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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al n° 41 /2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TO EL, giusta procura in atti
-appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Salmeri, giusta procura in atti Controparte_1
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di G.L. al fine di sentir annullare Parte_2 la sanzione disciplinare irrogatagli, essendo il datore di lavoro incorso nella decadenza dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 55bis d.lgs. 165/2001. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza / irrilevanza disciplinare degli addebiti contestati con lettera n.15715/2021, con conseguente illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.
In punto di fatto, ha dedotto:
- di essere dirigente del Settore 8 “Agricoltura, Caccia e Pesca” presso la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e di aver ricevuto con pec del 2 marzo 2021 una lettera con la quale l'Ente gli formulava alcune contestazioni, segnalate dalla , e gli comunicava l'avvio del procedimento CP_2 disciplinare;
Parte
- che l' , attivato il procedimento disciplinare e dopo diverse audizioni, con provvedimento del 2 settembre 2021, comunicato il 9 settembre 2021, disponeva: “l'irrogazione nei confronti del Dott.
, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 36 comma 4 lettera a), comma 4 Parte_2 lettera b) e comma 8 lettera m), nonché ai sensi del Codice di Comportamento dell'Ente, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per nn.10 gg.
e della sanzione pecuniaria di euro 400,00 (quattrocento/00)” ;
- che nel provvedimento disciplinare irrogato con atto del 02.09.2021, venivano sanzionati i seguenti comportamenti disciplinarmente rilevanti: 1) Episodio del 1 luglio 2019 – presunta condotta omissiva tenuta dal Dirigente in merito al rifiuto di prestare l'occorrente soccorso medico a seguito del malore manifestato dalla dipendente 2) Imposizione ai dipendenti della fruizione delle Controparte_3 festività soppresse in maniera prioritaria rispetto ai giorni di congedo ordinario, richiesta di inoltro del certificato medico della dipendente Sig.ra contenente la patologia certificata (mail del Pt_4
14/11/2020) e cambi programmazione ferie dipendenti (episodi Natale 2020);3) Comportamento assunto dal Dirigente nei confronti della dipendente in ordine al rientro in servizio Parte_5 in presenza il giorno 23/11/2020;…” Con riferimento, invece, all'ultimo addebito contestato riguardante, precisamente, la dichiarazione del dipendente in ordine alle Persona_1 motivazioni del proprio pensionamento anticipato, riconducibili- a dire del dipendente - alle modalità Parte di gestione e di direzione del Dirigente , l' ha ritenuto di non procedere disciplinarmente, Pt_2 per mancanza di riscontri.
Ha denunciato l'illegittimità del provvedimento per intervenuta decadenza della relativa azione con conseguente declaratoria di nullità delle sanzioni irrogate ed ha chiesto la condanna dell'Ente a corrispondergli, a titolo risarcitorio, la quota di retribuzione non corrisposta nel periodo 22 settembre
/ 5 ottobre 2021 e a restituirgli la somma di € 400/00 quale sanzione pecuniaria dalla stessa eventualmente riscossa.
Si è costituita la Città Metropolitana evidenziando la correttezza del suo operato, rappresentando la fondatezza degli addebiti contestati, dettagliatamente documentati, che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese davanti all'Ufficio procedimenti disciplinari. Il Tribunale, con la sentenza n. 1805/2022 pubblicata il 20.10.2022, ha accolto la domanda di Pt_2
, annullando la sanzione disciplinare impugnata, con condanna dell'Ente al pagamento delle
[...] spese di giudizio.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non rispettato il termine perentorio di cui all'art.55 bis comma 4
D.lgs. 165/2001 da parte della (“l'ufficio competente per i procedimenti Controparte_4 disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”), in quanto dal 2.3.2021 (data di contestazione degli addebiti) al 2.9.21 erano trascorsi 184 giorni per la irrogazione della sanzione, né
l'Amministrazione aveva dato giustificazione del ritardo, alla luce delle contestazioni di parte ricorrente che ha negato che alcuni rinvii fossero ad essa imputabili. Pertanto, essendo ingiustificato il ritardo di oltre 120 giorni, ha annullato la sanzione disciplinare.
