residenza nello Pt_1
stesso immobile dove la madre risiede al fine di assisterla, ed aveva stipulato un contratto di locazione per l'appartamento sottostante di via della Trinità n. 3, in base al quale è previsto un canone di locazione mensile di euro 250,00, a cui si aggiungono 250,00 di spese condominiali ogni mese. Rappresentava inoltre che doveva fare fronte a due contratti di finanziamento con Banca
PSA Italia S.p.a.: il primo acceso in data 07/02/2022 per l'acquisto dell'auto Peugeot 2008 – per lui fondamentale per recarsi a lavoro ogni giorno –, per l'erogazione della somma totale di euro
20.244,24, con rate mensili di euro 195,31 l'una, sino al 05/02/2025; un secondo finanziamento acceso in data 05/04/2022 della somma di euro 10.000,00 con rate mensili da euro 113,78 l'una, della durata di 120 mesi (prod. n. 9).
In ordine alle condizioni reddituali ed economiche della resistente si evidenziava che la stessa attualmente risiede nella casa coniugale di cui detiene la quota di proprietà pari al 50%, e pertanto non sostiene oneri alloggiativi. Attualmente la resistente svolgeva attività lavorativa presso la azienda operante nel confezionamento presso terzi di prodotti Controparte_3 alimentari e di altro genere, con la mansione di operaia, ricevendo una retribuzione di circa euro
1.110,00-1.200,00 mensili.
Relativamente ai figli, entrambi maggiori di età, parte ricorrente rilevava che: la figlia maggiore
, nel settembre 2023, ha già conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l'Università di Per_1
Torino, svolgendo nel frattempo alcune attività lavorative a tempo determinato come allenatrice di sport di e preparatore atletico;
inoltre, la stessa ha da poco terminato un corso di formazione presso l'Istituto Iscos di Monza grazie al quale si è specializzata in chinesiologia e massoterapia. La frequenza di un corso professionalizzante, volto a fornire specifiche conoscenze e capacità utili all'inserimento lavorativo, ha subito fornito alla figlia concrete possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro svolgendo un'attività in linea con il proprio percorso di studi. Inoltre, a partire dall'8 gennaio
2025 ha iniziato un tirocinio retribuito che per il quale ottiene un compenso di euro 600,00 Per_1
mensili. Esponeva altresì che il figlio minore lavora attualmente presso la sede IP di CP_2
di IP EB S.p.a. con contratto di lavoro a tempo determinato (prod. n. 11) e CP_4
percepisce una retribuzione mensile di circa 1.350,00 - 1.380,00 euro netti (prod. n. 12). Ad oggi risiede alternativamente per quindici giorni presso la casa della madre e per quindici giorni CP_2
presso la casa del padre. Da ultimo parte ricorrente evidenziava che la resistente sig.ra CP_1
intrattiene una relazione stabile con un nuovo compagno, e – pur non configurandosi una vera e propria convivenza – la medesima può comunque contare sul sostegno, anche economico oltre che affettivo, del nuovo partner.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il SI. e la SI.ra , ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Pozzolo Formigaro, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza e la capacità economica della sig.ra e per l'effetto dichiararsi non più dovuto dal SI. CP_1
- a far data dalla data dalla sentenza di divorzio, - l'assegno mensile di euro Parte_1
100,00 a favore dell'ex coniuge SI.ra stante il venire meno delle condizioni CP_1 sostanziali sulla base delle quali esso era stato concordato l'assegno di mantenimento in sede di separazione, oltre ai diversi presupposti su cui si basa l'assegno divorzile, con ogni conseguente pronuncia di legge;
- Accertare e dichiarare l'indipendenza economica del figlio Controparte_2 con ogni conseguente pronuncia di legge, e per l'effetto dichiararsi non più sussistente l'obbligo di mantenimento a decorrere dal 30/06/2025; - Disporre, a carico del SI. un Parte_1
assegno di mantenimento a favore della sola figlia di euro 300,00, da versarsi direttamente sul Per_1 suo conto corrente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- In via subordinata, in considerazione delle mutate condizioni economiche del figlio, ridursi nella misura che sarà ritenuta di giustizia - a far data dalla assunzione del SI. presso IP EB S.p.a. in Controparte_2
