Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 11.3.25
È presente per parte attrice l'avv. Bardelli in sostituzione dell'avv. Bastiani il quale precisa le conclusioni insistendo in via istruttoria per l'ammissione di CTU richiesta in atti, nel merito come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., respinta ogni avversa eccezione.
Per parte convenuta l'avv. Manitti in sostituzione dell'avv. Baccelli il quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria di costituzione.
Per l'avv. Pisani in sostituzione dell'avv. Parigi il quale precisa le conclusioni Pt_1 come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c..
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il giudice
All'esito della discussione orale pronuncia sentenza di cui dà lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile, nella persona del dottor Enrico D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone lettura all'udienza del 11.3.25 nella causa civile di I grado iscritta al n. 8604/2020 R.G.A.C avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Bastiani ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme (PT);
ATTRICE
CONTRO
1
CONVENUTO
E
, in persona del procuratore dott. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parigi ed elettivamente dom.ta presso lo studio di questi in Firenze;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Parte attrice: condannare l'Avv. a rifondere alla Dott.ssa Controparte_1
i danni subìti in conseguenza del colpevole inadempimento del Parte_2 mandato a lui conferito, stante la mancata interruzione dei termini di prescrizione nei confronti dell' ( indicati CP_4 Controparte_5 in € 126.508,37, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.
Parte convenuta: in via principale: rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attrici, dichiarare il terzo chiamato in causa, tenuto a manlevare l'Avv. Controparte_2 Controparte_1
e, per effetto, condannarlo a tenere indenne l'Avv. dal Controparte_1 pagamento di quanto denegatamente liquidato nel presente giudizio in favore della dott.ssa - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del Parte_2 presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, oltre rimborso delle spese generali-
a) accertata l'assenza della responsabilità professionale dell'Avv. Controparte_2
rigettare le domande di risarcimento del danno perché infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto;
b) rigettare comunque la domanda di manleva formulata dall'Avv. nei confronti di perché allo Controparte_1 Pt_1 CP_2 stato non provata e infondata in fatto ed in diritto. Nella subordinata e denegata ipotesi in cui venisse accertata la fondatezza anche parziale della domanda di accertamento della responsabilità professionale svolta dall'attrice e venisse altresì accertato che la domanda di manleva ha ad oggetto i rischi coperti dalla garanzia: 1) liquidare il danno nei limiti del giusto e di quanto rigorosamente provato e documentato;
2) accertare, incidenter tantum, le responsabilità imputabili a tutti i soggetti coinvolti, ivi compresa l'attrice Dott.ssa 3) dichiarare Parte_2 tenuta a garantire l'avv. per la sola quota di Pt_1 Controparte_1 responsabilità al medesimo concretamente applicabile, entro il massimale e sotto il
2 massimale previsto con esclusione di spese legali, tecniche, di multe e ammende e con ulteriore decurtazione dello scoperto/ franchigia contrattualmente posto a carico dell'assicurato. In ogni caso con vittoria di compensi professionali ex D.M. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice esponeva che con sentenza datata 11-13 gennaio 2012 il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento della con la quale la aveva collaborato dal 1.1.2002 al Controparte_6 Parte_2
30.3.2011, svolgendo attività di redattrice in forza di una pluralità di contratti di prestazione d'opera professionale. Al fine di recuperare “tutte le spettanze ed indennità, lavorative e previdenziali” a lei spettanti in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la società fallita, la si era rivolta quindi all'avv. Parte_2
il quale aveva accettato l'incarico ed aveva poi patrocinato - con successo CP_1
- la causa di opposizione allo stato passivo del fallimento editoriale CP_6
RG. 8378\2012, domanda accolta nel maggio 2014.
Nell'aprile del 2016 l'attrice aveva visto negate da le proprie richieste CP_4 previdenziali per intervenuta prescrizione, non avendo il difensore convenuto provveduto ad effettuare alcun tempestivo atto interruttivo della prescrizione e ciò nonostante il fatto che la in più occasioni, avesse richiesto al proprio legale Parte_2 di avere notizie al riguardo.
Avendo l'avv. respinto tali addebiti, la agisce quindi in giudizio CP_1 Parte_2 chiedendone la condanna alla refusione di tutti i danni che assume conseguiti al colpevole inadempimento del mandato a lui conferito, quantificati in € 126.508,37, per contributi omessi e indennità di occupazione non percepita.
