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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
R.G. 169/2025 sezione tutela delle persone
Il Consigliere ausiliario designato, dott. Simona Bruzzese
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con ricorso depositato il 04.04.2025
OGGETTO: da
Equa riparazione per
– –in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Guaraldi violazione del termine CP_1
( ) e dall'avv. Marcello Poggioli ( ), in ragionevole del C.F._1 C.F._2
virtù di procura unita al ricorso, con domicilio processo (L89/2001) - eletto in Padova, nello studio dell'avvocato Marcello Poggioli, Via Tommaseo 78/c nuovo rito (pec Email_1
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Bergamo con Parte_2
sentenza depositata in data 17.05.2012 e chiuso con decreto depositato in data
24.09.2024, dopo essere stata ammessa allo stato passivo del fallimento, su istanza tempestiva, per € 7.097,97 al chirografo.
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per la durata irragionevole del fallimento,
dedotti i sei anni di durata ragionevole ritenuti per legge, precisando che, alla chiusura del fallimento, i crediti chirografari restavano insoddisfatti.
pagina 1 di 2 Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini:
la durata irragionevole, calcolata dal termine per il deposito delle istanze tempestive di ammissione al passivo, dedotti 6 anni di durata ragionevole, è stata di 6 anni;
l'equo indennizzo può essere calcolato tenuto conto di € 400 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente la ragionevole durata, per un totale di € 2.400 (400 x 6), importo su cui vanno calcolati gli interessi in misura legale dalla domanda.
Non si applica un aumento del risarcimento per gli anni successivi al terzo, essendo una facoltà del giudice quella di applicare gli aumenti e non avendo il ricorrente esposto validi motivi che giustificherebbero un aggravio del pregiudizio.
Si liquidano in € 27 le spese e in € 325 i compensi professionali, di cui € 250 ai minimi, data la semplicità di questo tipo di ricorsi (Cass. 16512/2020), in base al valore della domanda più alta, nei limiti in cui è accolta ed € 75 per la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co.
1-bis D.M. n. 55 /2014 e succ modif., oltre al rimborso spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a. posti a carico del . Controparte_2
P.Q.M.
condanna il a corrispondere in favore di + Controparte_2 Pt_1
a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89/2001, l'importo di Parte_1
€ 2.400, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna il a corrispondere ai procuratori antistatari, Avv. Controparte_2
Bruno Guaraldi e Avv. Marcello Poggioli, le spese di lite, che si liquidano in € 27 per esborsi ed € 325 per competenze, oltre spese forfettarie 15% e accessori di legge.
Brescia, 17.04.2025 Il magistrato designato
dott. Simona Bruzzese
pagina 2 di 2
R.G. 169/2025 sezione tutela delle persone
Il Consigliere ausiliario designato, dott. Simona Bruzzese
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con ricorso depositato il 04.04.2025
OGGETTO: da
Equa riparazione per
– –in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Guaraldi violazione del termine CP_1
( ) e dall'avv. Marcello Poggioli ( ), in ragionevole del C.F._1 C.F._2
virtù di procura unita al ricorso, con domicilio processo (L89/2001) - eletto in Padova, nello studio dell'avvocato Marcello Poggioli, Via Tommaseo 78/c nuovo rito (pec Email_1
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società dichiarato dal Tribunale di Bergamo con Parte_2
sentenza depositata in data 17.05.2012 e chiuso con decreto depositato in data
24.09.2024, dopo essere stata ammessa allo stato passivo del fallimento, su istanza tempestiva, per € 7.097,97 al chirografo.
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per la durata irragionevole del fallimento,
dedotti i sei anni di durata ragionevole ritenuti per legge, precisando che, alla chiusura del fallimento, i crediti chirografari restavano insoddisfatti.
pagina 1 di 2 Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini:
la durata irragionevole, calcolata dal termine per il deposito delle istanze tempestive di ammissione al passivo, dedotti 6 anni di durata ragionevole, è stata di 6 anni;
l'equo indennizzo può essere calcolato tenuto conto di € 400 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente la ragionevole durata, per un totale di € 2.400 (400 x 6), importo su cui vanno calcolati gli interessi in misura legale dalla domanda.
Non si applica un aumento del risarcimento per gli anni successivi al terzo, essendo una facoltà del giudice quella di applicare gli aumenti e non avendo il ricorrente esposto validi motivi che giustificherebbero un aggravio del pregiudizio.
Si liquidano in € 27 le spese e in € 325 i compensi professionali, di cui € 250 ai minimi, data la semplicità di questo tipo di ricorsi (Cass. 16512/2020), in base al valore della domanda più alta, nei limiti in cui è accolta ed € 75 per la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co.
1-bis D.M. n. 55 /2014 e succ modif., oltre al rimborso spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a. posti a carico del . Controparte_2
P.Q.M.
condanna il a corrispondere in favore di + Controparte_2 Pt_1
a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89/2001, l'importo di Parte_1
€ 2.400, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna il a corrispondere ai procuratori antistatari, Avv. Controparte_2
Bruno Guaraldi e Avv. Marcello Poggioli, le spese di lite, che si liquidano in € 27 per esborsi ed € 325 per competenze, oltre spese forfettarie 15% e accessori di legge.
Brescia, 17.04.2025 Il magistrato designato
dott. Simona Bruzzese
pagina 2 di 2