data 18/04/2024 o, in subordine, dalla data del deposito del presente ricorso - l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore del SI. e, Parte_1 Controparte_2
contestualmente, disporne il versamento direttamente sul conto corrente del figlio;
ST
ISTRUTTORIE Con riserva di dedurre, produrre e citare testi in sede di merito. Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e/o le richieste istruttorie anche a seguito delle difese di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva nel giudizio la sig.ra contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla CP_1
parte ricorrente: in particolare la resistente rileva che non corrispondeva al vero l'affermazione di parte ricorrente secondo cui le rispettive condizioni finanziarie dei coniugi erano mutate dalla separazione: la resistente percepisce i medesimi redditi annuali del periodo della separazione: ha un lavoro incerto, sempre e comunque a tempo determinato;
il sig. convive da tempo con la Pt_1
OR con cui ha una relazione da quando conviveva ancora con la sua Persona_2
famiglia; la coppia conduce in locazione un immobile sito a Pozzolo Formigaro per cui il sig. paga un canone di locazione di €.450,00 mensili, come da estratti conto allegati dallo Pt_1
stesso; la OR lavora come Back Office Commerciale presso la GREENECO Per_2
WASTEWATER SRL con un contratto a tempo indeterminato per il quale percepisce una retribuzione media di 20/22.000 euro all'anno; rilevava che il ricorrente sig. percepisce una Pt_1
retribuzione o variabile tra i 3800,00 ed i 4000,00 mensili, oltre a tredicesima e premi di produzione ogni giugno e dicembre, mensilità in cui percepisce oltre €.6500,00.
Da parte della resistente si evidenziava che - quanto al finanziamento per l'autovettura Peugeot
2008 che andrebbe a gravare sulle spese del - detta automobile è in uso alla OR Pt_1
poiché il ricorrente sig. usufruisce di una macchina aziendale Alfa Romeo Per_2 Pt_1
Stelvio, targata GR188XK (a tal fine produceva buste paga con voce utilizzo auto aziendale); parte resistente qualificava come “non veritiera” l'affermazione di parte ricorrente secondo cui l'auto sarebbe “per lui fondamentale per recarsi al lavoro ogni giorno” (pag. 7 ricorso;
si Pt_1
rilevava – inoltre – che il finanziamento per l'acquisto della Peugeot 2008 era stato acceso dai coniugi e l'auto acquistata per la famiglia e poi sottratta all'uso dei familiari dal marito per darla alla compagna odierna;
detto finanziamento ad oggi è estinto e pertanto tale spesa non grava sul marito
Parte resistente qualificava ancora come “non veritiere” altre affermazioni contenute nel ricorso secondo cui: il marito si farebbe carico del 50% delle spese ordinarie per la casa assegnata alla moglie;
parte resistente non contestava la circostanza che il figlio lavori stabilmente, CP_2
negando tuttavia, che la stessa avrebbe beneficiato di un miglioramento della situazione economica grazie al lavoro svolto dal medesimo. Inoltre parte resistente contestava che la figlia avesse Per_1
iniziato un tirocinio retribuito come invece affermato nel ricorso non avendo – comunque - mai lavorato con stabilità; – rileva parte resistente – aveva sottoscritto un contratto di Per_1
collaborazione professionale dal 10/02/2025 al 10/04/2025, non tacitamente rinnovabile e percepisce 200,00 euro settimanali senza pagamento dei contributi;
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i coniugi CP_1
e (e non lo scioglimento come erroneamente indicato da controparte!); •
[...] Parte_1
Confermare a carico del marito un assegno divorzile in favore della moglie, per tutti i motivi sopraesposti, aumentandolo ad €.200,00 o nella misura che verrà ritenuta congrua;
Disporre a carico del un contributo al mantenimento a favore della figlia di €.300,00 da corrispondere Pt_1 Per_1
entro il 15 di ogni mese sul conto corrente della OR;
oltre al 70% dele spese CP_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di dedurre ulteriormente si insiste fin da ora affinché il Giudice disponga ex art.210 c.p.c.