Ha proposto appello la Città Metropolitana di Reggio Calabria, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis del D.Lgs. N.165/2001, non avendo il giudice tenuto conto della complessità dell'istruttoria svolta nel medesimo procedimento (mediante l'audizione di diversi informatori) e dei differimenti determinati dalle richieste dell'interessato. Ha dedotto, infatti, che in seguito alla richiesta di rinvio del Dott. del 22.03.2021, l'audizione dello stesso è avvenuta Pt_2 in data 08.04.2021 e che in seguito sono stati sentiti numerosi testimoni, molti dei quali richiesti dallo stesso Dirigente (ascoltati precisamente in data 27.05.2021); che, inoltre, a causa dell'assenza per malattia Covid del dal 19.04.2021 al 10.06.2021, l'UPD con nota del 15.06.2021 chiedeva se Pt_2 il Dirigente fosse interessato ad ulteriore convocazione, che veniva fissata in data 08.07.2021, ma che, tuttavia, a causa del tardivo riscontro del legale del , la seduta veniva espletata in data Pt_2
15.07.2025. In seguito alla stessa, si rendevano necessari ulteriori accertamenti circa la veridicità di un certificato medico contestato dallo stesso , che hanno determinato un ulteriore slittamento Pt_2
Parte dei lavori. A conclusione dell'iter, l' decideva di applicare la sanzione poi effettivamente irrogata al dirigente nella seduta del 27.08.2021.
Nel merito deduce infine che le circostanze segnalate nella lettera della , che hanno dato CP_5 luogo ad una situazione disfunzionale all'interno del settore 8, sono state dettagliatamente documentate ed hanno trovato riscontro nell'audizione dei lavoratori che sono stati sentiti dinnanzi all'UPD.
Ha resistito il dott. , eccependo l'infondatezza delle difese avversarie meramente Parte_2 ripetitive di quelle già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Giova premettere che il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di 120 giorni che, secondo il testo dell'art. 55-bis, comma 4, come novellato dal d. lgs. n. 75/2017, decorre dalla contestazione dell'addebito. Entro il termine in questione è necessario che l'Amministrazione adotti l'atto conclusivo del procedimento disciplinare, essendo possibile che la sua comunicazione al lavoratore avvenga in un momento successivo. All'esito delle giustificazioni presentate dall'incolpato, l'Amministrazione può procedere ad ulteriore attività istruttoria. Al riguardo il comma
6 dell'art. 55-bis stabilisce che l'ufficio possa acquisire informazioni e documenti anche da altre
Pubbliche Amministrazioni e che tale attività non determina la sospensione del procedimento o il differimento dei termini.
Ciò che l'appellante contesta è che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto della necessità di ulteriori accertamenti e dell'assenza per malattia del dott. , che avrebbero determinato un Pt_2 allungamento dei tempi del procedimento, per cause, quindi, esclusivamente imputabili allo stesso.
L'assunto non è condivisibile.
Secondo i principi sopra richiamati lo svolgimento di ulteriori attività, quali l'acquisizione di ulteriori documentazioni e/ o informazioni non determinano una sospensione del procedimento o un differimento dei termini. L'attività istruttoria, di per sé, non genera sospensione del procedimento disciplinare, né il differimento dei relativi termini.
Nel caso di specie risulta che il provvedimento prot. N.15715/2021 con il quale veniva comunicato al “ l'avvio del procedimento disciplinare, contestazione d'addebito e convocazione per Pt_2 audizione”, gli è stato notificato con pec del 02.03.2021 ed è da tale data che è iniziato a decorrere il termine per la durata del procedimento disciplinare. Nel suddetto provvedimento si legge poi che il
Pratico veniva convocato il 25.03.2021, data tuttavia che veniva rinviata all'otto aprile 2021, su richiesta del lavoratore.
Successivamente si svolgevano sessioni in cui venivano convocati i lavoratori, interessati alle vicende contestate al Dirigente e con nota del 15.06.2021, comunicata al , si conveniva per una Pt_2 ulteriore convocazione per la data dell' 08.07.2021. Tuttavia la convocazione del 08.07.2021 subiva Parte un ulteriore rinvio legato ad esigenze organizzative dell' , per cui la stessa si svolgeva in data
15.07.2021.
