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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10132/2021 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2021, avente per oggetto “Mutuo-Opposizione decreto ingiuntivo ”,
discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.3.2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Cavuoto, Parte_1
mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall' Avv.to Marco Pesenti, mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
1 Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni riportate a verbale.
FATTO E DIRITTO Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In diritto L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo. Se l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Nel merito: sulla natura dell'obbligazione assunta dall'opponente nel contratto di finanziamento Parte_1 richiesta n. 9760117
L'eccezione sollevata dalla è infondata. Parte_1
L'unica doglianza sollevat trice, con la quale la stessa mira ad ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, è riferita alla decadenza nella quale, a suo dire, sarebbe CP_ incorsa con riferimento alla possibilità di agire nei suoi confronti a causa dello spirare del
2 termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ. L'opponente erra nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 1957 cod. civ.: questa, infatti, è esclusivamente riferibile all'istituto della fideiussione e non anche all'obbligazione in solido di cui all'art. 1292 cod. civ.. Si precisa, infatti, che la pretesa creditoria per cui è causa trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in qualità di coobbligato, così come si evince dal mero esame visivo del contratto (cfr. DOC. 3 fascicolo monitorio), ed in particolare dalla sezione propriamente denominata “DATI COOBBLIGATO”, contenente i dati anagrafici della sig.ra Persona_1
La duplice sottoscrizione, del richiedente sig. e dell'odierna opponente
[...] Parte_2 igata sig.ra si può infatti ri e parti del contratto. Persona_1
In particolare, l'articolo 2 delle condizioni generali del contratto, relativo alle garanzie, recita quanto segue: concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo: Pt_3
a) all'acquisizione della firma di un Coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione” (cfr. pag. 4, DOC. 3 fascicolo monitorio). L'odierna opponente ha apposto le proprie sottoscrizioni nelle apposite sezioni riservate al soggetto coobbligato “Firma del Coobbligato” (cfr. pag. 3, DOC. 3 fascicolo monitorio). Ne consegue che il richiamo operato alla disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ., dettato in materia di fideiussione non può trovare applicazione nel caso de quo La ha infatti assunto – con la sottoscrizione – tutte le obbligazioni derivanti dal Parte_1 co quiparazione alla richiedente, in qualità di coobbligato. Nel caso in esame, dunque, non può parlarsi di “fideiussione”. Siamo invece nel caso di un'obbligazione solidale passiva in cui, per definizione, il termine soggettivo di debitore viene ricoperto da più soggetti, tutti tenuti alla medesima prestazione e ciò per rafforzare il credito permettendo al creditore di pretendere l'esatto adempimento da uno qualunque dei debitori. Per tali motivi l'opposizione va rigettata
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale decidendo nella causa in oggetto;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2407/2021;
- condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto che quantifica in euro 1.700,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge. Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Lecce, 18.3.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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