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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di conSIlio con l'intervento dei IGg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti ConSIliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Ausil. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1075 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di eredi della IG.ra C.F._2 Persona_1
originaria attrice, nata a [...] il [...], deceduta il 06.06.2023, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Galeota ed elettivamente domiciliati nel suo studio legale in Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Adige n. 113, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in corso Cavour n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Bruzzone, con Studio in Milano, via Fontana n. 28, nonché, disgiuntamente rispetto al primo legale, dall'Avv. Eliana Garrisi presso il cui studio
1 sito in ER alla via G. Orsolini n. 37 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 502/2023 del Tribunale di ER, datata
22.06.2023, pubblicata in pari data, non notificata resa nella causa civile R.G. n.
2023/2020, avente ad oggetto: azione di responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 02 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di ER rigettava la domanda proposta da nei confronti del , volta a Persona_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 41.718,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria quale risarcimento del danno subìto a causa delle lesioni personali riportate in sinistro ( caduta a causa di deformazione presente nella pavimentazione stradale di Via Le Marine di Porto
[...]
a confine con il cordolo del marciapiede sito nei pressi del civico n. 58, al CP_1
quale si era in procinto di accedere) occorso in data 08.01.2019 alle ore 16.30 circa la cui responsabilità era da riferirsi al , proprietario e Controparte_1
custode del predetto marciapiede, ex art. 2051 c.c. o quanto meno ex art. 2043 c.c.; condannando l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di giudizio CP_1
liquidate in complessivi € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado, ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., rigettava la domanda attorea sul presupposto che non era stata fornita alcuna prova documentale (riproduzione fotografica) dello stato dei luoghi al momento in cui si sarebbe verificato l'evento sinistroso né dell'entità della dedotta insidia circostanza che rendeva inattendibile la testimonianza resa dalla teste figlia Parte_2 dell'attrice, seppur resa a conferma della ricostruzione dinamica fornita in citazione.
Rilevava, altresì, il giudicante che, comunque, dalla svolta istruttoria, nonché dalla ricostruzione dinamica del sinistro che ne era derivata, poteva dirsi esclusa l'esistenza di nesso causale tra il bene oggetto di custodia da parte del CP_1
2 (manto stradale a confine con cordolo del marciapiede di Via Le Controparte_1
Marine posto all'altezza del civico 58) e la caduta occorsa alla che era, Per_1 invece, imputabile ad esclusiva responsabilità della stessa dato che l'illuminazione naturale presente al momento del riferito sinistro non veniva ritenuta tale da rendere non percepibile e, quindi, evitabile con normale diligenza il denunciato dislivello.
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponevano appello, in qualità di eredi di nelle more deceduta, Persona_1 Parte_1
e prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati.
[...] Parte_2
Gli appellanti convengono in giudizio il , chiedendo Controparte_1
alla Corte adita: - in via principale, in accoglimento del proposto appello, di riformare integralmente, la sentenza oggetto di impugnativa accertando e dichiarando che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva responsabilità del e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore di Controparte_1
essi appellanti, in qualità di eredi della IG.ra , della somma di Persona_1
€ 41.718,00-, comprensiva del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia per le ragioni in narrativa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria, sempre da contenersi in via prudenziale nello scaglione di riferimento del contributo unificato, somma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria, di ammettere C.T.U. medico-legale, da eseguirsi sulla documentazione medica della IG.ra , prodotta in Persona_1
primo grado, attestante l'entità delle lesioni subite a seguito del sinistro del
08/01/2019. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellato si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto integrale dell'impugnativa con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del grado di giudizio.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025.
L'appellante proponeva i seguenti motivi di appello.
1) errata valutazione in ordine all'attendibilità della testimonianza della SI.ra per lo stretto legame di parentela con l'attrice. Parte appellante Parte_2 censura l'operato del giudice di primo grado ritenendo che l'attendibilità della teste
3 figlia dell'attrice ed unica testimone dei fatti, sia stata esclusa dal Parte_2 giudicante per il mero presupposto della parentela con l'attrice.
2) manifesta illogicità della sentenza in relazione alla presunta mancata prova della dinamica del sinistro. Si censura di erroneità ed illogicità l'affermazione contenuta in sentenza circa la mancata prova della dinamica del sinistro. Ritiene, infatti, parte appellante di aver fornito attraverso la testimonianza della figlia ( Parte_2 dell'attrice, presente al momento del sinistro quale accompagnatrice della madre, nonché attraverso la produzione delle fotografie raffiguranti il luogo teatro del sinistro e l'avvallamento causa della caduta, pur riferentesi a data successiva all'evento e a intervento riparativo effettuato dal convenuto, l'esatta CP_1 dinamica dell'occorso; circostanza che, in applicazione del disposto dell'art. 2051
c.c., avrebbe dovuto condurre il giudicante a ritenere dimostrati i presupposti ( nesso causale fra la cosa in custodia del e l'evento lesivo) per CP_1
l'accoglimento della domanda considerato, altresì, che l'Ente convenuto non aveva assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, ai sensi delle richiamata norma, circa la ricorrenza nel caso di specie della esimente costituita dal caso fortuito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento e viene rigettato per le ragioni che seguono.
I motivi di doglianza, da trattarsi in maniera congiunta per motivi di connessione, sono infondati.
Alcuna valida censura può rilevarsi a carico della gravata sentenza relativamente alla ricostruzione, operata dal giudice di prime cure, dei fatti per cui è causa ed al conseguente giudizio di responsabilità esclusiva dell'odierna appellante nel verificarsi dell'evento di danno, essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione.
Vanno, al riguardo, richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il
4 possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa pur combinandosi con l'elemento esterno ( come nella specie, la pavimentazione stradale a ridosso del cordolo del marciapiede, resa malsicura dall'esistenza di una deformazione), costituisca la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass.
Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ. n.9726/2013, Cass. Civ. n.15761/2016, Cass. Civ. n.
2482/2018, Cass. Civ. n.18415/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, stabilito, sottoponendo a revisione i principi relativi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. con specifico riferimento al custode di beni demaniali, che “…in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
5 interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” ( Cass. Civ. n.
2477/2018, Cass. Civ. n. 2483/2018).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene di condividere l'opinione del primo giudice, fondata sull'esimente del caso fortuito derivante dall'autoresponsabilità della stessa danneggiata.
La svolta istruttoria ha fornito prova: 1) dell'esistenza del rapporto di custodia tra CP_ l' convenuto e la cosa, dato che la sede stradale sulla quale ebbe a cadere la
è in proprietà e custodia incontestata del Comune di Porto S. Giorgio;
2) Per_1 della ricostruzione dinamica del sinistro secondo la quale l'attrice il giorno
08.01.2019 alle ore 16.30, nel mentre, accompagnata dalla figlia Parte_2
stava attraversando la sede stradale di Via Le Marine giunta in prossimità del cordolo del marciapiede posto all'altezza del civico 58) inciampava su di una deformazione del manto di asfalto posto a confine con il citato cordolo e, conseguentemente, cadeva a terra ove veniva soccorsa per essere trasportata in
Ospedale di ER a mezzo autoambulanza (ricostruzione confermata, in sede di prova testimoniale, dalla teste le cui dichiarazioni possono dirsi Parte_2
sufficientemente avvalorate dalla prodotta documentazione fotografica dei luoghi ( cfr. doc. n.12 fasc. primo grado attrice) e certificazione medica di accettazione rilasciata dall'Ospedale di ER ( cfr. doc. n.2 fasc. primo grado attrice) attestante come il giorno ( 08.01.2019) del sinistro l'attrice giunse in Ospedale dopo esser stata soccorsa e prelevata a mezzo autoambulanza della Croce Azzurra).
L'acclarata dinamica di sinistro deve essere, tuttavia, valutata alla luce del fatto che:
a) nessuna insufficiente illuminazione dei luoghi può ritenersi esistente al momento del sinistro considerato che all'orario di riferito accadimento del fatto ( ore 16.30 circa cfr. atto di citazione pag.01) pur in giornata invernale (08.01.2019) il sole non risultava ancora tramontato ( Cfr Tabella annuale della durata del giorno dal sorgere del sole al tramonto in Porto S. Giorgio sub doc. n.14 parte attrice); e che il punto esatto di riferita caduta ( evidenziato nelle riproduzioni fotografiche dei luoghi da riparazione del manto di asfalto cfr. doc. n.12) fasc. primo grado attrice n.d.r.) è risultato essere nel raggio di azione diretta di un lampione dell'illuminazione pubblica ivi posizionato ( come risultante dalla documentazione fotografica dei luoghi prodotta sia da parte attrice ( sub doc. n.12 foto n.2 e 4)) che da parte
6 convenuta ( verbale fotografico Polizia Municipale di Porto S. Giorgio sub doc. n.2) foto n.2/3/4) relazionato come funzionante dalla Polizia Municipale di CP_1
nella relazione di sopralluogo del 06.03.2019 allegata al verbale fotografico
[...]
in pari data ( cfr. relazione di sopralluogo del 06.03.2019 sub doc. n.2 ) fasc. primo grado convenuto); b) la ben avrebbe potuto prevedere e superare, con Per_1
l'adozione di normali cautele nella fase di avvicinamento, il possibile pericolo, derivante dalla deformazione del manto di asfalto del tipo in questione, semplicemente aggirandolo utilizzando la parte non deformata della sede stradale, ben visibile nelle fotografie prodotte, e ciò ancor più se si considera che stava procedendo a passo d'uomo ed aveva, quindi, un'andatura che avrebbe permesso,
a persona normalmente accorta, di evitare per tempo la deformità della sede stradale.
Alla luce delle predette valutazioni non possono ritenersi sussistenti gli estremi per
CP_ la declaratoria di responsabilità dell' convenuto per le lesioni riportate dalla persona dell'attrice, odierna appellante, a seguito della caduta dovendo, quest'ultima, essere imputata esclusivamente al comportamento della stessa danneggiata, per non aver prestato la dovuta attenzione allo stato dei luoghi, costituente, come sopra detto, caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e l'evento di danno. ( ex multis Cass. Civ. n. 19993/2016, Cass. Civ. n.5617/2016, Cass. Civ. n.
3875/2016, Cass. Civ. n. 26258/2019).
La domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento nemmeno in applicazione del disposto di cui all'art. 2043 c.c..
Nel caso concreto manca, infatti, per tutte le motivazioni sopra esposte, il nesso causale tra l'evento di danno e la cosa in custodia dell'Ente convenuto né può dirsi riscontrata, facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte affermatasi in relazione a tale tipologia di responsabilità ( Cass. Civ. n.11592/2010,
Cass. Civ. n. 999/2014), l'insidia che presuppone l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'alterazione della cosa ( presenza di deformazione nel manto di asfalto della sede stradale), ciò che, invece, per quanto sopra detto, deve del tutto escludersi.
D'altra parte, non può ritenersi che la situazione di pericolo non potesse essere evitata con l'adozione delle normali cautele da parte della danneggiata.
7 La sentenza di primo grado merita, quindi, integrale conferma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, sussistono le condizioni processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in via solidale tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed avverso la sentenza in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione,
[...]
richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 502/2023 del Tribunale di ER, datata 22.06.2023, pubblicata in pari data, non notificata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere al Controparte_1
le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 4.000,00= di cui €
[...]
1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, in via solidale tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, lì 21.05.2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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