Successivamente, per come emerge dai verbali della Commissione allegati (verbale n. 11-12-13), vi sono state altre sedute conclusesi con rinvii disposti per esigenze organizzative e logistiche della stessa Commissione, procrastinando il momento di adozione della sanzione disciplinare, avvenuta soltanto nella seduta del 27.08.2021 e successivamente cristallizzata nel provvedimento disciplinare del 02.09.2021.
Dalla ricostruzione sopra descritta è evidente che l'unico rinvio riconducibile al sia quello CP_1 chiesto con lettera prot.n. 20731 del 22.03.2021. Nessuna incidenza sull'iter procedimentale ha potuto avere il periodo di malattia per covid del poiché, per come rilevato dalla difesa, risulta Pt_2 documentalmente che l'attività della commissione disciplinare ha potuto regolarmente svolgersi, non essendo necessaria la presenza dell'incolpato.
Ai fini del computo del termine dei 120 giorni, calcolando come dies a quo il termine del 02.03.2021, considerando il rinvio di 17 giorni richiesto dal lavoratore, il procedimento doveva concludersi il
17.07.2021, mentre si è concluso il 02.09.2021, non avendo a tal fine rilievo la data della successiva comunicazione all'interessato.
Difatti la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase successiva di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza (Cass. 02 marzo 2017, n. 5317).
L'organo disciplinare non ha dunque rispettato il termine perentorio dei 120 giorni, in quanto il procedimento si è concluso dopo 184 giorni, sicchè l'inosservanza del termine comporta l'illegittimità della sanzione con conseguente annullamento della stessa.
Ritiene il collegio che la motivazione del giudice di prime cure sia immune da censure e che vada pertanto confermata.
Sebbene il mancato rispetto del temine di conclusione del procedimento disciplinare sia assorbente rispetto ad ogni altra questione, nondimeno va osservato che molte delle contestazioni mosse al
Dirigente appaiono prive di rilievo disciplinare e mera espressione degli ordinari poteri di direzione, controllo e disciplina spettanti al dirigente di un settore. Si allude, in particolare, all'episodio in cui il ha preteso che i dipendenti formulassero prima richiesta di fruizione delle festività soppresse Pt_2
e poi delle ferie. La suddetta richiesta del dirigente, oltre a non determinare alcun pregiudizio in capo ai dipendenti – destinatari non già di un diniego alla fruizione del congedo ma di un invito a riformulare la richiesta al detto congedo- appare invece volta al preminente interesse dei lavoratori, assicurando che gli stessi beneficiassero prima delle festività soppresse, che – come noto – vanno fruite inderogabilmente entro l'anno. Così anche la richiesta di inoltro del certificato medico della dipendente Sig.ra contenente la patologia certificata (mail del 14/11/2020), è stata volta a Pt_4 garantire, durante il periodo Covid, l'effettiva osservanza del periodo di quarantena e ad evitare la diffusione del contagio, a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro. Ed ancora, il provvedimento con cui il dirigente non ha autorizzato le ferie in determinate giornate delle festività natalizie 2020 è stato espressamente motivato dallo stesso per la necessità di raggiungere gli obiettivi strategici 2020 ed è pacifico che la fruizione delle ferie non appartiene alla libera ed insindacabile scelta del dipendente, ma è prerogativa del dirigente autorizzarle o negarle per esigenze di servizio, salvo la prova contraria – che nella specie non è stata fornita – che le motivazioni del diniego siano pretestuose e celino in realtà intenti vessatori. Nella maggioranza degli episodi contestati, non esorbitanti le prerogative del dirigente, è mancata in sostanza la prova che gli stessi non fossero motivati da reali esigenze di servizio, ma fossero unicamente dettati da fini di ostruzionismo e di prevaricazione nei confronti del personale, tali da pregiudicare la serenità dell'ambiente di lavoro, secondo un criterio oggettivo.
Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Va tuttavia disattesa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata, dal momento che detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei valori medi dimidiati, stante la semplicità delle questioni, relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità
PQM
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da Città Metropolitana di Reggio Calabria contro avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria n. 1805/2022, pubblicata in data 22.12.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5000,00 in favore dell'appellato in epigrafe;
3) Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al n° 41 /2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TO EL, giusta procura in atti
-appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Salmeri, giusta procura in atti Controparte_1
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di G.L. al fine di sentir annullare Parte_2 la sanzione disciplinare irrogatagli, essendo il datore di lavoro incorso nella decadenza dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 55bis d.lgs. 165/2001. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza / irrilevanza disciplinare degli addebiti contestati con lettera n.15715/2021, con conseguente illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.
In punto di fatto, ha dedotto:
- di essere dirigente del Settore 8 “Agricoltura, Caccia e Pesca” presso la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e di aver ricevuto con pec del 2 marzo 2021 una lettera con la quale l'Ente gli formulava alcune contestazioni, segnalate dalla , e gli comunicava l'avvio del procedimento CP_2 disciplinare;
Parte
- che l' , attivato il procedimento disciplinare e dopo diverse audizioni, con provvedimento del 2 settembre 2021, comunicato il 9 settembre 2021, disponeva: “l'irrogazione nei confronti del Dott.
, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 36 comma 4 lettera a), comma 4 Parte_2 lettera b) e comma 8 lettera m), nonché ai sensi del Codice di Comportamento dell'Ente, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per nn.10 gg.
e della sanzione pecuniaria di euro 400,00 (quattrocento/00)” ;
- che nel provvedimento disciplinare irrogato con atto del 02.09.2021, venivano sanzionati i seguenti comportamenti disciplinarmente rilevanti: 1) Episodio del 1 luglio 2019 – presunta condotta omissiva tenuta dal Dirigente in merito al rifiuto di prestare l'occorrente soccorso medico a seguito del malore manifestato dalla dipendente 2) Imposizione ai dipendenti della fruizione delle Controparte_3 festività soppresse in maniera prioritaria rispetto ai giorni di congedo ordinario, richiesta di inoltro del certificato medico della dipendente Sig.ra contenente la patologia certificata (mail del Pt_4
14/11/2020) e cambi programmazione ferie dipendenti (episodi Natale 2020);3) Comportamento assunto dal Dirigente nei confronti della dipendente in ordine al rientro in servizio Parte_5 in presenza il giorno 23/11/2020;…” Con riferimento, invece, all'ultimo addebito contestato riguardante, precisamente, la dichiarazione del dipendente in ordine alle Persona_1 motivazioni del proprio pensionamento anticipato, riconducibili- a dire del dipendente - alle modalità Parte di gestione e di direzione del Dirigente , l' ha ritenuto di non procedere disciplinarmente, Pt_2 per mancanza di riscontri.
Ha denunciato l'illegittimità del provvedimento per intervenuta decadenza della relativa azione con conseguente declaratoria di nullità delle sanzioni irrogate ed ha chiesto la condanna dell'Ente a corrispondergli, a titolo risarcitorio, la quota di retribuzione non corrisposta nel periodo 22 settembre
/ 5 ottobre 2021 e a restituirgli la somma di € 400/00 quale sanzione pecuniaria dalla stessa eventualmente riscossa.
Si è costituita la Città Metropolitana evidenziando la correttezza del suo operato, rappresentando la fondatezza degli addebiti contestati, dettagliatamente documentati, che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese davanti all'Ufficio procedimenti disciplinari. Il Tribunale, con la sentenza n. 1805/2022 pubblicata il 20.10.2022, ha accolto la domanda di Pt_2
, annullando la sanzione disciplinare impugnata, con condanna dell'Ente al pagamento delle
[...] spese di giudizio.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non rispettato il termine perentorio di cui all'art.55 bis comma 4
D.lgs. 165/2001 da parte della (“l'ufficio competente per i procedimenti Controparte_4 disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”), in quanto dal 2.3.2021 (data di contestazione degli addebiti) al 2.9.21 erano trascorsi 184 giorni per la irrogazione della sanzione, né
l'Amministrazione aveva dato giustificazione del ritardo, alla luce delle contestazioni di parte ricorrente che ha negato che alcuni rinvii fossero ad essa imputabili. Pertanto, essendo ingiustificato il ritardo di oltre 120 giorni, ha annullato la sanzione disciplinare.