Il difensore si costituiva in giudizio chiedendo di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni (attesa la stipulazione di polizza RC professionale n. 427A6562, con effetto dal 11.09.2019), per essere da questa manlevato nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità a suo carico.
Nel merito, evidenziava come soltanto due anni dopo la conclusione del giudizio a suo tempo patrocinato, nella primavera del 2016, la aveva richiesto se fosse Parte_2 possibile recuperare i contributi previdenziali non versati all' da parte di CP_7
Nonostante il previo inoltro di una sola richiesta Controparte_6 informale, senza che a ciò fosse mai conseguito un conferimento di incarico professionale, in data 14.10.2019 l'avv. si era visto destinatario da parte CP_1 della di una infondata richiesta di risarcimento danni, in ragione del Parte_2 pregiudizio che ella sosteneva di aver subito a causa della mancata interruzione, da parte del legale, dei termini di prescrizione nei confronti dell' CP_4
si costituiva in giudizio associandosi alle difese del proprio Controparte_2 assicurato quanto all'assenza di responsabilità professionale in capo all'avv. 3 ed evidenziando, quanto alla polizza, i limiti e le caratteristiche della CP_1 copertura assicurativa.
Quindi, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa veniva decisa in data udienza dando lettura del dispositivo in udienza all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Tanto premesso la domanda è infondata e va dunque respinta.
Parte attrice sostiene che oggetto dell'incarico professionale affidato all'avvocato convenuto fosse anche il recupero dei contributi previdenziali che, nel corso del risalente rapporto di lavoro intercorso con la , questa avrebbe Controparte_6 omesso di versare alla gestione ordinaria ove il rapporto fosse stato, fin CP_4 dall'inizio, qualificato come subordinato (in tal senso l'incarico avrebbe avuto, appunto, ad oggetto il recupero di “tutte le spettanze ed indennità, lavorative e previdenziali” spettanti in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la società fallita).
Come noto il mandato sostanziale è un negozio bilaterale con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale proprio del mandato - e in quanto tale soggetto al principio di libertà delle forme - di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. n. 13963 del 2006; Cass. n. 8863 del 2021).
La prova del conferimento del mandato difensivo al legale grava sul danneggiato, in caso di contestazione come appunto nel caso di specie, trattandosi di un fatto costituivo della pretesa risarcitoria.
Tale prova può tuttavia essere fornita anche per presunzioni (Cass. n. 3016 del 2006; Cass. n. 1792 del 2017) ma, nel caso di specie, l'onere probatorio non è stato tuttavia assolto, non essendo emerso dall'istruttoria espletata che l'attrice avesse conferito al convenuto uno specifico incarico professionale di recupero dei contributi previdenziali, o comunque un incarico generale e omnicomprensivo avente ad oggetto, appunto, il recupero di “tutte le spettanze ed indennità, lavorative e previdenziali” spettanti alla come dedotto dall'attrice. Parte_2
L'attrice fonda la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale sullo scambio di comunicazioni mail avvenuto in data 27.10.16 (doc. 4). In quella sede infatti l'attrice chiedeva al legale se “in qualche maniera” nel corso della causa avesse avvertito l''INGPI “con qualche comunicazione o altro perché mi dicono dal sindacato che quella sarebbe stata l'unica maniera per fermare la prescrizione”.
A tale richiesta, che parrebbe dare per assunto che il convenuto dovesse provvedere in tal senso (e dunque che tale attività rientrasse dunque nell'ambito del mandato conferito) il convenuto ha risposto: “l non era parte del contenzioso. A mio CP_4
4 parere il termine di cinque anni decorre dalla sentenza…in ogni caso scarico le sentenze e ti faccio sapere”. Come si vede, con tale comunicazione egli si limita a dare un parere sulla questione posta, ma sostanzialmente nega che vi fosse un incarico in tal senso (“l' non era parte del contenzioso”). CP_4
In realtà, la prima richiesta di un parere circa la possibilità di recuperare i contributi INPGI risale alla primavera del 2016, dunque due anni dopo la conclusione dell'incarico originariamente conferito all'avvocato, e dopo che già l'istituto aveva respinto la richiesta di accreditamento, personalmente presentata dalla lavoratrice con l'ausilio dell'associazione sindacale. Infatti, l'attrice scriveva all'avv. CP_1
“Buongiorno quando hai tempo puoi vedere se si può fare qualcosa per CP_1 avere gli 8 anni di contributi e la disoccupazione? Io sarei per fare causa, ma ovviamente solo se siamo sicuri di vincerla, quindi studiaci un po' e fammi sapere” (doc. 2, comunicazione mail del 12.5.16).
