Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026REG.PROV.COLL.
N. 00147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2024, proposto da NO UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato De Luca, Cinzia Blanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Donato De Luca in Catania, via Lago di Nicito n. 14;
contro
Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Frediani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 02229/2023, resa tra le parti, avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza 23.06.2015 n. 9 con la quale il Comune di Augusta ha ingiunto la demolizione del manufatto sito in Augusta (SR), c.da Agnone, di cui il ricorrente è usufruttuario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Augusta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NO Di TT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello è proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.A.R. Sicilia ha respinto il ricorso di primo grado volto all’annullamento dell’ordinanza comunale del 23 giugno 2015 n. 9 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, concernente l’immobile sito nel territorio del Comune di Augusta, in contrada Agnone, riportato in catasto al foglio 2, particella 325, di cui l’odierno appellante è usufruttuario.
2. Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l’assetto repressivo conseguente all’accertamento comunale secondo cui il manufatto preesistente, già interessato da pregresse pratiche di sanatoria, sarebbe stato demolito e sostituito con un’opera ritenuta diversa e comunque priva di valido titolo, con conseguente ingiunzione di demolizione integrale.
3. Con il ricorso in appello l’interessato ha chiesto la riforma della pronuncia, riproponendo, nella sostanza, le censure già svolte in primo grado e contestando la ricostruzione fattuale e giuridica posta a fondamento della decisione impugnata. Il Comune si è costituito nel presente grado, instando per il rigetto dell’appello.
4. Nelle more del giudizio è sopravvenuta, tuttavia, una nuova regolazione amministrativa della fattispecie edilizia oggetto di causa, puntualmente rappresentata dalle parti e documentata in atti. L’appellante, con istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha rappresentato, tra l’altro, la presentazione di una istanza di sanatoria e l’adozione, all’esito del relativo procedimento, del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 83 del 19 agosto 2025 nonché l’avvenuta conformazione del manufatto alle prescrizioni comunali.
Il Comune, a sua volta, ha confermato che è stato prodotto in giudizio il provvedimento n. 83 del 19 agosto 2025, quale titolo abilitativo in sanatoria per l’immobile sito in contrada Agnone, in catasto foglio 2, particella 325, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
5. Il Collegio osserva che a fronte dell’adozione del titolo abilitativo in sanatoria n. 83 del 2025 e della dichiarata “piena efficacia ed operatività” conseguente alla rimozione delle difformità, risulta ormai privo di concreta utilità processuale l’accertamento giurisdizionale richiesto con l’appello, nella misura in cui esso era funzionale a ottenere una pronuncia demolitoria della sentenza di primo grado e, in definitiva, a rimuovere un assetto repressivo che le sopravvenienze amministrative hanno, sul piano sostanziale, superato. Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, l’improcedibilità dell’appello.
Quanto alle spese del presente grado, il Collegio rileva che - in un quadro nel quale il Comune ha espressamente chiesto la compensazione - in ragione della natura sopravvenuta della definizione amministrativa della fattispecie e della convergenza delle conclusioni delle parti in ordine alla cessazione, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 147 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
NO Di TT, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Di TT | OB OL |
IL SEGRETARIO