Ha proposto appello la Città Metropolitana di Reggio Calabria, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis del D.Lgs. N.165/2001, non avendo il giudice tenuto conto della complessità dell'istruttoria svolta nel medesimo procedimento (mediante l'audizione di diversi informatori) e dei differimenti determinati dalle richieste dell'interessato. Ha dedotto, infatti, che in seguito alla richiesta di rinvio del Dott. del 22.03.2021, l'audizione dello stesso è avvenuta Pt_2 in data 08.04.2021 e che in seguito sono stati sentiti numerosi testimoni, molti dei quali richiesti dallo stesso Dirigente (ascoltati precisamente in data 27.05.2021); che, inoltre, a causa dell'assenza per malattia Covid del dal 19.04.2021 al 10.06.2021, l'UPD con nota del 15.06.2021 chiedeva se Pt_2 il Dirigente fosse interessato ad ulteriore convocazione, che veniva fissata in data 08.07.2021, ma che, tuttavia, a causa del tardivo riscontro del legale del , la seduta veniva espletata in data Pt_2
15.07.2025. In seguito alla stessa, si rendevano necessari ulteriori accertamenti circa la veridicità di un certificato medico contestato dallo stesso , che hanno determinato un ulteriore slittamento Pt_2
Parte dei lavori. A conclusione dell'iter, l' decideva di applicare la sanzione poi effettivamente irrogata al dirigente nella seduta del 27.08.2021.
Nel merito deduce infine che le circostanze segnalate nella lettera della , che hanno dato CP_5 luogo ad una situazione disfunzionale all'interno del settore 8, sono state dettagliatamente documentate ed hanno trovato riscontro nell'audizione dei lavoratori che sono stati sentiti dinnanzi all'UPD.
Ha resistito il dott. , eccependo l'infondatezza delle difese avversarie meramente Parte_2 ripetitive di quelle già svolte in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Giova premettere che il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di 120 giorni che, secondo il testo dell'art. 55-bis, comma 4, come novellato dal d. lgs. n. 75/2017, decorre dalla contestazione dell'addebito. Entro il termine in questione è necessario che l'Amministrazione adotti l'atto conclusivo del procedimento disciplinare, essendo possibile che la sua comunicazione al lavoratore avvenga in un momento successivo. All'esito delle giustificazioni presentate dall'incolpato, l'Amministrazione può procedere ad ulteriore attività istruttoria. Al riguardo il comma
6 dell'art. 55-bis stabilisce che l'ufficio possa acquisire informazioni e documenti anche da altre
Pubbliche Amministrazioni e che tale attività non determina la sospensione del procedimento o il differimento dei termini.
Ciò che l'appellante contesta è che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto della necessità di ulteriori accertamenti e dell'assenza per malattia del dott. , che avrebbero determinato un Pt_2 allungamento dei tempi del procedimento, per cause, quindi, esclusivamente imputabili allo stesso.
L'assunto non è condivisibile.
Secondo i principi sopra richiamati lo svolgimento di ulteriori attività, quali l'acquisizione di ulteriori documentazioni e/ o informazioni non determinano una sospensione del procedimento o un differimento dei termini. L'attività istruttoria, di per sé, non genera sospensione del procedimento disciplinare, né il differimento dei relativi termini.
Nel caso di specie risulta che il provvedimento prot. N.15715/2021 con il quale veniva comunicato al “ l'avvio del procedimento disciplinare, contestazione d'addebito e convocazione per Pt_2 audizione”, gli è stato notificato con pec del 02.03.2021 ed è da tale data che è iniziato a decorrere il termine per la durata del procedimento disciplinare. Nel suddetto provvedimento si legge poi che il
Pratico veniva convocato il 25.03.2021, data tuttavia che veniva rinviata all'otto aprile 2021, su richiesta del lavoratore.
Successivamente si svolgevano sessioni in cui venivano convocati i lavoratori, interessati alle vicende contestate al Dirigente e con nota del 15.06.2021, comunicata al , si conveniva per una Pt_2 ulteriore convocazione per la data dell' 08.07.2021. Tuttavia la convocazione del 08.07.2021 subiva Parte un ulteriore rinvio legato ad esigenze organizzative dell' , per cui la stessa si svolgeva in data
15.07.2021.