l'esibizione della documentazione fiscale e finanziaria del sig. (conti, titoli, investimenti, Pt_1
fondi) nonché della convivente (conti, titoli, investimenti, fondi), stante la Persona_2
stabilità della coppia come da certificato di residenza e stato famiglia che si allega. In particolare venga disposta l'esibizione dell'estratto del conto corrente del dal mese di aprile 2024 ad Pt_1
oggi, non essendo stato prodotto. Si producono: estratti conto, dichiarazioni redditi ultimi tre anni
; residenza e stato famiglia libretto auto foto auto aziendale CP_1 Parte_2 CP_1
buste paga cordone dove si riporta voce auto aziendale. Con vittoria di spese, competenze Pt_1 ed onorari ex lege”.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione per il giorno 30 settembre 2025.
In tale udienza le parti – sulla scorta delle comparse conclusionali e delle repliche depositate – chiedevano il trattenimento in decisione.
Il Giudice riservava la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio pronunciava sentenza sullo status e rimetteva in istruttoria la causa al fine di svolgere ulteriore attività istruttoria con riferimento agli aspetti patrimoniali.
All'udienza del 22 ottobre 2025 venivano escussi da parte del Giudice designato i figli delle odierne parti al fine di verificare lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di una retribuzione. All'esito le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione senza l'assegnazione di termini.
Il Giudice designato riservava la causa per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Nel caso concreto la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve trovare conferma per le ragioni già espresse in tale sede.
La causa è stata rimessa sul ruolo al fine di decidere gli aspetti patrimoniali costituiti dalla richiesta di assegno divorzile presentata dalla resistente e dal contributo al mantenimento dei figli ed Per_1
. CP_2
Sul contributo al mantenimento dei figli
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso concreto i figli delle odierne parti sono entrambi maggiorenni.
Occorre quindi verificare se i medesimi hanno raggiunto l'indipendenza economica che fa venire meno l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.
Nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2025 a seguito della rimessione della causa sul ruolo, sono stati sentiti in udienza i figli delle parti, sigg.ri e Controparte_2 Persona_3
I medesimi hanno dichiarato quanto segue in ordine all'attività lavorativa svolta ed alla retribuzione percepita: “ …. lavoro con contratto a tempo indeterminato come addetto al Controparte_2 servizio all'IPER di guadagno circa 1350, 00 - 1400,00 al mese. Vivo con i miei genitori CP_4 trascorrendo 15 giorni con uno e 15 giorni con l'altro. Trattengo generalmente tutta la retribuzione per le mie esigenze personali”.
Da parte di si è invece dichiarato quanto segue: “ ho terminato gli studi nel Persona_3
novembre 2024 ed ho iniziato a lavorare con diverse forme di contratto, percepivo circa 600 euro al mese. Attualmente lavoro con contratto di apprendistato e percepisco circa 1.000,00 - 1.100,00 al mese. . Il contratto di apprendistato terminerà nel maggio 2028 ed eventualmente è prevista l'assunzione a tempo indeterminato. Vorrei continuare a studiare e quindi sono alla ricerca di una occupazione che mi consenta anche la prosecuzione negli studi”.
Sulla scorta di tali dichiarazioni ritiene il Tribunale che non sussistano dubbi in ordine al raggiungimento della indipendenza economica da parte il quale lavora con un Controparte_2
contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione che gli consente di vivere autonomamente dai genitori.