A parte il fatto che a tale richiesta non risulta aver fatto seguito un conferimento formale di incarico all'avvocato, tale richiesta di informazioni ed interessamento è comunque avvenuta dopo che l' aveva comunicato alla l'intervenuta CP_4 Parte_2 prescrizione del diritto alla percezione del TFR (v. missiva del 20.4.16), e dunque a quel punto compiere un atto di interruzione della prescrizione non avrebbe avuto più senso.
Ma in realtà, dal richiamato contenuto della mail del 27 ottobre 2016 si evince come l'addebito al difensore sia riferito al periodo precedente (“nel corso della causa”), dando per scontato che il difensore avrebbe dovuto porre in essere una simile attività mentre in realtà solo pochi mesi prima aveva, invece, investito l'avvocato della questione.
La prova che l'originario incarico professionale conferito allo non è CP_1 emersa neppure dalla prova testimoniale espletata. Se, infatti, il teste Tes_1 ha dichiarato che in quella occasione il convenuto aveva richiesto alla
[...] un conteggio delle somme dovute dagli enti previdenziali per provvedere al Parte_2 recupero di tutte le spettanze, il teste ha dichiarato esattamente l'opposto (si Tes_2 rinvia alla lettura delle relative deposizioni). Va evidenziato tuttavia che si tratta da un lato del marito dell'attrice, e dall'altro della moglie del convenuto, non certo indifferenti ad un particolare esito della controversia.
Sul punto è stato escusso tuttavia anche il teste , indifferente invece Testimone_3 all'esito della controversia ed, anzi, ex collega della la quale ha dichiarato: Parte_2
“all'epoca dei fatti lavoravo per;
io e la sig.ra a seguito Controparte_6 Parte_2 del fallimento della società ci siamo rivolti all'avv. per il recupero delle CP_1 differenze retributive;
ricordo che una volta siamo andati insieme alla Parte_2 dall'avv. anche perché ricordo di averglielo fatto conoscere io ed è in CP_1 quell'occasione che abbiamo conferito l'incarico professionale all'avv. CP_1
5 erano presenti, oltre a me, alla e all'avv. quella che è poi Parte_2 CP_1 diventata la moglie dell'avv. non conosco il marito della che CP_1 Parte_2 non ho mai visto. A me l'avv. chiese di fare un conteggio delle differenze CP_1 retributive presso uno studio specializzato e la stessa cosa è stata richiesta alla
Non è stato chiesto alla un conteggio delle somme dovute dagli Parte_2 Parte_2 enti previdenziali”.
Come si vede il testimone, in relazione alla veridicità delle cui dichiarazioni non sono emersi motivi per dubitare, ha pienamente confermato la versione della moglie smentendo, invece, le dichiarazioni rese dal marito dell'attrice (il quale ha CP_1 anche indicato un indirizzo diverso rispetto a quello dello studio dell'epoca del difensore), ed ha specificato come l'incarico professionale a suo tempo a questi conferito da lei e dalla fosse (solo) quello relativo al recupero delle Parte_2 differenze retributive.
In questo senso, essendo emersi elementi che inducono a ritenere la falsità della testimonianza resa dal teste o comunque essendo taluna delle testimonianze Tes_1 rese in giudizio necessariamente falsa, sarà opportuno disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del carattere semplificato della fase decisionale, priva di memorie difensive finali.
Sulla base del principio di causalità, a carico dell'attrice vanno altresì poste le spese sostenute dalla compagnia di assicurazioni, essendo la chiamata in causa della stessa necessaria e giustificata in ragione della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, risultata poi tuttavia infondata (Cass. n. 6144 del 2024, da ultimo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così dispone:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro 10.000,00, oltre RSG, IVA e CAP come per legge;
c) condanna inoltre parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in euro 10.000,00 oltre RSG, IVA e CAP come per legge;
CP_2
d) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Firenze per le valutazioni di competenza.
Allegato al verbale di udienza del 11.3.25
Il Giudice dr. Enrico D'Alfonso
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