Successivamente, per come emerge dai verbali della Commissione allegati (verbale n. 11-12-13), vi sono state altre sedute conclusesi con rinvii disposti per esigenze organizzative e logistiche della stessa Commissione, procrastinando il momento di adozione della sanzione disciplinare, avvenuta soltanto nella seduta del 27.08.2021 e successivamente cristallizzata nel provvedimento disciplinare del 02.09.2021.
Dalla ricostruzione sopra descritta è evidente che l'unico rinvio riconducibile al sia quello CP_1 chiesto con lettera prot.n. 20731 del 22.03.2021. Nessuna incidenza sull'iter procedimentale ha potuto avere il periodo di malattia per covid del poiché, per come rilevato dalla difesa, risulta Pt_2 documentalmente che l'attività della commissione disciplinare ha potuto regolarmente svolgersi, non essendo necessaria la presenza dell'incolpato.
Ai fini del computo del termine dei 120 giorni, calcolando come dies a quo il termine del 02.03.2021, considerando il rinvio di 17 giorni richiesto dal lavoratore, il procedimento doveva concludersi il
17.07.2021, mentre si è concluso il 02.09.2021, non avendo a tal fine rilievo la data della successiva comunicazione all'interessato.
Difatti la comunicazione all'interessato dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase successiva di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza (Cass. 02 marzo 2017, n. 5317).
L'organo disciplinare non ha dunque rispettato il termine perentorio dei 120 giorni, in quanto il procedimento si è concluso dopo 184 giorni, sicchè l'inosservanza del termine comporta l'illegittimità della sanzione con conseguente annullamento della stessa.
Ritiene il collegio che la motivazione del giudice di prime cure sia immune da censure e che vada pertanto confermata.
Sebbene il mancato rispetto del temine di conclusione del procedimento disciplinare sia assorbente rispetto ad ogni altra questione, nondimeno va osservato che molte delle contestazioni mosse al
Dirigente appaiono prive di rilievo disciplinare e mera espressione degli ordinari poteri di direzione, controllo e disciplina spettanti al dirigente di un settore. Si allude, in particolare, all'episodio in cui il ha preteso che i dipendenti formulassero prima richiesta di fruizione delle festività soppresse Pt_2
e poi delle ferie. La suddetta richiesta del dirigente, oltre a non determinare alcun pregiudizio in capo ai dipendenti – destinatari non già di un diniego alla fruizione del congedo ma di un invito a riformulare la richiesta al detto congedo- appare invece volta al preminente interesse dei lavoratori, assicurando che gli stessi beneficiassero prima delle festività soppresse, che – come noto – vanno fruite inderogabilmente entro l'anno. Così anche la richiesta di inoltro del certificato medico della dipendente Sig.ra contenente la patologia certificata (mail del 14/11/2020), è stata volta a Pt_4 garantire, durante il periodo Covid, l'effettiva osservanza del periodo di quarantena e ad evitare la diffusione del contagio, a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro. Ed ancora, il provvedimento con cui il dirigente non ha autorizzato le ferie in determinate giornate delle festività natalizie 2020 è stato espressamente motivato dallo stesso per la necessità di raggiungere gli obiettivi strategici 2020 ed è pacifico che la fruizione delle ferie non appartiene alla libera ed insindacabile scelta del dipendente, ma è prerogativa del dirigente autorizzarle o negarle per esigenze di servizio, salvo la prova contraria – che nella specie non è stata fornita – che le motivazioni del diniego siano pretestuose e celino in realtà intenti vessatori. Nella maggioranza degli episodi contestati, non esorbitanti le prerogative del dirigente, è mancata in sostanza la prova che gli stessi non fossero motivati da reali esigenze di servizio, ma fossero unicamente dettati da fini di ostruzionismo e di prevaricazione nei confronti del personale, tali da pregiudicare la serenità dell'ambiente di lavoro, secondo un criterio oggettivo.
Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Va tuttavia disattesa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata, dal momento che detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei valori medi dimidiati, stante la semplicità delle questioni, relativi allo scaglione valore indeterminabile bassa complessità
PQM
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da Città Metropolitana di Reggio Calabria contro avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Reggio Calabria n. 1805/2022, pubblicata in data 22.12.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5000,00 in favore dell'appellato in epigrafe;
3) Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti