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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/10/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AN Melandri PRESIDENTE rel.
AT IS CONSIGLIERA
IA AZ IA CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 52/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. (C.F. ), sia in proprio che nella Pt_1 P.IVA_1
qualità di mandatario della rappresentati e Parte_2
difesi dall'avv. Rita Pisanu, ( ), giusta C.F._1
procura generale alle liti in data 21.07.2015 a rogito del notaio in Roma Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to BASCHERINI GEORGIA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
In sede di note scritte le parti dichiarano di aver definito la controversia in via amministrativa e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Contro Il Sig. ha proposto opposizione ad avente ad CP_1
oggetto il pagamento di contributi dal 2012 al 2017 alla Gestione
Commercianti, per un importo complessivo di €. 14.918,32 euro, comprensivo delle sanzioni aggiuntive, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione.
Il ricorrente ha sostenuto di aver inizialmente richiesto, al momento della costituzione della società, l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, ma che l' l'aveva rifiutata per un Pt_1
errore nella compilazione del codice ATECO, per cui si era poi iscritto alla Gestione Separata.
Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli anni 2012 e
2013 e ha condannato l' a restituire i contributi versati alla Pt_1
gestione separata, operando la compensazione con i crediti non prescritti.
L' appella ritenendo che la prescrizione è stata interrotta Pt_1
dalla comunicazione del 2017 di iscrizione d'ufficio di Prevosto
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alla Gestione commercianti e che la compensazione tra contributi relativi a differenti gestioni non è ammissibile, come da Pt_1
giurisprudenza richiamata.
Il sig. si difende sostenendo che correttamente il giudice CP_1
ha accolto l'eccezione di prescrizione per gli anni 2012-2013, in quanto la comunicazione del 4 maggio 2017 non conteneva alcuna intimazione di pagamento.
All'udienza del 05/12/2024 la Corte ha proposto la seguente definizione in via amministrativa: “Pagamento da parte del sig.
della contribuzione di cui all'avviso di addebito con le CP_1
sanzioni calcolate in applicazione del regime previsto per
l'omissione e contestuale restituzione da parte dell' della Pt_1
contribuzione versata alla gestione separata come quantificata in ctu;
spese compensate per entrambi i gradi.”
Le parti hanno aderito alla proposta definendo la controversia in via amministrativa e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
La Corte decide quindi in conformità, come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Genova il 28/11/2024
IL PRESIDENTE est.
AN Melandri
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