Ad analoga conclusione si dovrebbe giungere con riferimento ad sebbene la stessa Persona_3
svolga attualmente una attività lavorativa con la qualifica di apprendista, può ragionevolmente fare affidamento sull'assunzione a tempo indeterminato al termine di tale esperienza: la medesima inoltre percepisce attualmente una retribuzione che – seppure inferiore a quella del fratello – può considerarsi sufficiente a far ritenere che la stessa ha raggiunto l'indipendenza economica dai genitori.
Peraltro con riferimento alla figlia il ricorrente ha chiesto di “…. disporre, un assegno di Per_1
Per_ mantenimento a favore della sola figlia di euro 300,00, da versarsi direttamente sul suo conto corrente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nonché la suddivisione tra i genitori Per_ delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno”.
La decisione del Tribunale deve pertanto essere limitata alla domanda e la modifica dell'attuale regime deve essere limitata alla corresponsione del mantenimento direttamente alla figlia Per_1
con suddivisione delle spese straordinarie al 50% fra i due genitori.
Sul riconoscimento di un assegno divorzile in capo alla resistente sig.ra CP_1
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha previsto il pagamento di un assegno divorzile in presenza di determinati presupposti.
Si è infatti affermato che l'assegno divorzile è del tutto autonomo rispetto a quello di mantenimento concesso al coniuge separato “…a seguito della riforma introdotta nel 1987, e dell'intervento chiarificatore da ultimo espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n.
18287/2018, ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico- patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo-compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico- patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico), nel senso che i criteri previsti dall'art.5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno”.
Si è infatti evidenziato (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018) che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione - , non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». In sostanza, in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (cfr. SS.UU. 8 novembre 2022 n. 32914)”.
Alla luce di tali principio ed in osservanza dei medesimi, nel caso concreto deve essere verificato se ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto da parte ricorrente nella sua funzione a) assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica)
b) riequilibratrice o perequativo- compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizione di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce ad occasioni reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico).
Analizzando i redditi delle parti ritiene il Tribunale che nel caso concreto può ritenersi configurata la funzione assistenziale in quanto la ricorrente percepisce una retribuzione limitata ad euro 800,00 mensili (cfr. comparsa di costituzione e risposta della resistente) relativa a a tempo determinato caratterizzati dalla stagionalità.
Al contrario il ricorrente percepisce una retribuzione di circa 4.000,00 mensili ed è assunto a tempo indeterminato. Ad analoghe conclusioni si deve giungere alla luce delle del diverso ruolo svolto nell'ambito familiare dai due genitori.
Nel caso concreto appare evidente che la resistente ha svolto la propria attività di madre e di moglie nell'ambito della famiglia, crescendo i figli e consentendo al marito di raggiungere la posizione lavorativa (e retributiva) che lo stesso ha effettivamente ottenuto negli anni.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Sussiste, quindi, la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione dei figli.
Nel caso concreto – alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e delle circostanze acquisite al giudizio che non sono state contestate - deve ritenersi sussistente anche l'esigenza perequativa in favore della resistente.
Il Tribunale - per le ragioni sopra esposte – ritiene adeguato il riconoscimento di un assegno divorzile che si quantifica in euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio stante la richiesta congiunta sullo status e la parziale adesione alle richieste di parte ricorrente da parte della resistente, devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
conferma la sentenza parziale n. 537/2025 resa fra le stesse parti;
Dichiara
non più sussistente l'obbligo di mantenimento dal ricorrente in favore del Parte_1
figlio sig. Controparte_2
dispone a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della figlia sig.ra Parte_1 [...]
di euro 300,00, fino al raggiungimento dell' effettiva indipendenza economica, da Per_3
versarsi direttamente sul suo conto corrente entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT, nonché la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie a favore della figlia nella misura del 50% ciascuno. Persona_3
Dispone
il pagamento di un assegno divorzile da parte del sig. in favore della moglie sig.ra Parte_1
di euro 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale CP_1
ISTAT.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 novembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)