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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 567/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 567/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 04/04/2025 ore 10:07, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Matteo Lazzerini;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere.
L'avv. Lazzerini esibisce cedolino paga e contratto ai fini di dimostrare l'attualità del rapporto con il convenuto. CP_1
Il giudice, dato atto che comunque l'attualità del rapporto con il convenuto risulta CP_1 comunque dalla documentazione in atti (in particolare lo stato matricolare prodotto con la memoria di costituzione), motivo per cui ogni ulteriore approfondimento risulta superfluo dal momento che la causa risulta matura per la decisione, dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Lazzerini, prendendo atto dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, limita la domanda agli dal 2019\2020 in poi, rinunciando alla prima annualità (a.s. 2018/2019). Ciò Pt_2 premesso, discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. Scorza, prendendo atto di quanto sopra, discute riportandosi alla memoria di costituzione ed insistendo come in atti.
1 Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, data per letta stante l'assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.51.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 4.4.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 567/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Matteo Lazzerini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, del beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio
2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, ovvero al
3 riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, nei limiti del valore dello scaglione relativo al versamento del C.U. fino ad Euro 5.200,00.
Conseguentemente: condannare parte datoriale a pagare, ovvero corrispondere o comunque attribuire e/o mettere a disposizione alla/della parte ricorrente, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, il beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque a riconoscere alla ricorrente “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico” ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, oltre al rimborso del
Contributo Unificato. Con vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore del difensore ed applicazione art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e pertanto con conseguente maggiorazione.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento alle annualità 2018/2019 e 2019/2020. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione
4 che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, CP_1 infine, posizione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e risulta essere decisa all'esito della prima udienza di discussione, dove la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda limitatamente alla prima annualità di cui al ricorso (A.S. 2018/2019), insistendo per le ulteriori domande. Il Tribunale si limita a prendere atto della circostanza, dal momento che la rinuncia a singoli capi della domanda è notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022).
4. Per il resto, la domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
5 pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1
6 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, con riferimento agli anni scolastici dal 2019/2020 al
2023/2024, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero su organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 13.3.2025 relativamente alle annualità 2018/2019 e 2019/2020, questa, tenuto conto della rinuncia alla domanda di cui all'A.S. 2018/2019, non può trovare accoglimento per l'A.S. 2019/2020. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
7 Ebbene, la ricorrente ha allegato il doc. 4, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzato al e trasmessa a mezzo raccomandata in data 11 aprile 2024, ricevuta dal il CP_1 CP_1 successivo 17 aprile. Tale atto può essere legittimamente considerato interruttivo della prescrizione, per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione la data di nomina della supplenza, salvo diverso termine per la effettiva fruizione del bonus con la registrazione nel portale adibito da , il diritto della ricorrente deve considerarsi consumato esclusivamente per CP_1
l'annualità 2018/2019 (annualità qui rinunciata) e non per l'anno scolastico successivo.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. stato matricolare allegato dal e documentazione esibita nel corso dell'udienza di discussione CP_1 odierna).
14. Per concludere, la domanda risulta parzialmente suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per le annualità dal 2019/2020 Pt_1 al 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
8 16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa in ragione delle annualità oggi effettivamente rivendicate, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo, tenuto conto del richiesto aumento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro
500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della CP_1 parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1.339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
9 10
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 567/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 04/04/2025 ore 10:07, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Matteo Lazzerini;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere.
L'avv. Lazzerini esibisce cedolino paga e contratto ai fini di dimostrare l'attualità del rapporto con il convenuto. CP_1
Il giudice, dato atto che comunque l'attualità del rapporto con il convenuto risulta CP_1 comunque dalla documentazione in atti (in particolare lo stato matricolare prodotto con la memoria di costituzione), motivo per cui ogni ulteriore approfondimento risulta superfluo dal momento che la causa risulta matura per la decisione, dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Lazzerini, prendendo atto dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, limita la domanda agli dal 2019\2020 in poi, rinunciando alla prima annualità (a.s. 2018/2019). Ciò Pt_2 premesso, discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il dott. Scorza, prendendo atto di quanto sopra, discute riportandosi alla memoria di costituzione ed insistendo come in atti.
1 Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, data per letta stante l'assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.51.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 4.4.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 567/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Matteo Lazzerini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, del beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio
2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, ovvero al
3 riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, nei limiti del valore dello scaglione relativo al versamento del C.U. fino ad Euro 5.200,00.
Conseguentemente: condannare parte datoriale a pagare, ovvero corrispondere o comunque attribuire e/o mettere a disposizione alla/della parte ricorrente, negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo indeterminato, il beneficio/indennità comunque denominati di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire e comunque a riconoscere alla ricorrente “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico” ovvero al riconoscimento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o comunque del maggiore o minore beneficio ritenuto di giustizia, oltre al rimborso del
Contributo Unificato. Con vittoria di spese di cui si chiede la distrazione in favore del difensore ed applicazione art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e pertanto con conseguente maggiorazione.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento alle annualità 2018/2019 e 2019/2020. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione
4 che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, CP_1 infine, posizione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e risulta essere decisa all'esito della prima udienza di discussione, dove la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda limitatamente alla prima annualità di cui al ricorso (A.S. 2018/2019), insistendo per le ulteriori domande. Il Tribunale si limita a prendere atto della circostanza, dal momento che la rinuncia a singoli capi della domanda è notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 1217 del 2022).
4. Per il resto, la domanda è suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
5 pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1
6 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, con riferimento agli anni scolastici dal 2019/2020 al
2023/2024, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (fino al 30 giugno dell'anno successivo) ovvero su organico di diritto (fino al 31 agosto dell'anno seguente) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 13.3.2025 relativamente alle annualità 2018/2019 e 2019/2020, questa, tenuto conto della rinuncia alla domanda di cui all'A.S. 2018/2019, non può trovare accoglimento per l'A.S. 2019/2020. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4. Comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
7 Ebbene, la ricorrente ha allegato il doc. 4, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzato al e trasmessa a mezzo raccomandata in data 11 aprile 2024, ricevuta dal il CP_1 CP_1 successivo 17 aprile. Tale atto può essere legittimamente considerato interruttivo della prescrizione, per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione la data di nomina della supplenza, salvo diverso termine per la effettiva fruizione del bonus con la registrazione nel portale adibito da , il diritto della ricorrente deve considerarsi consumato esclusivamente per CP_1
l'annualità 2018/2019 (annualità qui rinunciata) e non per l'anno scolastico successivo.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. stato matricolare allegato dal e documentazione esibita nel corso dell'udienza di discussione CP_1 odierna).
14. Per concludere, la domanda risulta parzialmente suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della Sig.ra ad ottenere la carta docente per le annualità dal 2019/2020 Pt_1 al 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
8 16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa in ragione delle annualità oggi effettivamente rivendicate, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo, tenuto conto del richiesto aumento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro
500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della CP_1 parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1.339,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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